Catapano Giuseppe comunica: Quali crediti sono impignorabili

Quando si parla di pignoramento presso terzi si fa riferimento alla procedura che attiva il creditore per pignorare beni mobili del debitore che si trovano in possesso di terzi o crediti che il debitore stesso ha nei confronti di terzi. Il caso più frequente è quello del conto corrente in banca o del reddito di lavoro dipendente. Per esempio: con la procedura di pignoramento presso terzi il creditore può chiedere, al datore di lavoro del debitore, di corrispondergli mensilmente una quota non superiore a un quinto dello stipendio di quest’ultimo (se il creditore è Equitalia, ossia lo Stato, il limite di pignoramento è di 1/10 per stipendi o pensioni fino a 2.500 euro; e di 1/7 per stipendi o pensioni tra 2.501 euro e 5.000). Le retribuzioni – così come le pensioni o la provvista depositata in banca – costituiscono infatti un credito che il debitore vanta nei confronti di un terzo (il datore di lavoro, l’ente pensionistico, l’istituto di credito). Sono pignorabili anche le pensioni erogate dall’Inps nella misura di 1/5 di quella parte che eccede le esigenze minime di vita del pensionato (cosiddetto “minimo vitale”). In assenza di esatta determinazione da parte della legge, sarà il giudice dell’esecuzione a determinare, nel caso concreto, quale sia la parte della pensione necessaria per le esigenze minime di vita del debitore. Tuttavia l’orientamento consolidato dei tribunali è quello di considerare tale soglia pari ad euro 525,89. QUALI CREDITI NON SONO PIGNORABILI Vi sono delle somme che il creditore non può pignorare o che può farlo solo entro determinati limiti. Gli stipendi, i salari, le pensioni o altre indennità relative al rapporti di lavoro o di impiego, compreso quanto dovuto per il licenziamento, possono essere pignorati nella misura massima di un quinto (se il creditore è Equitalia, ossia lo Stato, il limite di pignoramento è di 1/10 per stipendi o pensioni fino a 2.500 euro; e di 1/7 per stipendi o pensioni tra 2.501 euro e 5.000). Le somme dovute a titolo di stipendio o di salario sono pignorabili fino ad un limite massimo della metà del loro ammontare solo nel caso in cui vi sia concorso simultaneo fra cause creditorie quali: crediti alimentari, tributi dovuti allo Stato, alle province e ai comuni, ogni altro credito; invece, nel caso di semplice concorso di crediti il pignoramento non può superare la misura di un quinto dello stipendio. I crediti alimentari sono impignorabili. Ad esempio: se il marito non paga il mantenimento alla moglie, quest’ultima può chiedere l’autorizzazione al Presidente del Tribunale a pignorare le somme accreditate al marito a titolo di crediti alimentari, pignorandole in banca o dallo stipendio presso il datore di lavoro. Questa operazione, però, non potrà farla qualsiasi altro creditore, il quale dovrà invece accontentarsi solo di 1/5 dello stipendio. Sono assolutamente impignorabili: – i crediti aventi per oggetto sussidi di grazia o di sostentamento a persone comprese nell’elenco dei poveri, oppure sussidi dovuti per maternità, malattie o funerali da casse di assicurazione, da enti di assistenza o da istituii di beneficenza; – i crediti derivanti da pensione di invalidità (il pignoramento di essa è assolutamente nullo per violazione di norme imperative e tale nullità è rilevabile dal giudice anche d’ufficio); – i crediti contenuti in leggi speciali quali, ad esempio, le somme di competenza dei Comuni destinate al pagamento delle retribuzioni del personale dipendente e dei relativi oneri previdenziali, al pagamento delle rate di mutui e di prestiti obbligazionari scadenti nel semestre in corso, all’espletamento dei servizi locali indispensabili; – i fondi accantonati da un ente pubblico per il trattamento di fine rapporto dei propri dipendenti; – i fondi di contabilità speciale delle Prefetture e delle direzioni amministrative delle Forze armate e della Guardia di Finanza. È invece pignorabile il contributo mensile per il pagamento dei canoni di locazione che eroga il Fondo nazionale, in favore dei soggetti aventi diritto a un alloggio di residenza pubblica in quanto non ha finalità alimentari (quindi non rientra tra i crediti aventi per oggetto sussidi di grazia o di sostentamento a persone comprese nell’elenco dei poveri). Il credito dell’assegno al mantenimento attribuito dal giudice al coniuge separato (avendo come causa l’assistenza materiale che deriva dal matrimonio e non l’incapacità della persona che versa in stato di bisogno e non è in grado di provvedere al proprio mantenimento), non rientra tra i crediti alimentari impignorabili. È pignorabile anche il risarcimento del danno dovuto da una assicurazione privata al lavoratore per infortunio sul lavoro, anche se in virtù di una polizza stipulata dal datore di lavoro in adempimento di un obbligo contrattuale. Allo stesso modo è pignorabile qualsiasi indennizzo dovuto da compagnie assicuratrici, anche nei confronti di soggetti che hanno subito danni irreversibili e definitivamente invalidanti.

