Giuseppe Catapano informa: Accertamenti dell’Agenzia Entrate illegittimi: i giudici zittiscono il Ministro

Una cosa è certa: nel nostro Paese, ai giudici non piace che qualcuno dica loro come comportarsi. E, nel bene o nel male, questa è stata sempre la forza della magistratura. Che poi ciò trovi supporto nella Costituzione o sia solo il frutto di un orgoglio di categoria, che non ama privilegi (superiori ai propri), non ci interessa in questa sede: perché ora a pagare le spese di questa ineludibile considerazione potrebbe essere il fisco, a tutto vantaggio dei contribuenti.

Riprendiamo il discorso degli accertamenti dell’Agenzia delle Entrate, fatti in tutti questi anni e firmati da dirigenti che, in realtà, non erano dirigenti perché retroattivamente dichiarati decaduti, qualche settimana fa, dalla sentenza della Corte Costituzionale.

Dopo le esternazioni del Ministro dell’Economia e della Orlandi (direttrice dell’Agenzia delle Entrate) che avevano invitato i contribuenti a “non buttare soldi” in ricorsi contro gli accertamenti fiscali ritenuti illegittimi perché firmati da funzionari senza poteri (esternazioni che ci avevano lasciato esterrefatti, come scritto in “Allarme dirigenti senza poteri all’Agenzia Entrate”), arriva la secca risposta dell’Associazione Magistrati Tributari. L’AMT (giustamente) ferita da tanta “arroganza”, non ha tardato a far sentire la sua e, con un chiaro messaggio rivolto agli organi di vertice dell’Amministrazione finanziaria, ha pressappoco risposto con queste parole: “L’ultima parola spetta solo a noi giudici e, quindi, alle commissioni tributarie”. Il problema non è da minimizzare – sottolineano i rappresentanti dei magistrati – né è scontata una decisione pro-fisco. Tutt’altro. L’interpretazione della Orlandi, a detta dell’Associazione Magistrati Tributari, è frettolosa e inopportuna. “La questione della possibile illegittimità degli atti sottoscritti dai dirigenti che non avevano titolo è complessa e merita i necessari approfondimenti”, sottolineano Ennio Attilio Sepe e Daniela Gobbi, rispettivamente presidente e segretario dell’associazione. “In ogni caso non si può dare per scontato un esito che il nostro ordinamento lascia alla libera valutazione del giudice. Il diritto-dovere di pronunciarsi è solo delle commissioni tributarie, se interpellate”.

C’era da immaginarselo. E ci saremmo meravigliati se non fosse stato così. Sulla base di quali argomentazioni la Orlandi diffida gli italiani dal fare ricorso? Perché, invece di usare parole così forti (“Smettiamola di far girare sciocchezze”), non ha invece spiegato le ragioni giuridiche della propria interpretazione? Invece no: la Orlandi ha solo inviato un segnale, un avvertimento forte, più simile a una minaccia che a un consiglio. Del resto, già solo il fatto che a parlare sia proprio l’organo di vertice della controparte processuale dei contribuenti, responsabile di un comportamento che la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo, perché contrario ai nostri principi democratici, la dice lunga.

Così i magistrati riaccendono le speranze dei contribuenti. E prova ne è che i professionisti hanno inserito, nei propri ricorsi contro l’Agenzia delle Entrate, la formula da noi consigliata per contestare la firma dei dirigenti “fasulli”. Alcuni, che già avevano presentato negli scorsi mesi/anni il ricorso, lo hanno fatto attraverso una memoria integrativa, trattandosi di un vizio (quello della nullità dell’atto) rilevabile in ogni stato e grado di giudizio.

Insomma, occhi puntati ora sulle Commissioni Tributarie e su cosa, davvero, decideranno i giudici: se, cioè, confermare l’interpretazione sino ad oggi data, favorevole al contribuente, oppure discostarsene e sposare un nuovo principio.

Per quanti, poi, hanno bisogno di risposte, consigliamo di andare all’approfondimento “Dirigenti delle Entrate senza poteri”.

