Catapano Giuseppe comunica: NUOVA CHANCE PER CHI HA PERSO LA POSSIBILITÀ DI RATEIZZARE. ONLINE I MODULI PER FARE RICHIESTA

Nuova opportunità riservata a chi per legge ha perso il beneficio della rateizzazione alla data del 31 dicembre 2014. Secondo quanto stabilito dal decreto Milleproroghe (decreto legge 192/2014, convertito con modificazioni dalla legge 11/2015) i contribuenti interessati potranno richiedere fino a un massimo di 72 rate (6 anni) presentando la domanda entro il prossimo 31 luglio (moduli disponibili nella sezione Modulistica – Rateazione del sito http://www.gruppoequitalia.it). Ci sono però alcuni limiti rispetto alle regole generali sulla rateizzazione: il nuovo piano concesso non è prorogabile e decade in caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive (anziché 8 rate).

«La riapertura delle rateizzazioni rappresenta un’importante occasione per le imprese e per i cittadini più colpiti dalla crisi economica – dice l’amministratore delegato di Equitalia, Benedetto Mineo – Grazie a questo provvedimento i contribuenti possono usufruire di nuove condizioni favorevoli per regolarizzare i pagamenti e allo stesso tempo viene agevolato il recupero degli importi dovuti allo Stato e ai vari enti pubblici creditori».

Oggi circa la metà delle riscossioni di Equitalia avviene tramite il pagamento dilazionato. Nei primi due mesi del 2015 sono pervenute in media circa 20 mila nuove richieste alla settimana, portando l’ammontare complessivo di rateazioni a 2 milioni 650 mila per un importo di circa 28,5 miliardi di euro (sul sito i dati per provincia). Per quanto riguarda i volumi riscossi, i 7,4 miliardi di euro recuperati nel 2014 rappresentano un’inversione di tendenza rispetto a quanto registrato negli ultimi anni, con un incremento del 4% rispetto al 2013. In particolare è aumentato il recupero delle risorse per lo Stato: Erario +4%, Inps +15% e Inail +17,5%. Nei primi due mesi del 2015 Equitalia ha riscosso circa 1,2 miliardi di euro, un importo in linea con il corrispondente periodo dell’anno precedente che peraltro aveva beneficiato di quasi 300 milioni di incasso derivanti dalla definizione agevolata dei ruoli. Le attività di Equitalia si concentrano sulle fasce di inadempienza più elevate: nel 2014 più del 63% è stato recuperato da debitori di importi superiori a 50 mila euro.

IL VADEMECUM SULLE RATE

I contribuenti hanno a disposizione condizioni particolarmente favorevoli per il pagamento a rate delle cartelle. È possibile ottenere un piano di rateizzazione straordinario fino a 120 rate (10 anni) oppure un piano ordinario a 72 rate (6 anni). L’importo minimo di ogni rata è, salvo eccezioni, pari a 100 euro. I piani sono alternativi per cui, in caso di mancata concessione di una dilazione straordinaria, si può chiedere una rateazione ordinaria. Finché i pagamenti sono regolari, il contribuente non è più considerato inadempiente e può ottenere il Durc e il certificato di regolarità fiscale per poter lavorare con le pubbliche amministrazioni. Inoltre il contribuente che paga a rate è al riparo da eventuali azioni cautelari o esecutive (fermi, ipoteche, pignoramenti).

Come ottenere fino a 120 rate. In caso di grave e comprovata situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica ed estranea alla propria responsabilità, i contribuenti possono chiedere di pagare secondo un piano straordinario che può arrivare fino a un massimo di 120 rate (10 anni). I criteri per ottenere un piano straordinario di rateizzazione sono contenuti in un apposito decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze che stabilisce il numero di rate concedibili in base alla disponibilità economica del richiedente. Presentando una domanda motivata, si possono ottenere più di 72 rate quando l’importo della singola rata è superiore al 20% del reddito mensile del nucleo familiare. Questo parametro è valido anche per le ditte individuali. Per le altre imprese, invece, la rata deve essere superiore al 10% del valore della produzione mensile e deve essere garantito un indice di liquidità adeguato (compreso tra 0,5 e 1).