Giuseppe Catapano informa: Casa all’asta e vizi nella procedura: se la contestazione arriva troppo tardi

Pignoramento immobiliare: che succede se la procedura di vendita forzata dell’immobile è viziata perché è stato commesso qualche errore? Esiste un termine massimo per far valere tutte le violazioni di legge nell’ambito di un’esecuzione forzata della casa o di altro immobile: tale termine coincide con la definitiva vendita o assegnazione del bene. Dopo tale momento, infatti, ogni vizio viene sanato e non può più essere più contestato nei riguardi dell’acquirente o assegnatario, salvo che questi sia colluso con il creditore procedente. A chiarirlo è stata una recente sentenza della Cassazione. Secondo la Corte, il debitore deve far valere i vizi del processo esecutivo prima della vendita o dell’assegnazione del bene pignorato. Dopo tale momento, tali vizi non hanno più effetto riguardo all’acquirente o all’assegnatario che, pertanto, rimane il legittimo proprietario del bene vendutogli con l’asta o assegnatogli dal giudice. Ciò non vale solo nel caso in cui il terzo acquirente o assegnatario sia stato colluso con il creditore che ha messo all’asta l’immobile. Dunque, una volta intervenuta la vendita o l’assegnazione, la legge mette su un gradino superiore gli interessi dell’aggiudicatario e del creditore procedente a quelli del debitore.

Giuseppe Catapano scrive: Comunione legale dei beni ed agevolazione “prima casa”

