Giuseppe Catapano scrive: Avvocati e decreto ingiuntivo sulla parcella: vale la dimora, non la residenza

Conta più la dimora effettiva che la residenza. Così, l’avvocato che deve chiedere un decreto ingiuntivo nei confronti del proprio ex cliente moroso non può rivolgersi al tribunale del luogo di residenza anagrafica di quest’ultimo, bensì a quello relativo alla dimora effettiva. A chiarirlo è stata la Cassazione con una recente ordinanza.

Questa volta la Suprema Corte non parla di foro del Consiglio dell’Ordine dell’avvocato creditore (leggi “Competenza territoriale e decreto ingiuntivo dell’avvocato”). Qui, invece, viene richiamato il codice del consumo che, a detta dei giudici, regolamenta il contratto tra professionista e cliente.
Ai sensi di quest’ultimo corpo normativo – si legge in sentenza – la nozione di residenza va intesa in senso non formale, cioè corrispondente alle risultanze dei registri anagrafici, bensì sostanziale, quale luogo di dimora abituale.

La localizzazione della dimora va effettuata sulla scorta di elementi obiettivi quali, per esempio (come nel caso di specie) la risalente conoscenza dello stesso avvocato dell’abituale dimora del cliente, la numerosa corrispondenza reciprocamente inviata e ricevuta dalle parti, nonché il luogo di lavoro.

In definitiva, secondo la Corte, laddove il codice del consumo richiama, come foro competente, quello di residenza del consumatore bisogna intendere l’effettiva dimora anche se in apparente conflitto con la residenza anagrafica.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, sentenza 14 gennaio – 30 marzo 2015, n. 6333
Presidente bianchini – Relatore Manna
In fatto
D.F.M.E. proponeva opposizione al decreto emesso dal Tribunale di Arezzo, sezione distaccata di Montevarchi, col quale su ricorso dell’avv. M.G. le era stato ingiunto il pagamento della somma di Euro 44.146,60, a titolo di corrispettivo per prestazioni professionali svolte in relazione a varie controversie. A sostegno dell’opposizione, la preliminare eccezione d’incompetenza del giudice che aveva emesso il decreto ingiuntivo, competente essendo il Tribunale di Milano, luogo quest’ultimo di effettiva sua dimora, nonché la continenza della causa con altra, previamente instaurata dalla D. innanzi a quest’ultimo foro, per l’accertamento di profili di responsabilità professionale dell’avv. M. .
Questi resisteva e contestava la dedotta incompetenza.
Con ordinanza del 18.2.2014 il Tribunale dichiarava la propria incompetenza per territorio, competente essendo il Tribunale di Milano, e revocava il decreto ingiuntivo opposto, assorbita la questione di continenza. Osservava il giudice aretino che, soggiacendo il rapporto contrattuale dedotto a base della domanda al D.Lgs. n. 206/05 (codice del consumo), la nozione di residenza doveva essere intesa in senso non formale, cioè corrispondente alle risultanze dei registri anagrafici, bensì sostanziale, quale luogo di dimora abituale, in base all’art. 43 c.c.. Nella specie, proseguiva, era pacifico che la D. , sebbene anagraficamente residente in (omissis) , dimorava abitualmente e da anni a (…), ove ella aveva anche la sua sede di lavoro presso la Sopraintendenza ai Beni Culturali. Osservava, inoltre, che a (…) la D. aveva ricevuto la corrispondenza inoltratale dall’avv. M. , corrispondenza che, invece, precedentemente inviata al luogo di residenza anagrafica non era stata ritirata.
Proposto regolamento di competenza da parte dell’avv. M. e attivato il relativo procedimento camerale, il Procuratore Generale nel rassegnare le proprie conclusioni scritte ai sensi dell’art. 380-ter c.p.c. ha chiesto il rigetto del ricorso.
Il ricorrente, cui sono state comunicate le conclusioni del Procuratore Generale, ha depositato memoria e prodotto documenti.
D.F.M.E. non ha svolto attività difensiva.
In diritto
1. – Il Procuratore Generale osserva che l’ordinanza impugnata è conforme al principio affermato da questa Corte Suprema, secondo cui in tema di controversie tra consumatore e professionista, l’art. 33, comma 2, lett. u), del d.lgs. 6 settembre 2005 n. 206, (c.d. Codice del consumo) va interpretato nel senso che la residenza del consumatore, cui la norma ha riguardo, è quella che lo stesso ha al momento della domanda e non quella che egli aveva al momento della conclusione del contratto, ma sull’individuazione del corrispondente foro esclusivo ivi previsto incide l’accertamento, devoluto al solo giudice del merito, del carattere fittizio dello spostamento di residenza del consumatore, compiuto per sottrarsi al radicamento della controversia o anche, come nella specie, dell’eventuale non coincidenza della residenza anagrafica (che instaura una mera presunzione) con quella effettiva (principio affermato dalla S.C. per il caso di accertata abituale dimora, cioè della vita lavorativa e familiare degli attori, in un luogo non ricompreso nel circondario del tribunale corrispondente a quello della loro residenza anagrafica) (Cass. n. 23979/10).
Ritiene, quindi, che il giudice di merito abbia rilevato sulla base di elementi obiettivi, quali la risalente conoscenza dello stesso avv. M. dell’abituale dimora della D. in (…), la numerosa corrispondenza reciprocamente inviata e ricevuta dalle parti, nonché il luogo di lavoro della stessa D. sito in (…), che la residenza anagrafica non coincideva con quella effettiva, cioè con la dimora abituale, e che di conseguenza resta superata la presunzione semplice derivante dai dati anagrafici.
2. – Tali conclusioni devono ritenersi condivisibili, non essendo, invece, fondate, le ragioni di segno opposto svolte dalla parte ricorrente.
Infatti, la circostanza che in (omissis) la D. sia proprietaria di due immobili, stipuli i relativi contratti di locazione, intrattenga un rapporto di c/c ed abbia il suo domicilio fiscale, non vale a dimostrare che ella mantenga ivi anche la sua residenza abituale. Si tratta, invero, di elementi di fatto che dimostrano come in (omissis) si localizzi il centro degli interessi economici della D. , vale a dire il domicilio di lei; ma ciò non dimostra che tale luogo coincida anche con quello di residenza, ossia di dimora abituale.
Né vale in senso opposto il fatto che la notificazione a mezzo posta del regolamento di competenza sia avvenuta con successo in (omissis) e che, per contro, non sia andata a buon fine quella tentata in via (omissis) . Si tratta di fatti successivi alla proposizione della domanda giudiziale, che nulla se non le mere asserzioni di parte ricorrente accreditano come espressivi di una situazione esistente già a detta epoca.
3. – Il ricorso va dunque respinto.
4. – Nulla per le spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva.
5. – Ricorrono le condizioni previste dall’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, inserito dall’art. 1, comma 17 legge n. 228/12, per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, inserito dall’art. 1, comma 17 legge n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