Come ottenere fino a 72 rate. Per debiti fino a 50 mila euro è tutto più semplice e veloce: si può ottenere un piano ordinario di rateizzazione compilando un modulo disponibile sul sito internet http://www.gruppoequitalia.it e negli sportelli di Equitalia, e riconsegnarlo a mano oppure spedirlo con raccomandata con ricevuta di ritorno. Per importi oltre 50 mila euro è sufficiente allegare alcuni documenti che dimostrino lo stato di difficoltà economica. È possibile richiedere rate variabili e crescenti, anziché rate costanti, in modo da poter pagare meno all’inizio nella prospettiva di un miglioramento della condizioni economiche.

Proroga e decadenza. I piani di rateizzazione, ordinari e straordinari, possono essere prorogati una sola volta. In entrambi i casi si può chiedere una proroga ordinaria (in ulteriori 72 rate) oppure, in presenza dei requisiti previsti, una straordinaria (massimo 120 rate). Si decade dal beneficio della rateazione in caso di mancato pagamento di otto rate anche non consecutive.

Come presentare la domanda. La domanda, comprensiva della documentazione necessaria, inclusa copia del documento di riconoscimento, si può presentare tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, a mano presso uno degli sportelli dell’agente della riscossione competente per territorio o specificati negli atti inviati da Equitalia oppure, per i debiti inferiori a 50 mila euro, direttamente online sul sito http://www.gruppoequitalia.it, dove è possibile scaricare tutti i moduli.

Catapano Giuseppe informa: DEDUCIBILITA’ DELLE PERDITE SU CREDITI: NON NECESSARIA L’AZIONE ESECUTIVA

Al fine della deducibilità delle perdite su crediti non è necessario l’avvio di procedure esecutive o di attività contrassegnate dal medesimo fine, ma è sufficiente la sussistenza (con onere della prova a carico del contribuente) di elementi certi e precisi dai quali desumere l’effettività delle dette perdite, circostanza che è oggetto dell’esclusivo giudizio di merito riservato ai giudici territoriali.

Infatti, in tema di imposte sui redditi, l’art. 66 (attuale 101), terzo comma, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n, 917, prevedendo che le perdite su crediti sono deducibili dal reddito imponibile soltanto se risultino da elementi certi e precisi, pone a carico del contribuente, anche in relazione alle cessioni “pro soluto”, l’onere di allegare e documentare gli elementi “de quibus”, che non possono tautologicamente esaurirsi nella pattuizione di un corrispettivo inferiore al valore nominale del credito ceduto, ma devono riguardare le ragioni che hanno consigliato l’operazione ed il conseguente recupero solo parziale, dovendosi escludere, al di fuori dell’ipotesi del debitore assoggettato a procedure concorsuali, l’esistenza di qualsiasi automatismo di deducibilità delle perdite.

Catapano Giuseppe scrive: RICORSO CONTRO LA CARTELLA DI PAGAMENTO: ATTENZIONE ALL’ENTE CHE HA EMANATO IL PROVVEDIMENTO

Richiamando la sentenza della Cassazione n, 4682/12, i giudici della CTR toscana hanno ribadito come l’individuazione della Commissione tributaria di primo grado territorialmente competente debba operarsi, come si desume dalla lettera del DLgs. n 546 del 1992 art. 4, con riferimento al luogo ove ha sede l’Ufficio finanziario che ha emesso il provvedimento impugnato, ovverosia il Concessionario della riscossione che ha emesso la cartella di pagamento impugnata dal contribuente. Nella fattispecie in giudizio la competenza della CT non poteva che essere quella di Prato in quanto la cartella di pagamento è stata emessa dal Concessionario alla riscossione di Prato. Altresì precisano come se è vero che l’art. 39 del c.p.c. dispone che il secondo giudice adito deve dichiarare la litispendenza, tuttavia questa dichiarazione deve essere fatta dal giudice competente.