Dopo avere trattato in articoli precedenti i temi relativi a quali sono le agevolazioni per l’acquisto della residenza principale (“Agevolazioni fiscali per l’acquisto della prima casa: la guida”) e le modalità di fruizione delle stesse (“Agevolazioni fiscali per l’acquisto prima casa: come e quando sfruttarle”), esaminiamo alcuni casi interessanti di applicazione delle norme citate. Con questo primo articolo approfondiremo il caso in cui venga acquistato un fabbricato ad uso residenziale in regime di comunione legale dei beni, partendo dalle indicazioni che sono state fornite dall’Agenzia delle Entrate. Secondo quest’ultima è necessario operare una distinzione tre le due seguenti ipotesi: – entrambi i coniugi soddisfano i requisiti per fruire dell’agevolazione; – solo uno dei coniugi soddisfa i requisiti per fruire dell’agevolazione. I tratti essenziali del regime di comunione legale da cui occorre partire prima di chiarire le modalità di applicazione delle agevolazioni previste per l’acquisto della residenza principale sono definiti dal codice civile secondo il quale sono oggetto della comunione tra i coniugi: – gli acquisti effettuati da parte dei due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, con l’esclusione di quelli relativi ai beni personali; – i frutti dei beni propri di ciascuno dei coniugi, percepiti e non consumati allo scioglimento della comunione; – i proventi dell’attività separata di ciascuno dei coniugi se, allo scioglimento della comunione, non siano stati consumati; – le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio. Chiarito questo possiamo procedere ad analizzare il primo caso, ovvero quello in cui entrambi i coniugi possiedano i requisiti per l’applicazione delle agevolazioni previste dal legislatore per l’acquisto della prima casa. Nell’ipotesi in cui entrambi i coniugi, in regime di comunione legale, possiedano i requisiti per usufruire dell’agevolazione prima casa secondo l’Agenzia delle Entrate, è possibile usufruire di tale agevolazione in relazione all’intero valore dell’immobile messo a rogito (ossia su entrambe le “quote” riferite ai due coniugi). È tuttavia necessario che entrambi i coniugi in sede d’atto, e contestualmente, rendano le dichiarazioni di possesso dei requisiti previsti dal legislatore per la titolarità del diritto ad usufruire delle agevolazioni (novità nel godimento dell’agevolazione, non possesso di altri immobili abitativi nel Comune, ecc.). Sul punto costituito dalla necessaria contemporanea presenza di entrambi i coniugi all’atto di acquisto al fine di potere entrambi godere delle agevolazioni è opportuno prestare particolare attenzione in quanto l’Agenzia delle Entrate ha esplicitamente chiarito come ciò rappresenti un’eccezione non sanabile rispetto alla disciplina civilistica in base alla quale, come si è accennato in precedenza, i beni non personali acquistati anche da uno solo dei due coniugi in costanza di matrimonio, entrano a far parte della comunione legale, anche se nell’atto di acquisto interviene uno solo dei coniugi. Da ciò consegue che, se in sede d’atto è presente uno solo dei due coniugi (che, di conseguenza, sarà il solo a rendere la dichiarazione di spettanza dei requisiti, l’agevolazione spetta nella misura del 50%. Per cui, ipotizzando che l’acquisto dell’immobile residenziale avvenga dall’impresa che l’ha realizzato, e di conseguenza la compravendita sia assoggettata ad IVA, il 50% del corrispettivo messo a rogito sconterà l’IVA al 4% mentre il restante 50% sconterà l’IVA al 10%. La seconda possibilità che ci si presenta è quella per cui solo uno dei due coniugi sia in possesso dei requisiti soggettivi per godere dell’agevolazione “prima casa”. In questa situazione, così come è stato accennato in precedenza, il Codice civile prevede che rientrino nella comunione legale tutti gli acquisti operati, in costanza di matrimonio, anche da uno solo dei coniugi. Tuttavia, secondo quanto stabilito dall’Agenzia delle Entrate, nel caso in cui i requisiti per l’applicazione dell’agevolazione siano posseduti da uno solo dei coniugi (ad esempio perché l’altro coniuge è già proprietario di un’altra abitazione acquisita fruendo dei benefici fiscali), l’agevolazione compete solo per il 50% del valore messo a rogito dell’abitazione acquistata. In riferimento alla possibilità di usufruire delle agevolazioni “prima casa” nel caso in cui i acquirenti siano in regime di comunione legale, è opportuno segnalare due ulteriori, importanti aspetti: – il primo è connesso alla possibilità di fruire dell’agevolazione anche nel caso in cui uno dei due coniugi in regime di comunione legale possieda già, da prima del matrimonio, un’abitazione acquistata con le agevolazioni prima casa. Infatti, poiché tale abitazione è stata acquistata prima del matrimonio, la stessa non rientra nel regime di comunione legale e quindi potrà fruire per intero del regime agevolativo; – il secondo, invece, attiene alla percentuale del prezzo d’acquisto dell’immobile agevolabile, relativamente all’acquisto di un’abitazione da parte del contribuente (il cui coniuge possiede l’abitazione acquistata prima del matrimonio): il beneficio fiscale spetta nella misura del 50%, ossia limitatamente alla quota acquistata dal coniuge in possesso dei requisiti per l’agevolazione. Il restante 50%, infatti, è di pertinenza, per effetto del regime di comunione legale, del coniuge che già possiede un’abitazione acquistata fruendo dell’agevolazione.

Catapano Giuseppe: Opposizione al fermo: necessaria prima l’iscrizione al PRA

L’automobilista non può presentare, al giudice, opposizione al preavviso di fermo se quest’ultimo non è stato ancora iscritto al PRA. E ciò perché non si sono ancora prodotti gli effetti pregiudizievoli per il proprietario dell’auto. A questa discutibile conclusione è arrivata la Cassazione con una sentenza di questa mattina. Una decisione che, peraltro, non trova d’accordo neanche tutti i giudici. Di qualche tempo fa, infatti, è la sentenza della Commissione Tributaria di Reggio Calabria che esprimeva parere diametralmente opposto (leggi “Equitalia: preavviso di fermo impugnabile”). Ma secondo la Suprema Corte, se il provvedimento cautelare non ha, in quel momento, ancora prodotto un effetto pregiudizievole nella sfera giuridica del proprietario del veicolo non può essere impugnato in tribunale. Di fatto, però, dinanzi all’ormai avvenuto fermo, se illegittimo, il danno è ormai prodotto e irrecuperabile, attesi i tempi necessari per la presentazione del ricorso e l’emissione, da parte del giudice, di un provvedimento di sospensiva: circostanza che arrecherebbe un danno ingiustificato al contribuente che si trova dalla parte della ragione e che, nonostante ciò, sarà costretto, per qualche settimana, a viaggiare in autobus o a piedi.