Giuseppe Catapano scrive: Anatocismo di Equitalia: gli interessi vanno indicati in cartella

Chissà quali criteri utilizza Equitalia per calcolare gli interessi sul debito del contribuente? Se lo è chiesto più di un italiano all’arrivo della cartella esattoriale quando, vedendo sul dettaglio degli importi da corrispondere, in corrispondenza della voce “interessi”, ha trovato una cifra esorbitante.
È vero, da un lato c’è la legge che autorizza l’Agente della riscossione a chiedere un tasso del 5,14%, ossia ben cinque volte in più di quello legale (e allora, sebbene sia dura da accettare, è pur sempre la legge). Ma dall’altro lato c’è anche un principio di trasparenza, che impone a qualsiasi amministrazione di chiarire le metodologie utilizzate per determinare gli importi da chiedere ai contribuenti. Del resto, se così non fosse, chi mai potrebbe controllare che Equitalia non stia applicando il cosiddetto anatocismo? Di tanto avevamo già parlato nell’articolo “Equitalia: usura e anatocismo sulla cartella”, ma ora viene la conferma da un ulteriore giudice.

Tocca alla Commissione Tributaria Regionale di Bari  scrivere, questa volta, il principio a favore del contribuente: la sentenza (segnalataci dal dott. Francesco Cotrufo del medesimo foro), stabilisce che viola la legge l’intimazione di pagamento che riporta l’ammontare complessivo sia degli interessi che dei compensi e delle altre spese senza alcuna indicazione delle singole percentuali né delle modalità di calcolo.

È evidente, infatti, che qualora manchino tali elementi essenziali, il contribuente si trova nella impossibilità di esercitare il diritto di difesa, specie quando – come accade della maggior parte dei casi – si tratta di interessi e competenze risalenti ad oltre dieci anni addietro.

Tale importantissimo principio, quasi mai rispettato da Equitalia e dalle altre amministrazioni finanziarie, è stato più volte affermato e ribadito dalla Cassazione secondo cui l’obbligo di motivazione della cartella di pagamento deve intendersi esteso anche all’indicazione ed alla comprensione delle modalità di calcolo degli interessi e dei compensi di riscossione di cui viene intimato il pagamento, pure nel caso in cui la stessa rappresenti l’atto consequenziale di un prodromico avviso di accertamento.

Risultato: se nella cartella non è riportato lo scalare delle aliquote dei saggi di interesse applicati per ogni singola annualità, ossia dalla data del dovuto fino a quello della notifica della cartella esattoriale, l’intimazione di pagamento è nulla e può essere impugnata davanti al giudice. Chissà perché, però, tanto più i principi sono chiari e condivisi dalla giurisprudenza, tanto meno vengono rispettati dalle amministrazioni. Eppure basterebbe solo un po’ di buonsenso… Ma questo è il Paese dei ricorsi.

Catapano Giuseppe: Via al fondo microcredito: garanzia per giovani con partita iva e professionisti

I giovani imprenditori e i professionisti (o aspiranti tali), purché titolari di partita Iva da meno di cinque anni, nonché le microimprese rientranti nelle cosiddette fasce deboli, (ossia non in condizione di rivolgersi al sistema creditizio tradizionale per assenza di idonee garanzie) anche prima della presentazione della richiesta del finanziamento a un soggetto finanziatore, potranno presentare al gestore del fondo centrale per il Microcredito la richiesta di prenotazione delle somme necessarie ad ottenere una garanzia pubblica sui finanziamenti richiesti a soggetti come banche o finanziarie.

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha messo da parte un fondo di 30 milioni di euro da destinare al microcredito per giovani imprenditori e professionisti (o aspiranti tali) purché titolari di partita Iva da meno di cinque anni. Ed ora il decreto del MISE dello scorso 18 marzo 2015, che contiene le regole tecniche di funzionamento del fondo, è prossimo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Beneficiari
– lavoratori autonomi (professionisti ordinistici e non) titolari di partita Iva da meno di cinque anni e con massimo 5 dipendenti;
– imprese individuali titolari di partita Iva da meno di cinque anni e con massimo 5 dipendenti;
– società di persone, società tra professionisti, srl semplificate, società cooperative titolari di partita Iva da meno di cinque anni e con massimo 10 dipendenti.
Sono escluse le imprese che al momento della richiesta presentino, anche disgiuntamente, i seguenti requisiti:
imprese che hanno presentato istanza di fallimento e nei tre esercizi precedenti, o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, abbiano un attivo patrimoniale annuo non superiore a 300mila euro oppure ricavi lordi non superiori a 200mila euro;
imprese con livello di indebitamento superiore a 100mila euro.