Giuseppe Catapano informa: RISOLUZIONE DELLA LOCAZIONE: OPPONIBILE SOLO SE LA DATA È CERTA

Molto spesso vi è l’evenienza dell’accertamento del reddito da locazione che il contribuente non ha esposto in dichiarazione, pur in presenza di contratti registrati.

Infatti, i contratti vengono effettivamente registrati ma, poi, magari risolti, senza il pagamento dell’imposta fissa di registro ex art. 17 Dpr 131/1986.

Questo è accaduto in un caso portati avanti la Commissione tributaria provinciale di Firenze che non ha potuto accogliere le doglianze del contribuente, che portava in giudizio le scritture private di risoluzione dei contratti precedentemente registrati.

Ebbene,secondo il Collegio, “la data è elemento essenziale per l’efficacia della eccezione del ricorrente”: l’Agenzia può dare prova della sua pretesa, atteso che i contratti sono registrati, ma la risoluzione anticipata, contrapposta dal ricorrente, può essere fornita producendo “i contratti di risoluzione anticipata che, però, per avere efficacia verso l’Agenzia, che è terza rispetto ai contribuenti, devono essere forniti di data certa, come stabilito dall’art. 2704 c.c., secondo le modalità (non tassative) previste dallo stesso articolo”.

Catapano Giuseppe comunica: RITENUTE FISCALI SULLA ‘BUONUSCITA’, TEMPI LUNGHISSIMI PER UNA DECISIONE SULLA RICHIESTA DI RIMBORSO: NIENTE INDENNIZZO AL CONTRIBUENTE PER L’ECCESSIVA DURATA DEL PROCESSO

Tempi lunghissimi, e ben tre giudizi, per arrivare a una decisione sulla richiesta, avanzata dal contribuente, relativamente al “rimborso delle ritenute fiscali operate sull’indennità di buonuscita”. Ciò nonostante, è da respingere la “domanda” finalizzata all’ottenimento, da parte dell’uomo, dell’“equo indennizzo per l’eccessiva durata del processo” svoltosi “davanti alla Commissione tributaria di primo e di secondo grado di Rieti, e davanti alla Commissione tributaria centrale di Roma”.
A fare chiarezza provvedono, ora, i giudici della Cassazione, sancendo che “la disciplina dell’equa riparazione non è applicabile ai giudizi in materia tributaria involgenti la potestà impositiva dello Stato”, alla luce della ‘Convenzione europea dei diritti dell’uomo’. Difatti, spiegano i giudici, “non è la natura pecuniaria delle obbligazioni a rendere sempre e comunque applicabile” il “diritto ad un equo processo” come fissato dalla ‘Convenzione’, bensì “solo il carattere civile delle stesse, cui si contrappongono le obbligazioni di natura pubblicistica, le quali derivino dall’applicazione di tributi o traggano in ogni caso origine da doveri pubblici, onde la conclusione secondo cui, rientrando la materia fiscale ancora nel nocciolo duro delle prerogative attinenti alla sovranità statale ed (essendo) sotto questo profilo tuttora dominante la qualifica pubblicistica del rapporto obbligatorio di imposta tra Stato sovrano e contribuente, il contenzioso tributario non rientra nell’ambito dei diritti e delle obbligazioni di carattere civile, malgrado gli effetti patrimoniali che esso necessariamente produce nei confronti dei contribuenti”.
Peraltro, analizzando la vicenda, emerge che “il giudizio aveva ad oggetto non già la controversia circa i modi e i termini della ripetizione di un indebito altrimenti già accertato fra le parti, ma il diritto” del contribuente “a ottenere il rimborso di una ritenuta fiscale che assumeva essere stata indebitamente operata sull’indennità di buonuscita. Ciò posto, è del tutto irrilevante che l’azione fosse diretta alla condanna dell’amministrazione finanziaria a restituire l’importo trattenuto, piuttosto che al solo accertamento negativo di una pretesa tributaria non ancora realizzata. Nell’un caso come nell’altro, l’oggetto del contendere era costituito dalla fondatezza o meno dell’imposizione e dunque riguardava un rapporto obbligatorio interamente disciplinato da norme di diritto pubblico, con conseguente sottrazione della controversia alla materia civile” prevista nella ‘Convenzione’.