Catapano Giuseppe comunica: Giudizio negativo del cliente sul ristorante o sull’hotel: rimozione con ricorso d’urgenza

Si moltiplicano, ormai, i portali web dove, insieme alle indicazioni sulle strutture alberghiere, ristoranti e locali notturni, si accompagnano anche le valutazioni dei clienti. E così, è altrettanto facile incappare nel giudizio negativo dell’avventore insoddisfatto o particolarmente critico. Ma laddove il giudizio personale si spinge fino alla diffamazione, specie se pubblicata da un falso cliente solo per arrecare danno all’esercizio commerciale rivale, può intervenire il tribunale con un ricorso d’urgenza all’articolo 700 del codice di procedura civile. A tale conclusione è arrivato è arrivato il Tribunale di Venezia con una recente sentenza. Secondo il giudice veneto, il sito web specializzato in recensioni di locali ed esercizi pubblici destinati a turisti e viaggiatori ha l’obbligo, prima ancora di risarcire il danno, di prevenirlo e, quantomeno, di vagliare le recensioni postate dagli utenti ed escludere quelle apertamente diffamatorie (che fanno uso di forme oggettivamente incivili) oppure quelle che non appaiono essere state postate da “veri viaggiatori”, perché magari, dietro di loro, si nascondono solo concorrenti in commercio. Insomma il portale deve obbligatoriamente garantire la veridicità della recensione, nel senso di rispondenza delle opinioni espresse e dei fatti narrati ad esperienza effettivamente vissuta (lo può fare, per esempio, ponendo domande apposite al recensore, in modo da verificarne la genuinità). Se non lo fa, e se la recensione assume i toni oggettivamente offensivi, il sito è obbligato a cancellarla dalle proprie pagine. Diversamente, l’impresa potrà ricorrere al tribunale con la richiesta di emissione di un provvedimento d’urgenza in pochi mesi. Non si può applicare, in casi come questo, la direttiva europea sul commercio elettronico che, recepita in Italia nel 2003, stabilisce la non responsabilità del provider che ospita contenuti altrui. Peraltro, a tutto voler concedere, la stessa normativa trasforma la responsabilità del gestore di servizi internet in una responsabilità di tipo omissivo: il che significa che l’obbligo al risarcimento del danno scatta non appena gli perviene la segnalazione di abuso e la richiesta di cancellazione del contenuto illecito. Il sito web ha il dovere, scrive il giudice, di assicurare una minima garanzia di veridicità dei messaggi postati, escludendo le recensioni apertamente diffamatorie e i testi che non appaiono scritti da veri viaggiatori ma da persone che ad esempio hanno interesse a screditare il ristorante.

Catapano Giuseppe informa: Guidare l’auto con il solo foglio rosa è reato?