Catapano Giuseppe: Come ottenere la sospensione della cartella Equitalia

Equitalia può procedere ad esecuzione forzata decorsi sessanta giorni dalla notifica della cartella anche se il contribuente ha già presentato ricorso al giudice.

Per evitare, però, che, in presenza di apparenti situazioni di necessità e di illiceità della cartella, il contribuente possa subire un danno irreparabile, è possibile ottenere la sospensione dell’esecutività del titolo (la cartella o un accertamento immediatamente esecutivo).

Esistono diverse forme e modi per ottenere la sospensione dell’esecuzione forzata, utilizzabili in tempi e modi diversi a seconda della fase in cui si trova la procedura di riscossione. Ecco, in sintesi, le chance che si profilano per il contribuente.

1 | ISTANZA AL GIUDICE

L’istanza è subordinata al fatto che il contribuente abbia presentato (o intenda presentare) ricorso al tribunale contro la cartella o l’accertamento esecutivo. Insomma: solo se si procede per la via giudiziale, con l’impugnazione dell’atto, si può chiedere anche (nell’atto stesso o con successiva istanza) la sospensiva dell’esecutività del titolo. Infatti, la semplice impugnazione non ne sospende automaticamente gli effetti e, pertanto, Equitalia, può procedere all’esecuzione forzata anche se pende un ricorso. Ecco perché, di norma, insieme al ricorso, si presenta anche istanza di sospensione.
Se il giudice accoglie l’istanza, l’Agente della riscossione non potrà procedere a effettuare pignoramenti.

Come si procede
Il ricorrente che abbia impugnato l’atto, se teme che l’esecuzione di quest’ultimo possa determinargli un danno grave e irreparabile, può chiedere al giudice, la sospensione in via cautelare di tale atto, mediante la proposizione di una istanza motivata.

È necessario che il ricorso illustri al giudice la sussistenza di tali presupposti:

– il pericolo di un danno grave e irreparabile che deriverebbe dall’esecuzione dell’atto impugnato (i giuristi lo chiamano “periculum in mora”);

– la fondatezza del ricorso sulla base di un’analisi sommaria (i giuristi lo chiamano “fumus boni iuris”).

A questo punto il giudice fissa una udienza solo per decidere in merito alla sospensiva e, con successiva ordinanza, decide se accogliere o rigettare la richiesta.

Cosa si intende per “pericolo di danno grave e irreparabile”?
Il danno grave e irreparabile va inteso, ovviamente, in relazione alle condizioni soggettive del contribuente.

Ecco alcuni esempi. I giudici hanno ritenuto sussistente il pericolo di un danno grave e irreparabile quando:

– l’esecuzione dell’atto mette a repentaglio diritti primari della parte e non è verosimilmente più eliminabile in futuro: per esempio, se l’esecuzione forzata dell’atto determina una vera e propria situazione di insolvenza da rendere indispensabile il ricorso a procedure liquidatorie (per le aziende) o da ridurre il contribuente in stato di povertà;

– c’è il pericolo di dover ricorrere all’improvviso smobilizzo di beni patrimoniali senza la possibilità di fissare condizioni di vendita adeguate e di individuare idonea controparte;

– l’eccessiva esposizione bancaria di un’impresa non consente di far fronte al pagamento di quanto dovuto, con conseguente rischio di pignoramento ed asportazione dei beni aziendali e con ripercussioni gravi sulla situazione occupazionale dei dipendenti;

– l’importo in contestazione è molto elevato e i tempi per l’eventuale rimborso sono molto lunghi;

– l’importo oggetto dell’accertamento è molto elevato in ragione della natura dell’attività esercitata dalla società;

– risulta provata in atti una forte esposizione debitoria nei confronti del sistema bancario che impedisce al contribuente, di attingere ulteriormente allo stesso per pagare il debito con l’erario.

Così, per esempio, è stata decretata la sospensione di un avviso di accertamento che comportava un danno grave e irreparabile in base alla sola entità della pretesa erariale, il cui pagamento poteva essere effettuato solo ricorrendo a mezzi straordinari, come l’alienazione del proprio patrimonio immobiliare.

Ed ancora il pesante pregiudizio economico che può derivare a un pensionato dall’accertamento anche di poche migliaia di euro non è assolutamente comparabile con quello più che lieve che subirebbe una spa accertata per la stessa somma.

2 | ISTANZA ALL’ENTE IMPOSITORE

Il contribuente può sempre rivolgersi all’ente impositore – quello cioè, titolare del tributo di cui si chiede il pagamento (per esempio Inps, Agenzia delle Entrate, ecc., ma anche Regione e Comuni) – proponendo una istanza in autotutela.
In questo caso, in quanto espressione del potere di autotutela, l’ufficio che ha emesso l’atto può sospenderne l’esecuzione anche d’ufficio, e in assenza di istanza del contribuente, qualora questo appaia illegittimo o infondato.

Presupposti
I presupposti sono gli stessi visti per l’istanza davanti al giudice:
– presentazione di un ricorso fondato;
– danno grave e irreparabile.

L’amministrazione finanziaria ha una maggiore discrezionalità rispetto al giudice in merito all’eventuale accoglimento o rigetto dell’istanza.

Come si procede
Chi ha ricevuto la notifica di una cartella di pagamento o un avviso di accertamento esecutivo e che lo abbia tempestivamente impugnato può richiederne la sospensione in tutto o in parte con istanza presentata alla Direzione Provinciale o Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate che ha emesso l’accertamento o che ha formato il ruolo.

L’istanza deve essere redatta in carta semplice e va motivata indicando, nel dettaglio, la sussistenza dei presupposti per la sospensiva. Bisogna poi allegare copia delle cartelle di pagamento e del ricorso presentato al giudice competente.

3 | ISTANZA A EQUITALIA

Il contribuente può chiedere direttamente a Equitalia l’immediata sospensione della riscossione nei seguenti casi:

– il diritto di credito azionato era prescritto o decaduto prima che il ruolo fosse stato reso esecutivo;

– l’ente impositore ha emesso un provvedimento di sgravio del credito;

– l’ente creditore ha concesso la sospensione amministrativa;

– il credito è stato in tutto o in parte annullato o sospeso in giudizio;

– è stato effettuato pagamento prima della formazione del ruolo;

– qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito.

Come si procede
L’istanza va presentata entro 90 giorni dalla notifica della cartella con raccomandata a.r., in via telematica o con consegna allo sportello. I moduli sono già prestampati da Equitalia.
L’istanza sospende automaticamente l’esecuzione.

Equitalia, entro 10 giorni, trasmette all’ente impositore l’istanza del debitore. Se, nei 60 giorni successivi, l’ente impositore trasmette ad Equitalia lo sgravio, il contribuente non deve più alcunché. Diversamente, quest’ultimo comunica a Equitalia la correttezza della richiesta di pagamento e la cartella torna ad essere esecutiva.

Se invece Equitalia non fornisce risposta al contribuente entro 220 giorni dalla presentazione dell’istanza, i crediti in oggetto sono annullati automaticamente.

Catapano Giuseppe informa: Fondo e vincolo non salvano la casa per i debiti volti a mantenere la famiglia

Non serve blindare la casa col fondo patrimoniale o il vincolo di destinazione se il debito è già sorto. Opporre, infatti, l’impignorabilità dell’immobile al creditore, il quale agisce in esecuzione forzata per recuperare un pagamento insoluto, potrebbe essere molto difficile. Infatti, in entrambi i casi, il debitore deve riuscire a dimostrare che il creditore conosceva l’estraneità del proprio credito ai bisogni della famiglia. A ricordarlo è il tribunale di Reggio Emilia con una recente sentenza

Ma procediamo con ordine.

Simile, ma non identico al fondo patrimoniale, è il cosiddetto vincolo di destinazione: un istituto che consente a chiunque di destinare beni immobili (o mobili registrati) a un interesse meritevole di tutela (interesse da indicare nell’atto). Tale vincolo, che può durare massimo 90 anni o tutta la vita del beneficiario, rende impignorabile l’immobile nei confronti dei creditori, salvo che il debito sia stato contratto per mantenere la famiglia. In tutti gli altri casi, i creditori non potranno né ipotecare, né pignorare la casa del debitore.

Ma attenzione: se il debitore vuol blindare la casa dalle aggressioni del creditore, deve riuscire a dimostrare che quest’ultimo era consapevole del fatto che il debito non era stato contratto per esigenze essenziali della famiglia. In mancanza di questa prova, non c’è ostacolo che tenga. Valgono, insomma, le stesse regole previste dal codice civile per il fondo patrimoniale, istituto con il quale c’è analogia. Diversamente, sarebbe troppo facile sfuggire alle proprie responsabilità patrimoniali.

In ogni caso, l’interesse da tutelare, oggetto del vincolo di destinazione apposto sull’immobile, deve essere meritevole: in pratica, l’interesse del disponente deve risultare prevalente su quello dei terzi estranei, destinati a essere sacrificati. La parte, quindi, deve indicare, nell’atto di destinazione, le specifiche (e non generiche) ragioni che l’hanno indotta a optare per quel particolare vincolo, evidenziando i motivi per i quali la separazione patrimoniale costituisca l’extrema ratio o comunque lo strumento più indicato per garantire al nucleo familiare quel minimo di tutela che l’ordinamento le riconosce.

Per esempio: non si può considerare un interesse meritevole di tutela il vincolo di destinazione della casa affinché la stessa sia strumentale alle “esigenze di residenza” della famiglia. Né potrebbe esserlo quello rivolto a garantire un futuro stabile ai figli fino a quarant’anni (i giovani – si spera – raggiungono prima l’indipendenza economica). Così, se le motivazioni sono generiche, meglio optare per un fondo patrimoniale che non richiede, invece, finalità di questo tipo e può essere disposto anche senza una specifica causa.

Catapano Giuseppe osserva: PEC valida anche senza firma elettronica: basta la ricevuta di consegna

Per inviare istanze o richieste alla pubblica amministrazione attraverso una email di posta elettronica certificata (cosiddetta PEC) non è necessario avere anche la firma digitale.
Il chiarimento proviene da una recente sentenza del Tar Campania.

Il classico esempio potrebbe essere la domanda di partecipazione a un bando per una gara o a un finanziamento o, ancora, a un concorso pubblico per un posto di lavoro nell’amministrazione.

La richiesta inoltrata dal cittadino non deve essere firmata digitalmente con il relativo dispositivo: è sufficiente, per garantire la certezza legale, la semplice PEC. E ciò perché l’email di conferma di “invio” e “avvenuta ricezione”, generata automaticamente dal gestore dell’account di posta certificata, è più che sufficiente a dimostrare l’autenticità della comunicazione proprio come se fosse una raccomandata a.r., anche in assenza della firma digitale.

Spesso nei bandi di concorso, nelle manifestazioni di pubblico interesse e nei moduli d’istanza è richiesta espressamente la firma digitale, pena l’inammissibilità della domanda: una pratica che, stando alla sentenza in commento, sarebbe illegittima perché assolutamente non necessaria ai fini di garantire la genuinità dell’invio e a provare l’avvenuta spedizione e ricezione della comunicazione telematica.

PEC e firma digitale sono due cose completamente diverse. Se la PEC funziona come una raccomandata a.r., e quindi garantisce la fede pubblica dell’invio, della ricezione e della data della comunicazione, la firma digitale invece serve solo ad attribuire la paternità giuridica di un documento al suo autore (proprio al pari di una firma su un contratto).

La firma elettronica non è sempre necessaria. Lo è solo quando la legge espressamente richiede di collegare un documento al soggetto che lo ha inviato mediante posta elettronica certificata. In tali casi se il gestore del sistema di posta certificata, una volta che il titolare della casella invia mediante essa un documento informatico, attesta che la trasmissione del documento è correttamente avvenuta, ciò sostituisce a tutti gli effetti la firma elettronica del documento inviato.

Dunque, da oggi, se un bando per un concorso o un finanziamento dovesse richiedere che le domande vengano inoltrate tramite PEC e firma digitale, il ricorso al giudice per far annullare questa inutile duplicazione potrebbe essere più che fondato.

Del resto è quanto disposto dal codice dell’amministrazione digitale : il riconoscimento delle credenziali di accesso e soprattutto l’invio della PEC richiedendo la ricevuta completa di avvenuta consegna sostituisce la firma elettronica. Ricordiamo che la ricevuta completa di avvenuta consegna, sottoscritta con la firma del gestore di posta elettronica certificata del destinatario, emessa dal punto di consegna al mittente nel momento in cui il messaggio è inserito nella casella di posta elettronica certificata del destinatario, contiene tutti i dati di certificazione ed il messaggio originale.

Tar Campania, sez. III, sentenza 8 gennaio – 10 marzo 2015, n. 1450
Presidente Guadagno – Estensore Graziano
Fatto e diritto
1.1. Con il ricorso in epigrafe, ritualmente notificato e depositato, il Comune di Terzigno impugna i provvedimenti in data 11.4.2014 con i quali la Regione Campania, decidendo sulle istanze di riesame dal medesimo presentate avverso il provvisorio inserimento nell’elenco delle istanze non ricevibili, è stata confermata la motivazione di esclusione della domanda prodotta dall’Ente per la realizzazione di progetti di recupero integrato ambientale e paesaggistico (P.I.R.A.P.) nel periodo dall’1.8.2013 all’11.10.2013, Misura 313, finalizzato al miglioramento della sentieristica comunale relativamente a quattro sentieri.
La gravata esclusione è stata disposta poiché le quattro domande in questione non sarebbero state firmate dal richiedente.
1.2. Alla Camera di Consiglio del 24.7.2014 dedicata alla trattazione dell’incidente cautelare, la Sezione accoglieva la domanda di sospensiva motivando diffusamente il fumus boni iuris del ricorso con Ordinanza cautelare n. 1283 del 25.7.2014.
Si costituiva la Regione Campania con decreto di incarico prodotto il 9.7.2014 di poi depositando il 25.11.2014 una relazione istruttoria della competente UOD ed altri documenti.
Il Comune ricorrente produceva memoria per il merito il 6.12.2014 unitamente ad altri atti.
Alla pubblica Udienza dell’8 gennaio 2015 sulle conclusioni delle parti il gravame p stato ritenuto in decisione.
2.1. Deve il Collegio confermare la delibazione di fondatezza dell’azione già funditus tratteggiata nella sede monitoria, rilevando la fondatezza dell’unico motivo di ricorso, con il quale il Comune di Terzigno, rubricando violazione e falsa applicazione del bando relativo al P.S.R. Campania 2007 – 2013, violazione del D.Lgs. n. 82/2005 ed eccesso di potere sotto tutti i profili sintomatici, lamenta che gli impugnati quattro decreti reiettivi delle domande di riesame non abbiano tenuto conto di tutte le argomentazioni svolte dall’Ente locale, nelle quali si evidenziava che la volontà di partecipazione del medesimo alla misura per cui è causa, risultava idoneamente espressa mediante la sottoscrizione tradizionale della nota denominata “istanza di finanziamento”, con la quale si trasmetteva alla Regione, oltre al formulario di presentazione, il progetto esecutivo e ben 7 documenti allegati, tutti regolarmente firmati dal Sindaco p.t., legale rappresentante dell’Ente.
I punto di diritto inoltre il Comune esponente deduce la violazione dell’art. 65 comma 1, lett. c) del D.lgs. 7.3.2005 n. 82 nella parte in cui sancisce che l’invio mediante posta elettronica certificata di istanze e dichiarazioni a un’amministrazione è da considerarsi valido ad ogni effetto di legge, anche in assenza della firma digitale, qualora le relative credenziali di accesso siano state rilasciate, previa identificazione del titolare, e ciò si attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato.
Nel caso di specie, dalla produzione versata i atti emergerebbe che la documentazione inerente l’istanza di finanziamento, nonché quest’ultima, è stata inviata dal Comune alla Regione a mezzo pec ed è stata riscontrata dall’Ente regionale mediante una ricevuta completa.
2.2. Ritiene il Collegio che appare risolutiva la soluzione del punto di diritto in ordine all’invocata idoneità della trasmissione delle istanze di ammissione a finanziamento mediante impiego del sistema della posta elettronica certificata a surrogare la stessa sottoscrizione delle domande medesime.
Orbene, come esattamente deduce il Comune ricorrente, il quadro normativo vigente distingue lo strumento di comunicazione costituito dalla posta certificata, dall’impiego della firma digitale, che è uno strumento che permette di attribuire la paternità giuridica di un documento al suo autore.
In materia, tuttavia, rileva il Collegio che l’ordinamento contempla a determinate condizioni, la coincidenza e la sovrapposizione di ambedue gli strumenti al fine di collegare un documento al soggetto che lo ha inviato mediante posta elettronica certificata, la quale presuppone e postula che il titolare della relativa casella sia stato previamente identificato e gli siano state rilasciate le credenziali identificatrici, personali ed incedibili.
In tali casi se il gestore del sistema di posta certificata, una volta che il titolare della casella invia mediante essa un documento informatico, attesta che la trasmissione del documento è correttamente avvenuta, ciò sostituisce a tutti gli effetti la firma elettronica del documento inviato.
Invero, l’art. 65 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante il testo del codice dell’amministrazione digitale, dispone che “Le istanze e le dichiarazioni presentate per via telematica alle pubbliche amministrazioni e ai gestori dei servizi pubblici ai sensi dell’articolo 38, commi 1 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono valide: c-bis) ovvero se trasmesse dall’autore mediante la propria casella di posta elettronica certificata purché le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare, anche per via telematica secondo modalità definite con regole tecniche adottate ai sensi dell’articolo 71, e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato”.
A maggior chiarimento della riportata norma, l’art 61 del D.P.C.M. 22 febbraio 2013, recante regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali
stabilisce che “L’invio tramite posta elettronica certificata di cui all’art. 65, comma 1, lettera c-bis) del Codice, effettuato richiedendo la ricevuta completa di cui all’art. 1, comma 1, lettera i) del decreto 2 novembre 2005, recante «Regole tecniche per la formazione, la trasmissione e la validazione, anche temporale, della posta elettronica certificata» sostituisce, nei confronti della pubblica amministrazione, la firma elettronica”.
Il procedimento delineato dalle norma in analisi è stato correttamente eseguito dal Comune di Terzigno, che ha allegato relativamente a tutte e quattro le domande di finanziamento inviate alla Regione mediante p.e.c., i messaggi di ricevuta completa rilasciata dalla Regione stessa. I docc. 12,14,16 e 18 sono infatti le ricevute in questione, attestanti che “l’operazione di invio è stata eseguita con successo”.
Operazione di trasmissione della domanda di contributo e relativa documentazione, che surroga, dunque, a tutti gli effetti, in forza degli artt. 65, comma 1, lett. c-bis) del d.lgs. n. 82/2005 e 61, D.P.C.M. 22.2.2013, la sottoscrizione della domanda mediante firma elettronica.
Illegittimamente quindi la Regione ha ritenuto non sottoscritte le istanze di ammissione al finanziamento che sono state conseguentemente giudicate irricevibili.
3. A conferma, inoltre, di quanto delibato in sede cautelare, va anche rimarcato che l’eventuale mancata sottoscrizione del modulo di domanda da parte del legale rappresentante del Comune è idoneamente surrogata anche dalla sottoscrizione dal medesimo soggetto (Vicesindaco) apposta sulle quattro note, denominate “istanza di finanziamento”, con le quali l’Ente ricorrente trasmetteva, oltre al formulario di presentazione della domanda, il progetto esecutivo e ben 7 documenti ad esso allegati, tutti regolarmente sottoscritti dal legale rappresentante dell’Ente.
Ebbene, non è chi non veda che tutte le firme, apposte su otto documenti per ciascuna delle 4 domande di contributo, per un totale di 32 sottoscrizioni, sono più che idonee ad attribuire la paternità delle istanze al Comune di Terzigno.
Dal che un ulteriore profilo di illegittimità degli impugnati provvedimenti, che vanno pertanto, in accoglimento del ricorso in scrutinio, annullati.
Le spese seguono l’ordinario criterio della soccombenza, nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla i quattro decreti regionali impugnati.
Condanna la Regione Campania a pagare al Comune i Terzigno le spese di lite, che liquida in € 1.500,00 oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato.
Ordina che la presente Sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Catapano Giuseppe: Bando Internazionalizzazione per le MPMI milanesi 2015

La Camera di commercio di Milano promuove un bando per la concessione di contributi a fondo perduto – attraverso l’assegnazione di voucher alle Micro, Piccole e Medie Imprese – per ricevere servizi specialistici e partecipare a percorsi di accompagnamento per l’internazionalizzazione.

Beneficiari
Micro, piccole e medie imprese con sede legale e/o sede operativa attiva in provincia di Milano, iscritte al Registro Imprese della Camera di commercio di Milano.

Risorse disponibili
Il bando ha una dotazione finanziaria complessiva di € 1.000.000 ripartiti su due misure :

Misura 1 – Servizi specialistici per l’internazionalizzazione
Misura 2 – Programmi di accompagnamento verso nuovi mercati extra-UE
Caratteristiche del contributo
Contributo in misura fissa a fondo perduto, erogato sotto forma di deduzione dal pagamento della fattura rilasciata dal soggetto attuatore PROMOS, a seguito della sottoscrizione del contratto di adesione e dell’erogazione dei servizi previsti dal Bando.

Importo del contributo:

Misura 1A, contributo di € 2.600,00 a fronte di un investimento minimo di € 6.000
Misura 1B, contributo di € 4.500,00 a fronte di un investimento minimo di € 10.000
Misura 1C, contributo di € 7.500,00 a fronte di un investimento minimo di € 15.000
Misura 2A, contributo di € 5.000,00 a fronte di un investimento minimo di € 10.000
Misura 2B, contributo di € 8.000,00 a fronte di un investimento minimo di € 16.000
Maggiori informazioni sui servizi offerti sono disponibili sul sito di Promos, soggetto attuatore dell’iniziativa:

per la Misura 1 (servizi specialistici), clicca qui
per la Misura 2 (programmi di accompagnamento verso nuovi mercati extra-Ue), clicca qui
Procedimento
Procedura a sportello.
Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente dell’Area Competitività delle Imprese.

Presentazione domande
Le domande per la Misura 1 possono essere presentate dalle ore 10.00 del giorno 21 aprile 2015 e fino al esaurimento delle risorse, e comunque entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 28 gennaio 2016.

Le domande per la Misura 2 possono essere presentate dalle ore 10.00 del giorno 16 aprile 2015 e fino al esaurimento delle risorse, e comunque entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 28 gennaio 2016.

Le domande di contributo possono essere presentate online tramite il sito easybando.
La procedura online e il manuale di presentazione delle domande saranno disponibili entro il 13/04/2015.

Documentazione
Testo del Bando (in formato pdf 834 kB)
Modulo de Minimis (in formato docx 57 kB)
Istruzioni per la compilazione de Minimis (in formato pdf 839 kB)
Manuale per la presentazione della domanda (in formato pdf 299 kB)

Per informazioni relative al contenuto del Bando:
Patrizia Mutti
02.8515.5938
retepromos@mi.camcom.it

Roberta Borsatti
02.8515.5881
retepromos@mi.camcom.it

Per informazioni relative alle procedure di accesso e ai requisiti di partecipazione:
contributialleimprese@mi.camcom.it

Giuseppe Catapano scrive: Anti corruzione, torna reato falso in bilancio per società non quotate

Il disegno di legge anti corruzione ha passato uno scoglio importante al Senato, che si è espresso a favore con voto segreto.

Con 124 si, i senatori hanno approvato l’articolo 8 del testo che ripristina il reato di falso in bilancio anche per le società non quotate.

I magistrati lo definiscono un “reato presupposto”: la falsificazione di bilanci permette infatti la creazione di fondi neri, a loro volta indispensabili per versare eventuali tangenti.

La nuova legge introdurrà pene più severe per le Spa: in quel caso d’ora in avanti si rischiano 3-8 anni di carcere.

Tra le novità anche l’articolo 9 che stabilisce la pena da sei mesi a tre anni se i fatti sono lieve entità, “tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta”.

Dopo il voto di Palazzo Madama, ora toccherà alla Camera pronunciarsi.

Catapano Giuseppe informa: Boeri: “preleveremo da pensioni troppo alte”

Come Robin Hood, l’Inps preleverà dai pensionati più ricchi per dare ai più poveri. O per lo meno dagli italiani ‘senior’ che ricevono un assegno previdenziale molto alto rispetto ai contributi versati.

Lo ha annunciato il nuovo presidente dell’Inps, Tito Boeri, in un’intervista in diretta Tv.

“Ci sono “pensioni molto alte che non sono giustificate dai contributi che hanno versato durante l’intero arco della vita lavorativa”, c’è un “problema di equità che andrebbe affrontato”, ha detto l’economista a Ballarò dopo aver tenuto un incontro vis-a-vis di quasi due ore con il premier Matteo Renzi.

Tra le altri importanti novità del nuovo corso dell’istituto previdenziale pubblico è previsto anche l’arrivo della cosidetta ‘busta arancione’, che consentirà di conoscere i tempi e l’assegno pensionistico.

È una busta che in alcuni paesi scandinavi viene inviata a tutti i lavoratri in modo tale che si facciano da subito un’idea precisa di come sarà il trattamento pensionistico che stanno maturando.

Si può chiedere a queste persone di poter dare qualcosa per contrastare la povertà soprattutto nella fascia 55/65 anni – aggiunge Boeri tornando sugli assegni che definisce “ingiusti”-. Vogliamo per queste generazioni trovare un modo per contrastare la povertà e dare la possibilità di andare in pensione prima in modo sostenibile, quindi avendo una pensione più bassa”.

“La filosofia di fondo è quella dell’equità – spiega ancora il presidente dell’Inps ?sottolineando che “entro giugno” farà delle “proposte articolate” al Governo -, noi faremo queste proposte per equità non per fare cassa”, sottolinea, indicando poi che uno “dei problemi più seri” è quello “della generazione tra i 55 e i 65 anni che si sono trovati con queste riforme in po’ spiazzati”.

Da parte sua Yoram Gutgeld, consigliere del governo Renzi impegnato sul fronte della spending review, esclude invece interventi sulle pensioni. “Abbiamo affrontato questo discorso già l’anno scorso e la decisione politica è stata di non toccarle. Le pensioni alte sono già in qualche modo tassate e quindi c’è già un intervento di equità. Andare più in giù significherebbe entrare sui livelli di pensioni medie, tipo da 90mila euro, e si è deciso politicamente di non farlo”.

Catapano Giuseppe scrive: Fatturazione elettronica verso le PA da oggi al via

Da oggi 31 marzo tutte le Amministrazioni dello Stato non potranno più accettare dai propri fornitori di beni/servizi fatture emesse o trasmesse in forma cartacea e procedere al relativo pagamento, neppure parzialmente, finché non riceveranno la fattura in formato elettronico conforme ai requisiti previsti dal DM 55/2013. Scatta da oggi, infatti, l’obbligo di fatturazione elettronica verso tutte le Pubbliche Amministrazioni. Si ricorda che l’obbligo di fatturazione elettronica nei confronti delle PA è stato introdotto dalla Finanziaria 2008 e va assolto attraverso il Sistema di Interscambio (SDI) istituito dal MEF e gestito dall’Agenzia delle Entrate e Sogei; il DM n. 55/2013 ha poi reso operativo quanto stabilito dalla legge.

Catapano Giuseppe: Certificazione Unica, confermata la proroga per la consegna se non rileva per il 730

Nella Circolare n. 11/E del 23.03.2015 sul 730 precompilato, al par. 2.3, l’Agenzia delle Entrate ha ribadito quanto già affermato nel comunicato stampa del 12 febbraio scorso, in cui consentiva, per questo primo anno di applicazione, alcune semplificazioni per gli operatori. In particolare, viene ribadito che, per il 2015, gli operatori possono scegliere se compilare la sezione dedicata ai dati assicurativi relativi all’INAIL e se inviare o meno le Certificazioni Uniche contenenti esclusivamente redditi esenti. Inoltre, sempre per il 2015, le certificazioni uniche contenenti esclusivamente redditi non dichiarabili mediante il modello 730 (come i redditi di lavoro autonomo non occasionale) possono essere inviate anche dopo la scadenza prevista per il 2015 (quindi dopo il 9 marzo), senza applicazione di sanzioni. La stessa facoltà è consentita nel caso di Certificazioni Uniche che contengano solo dati previdenziali e assistenziali. Come nel comunicato, però, anche nella Circolare non viene precisato un termine definitivo per la consegna delle CU in tali casi.

Catapano Giuseppe informa: TFR in busta paga: il modulo per la richiesta

E’ stato pubblicato sulla G.U. del 19/03/2015, il D.P.C.M. n. 29 in vigore dal 3/4/2015 recante le disposizioni attuative per la liquidazione mensile della quota di TFR maturanda e predisposto il modulo che i lavoratori dovranno utilizzare per la richiesta del pagamento mensile della quota maturanda del TFR come quota integrativa della retribuzione c.d. Qu.I.R. a partire dal mese di aprile 2015.

La Legge di stabilità 2015 ha introdotto la possibilità per i lavoratori dipendenti del settore privato di richiedere per i periodi di paga decorrenti dal 1° marzo 2015 al 30 giugno 2018 l’erogazione del TFR ad integrazione della busta paga c.d. Qu.I.R ., Quota Integrativa della retribuzione.
Il DPCM fornisce anche il modulo che i lavoratori dovranno utilizzare per la richiesta di pagamento mensile del TFR a partire dalla busta paga del mese di aprile 2015.

Evidenziamo che l’erogazione mensile della quota maturanda di TFR risulta essere una facoltà per il lavoratore, mentre è un obbligo per il datore di lavoro nel caso in cui il lavoratore eserciti la predetta facoltà.
Per dare piena attuazione alla liquidazione della Qu.I.R. mancano ancora le istruzioni INPS pertanto, al momento, i datori di lavoro potranno limitarsi a raccogliere le istanze dei lavoratori.

Lavoratori beneficiari e modalità di richiesta
Possono presentare istanza per la liquidazione mensile della Qu.I.R. i lavoratori dipendenti del settore privato, con rapporto di lavoro subordinato in essere da almeno sei mesi.
Restano esclusi da questa possibilità:
i lavoratori domestici;
i lavoratori del settore agricolo;
I lavoratori per i quali la legge ovvero il contratto collettivo nazionale di lavoro prevede la corresponsione periodica del TFR ovvero l’accantonamento del TFR medesimo presso soggetti terzi;
i lavoratori dipendenti da datori di lavoro sottoposti a procedure concorsuali;
i lavoratori dipendenti da datori di lavoro che abbiano iscritto nel Registro delle imprese un accordo di ristrutturazione dei debiti o un piano di risanamento;
i lavoratori dipendenti da datori di lavoro per i quali siano stati autorizzati interventi di integrazione salariale straordinaria e in deroga , se in prosecuzione dell’integrazione straordinaria;
i lavoratori dipendenti che, a fronte di un contratto di finanziamento che comporta la cessione del quinto dello stipendio , abbiamo dato il TFR a garanzia del predetto finanziamento.
QUOTA INTEGRATIVA DELLE RETRIBUZIONE EROGABILE (Qu.I.R.).

La Qu.I.R. da liquidare, su espressa richiesta del lavoratore, è pari alla quota maturanda del TFR , al netto del contributo I.V.S. dell’0,50%.

La richiesta di liquidazione della Qu.I.R. può essere esercitata anche in caso di conferimento del TFR maturando a forme pensionistiche complementari . In tale ipotesi l’adesione del lavoratore alla forma pensionistica complementare prosegue senza soluzione di continuità con l’obbligo di versamento dell’eventuale contribuzione a suo carico e/o a carico del datore di lavoro.

MODALITA’ DI RICHIESTA

I lavoratori per richiedere la liquidazione mensile della Qu.I.R. devono presentare al datore di lavoro istanza debitamente compilata e sottoscritta utilizzando il modello unito al DPCM.
Non esiste alcun obbligo a carico del datore di lavoro di consegnare ai propri dipendenti il suddetto modello. Inoltre non è previsto alcun termine da parte del lavoratore per esercitare l’opzione, pertanto può essere presentata in qualsiasi mese, fermo restando il temine ultimo al 30 giugno 2018, ovvero alla data di cessazione del rapporto di lavoro se precedente.

L’opzione, una volta esercitata, è irrevocabile fino al 30 giugno 2018.

Liquidazione della quota integrativa delle retribuzioni (Qu.I.R.) e trattamento fiscale e previdenziale
Il datore di lavoro, a partire dal periodo di paga decorrente dal mese successivo a quello di presentazione dell’istanza da parte del lavoratore, provvede alla liquidazione mensile della Qu.I.R. con le stesse modalità in uso per l’erogazione della retribuzione.
Per i lavoratori per i quali si procede alla liquidazione mensile della Qu.I.R., non operano gli obblighi di versamento del TFR alle forme pensionistiche complementari e al Fondo di tesoreria INPS.