Catapano Giuseppe osserva: IMMOBILE VENDUTO DALLA SOCIETÀ A PREZZO TROPPO BASSO: FRAGILI LE ACCUSE DI BANCAROTTA NEI CONFRONTI DELL’AMMINISTRATORE

Condannato per “distrazione” di una corposa somma dall’“attivo fallimentare della società”. Ma l’accusa di “bancarotta” nei confronti dell’amministratore si rivela assai fragile…
Su questo punto sono significative le valutazioni compiute dai giudici della Cassazione, i quali, ritenendo legittime le obiezioni mosse dall’uomo, evidenziano alcune ‘stranezze’ nel ragionamento seguito in Corte d’Appello.
Innanzitutto, “la bancarotta” contestata all’amministratore “si fonda sulla rilevante differenza tra il valore dell’immobile, come indicato nel mutuo ipotecario concesso dalla banca per la ristrutturazione, e il successivo prezzo di cessione”, però “i dati di fatto che hanno portato all’accertamento di responsabilità risultano acquisiti attraverso la testimonianza del curatore, sulla cui diligenza nell’accertamento dei fatti costitutivi del reato contestato non si possono che nutrire fondati dubbi”, anche considerando che egli “non si era nemmeno accorto che tale mutuo non era mai stato erogato dalla banca, né aveva fatto alcun accertamento in tal senso…”.
Allo stesso tempo, “la valutazione di sproporzione del prezzo di vendita dell’immobile è stata effettuata dal curatore senza nemmeno ispezionarlo, per verificarne le condizioni, senza farlo periziare e senza neppure acquisire o leggere l’atto di mutuo fondiario che era stato ritenuto probante in relazione alla valutazione dell’immobile ivi contenuta. Condotta assai poco diligente, soprattutto se si considera che accade purtroppo con una certa frequenza (ma soprattutto accadeva nel passato) che il valore degli immobili nei contratti di mutuo sia gonfiato per ottenere maggior credito dalla banca”.
Eppoi, aggiungono i giudici, non bisogna dimenticare, in merito ai “rapporti tra l’atto ed il fallimento”, che “la vendita precedette il fallimento di ben undici anni” e che “il passivo della procedura concorsuale era molto contenuto”, pari a circa 45.000 euro.
Evidente, per i giudici di Cassazione, che le “prove a carico, valorizzate dal giudice d’appello, quantomeno in relazione all’elemento oggettivo del reato (in particolare con riferimento alla sproporzione del prezzo di vendita), sono ben poco consistenti e comunque non sufficienti a fondare una sentenza di condanna per bancarotta fraudolenta”.
Tutto ciò spinge, ovviamente, a riaffidare la vicenda ai giudici di secondo grado, i quali dovranno effettuare una “nuova valutazione sulla sussistenza degli elementi costitutivi del reato contestato”.

Catapano Giuseppe informa: VEICOLI IMMATRICOLATI PER IL TRASPORTO DI COSE: DA DIMOSTRARE LA STRUMENTALITÀ ALL’ESERCIZIO DELL’IMPRESA. CREDITO D’IMPOSTA A RISCHIO

‘Nero su bianco’ la “immatricolazione” dei due “veicoli” acquistati dalla società, “esercente attività di deposito e trasporto di medicinali”: essi, difatti, sono registrati come “autocarri per il trasporto di cose”. Ciò, però, non è sufficiente, chiariscono i giudici della Cassazione – smentendo i giudici tributari –, per ritenere concedibile al 100 per cento il “credito d’imposta” originariamente concesso per l’acquisto dei veicoli, catalogato come “investimento in aree svantaggiate” del Paese.
Nodo gordiano è il “criterio del rapporto di inerenza”: su questo fronte, chiariscono i giudici, “il contribuente” ha l’onere di dimostrare “l’esclusiva strumentalità” del bene “all’esercizio dell’impresa”. E, in questo caso, “l’acquisto” dei veicoli “può ritenersi investimento agevolabile per l’intero costo” solo se viene dimostrata la “strumentalità esclusiva all’esercizio dell’impresa”, prescindendo, sia chiaro, dalla “mera indicazione formale della qualità del mezzo, risultante dal libretto di circolazione”.
Ciò conduce i giudici della Cassazione a ritenere plausibile, in teoria, “l’avviso di recupero parziale (nella misura del 50 per cento) del credito d’imposta”, anche se su questo punto toccherà nuovamente alla Commissione tributaria regionale riesaminare la vicenda e arrivare a una decisione.

Catapano Giuseppe: ACCERTAMENTO MEDIANTE L’APPLICAZIONE DI PARAMETRI O STUDI DI SETTORE: VALIDITA’ DEL PROCEDIMENTO ANCHE IN MANCANZA DI PARTECIPAZIONE DEL CONTRIBUENTE AL CONTRADDITTORIO

La CTP accoglie il ricorso di un contribuente, architetto che svolge l’attività di CTU, e annulla l’avviso di accertamento con cui l’Ufficio, applicando i parametri, ha rideterminato i compensi del professionista rettificando le dichiarazioni Iva, Irpef e Irap per l’anno 1999 liquidando le maggiori imposte dovute. La CTR riforma la sentenza di I grado e accoglie l’appello dell’Agenzia delle Entrate. Infatti, secondo la commissione di II grado l’accertamento basato su parametri e studi di settore rappresenta un metodo di accertamento legittimo ed efficace quando sussistono, come nel caso in esame, degli elementi gravi, precisi e concordanti.

Il contribuente propone ricorso per cassazione argomentando cinque motivazioni:

1) si denuncia l’errore commesso dalla CTR con la propria decisione perché nell’appello l’Agenzia non formula nessuno specifico motivo di impugnazione avverso la sentenza di I grado dal momento che quest’ultima ha riconosciuto la correttezza e la legittimità del procedimento adottato dall’Ufficio;

2) e 3) si denuncia un vizio di motivazione perché il giudice di appello ha ritenuto legittimo l’accertamento basato sui parametri senza considerare gli elementi esibiti dal contribuente, negando la sua partecipazione al contraddittorio ed ignorando la presenza nel fascicolo processuale dei documenti dimostrativi delle modalità lavorative del professionista nelle attività fonte dei compensi percepiti;

4) viene ritenuta illegittima l’applicazione retroattiva dello studio di settore, dal momento che gli studi tanto per l’attività di CTU quanto per quella di architetto non risultano ancora entrati in vigore nell’anno 1999;

5) l’accertamento deve essere annullato perché le prove fornite dal contribuente rilevano che quanto da lui dichiarato è in linea con il risultato delle prove fornite, mentre gli elementi scaturenti da parametri e studi di settore derivano da calcoli empirici.

In via generale tutti i motivi sono da considerare inammissibili perché nuovi e non previamente esaminati dal giudice di merito. Ci si scontra con il principio affermato dalla Corte secondo il quale non sono prospettabili in sede di legittimità le questioni non appartenenti al tema del decidere dei precedenti gradi di giudizio di merito, in quanto il giudizio di cassazione può avere per oggetto solo la revisione della sentenza in rapporto alla regolarità formale del processo. Inoltre, il ricorso manca di autosufficienza perché il ricorrente non ha indicato dove e quando le questioni siano state già trattate nei precedenti gradi di giudizio.

Il secondo ed il terzo motivo sono, oltretutto, infondati. Il vizio motivazionale sussiste quando dal ragionamento del giudice di merito emerge l’annullamento di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione, ma nel caso in esame tali anomalie motivazionali non esistono.

L’accertamento tributario mediante l’applicazione dei parametri o degli studi non si colloca nella procedura di accertamento prevista dall’art. 39 del D.P.R. 600/73 (analisi dei risultati delle scritture contabili) ma la affianca. Inoltre, gli elementi emergenti dallo studio o dai parametri devono essere corretti in contraddittorio, quale strumento di adeguamento dell’ipotesi dello studio alla concreta realtà economica del contribuente. Non va dimenticato, tuttavia, che secondo la Corte, sia pur considerando la centralità del previo contraddittorio con il contribuente all’interno dell’accertamento fondato sui parametri, l’eventuale assenza del soggetto al contraddittorio non impedisce al procedimento di conseguire le prove idonee a validare la legittimità dell’accertamento: il contribuente che non partecipa deve assumere le conseguenze del suo comportamento.

La CTR, nel rispetto di tale percorso, ha ribadito la validità dell’accertamento operato mediante l’applicazione degli studi in mancanza dell’esibizione di documenti e della fornitura di risposte da parte del contribuente. L’accertamento, quindi, è motivato ed incensurabile in sede di legittimità.

Il ricorso viene rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite.

Giuseppe Catapano: Ryanair, inizia la campagna di assunzioni 2015

In vista della stagione estiva, ogni anno aumentano i posti di lavoro legati al settore turistico. Tra le tante occasioni, meritano senz’altro di essere segnalate le offerte d’impiego provenienti dalla compagnia aerea irlandese Ryanair: la società, leader dei voli low-cost, in queste settimane, ha organizzato numerosi “Cabin-crew day”, nei principali centri italiani. Si tratta di giornate di reclutamento, dedicate a chi desidera intraprendere la carriera di assistente di volo. Le date e le città nelle quali si terrà il reclutamento degli aspiranti hostess e steward sono: Catania e Napoli: 05/03/2015 ; Perugia, Pisa e Cagliari: 12/03/2015 ; Palermo: 17/03/2015 ; Roma : 18/03/2015; Milano e Bergamo : 18/03/2015; Bari: 19/03/2015 ; Genova: 24/03/2015 ; Bologna: 26/03/2015 ; Catania: 27/03/2015 ; Alghero: 31/03/2015 ; Napoli: 01/04/2015 . Per potersi candidare, è richiesta l’assenza di condanne penali, il possesso del passaporto, un’ottima conoscenza dell’inglese, un’altezza superiore a 157 cm, una buona vista, anche con lenti a contatto, un fisico snello e discrete capacità natatorie; per quanto concerne le caratteristiche inerenti la personalità, è necessario essere flessibili, estroversi, predisposti agli spostamenti, con una buona resistenza allo stress e capaci di fronteggiare situazioni d’emergenza. Una volta verificato il possesso di tali requisiti, sarà possibile compilare il modulo di domanda online, reperibile all’interno del sito “Crewlink.ie”. Qualora la società (Crewlink, nello specifico, è la divisione che si occupa di fornire personale alla Ryanair) valuti positivamente l’adattabilità al ruolo, si verrà contattati entro 24 ore e sarà fissato un colloquio nella città più vicina alla propria residenza, durante uno dei “Cabin crew day”. Durante la giornata di reclutamento, i candidati saranno, in primo luogo, sottoposti ad un test di lingua inglese, poi dovranno effettuare un colloquio, sempre in lingua inglese, con i responsabili Crewlink. Chi sarà valutato idoneo, sarà informato entro 7 giorni, e potrà accedere alla successiva fase di training. Tale step prevede la partecipazione ad un corso di formazione, tenuto presso il Centro Training specializzato di Hahn: in particolare, si prevede un percorso formativo, della durata di 6 settimane, a tempo pieno. La formazione verterà sulle conoscenze e le competenze utili ed indispensabili per poter diventare personale di bordo: saranno forniti materiale di studio, attrezzature e manuali; in loco sono presenti strutture d’addestramento per il servizio in cabina e per le emergenze, strutture per i pasti ed una zona dormitorio confortevole a 100 metri. Una volta terminato il corso, dovranno essere sostenuti gli esami finali: le statistiche della società mostrano ottimi risultati, con addirittura una media del 96% di certificati Crewlink ottenuti; il merito di tali esiti positivi va riconosciuto non solo all’attento procedimento di selezione, grazie al quale si è in grado di valutare i candidati migliori, ma anche agli efficaci metodi d’insegnamento ed alla completezza della formazione effettuata dal Centro Training. Ottenuto il certificato, il candidato diverrà operativo a tutti gli effetti, e sarà assegnato ad una base. Nel dettaglio, gli verrà offerto un contratto di 3 anni con la società Crewlink ; l’orario di lavoro non comporta turni notturni, e l’operatività è suddivisa in 5 giorni di lavoro più 2 giornate libere, seguiti da 5 giorni di lavoro e 3 giornate libere; le ferie annuali ammontano a 20 giorni . Sono poi previsti interessanti benefits per i dipendenti, come l’opportunità di viaggiare durante le giornate libere, e l’incentivo di € 1. 200 aggiuntivi per i primi 6 mesi d’impiego. Esistono, infine, notevoli opportunità di promozione: chi si sarà maggiormente distinto potrà essere assunto direttamente dalla Ryanair e, dopo 12 mesi, avrà anche la possibilità di ricoprire l’incarico di supervisore per il servizio clienti, con elevati guadagni annuali.

Catapano Giuseppe osserva: Gratuito patrocinio: non basta la difficoltà economica

La possibilità di richiedere il gratuito patrocinio, con pagamento dell’avvocato a carico dello Stato, è vincolata al possesso di determinati requisiti stabiliti dalla legge; pertanto non è sufficiente la giustificazione che il richiedente sia “provato da vicissitudini familiari” e che stia attraversando un momento economico non favorevole. Il chiarimento viene da una recente sentenza della Cassazione . Secondo la Corte, chi autocertifica il possesso dei requisiti per il gratuito patrocinio, pur non avendone diritto, non può essere giustificato neanche se sta attraversando una situazione di conclamata e obiettiva difficoltà economica; non rileva neanche il fatto che si tratti di persona di “non eccessiva cultura”, con conseguente difficoltà, per questi, a eseguire i calcoli sul reddito, calcoli ritenuti eccessivamente complessi per un “non tecnico”. In tali casi scatta il reato di infedeltà dichiarativa, passibile di sanzione penale . Non c’è bisogno di un grosso scostamento tra la situazione reale e quella dichiarata al giudice per far scattare il reato. Difatti, come chiarito dalla Cassazione di recente, in tema di false indicazioni o omissioni (anche parziali) dei dati riportati nella dichiarazione sostitutiva di certificazione per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, poiché tale reato è di pericolo, esso va punito non in base alla divergenza tra il dato reale e quello dichiarato bensì alla luce della idoneità della falsità o dell’omissione (e pertanto dell’intera condotta) ad indurre in errore il magistrato prima di decidere in merito all’istanza. Il che, in parole povere, significa che anche un piccolo scostamento, se celato nell’istanza, è sufficiente a far scattare il penale. Sintetizzando, è possibile accedere al gratuito patrocinio a condizione che si abbia un reddito non superiore a 11.369 euro (dato aggiornato al mese di marzo 2015). Fa fede l’ultima dichiarazione Irpef. Non rilevano le altre situazioni di fatto, anche se lo scostamento tra il dato dichiarato e quello effettivo è lieve.