Guidare con solo il foglio rosa e senza avere accanto una persona munita di patente dal almeno 10 anni non costituisce reato. A chiarirlo è stata la Cassazione con una sentenza di ieri . Per il responsabile, però, scatta una sanzione amministrativa prevista dal codice della strada pari a una somma da euro 419 a euro 1.682, oltre al fermo amministrativo del mezzo per tre mesi. Non solo. La legge impone che le esercitazioni su veicoli nei quali non possa prendere posto, oltre al conducente, altra persona in funzione di istruttore sono consentite in luoghi poco frequentati . Diversamente scatta una sanzione da 84 a 335 euro. Illecito amministrativo, dunque, e non reato. La Cassazione afferma che, in caso di possesso del foglio rosa e mancata presenza di un accompagnatore con patente di guida da almeno 10 anni, il fatto contestato non è previsto dalla legge come reato. Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 18 febbraio – 2 marzo 2015, n. 9195 Presidente Sirena – Relatore Montagni Ritenuto in fatto 1. S.G., a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in data 13.02.2014, con la quale è stata affermata la penale responsabilità dei prevenuto in ordine al reato dì cui all’art. 116, comma 13, cod. strada, con condanna alla pena di € 3.000,00 di ammenda. II ricorrente contesta l’affermazione di responsabilità penale; rileva il verbalizzante, sentito in giudizio, ebbe a riferire che Steven, al momento del controllo, era in possesso del c.d. foglio rosa; e che non era però accompagnato da altro soggetto titolare di patente di guida da almeno dieci anni. A sostegno degli assunti, l’esponente allega al ricorso la patente di guida che ha conseguito in data 7.02.2009. Ciò premesso, il ricorrente osserva che il Tribunale, pur avendo dato atto delle circostanze sopra riferite, ha omesso di riqualificare il fatto nell’ambito della violazione amministrativa di cui all’art. 122 comma 8, cod. strada. Con il secondo motivo la parte si duole della entità della pena e della mancata concessione della sospensione condizionale. Considerato in diritto 1. II ricorso in esame muove alle considerazioni che seguono. Osserva il Collegio che ad oggi risulta intervenuta la causa estintiva del reato contravvenzionale per cui si procede, essendo spirato il relativo termine di prescrizione massimo pari ad anni cinque in data 12.04.2014, tenuto conto delle intervenute sospensioni. Ciò posto, occorre peraltro rilevare che nel caso ricorrono le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito, ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., in considerazione delle errate valutazioni rese dal giudice procedente, in ordine all’affermazione di penale responsabilità del ricorrente. Ed invero, il giudicante riferisce espressamente che l’imputato era in possesso del foglio rosa al momento del controllo; e che, peraltro, non si trovava accompagnato da un istruttore o altro soggetto in possesso del titolo abilitato da almeno dieci anni. Risulta, allora, evidente che, sulla base degli stessi elementi posti a fondamento della sentenza impugnata, il fatto per cui si procede non è previsto dalla legge come reato. Come correttamente osservato dalla difesa nel primo motivo di doglianza, infatti, la guida del veicolo, da parte di soggetto autorizzato all’esercitazione, non accompagnato da persona provvista di patente di guida da almeno dieci anni, come nel caso di specie, integra la violazione amministrativa di cui all’art. 122, comma 8, cod. strada. 2. Si impone pertanto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Resta assorbito ogni altro profilo di censura. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

Catapano Giuseppe informa: Processi lunghi: il risarcimento non spetta per le cause tributarie

Il binomio “causa troppo lunga = risarcimento del danno” non vale se il giudizio è stato incardinato alle commissioni tributarie. La cosiddetta Legge Pinto, infatti, che prevede l’indennizzo per l’irragionevole durata del processo non si applica nel caso di giudizio tributario, salvo che la controversia non verta sulle sanzioni fiscali. Il chiarimento proviene da una sentenza della Cassazione di questa mattina: una pronuncia che è certamente nuova nel suo genere. La stessa questione, infatti, era stata esaminata solo un’altra volta dalla Cassazione in un caso analogo e rimasto però inedito. Dunque, le vittime delle lungaggini del processo innanzi alle Commissioni Tributarie (come per esempio quanti attendono per ottenere il rimborso di ritenute indebitamente versate), non potranno contare sugli indennizzi previsti, invece, per le cause ordinarie. Il che ci offre un’ulteriore spiegazione al perché le cause presso le Commissioni siano così lunghe. La Corte ha chiarito che la disciplina sul risarcimento da 500 a 1500 euro per mancato rispetto del termine ragionevole durata del processo (termine di 3 anni per il primo grado, 2 per l’appello e 1 per la Cassazione) non è applicabile ai giudizi in materia tributaria riguardanti la potestà impositiva dello Stato, stante l’estraneità e irriducibilità di tali vertenze al quadro di riferimento della legge. Fanno eccezione solo le cause riguardanti sanzioni tributarie assimilabili a sanzioni penali per il loro carattere afflittivo, che sia a tal punto significativo da farle apparire alternative a una sanzione penale ovvero a una sanzione che, in caso di mancato adempimento, sia commutabile in una misura detentiva; e quelle che pur essendo riservate alla giurisdizione tributaria sono riferibili alla “materia civile“, in quanto riguardanti pretese del contribuente che non investano la determinazione del tributo ma solo aspetti consequenziali.

Catapano Giuseppe scrive: Renzi vede Putin, che lo fredda: rapporti risentono di crisi Ucraina

I rapporti tra l’Italia e la Russia stanno risentendo della crisi in Ucraina, ma Roma resta per Mosca “uno dei nostri partner”. Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin, incontrando il presidente del Consiglio Matteo Renzi.