TRATTAMENTO FISCALE E PREVIDENZIALE

La Qu.I.R. è assoggettata a tassazione ordinaria anziché alla tassazione più agevolata prevista per il TFR, e concorre alla formazione de l reddito complessivo per il calcolo:

delle addizionali, comunali e regionali che aumentano;
delle detrazioni d’imposta che diminuiscono e quindi aumenta la ritenuta fiscale;
dell’assegno nucleo familiare che diminuisce in relazione all’aumento del reddito;
dell’ISEE.
Da stime effettuate da esperti, il lavoratore che sceglie il pagamento mensile della quota del TFR maturanda perde il 30% – 35% dell’importo stesso, rispetto al lavoratore che continua ad accumulare il TFR e lo percepisce al termine del rapporto di lavoro.

La Qu.I.R. non concorre, invece, alla determinazione del reddito complessivo ai fini dell’attribuzione del bonus 80 euro e non costituisce imponibile ai fini previdenziali.

ACCESSO AL FINANZIAMENTO

Ai datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze fino a 49 addetti , non tenuti quindi al versamento del TFR al Fondo Tesoreria INPS, e che non dispongano delle risorse necessarie per far fronte alla liquidazione mensile della Qu.I.R . ai lavoratori che ne facciano richiesta, è riconosciuta la facoltà di accedere al nuovo Fondo di Garanzia istituito presso l’INPS. Tale facoltà è preclusa per i datori di lavoro che occupano più di 49 addetti i quali sono già tenuti al versamento del TFR al Fondo Tesoreria INPS.

Per accedere al finanziamento i datori di lavoro devono presentare alla banca o all’intermediario finanziario una specifica certificazione dei requisiti aziendali rilasciata dall’INPS 0 entro 30 giorni dalla richiesta.

I datori di lavoro che accedono al finanziamento assistito dall’apposito Fondo di Garanzia, istituito presso l’INPS, effettuano le operazioni di liquidazione mensile della Qu.I.R. a partire dal terzo mese successivo a quello di efficacia dell’istanza presentata dal lavoratore.

L’ importo complessivo del finanziamento è comunicato dal datore di lavoro alla banca, in funzione dell’ entità della Qu.I.R. da liquidare mensilmente . La banca mette a disposizione del datore di lavoro il finanziamento, mediante singole erogazioni mensili, a partire dal mese successivo a quello di perfezionamento del contratto di finanziamento e comunque non prima del 1° giugno 2015 e non oltre il 30 ottobre 2018.

RIMBORSO DEL FINANZIAMENTO

Il rimborso del finanziamento , comprensivo dei relativi interessi maturati, è rimborsato dal datore di lavoro in un’ unica soluzione alla data del 30 ottobre 2018 . Nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro intervenuti durante la vigenza del finanziamento assistito da garanzia, il datore di lavoro è tenuto al rimborso del finanziamento già fruito, entro la fine del mese successivo a quello di risoluzione del rapporto.

Il tasso di interesse applicato al finanziamento non può essere superiore al tasso di rivalutazione del TFR. Sono dovute, inoltre, le spese notarili e gli oneri per il perfezionamento della pratica

Nel caso sia accertato che il finanziamento sia stato utilizzato per finalità diverse dalla liquidazione mensile della Qu.I.R, , l’erogazione del finanziamento è interrotta e il datore di lavoro è tenuto al rimborso immediato del finanziamento già fruito e degli interessi.

L’erogazione del finanziamento assistito da garanzia è interrotta al verificarsi dei seguenti eventi:

datori di lavoro che abbiano iscritto nel Registro delle imprese un accordo di ristrutturazione dei debiti o un piano di risanamento attestato;
datori di lavoro per i quali siano stati autorizzati interventi di integrazione salariale straordinaria e in deroga , se in prosecuzione dell’integrazione straordinaria stessa;
datori di lavoro che abbiano sottoscritto un accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti;
fallimento del datore di lavoro, a far data dall’iscrizione della sentenza dichiarativa nel Registro delle imprese;
concordato preventivo, a far data dall’iscrizione del decreto di ammissione alla procedura nel Registro delle imprese;
liquidazione coatta amministrativa, a far data dalla pubblicazione del provvedimento dell’Autorità competente nella Gazzetta Ufficiale;
amministrazione straordinaria , a far data dall’iscrizione nel Registro delle imprese della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza.
FONDO DI GARANZIA

Il Fondo di Garanzia per l’accesso al finanziamento, istituito presso l’INPS, interviene a copertura del rischio dei finanziamenti concessi dalle banche ai datori di lavoro per liquidare la Qu.I.R. ai lavoratori che ne faranno richiesta.

Il Fondo è alimentato da una dotazione iniziale a carico dello Stato (100 milioni di euro) e dal pagamento di un contributo mensile, a carico dei datori di lavoro che ricorrono al finanziamento , nella misura dello 0,20% dell’imponibile previdenziale dei lavoratori la cui Qu.I.R. è erogata mediante il predetto finanziamento.

In data 24 marzo 2015 è stato pubblicato l’Accordo quadro tra il Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e ABI che definisce termini, modalità e condizioni di accesso al finanziamento assistito rivolto ai datori di lavoro (fino a 49 dipendenti) che, per motivi finanziari, non sono in condizione di liquidare la Qu.I.R. in busta ai lavoratori che ne faranno richiesta.

Le banche che intendono aderire all’Accordo quadro lo comunicheranno all’ABI che, a sua volta, pubblicherà sul proprio sito l’elenco delle banche aderenti, alle quali i datori di lavoro potranno rivolgersi per ottenere il finanziamento.