Limite di copertura
La richiesta può arrivare fino a 25 mila euro per ciascun beneficiario e dovrà essere presentata, in modalità online, al sito del fondo centrale (www.fondidigaranzia.it, nella sezione dedicata al “microcredito”): la stessa avrà per oggetto l’ottenimento della prenotazione delle somme necessarie alla copertura finanziaria della garanzia sui finanziamenti.
Il finanziamento non dovrà essere assistito da alcuna garanzia. Il prestito, infatti, sarà garantito per una percentuale pari all’80% dal Fondo Microcredito. I finanziamenti sono concessi dalle banche e intermediari finanziari appositamente abilitati all’esercizio di tale attività (operatori di microcredito iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 111 del Tub). L’importo è incrementabile a 35mila qualora il contratto di finanziamento preveda l’erogazione frazionata, subordinando i versamenti successivi al verificarsi delle seguenti condizioni:
– il pagamento puntuale di almeno le ultime sei rate pregresse;
– lo sviluppo del progetto finanziato, attestato dal raggiungimento di risultati intermedi stabiliti dal contratto e verificati dall’operatore di microcredito.

Come funziona
Una volta che l’aspirante beneficiario avrà presentato online la richiesta di prenotazione della garanzia, il sistema informativo del fondo gli attribuisce automaticamente un codice identificativo, assegnandogli un ricevuta dell’avvenuta prenotazione delle risorse. Il beneficiario dovrà consegnare tale ricevuta al soggetto finanziatore cui intende richiedere il finanziamento.

La prenotazione resta valida per cinque giorni lavorativi successivi alla data del suo inserimento sul sistema informativo del fondo. Entro il predetto termine, la prenotazione deve essere confermata, a pena di decadenza, dal soggetto finanziatore prescelto, che attesta di aver ricevuto dal soggetto beneficiario finale formale richiesta di finanziamento.

A tal fine, il finanziatore accederà alla sezione “microcredito” del sito internet del fondo, utilizzando il codice identificativo della prenotazione.

Se il finanziatore concederà il prestito richiesto dal beneficiario, dovrà, entro 60 giorni, inviare al gestore del fondo la relativa richiesta di garanzia. Nel caso in cui la richiesta di garanzia sia presentata oltre il predetto termine, la prenotazione decade.

L’elenco dei finanziatori
Nella sezione del sito web dedicata al “microcredito”, è riportato l’elenco dei finanziatori abilitati a operare con il fondo. La garanzia per le pmi potrà essere richiesta dal finanziatore fino a un massimo dell’80% dell’ammontare del prestito, tenuto conto di capitale e interessi.

Giuseppe Catapano osserva: Demansionamento del lavoratore e risarcimento danni

Il demansionamento (o dequalificazione professionale) consiste nell’assegnazione al lavoratore di mansioni inferiori rispetto alla sua qualifica di appartenenza, o anche nella non assegnazione di alcuna mansione. In questi casi, il lavoratore ha diritto al risarcimento dei danni subiti oltre all’emanazione di un vero e proprio ordine di reintegrazione nelle sue precedenti mansioni, od in altre di pari livello.

Focalizzandoci sulla richiesta di risarcimento dei danni, bisogna dire che questa può risultare molto complessa e non sempre facile da quantificare, provare e dimostrare.
Si deve subito sottolineare che sta al lavoratore dequalificato provare tutti i danni subiti.

Si parla espressamente di danni e non di danno perché in caso di dequalificazione o demansionamento potrebbero coesistere diversi tipi di danni che, come spesso accade, potrebbero essere tutte contemporaneamente presenti. Essi sono:

– il danno patrimoniale (o professionale);

– il danno biologico;

– il danno esistenziale.

1 | DANNO PATRIMONIALE

Il danno patrimoniale (o danno professionale) è probabilmente il più semplice da dimostrare e richiedere. Allorquando un lavoratore è stato ingiustamente inquadrato in un livello inferiore a quello a cui aveva diritto, la parte datoriale è obbligata a risarcire il lavoratore corrispondendogli tutte le differenze retributive ed economiche a cui sarebbe stata obbligata se il lavoratore fosse stato correttamente collocato.

2 | DANNO BIOLOGICO

Il danno biologico è sicuramente più complesso in quanto non può prescindere da una valutazione medica e medico-legale. Qualora il lavoratore lamenti di aver subito delle lesioni che si sono riverberate sul suo stato fisico e/o psicologico a causa del demansionamento, può chiedere che un medico accerti tale stato e conseguentemente, sulla base della perizia medico- legale, avanzare la richiesta del relativo risarcimento. Per la quantificazione e liquidazione del danno biologico esistono delle specifiche tabelle adottate da tutti i tribunali.

3 | DANNO ESISTENZIALE

L’aspetto più problematico e sicuramente meno noto ai non addetti ai lavori è il cosiddetto “danno esistenziale” ovvero “danno alla vita di relazione”. In altri termini, il danno esistenziale è il pregiudizio che la dequalificazione od il demansionamento provoca nella sfera personale del soggetto, alterando le sue abitudini di vita e gli assetti relazionali (ad esempio con i propri cari) che gli erano propri, sconvolgendo la sua quotidianità e privandolo di occasioni per la espressione e la realizzazione della sua personalità nel mondo esterno.

Affinché il lavoratore possa pretendere un risarcimento per il danno esistenziale il medesimo dovrà fornire “la prova di scelte di vita diverse da quelle che si sarebbero adottate se non si fosse verificato l’evento dannoso” [1]. È quindi necessario dare la prova che il demansionamento, concretamente, ha inciso in senso negativo alterandone l’equilibrio e le abitudini di vita del lavoratore.

Come è evidente, la cosa non è assolutamente facile.
Anche per quanto riguarda la quantificazione non c’è ancora univocità. La quantificazione è per via equitativa e spesso è una percentuale (20%, 40% o 50%) del danno biologico. Ma è possibile che si adottino anche altri criteri soprattutto quando il danno biologico è di lieve entità e, viceversa il demansionamento si manifesti in fatti gravi o odiosi.

Tutto quanto sopra è stato recentissimamente ribadito dalla Corte di Cassazione, con una sentenza depositata il 20 febbraio 2015 [2].

La vicenda
La Corte d’appello di Catanzaro confermava la sentenza del Tribunale di Cosenza che aveva accolto la domanda proposta da un giornalista nei confronti della RAI Radiotelevisione Italiana spa intesa ad ottenere il risarcimento dei danni subiti nel corso del rapporto di lavoro intercorso fra le parti limitatamente al danno professionale conseguito al demansionamento subito. Contro tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la RAI.
I primi tre motivi di ricorso, strettamente collegati fra loro, sono stati giudicati infondati dal Collegio. Infatti, dopo aver esaminato le prove testimoniali e le altre risultanze processuali, la Corte territoriale ha ritenuto con motivazione congrua e non suscettibile di alcuna revisione in sede di legittimità, che il lavoratore fosse stato ingiustamente demansionato perché, dopo essersi per anni interessato di cronaca nera e giudiziaria e poi di cronaca politica, era stato assegnato a compiti di scarsa rilevanza e del tutto estranei alla cronaca politica.

L’errore della Corte d’appello sta, invece, nel non aver fornito alcuna idonea e sufficiente motivazione sia in termini di individuazione della natura dei danni che della loro sussistenza.

Onere della prova dei danni
Il Collegio ricordava come, nel rispetto dei consolidati principi giurisprudenziali sull’onere della prova di ogni genere di danno, questo spetti al danneggiato. Anche attraverso presunzioni. Infatti, è stato affermato che in tema di demansionamento e di dequalificazione, il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno professionale, biologico o esistenziale che ne deriva non può prescindere da una specifica allegazione, nel ricorso introduttivo del giudizio, della natura e delle caratteristiche del pregiudizio medesimo e che mentre il riconoscimento del danno biologico è subordinato all’esistenza di una lesione dell’integrità psico-fisica medicalmente accettabile, il danno esistenziale, provocato sul fare non reddituale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, va dimostrato in giudizio con tutti i mezzi consentiti dall’ordinamento, assumendo peraltro rilievo la prova per presunzioni.
Per tali ragioni, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata in relazione ai motivi di ricorso accolti, con rinvio alla Corte d’appello che provvederà alla liquidazione del danno e a regolare le spese del giudizio di legittimità.

Catapano Giuseppe scrive: Riscossione esattoriale fino a 5 anni dalla cancellazione dal registro imprese

Arriva la prima sentenza della Cassazione che chiarisce la portata applicativa della nuova norma contenuta nel decreto Semplificazioni, norma che porta da un anno a cinque il termine entro cui il fisco, a partire dalla data di cancellazione dell’azienda dal registro delle imprese, può bussare alla porta della società estinta e pretendere ugualmente il pagamento del debito.

Oggi, dicevamo, la Suprema Corte ha stabilito un importante chiarimento: la norma in commento non ha portata retroattiva: pertanto, l’amministrazione finanziaria potrà valersi del più ampio termine dei cinque anni solo a condizione che l’istanza di cancellazione dal registro delle imprese sia pervenuta dopo il 13 dicembre 2014.

Dunque, il differimento quinquennale (operante nei soli confronti dell’amministrazione finanziaria e degli altri enti creditori o di riscossione, con riguardo a tributi o contributi) degli effetti dell’estinzione della società si applica esclusivamente ai casi in cui la richiesta di cancellazione della società dal registro delle imprese (richiesta che costituisce il presupposto di tale differimento) sia presentata dopo l’entrata in vigore del Dl Semplificazioni (cioè il 13 dicembre 2014 o successivamente).

Vale a dire l’amministrazione finanziaria ha più tempo per riscuotere i suoi crediti solo nei confronti di società, di capitali e di persone, il cui liquidatore ha fatto istanza di cancellazione dopo il 13 dicembre 2014, giorno di entrata in vigore della nuova norma.

Come cambia la responsabilità della società
Per via della riforma approvata l’anno scorso, dunque, gli effetti dell’estinzione della società, qualora derivi però da una cancellazione dal registro delle imprese disposta su richiesta, è differito per cinque anni, decorrenti dalla richiesta di cancellazione, ma tale differimento vale solo per il settore tributario e contributivo. In altre parole, per esempio, se a bussare alla porta della società è una banca, per il mancato pagamento di un mutuo, la richiesta non potrà più essere rivolta alla persona giuridica ormai estinta; e questo vale per qualsiasi altro creditore privato. Diverso, invece, il discorso quando a dover riscuotere è il fisco. In tale ipotesi, infatti, lo Stato ha ben cinque anni di tempo per presentarsi “a casa” della ex società e pretendere – nonostante la cancellazione dal registro delle imprese – il pagamento del debito erariale.

Questo significa che l’estinzione intervenuta durante tale periodo non fa venir meno la “validità” e l’efficacia sia degli atti di liquidazione, di accertamento, di riscossione relativi a tributi e contributi, sanzioni e interessi, sia degli atti processuali afferenti a giudizi concernenti detti tributi e contributi, sanzioni e interessi (si pensi, ad esempio, a un appello contro una decisione di una CTR favorevole al contribuente).

In più, spiega ancora la Cassazione il differimento degli effetti dell’estinzione non opera necessariamente per un quinquennio, ma per l’eventuale minor periodo che risulta al netto dello scarto temporale tra la richiesta di cancellazione e l’estinzione.

La riforma è stata anche oggetto di una importante circolare dell’Agenzia delle entrate secondo cui la possibilità di riscuotere i crediti delle società estinte per cinque anni varrebbe anche per quei casi in cui l’istanza sia stata presentata prima del 13 dicembre 2014. Secondo, infatti, l’interpretazione dell’amministrazione finanziaria, il decreto semplificazioni avrebbe effetti retroattivi, applicandosi a tutte le società, a prescindere dalla data di estinzione.

La Cassazione, invece, si schiera dalla parte del contribuente e dice “no” all’interpretazione retroattiva. Una importante sentenza che, certamente, non mancherà di far discutere.

Catapano Giuseppe informa: COME OTTENERE SUBITO PIN D’ACCESSO AI SERVIZI ONLINE DELLE ENTRATE E CERTIFICAZIONE UNICA DELL’INPS SENZA ALCUN COSTO. AGENZIA DELLE ENTRATE E INPS INFORMANO SUL MODO MIGLIORE PER AFFRONTARE LE PROSSIME SCADENZE FISCALI

Abilitarsi a Fisconline e ottenere la password e il Pin per utilizzare i servizi telematici dell’Agenzia, incluso il 730 precompilato, è semplice e gratuito. La richiesta può essere effettuata online, per telefono o in un qualsiasi ufficio territoriale delle Entrate, in modo da garantire a tutti i cittadini la possibilità di scelta sulla base delle proprie esigenze. Per quanto riguarda la Certificazione Unica dei redditi, i pensionati e gli assistiti Inps possono riceverla facilmente e gratuitamente sia online, sul sito dell’Inps, se dispongono del codice Pin rilasciato dall’ente previdenziale, sia presso i patronati. Presso Caf e altri intermediari specializzati la procedura è altrettanto semplice, ma in alcuni casi a pagamento.

Codice Pin dell’Agenzia delle Entrate: ecco come ottenerlo gratuitamente – I contribuenti che vogliono accedere a tutti i servizi online dell’Agenzia, compresa la dichiarazione precompilata, possono richiedere gratuitamente il Pin e la password personali sia online, tramite il sito internet dell’Agenzia, sia recandosi presso un ufficio delle Entrate, anche tramite soggetto delegato, oppure per telefono. Se la richiesta è effettuata dal diretto interessato presso un ufficio dell’Agenzia, viene rilasciata la prima parte del codice Pin e la password di primo accesso; la seconda parte del Pin potrà essere subito prelevata dal contribuente direttamente via internet. A garanzia degli utenti, in caso di richiesta online, per telefono, o tramite soggetto delegato, la procedura prevede che la prima parte del Pin sia rilasciata immediatamente, mentre la seconda parte, con la password di primo accesso, sia inviata per posta presso il domicilio del contribuente registrato in Anagrafe tributaria.

Certificazione unica senza costi, online – Per i pensionati, oltre che per i lavoratori che hanno ottenuto nel 2014 una prestazione di sostegno al reddito da Inps (cassintegrati, disoccupati, etc.) il modello di Certificazione Unica, necessario per la presentazione della dichiarazione dei redditi, è disponibile online sul sito istituzionale dell’Inps, alla voce “Servizi al cittadino”. Per questo servizio è necessario avere il Pin. Per chi non è dotato di Pin, la Certificazione Unica 2015 può essere richiesta a costo zero presso i patronati. E’ possibile ottenere lo stesso certificato anche presso i Caf e gli altri intermediari autorizzati, ma alcuni di questi fanno pagare il servizio. In seguito ad un incontro fra il presidente dell’Inps e la Consulta Nazionale dei Caf si è stabilito che tutti i Caf che appartengono alla Consulta Nazionale offriranno la possibilità di ottenere la Certificazione Unica a titolo gratuito.

Catapano Giuseppe informa: INDENNITÀ PER SPESE DI VIAGGIO: ‘VIA LIBERA’ AL RIMBORSO DELL’IRPEF PER IL MEDICO

Somme riconosciute al medico come “indennità per spese di viaggio sostenute per lo svolgimento dell’incarico presso gli ambulatori esterni al Comune di residenza”. E tali cifre vanno catalogate come ‘rimborsi spese’ a tutti gli effetti, e quindi non sono soggette a “trattenute Irpef”.
Vittoria definitiva per il contribuente, che vede riconosciuto dai giudici della Cassazione il proprio diritto ad ottenere il “rimborso dell’Irpef”, relativamente al periodo 2001-2003. Illegittime, quindi, le “trattenute” operate dal Fisco.
Su questo fronte già i giudici tributari regionali avevano riconosciuto che “le corresponsioni a fronte delle spese di viaggio effettivamente sostenute, siccome parametrate ai chilometri effettivamente percorsi, debbano considerarsi alla stregua di ‘rimborsi spese’, non assimilabili alle retribuzioni e perciò non assoggettabili ad imposta”.
E ora tale visione è condivisa dai giudici della Cassazione, i quali evidenziano che “il ‘rimborso spese’ è determinato”, in questo caso, “non con criterio forfetario, e perciò sganciato dall’effettivo esborso sostenuto dal prestatore d’opera, ma con specifica parametrazione rispetto al chilometraggio effettivamente percorso ed al costo del carburante di tempo in tempo rilevato, sicché non vi è dubbio che l’indennità di cui si tratta assolva alla concreta funzione di ripristinare il patrimonio del prestatore d’opera depauperato per causa degli esborsi effettivamente sostenuti nell’interesse dell’amministrazione datrice di lavoro”.

Giuseppe Catapano: ASSEGNO MENSILE ALLA MOGLIE SEPARATA, L’UOMO PROVVEDE PAGANDOLE LE RATE DEL MUTUO: LEGITTIMA COMUNQUE LA DEDUZIONE

“Assegni” da corrispondere alla “moglie separata”. L’uomo non può certo evitare questo obbligo, però può scegliere una modalità alternativa di versamento, cioè “non corrispondere” alla donna “mensilmente” la somma fissata, pari a oltre 1.800 euro, bensì provvedere al “pagamento” di quasi 19mila euro per “rate di mutuo e spese che sarebbero state” comunque “a carico della coniuge”.
Opzione assolutamente legittima, quella dell’uomo, non solo di fronte alla moglie, ma anche di fronte al Fisco.
Su questo fronte, difatti, è evidente, sanciscono i giudici di Cassazione dando torto al Fisco, la “legittimità della deduzione” operata dall’uomo rispetto alle “somme versate” a favore della moglie.
Decisiva è la constatazione che “le somme corrisposte dal contribuente, in vece e per conto della coniuge separata, ad estinzione di ratei del mutuo a quest’ultima intestato, non ebbero importo maggiore dell’ammontare dell’assegno di mantenimento determinato dal provvedimento giudiziale adottato nel procedimento di separazione personale tra i coniugi”. Di conseguenza, è corretto ritenere “legittimamente fungibile, come modalità di adempimento dell’obbligo alimentare solitamente attuata a mezzo della diretta corresponsione dell’assegno periodico, quella che consiste nell’accollo dell’obbligazione pecuniaria gravante sul coniuge, che in tal modo ne resta sollevato”.

Giuseppe Catapano comunica: BRESCIA MONTICHIARI, IL CEMENTO INVECE DELLE ALI

Bernardo Caprotti, classe 1925 e ben portati ha una visione: accorpare un’intera area di 44 chilometri quadrati, pari a un terzo della Città di Milano, e farne l’Aeroporto Intercontinentale del Nord Italia. L’area scelta dall’ex imprenditore del tessile convertito dai Rockefeller alla Grande Distribuzione già alla fine degli anni ’50, è quella in cui attualmente vi sono già due aeroporti, quello civile di Brescia Montichiari, e quello militare di Ghedi. Nel mezzo e tutt’intorno vi sono strade, ferrovie, autostrade, alta velocità, abitazioni e terreni privati.

Un po’ più in là c’è la città di Brescia. Il progetto, che non stima ne i costi ne chi li dovrebbe sopportare, parte dal postulato che la pianura padana è una “macro regione isolata ove 28 milioni di abitanti sono privi di collegamento con il resto del mondo“ (cito testualmente). Circa le cause, lo studio si limita a evidenziare che l’aeroporto di Milano Malpensa è sottoutilizzato perché scomodo e non baricentrico rispetto alla macro regione padana, che l’aeroporto di Milano Linate è piccolo e ha una brutta aerostazione, mentre quelli di Bergamo Orio al Serio e Verona Villafranca vengono considerati solo come tempi di collegamento con questa nuova visione. Perché è cosi che Caprotti la definisce. Ed è vero.

Poi Caprotti inserisce in questa vasta area, al posto dei due aeroporti civile e militare esistenti, delle strade, delle ferrovie, delle autostrade e delle abitazioni e dei terreni privati, l’aeroporto di Parigi Charles de Gaulle così e com’è oggi. E siccome l’una figura rientra nell’altra, la visione si è completata con l’evidenza che il nuovo Aeroporto Intercontinentale del Nord farà felici 30/40 milioni di abitanti che miracolosamente si trasformano in passeggeri, tutti finalmente serviti dal nuovo aeroporto ove qualsiasi compagnia aerea sarebbe disposta a farne il proprio hub (cito testualmente). Egregio architetto Honoris Causa Bernardo Caprotti, guardi che gli aeroporti non volano! E non trasportano nessuno. L’aeroporto Charles de Gaulle, così come tutti gli altri che Ella cita, il Dallas Fort Worth, Londra Heathrow, il New York JFK o quelli di Dubai e Abu Dhabi, sono nati e si sono sviluppati nel tempo assieme al vettore aereo di riferimento.

Non è il cemento che fa arrivare gli aerei. È il contrario. Air France si è sviluppata assieme allo Charles de Gaulle, Delta Airlines si è sviluppata assieme al Fort Worth, British Airways si è sviluppata assieme a Heathrow, Pan Am e TWA hanno fatto crescere il JFK, le compagnie aeree Emirates ed Etihad stanno facendo crescere gli aeroporti di Dubai e Abu Dhabi. Alle sviluppo delle infrastrutture va accompagnato lo sviluppo delle industrie di servizio che danno proprio quella prestazione per cui sono state progettate e costruite. Oggi si può costruire di tutto, la tecnica è matura. Si potrebbe ipotizzare un doppio canale navigabile che dal Tirreno e dall’Adriatico conduca navi verso un mega porto avanti a Brescia, tipo Rotterdam o Anversa, se per questo.

Se proprio vuole dare un contributo importante, efficace e serio allo sviluppo del trasporto aereo, caro architetto Honoris Causa Bernardo Caprotti, faccia nascere e sviluppi una compagnia aerea realmente padana, realmente forgiata con l’incommensurabile e inimitabile determinazione dei Capitani d’Industria di questa vasta e produttiva regione, che fino ad ora ha tralasciato proprio questo settore. Sono gli aerei che volano, è la Compagnia Aerea che da il servizio e che, se è gestita da abili manager, e consolidata da forti azionisti, crescendo fa crescere l’aeroporto. Non il cemento, le ali.

Giuseppe Catapano osserva: Gli angeli in cielo ed i morti per terra: che poi non sono due cose, sono la stessa

Che sia di risurrezione o di liberazione, che sia cristiana oppure ebraica, che la si chiami Pasqua oppure Pèsach, che la si offici tra rami di ulivo benedetti o pani non lievitati, essa è il tempo di celebrare due cose: la primavera ed il “passare oltre”, che poi non sono due cose, sono la stessa.

Nell’Esodo Dio “passò oltre” vedendo sugli stipiti il sangue di agnello, e l’angelo sterminatore si astenne dal riversarne dell’altro, dal riversarne di umano.

La Pasqua è il tempo della rinascita: della resurrezione in vita. Altra cosa è la nascita, altra e più sacra cosa sono i bambini.

La risurrezione in vita presuppone che la nostra esistenza possa più o meno gradualmente essersi assimilata in tutto e per tutto all’Oltretomba. Pietosamente fingiamo il nostro stupore: in realtà l’Ade, in vita, l’abbiamo più volte incontrato.

olo che mai avremmo pensato di sopravvivergli, come invece è stato. È stata la Pasqua, ogni volta. Dopo una sofferenza immane.

Garissa, Nord Est del Kenya, all’alba odierna. Miliziani armati penetrano in un campus studentesco e chiedono a studenti e professori: «Sei cristiano o musulmano». Nel primo caso se ti va bene ti tengono ostaggio con le armi alla tempia. Se ti va meno bene fanno fuoco. Se ti va male ti tagliano la testa.

Venti già i morti e 70 i feriti ed oltre 500 i probabili ostaggi.

Gli assassini sono degli Shabaab, jihadisti somali, che è da quando il Kenya inviò truppe contro di loro in Somalia che ritengono di poter fare, che ritengono di dover fare i dispensatori di morte divina, gli angeli sterminatori.

Forse è tempo di smettere di distinguere il cielo e la terra. E così si smetterà di contare due volte: gli angeli in cielo ed i morti per terra. Che poi non sono due cose, sono la stessa.