“Naturalmente ci sono delle perdite per i motivi noti. Però per il livello di interscambio l’Italia occupa un posto importante, lavoriamo nel settore energetico, macchinari industriali, spazio e naturalmente il nostro dialogo politico rimane sempre molto attivo”, ha aggiunto.

Renzi e Putin si sono visti a Mosca in un vis-a-vis che secondo la stampa russa ha fatto uscire il presidente russo dall’isolamento internazionale. “Il premier italiano rompe l’isolamento internazionale di Vladimir Putin”, ha scritto l’edizione online del quotidiano economico russo Vedomosti. Lo stesso Renzi, oggi accolto da Putin al Cremlino, ha sottolineato l’importanza del luogo e tempismo dell’incontro.

Il leader di governo italiano spera nella collaborazione russa in Libia. Roma confida “molto nell’aiuto che il presidente russo Vladimir Putin e la Russia possono dare in seno al Consiglio di Sicurezza”, ha detto Renzi.

Tra i dossier delicati sul tavolo non solo Libia e Ucraina, ma anche l’omicidio del politico di opposizione Boris Nemtsov, ucciso nella notte tra venerdì e sabato scorsi. E proprio da quel luogo, all’imbocco del ponte che porta dalla piazza Rossa sino al vecchio quartiere dei mercanti, è entrata nel vivo la visita del presidente del Consiglio. Renzi infatti ha deposto questa mattina dei fiori in memoria di Nemtsov: un mazzo di garofani rosa, con una coccarda con il tricolore italiano.

Dopo l’omicidio di una delle figure politiche di spicco dell’opposizione, il premier è stato aspramente criticato per non aver rimandato o cancellato l’incontro con lo zar russo.

Il leader del PD si è difeso sottolineando l’importanza di vedersi al Cremlino visti i “molti dossier” da trattare. Il premier ha ringraziato Putin per l’accoglienza, ricordando di aver già incontrato Putin a Milano a ottobre, anche se “è la prima volta che accade al Cremlino e questo per noi è molto importante”.

Catapano Giuseppe comunica: Rothschild: situazione più grave dalla Seconda Guerra Mondiale

Il banchiere e politico miliardario Jacob Rothschild ha avvertito che la situazione geopolitica attuale è la più grave e pericolosa dai tempi della Seconda Guerra Mondiale.

Il 78enne presidente di RIT Capital Partners, ha usato il rapporto annuale del trust da £2,3 miliardi per lanciare un avviso ai risparmiatori, sottolineando che l’attenzione della società sarebbe rivolta alla conservazione del capitale degli azionisti e non ai guadagni a breve termine.

Rothschild ha dichiarato che “dalla Seconda Guerra Mondiale non ci troviamo davanti a una situazione geopolitica così pericolosa”, che ha creato “difficili condizioni economiche” cui gli investitori devono fare attenzione.

Il politico e investitore, che vanta partner d’affari del calibro di Warren Buffett e Henry Kissinger, ha detto che tale clima sfavorevole è dovuto al “caos e estremismo diffuso in Medioriente, all’aggressione ed espansione della Russia e all’indebolimento dell’Europa.

Il continente è “minacciato da livelli di disoccupazione orribili, causati tra le altre cose dall’incapacità di imporre riforme strutturali in molti dei paesi membri dell’Unione Europea”.

Il membro della ricca e potente famiglia di origini ebree dei Rothschild ha fatto affari con la Russia nel settore petrolifero. Nel 2003 rilevò le quote nel gruppo Yukos appartenenti all’industriale Mikhail Khodorkovsky, prima che quest’ultimo venisse arrestato e accusato di frode.

Figlio primogenito di Victor Rothschild, lo ha rimpiazzato nel 1990 alla Camera dei Lord inglese.

Catapano Giuseppe informa: Noleggio Auto, un contratto chiaro e trasparente

In occasione della presentazione del “Parere sull’analisi e la trasparenza dei contratti di noleggio auto”, l’incontro rappresenta un altro tassello della nostra azione sui temi dellamobilità sostenibile, della trasparenza delle condizioni generali di contratto e dellacorretta concorrenza degli operatori.

Ore: 9:30 | 13:00
Dove: Sala Consiglio, Palazzo Turati – Via Meravigli 9/B – Milano

Programma (in formato pdf 247 kB)

La partecipazione è gratuita. Iscriviti!

Ai partecipanti sarà distribuito una copia del Parere.
Al convegno sono stati riconosciuti nr. 2 crediti formativi dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano.