Giuseppe Catapano comunica: Meccanismo dell’inversione contabile

Estensione del reverse charge a edilizia, settore energetico e pallets: per l’individuazione dei servizi soggetti all’inversione bisogna far riferimento alla tabella ATECO 2007 e niente sanzioni per gli errori commessi in buona fede entro il 27 marzo 2015

Arriva una mini guida sull’estensione, a partire dall’1 gennaio 2015, del meccanismo di inversione contabile (reverse charge) nell’ambito dei settori edile ed energetico e della cessione dei bancali di legno (pallets) recuperati dopo il primo utilizzo. Con la circolare n. 14/E infatti, l’Agenzia fornisce i primi chiarimenti sulle novità introdotte dalla Legge di stabilità 2015 in materia di applicazione del meccanismo di assolvimento dell’IVA mediante inversione contabile. Nel documento di prassi, inoltre, vengono illustrate le novità in campo IVA per i settori interessati e forniti alcuni approfondimenti su reverse charge e particolari ambiti applicativi.

Le novità per il settore edile

Per quanto riguarda il settore edile, l’obbligo di inversione contabile viene esteso ai servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relativi ad edifici in tutti i casi di prestazioni rese nei rapporti B2B. In base alla ricostruzione normativa operata nella circolare, l’Agenzia chiarisce che Legislatore, utilizzando il riferimento alla nozione di edificio, abbia sostanzialmente voluto limitare la disposizione in commento ai fabbricati e non alla più ampia categoria dei beni immobili. Ne consegue che, nella nozione di edificio, vadano, quindi, escluse dal meccanismo del reverse charge le prestazioni di servizi di aventi ad oggetto, ad esempio, terreni, parti del suolo, parcheggi, piscine, giardini, etc., salvo che questi non costituiscano un elemento integrante dell’edificio stesso (ad esempio, piscine collocate sui terrazzi, giardini pensili, impianti fotovoltaici collocati sui tetti, etc.).
Individuazione dei servizi di pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento di edifici da assoggettare a reverse charge

Con riferimento all’l’individuazione delle prestazioni di cui alla lettera a-ter) dell’articolo 17, sesto comma, del D.P.R. 633 del 1972, soggette al reverse charge l’Agenzia delle entrate ritiene, in conformità ai criteri adottati in sede di Relazione Tecnica, che debba farsi riferimento unicamente ai codici attività della Tabella ATECO 2007. Tale criterio deve, quindi, essere assunto al fine di individuare le prestazioni di pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento relative ad edifici.
Il reverse charge si allarga anche al settore energetico

La Legge di stabilità 2015 estende il meccanismo di inversione contabile (reverse charge) anche ai trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra e a quelli di altre unità che possono essere utilizzate per conformarsi alla Direttiva 2003/87/Ce. Nell’ambito di questa misura vengono inclusi anche i certificati che hanno la finalità di incentivazione dell’efficienza energetica o della produzione di energia da fonti rinnovabili, come per esempio i certificati verdi. Inoltre, il reverse charge apre anche alle cessioni di gas e di energia elettrica al soggetto passivo-rivenditore. Restano escluse dal reverse charge le cessioni di Gpl poiché non avvengono tramite un sistema di gas naturale o reti connesse a questo sistema.

Quando non si applica il reverse charge

Il reverse charge non si applica alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate da soggetti che si avvalgono del nuovo regime “forfetario” o del regime dei “minimi”. Se, invece, questi soggetti acquistano beni o servizi in regime di reverse charge, dovranno assolvere l’imposta secondo tale meccanismo; inoltre, non potendo esercitare il diritto alla detrazione, dovranno effettuare il versamento dell’imposta a debito.
Il meccanismo del reverse charge non si applica nemmeno alle prestazioni di servizi rese nei confronti di soggetti che, beneficiando di particolari regimi fiscali, sono di fatto esonerati dagli adempimenti quali l’annotazione delle fatture, la tenuta del registro dei corrispettivi e del registro degli acquisti (ad esempio i produttori agricoli con volume di affari non superiore a 7mila euro).
Infine, il regime di cash accounting non trova applicazione relativamente alle operazioni che rientrano nel meccanismo del reverse charge.

Niente sanzioni per gli errori commessi in buona fede

In considerazione dell’incertezza in materia, nel rispetto dei principi dello Statuto del contribuente di tutela dell’affidamento, il documento di prassi, fa presente che la nuova disciplina recata dagli articoli 17, sesto comma, lettere a-ter), d-bis), d-ter) e d-quater), e 74, settimo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, avendo già prodotto effetti in relazione alle fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2015, in assenza di chiarimenti, non può comportare applicazione di sanzioni per eventuali comportamenti difformi adottati dai contribuenti. Pertanto, l’Agenzia non applicherà sanzioni per le violazioni scaturenti dall’errata applicazione del meccanismo dell’inversione contabile commesse fino all’emanazione della circolare 14 del 27 marzo 2015

Giuseppe Catapano informa: Imposta di bollo sui documenti informatici, ecco i codici tributo per sanzione e interessi

Con la risoluzione n. 32/E del 23 marzo, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo “2502” e “2503” per consentire il pagamento di sanzioni ed interessi sull’imposta di bollo relativa a libri, registri e altri documenti rilevanti ai fini tributari, in particolare, documenti informatici e alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto. I codici vanno riportati nel modello F24, nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione, nel campo “anno di riferimento”, dell’anno d’imposta per cui si effettua il versamento, nel formato “aaaa”. Si ricorda che l’imposta di bollo relativa ai documenti informatici e alla loro riproduzione deve essere assolta secondo le disposizioni dell’art. 17 del d.lgs. 241/1997 esclusivamente con modalità telematiche, utilizzando il codice tributo (2501) istituito con la risoluzione n. 106/E del 2 dicembre 2014 .

Giuseppe Catapano: L’ITALIA È DA BONIFICARE MA UNA RIEDIZIONE DEL 1992 SAREBBE LETALE

Va tutto bene: la lotta alla corruzione, nuove norme e nuove pene, il ruolo di Cantone, la denuncia dei 60 miliardi di ricchezza finita nelle tasche dei corrotti, la riforma delle giustizia, il garantismo, Montesquieu. Ci sta sia la denuncia per la pericolosa corrosione, tanto delle istituzioni quanto delle dinamiche sociali, prodotta dall’indecente livello cui è arrivata la corruzione, ma ci sta anche la denuncia di come le barriere garantiste siano state travolte e si sia prodotta una perniciosa assuefazione allo stravolgimento di regole basilari in una democrazia, come la presunzione d’innocenza, l’onere della prova, la certezza del diritto e delle pene. Non vogliamo essere cerchiobottisti, tra giustizialisti e garantisti, diciamo solo che il degrado italiano, quello che riguarda la democrazia, la giustizia e la società, è tale che sono molte le ragioni da dover distribuire. L’unica cosa, però, che sappiamo con certezza granitica è che l’Italia non è in grado di sopportare un altro momento di rottura come quello che con Tangentopoli si produsse nel 1992. Non ce la farebbe fisicamente, ne rimarrebbe inesorabilmente sfiancata. In modo drammatico, definitivo. Al di là del fatto che l’esigenza di fare pulizia sia sacrosanta e a prescindere dal metodo usato per farla. Siamo un paese che esce – a stento, si leggano bene gli ultimi dati della congiuntura – dalla recessione più lunga della sua storia repubblicana ed è affetto dal morbo della sfiducia e del disincanto, figuriamoci se dovesse sopportare una lunga fase di inchieste giudiziarie.

Ma corriamo davvero questo pericolo? Saremo forse condizionati dallo sbarco in grande stile sugli schermi di Sky della fiction appunto intitolata “1992” e dell’eco mediatica che l’ha accompagnata, ma temiamo di essere di fronte, con gli ultimi scandali – più o meno fondati che siano (purtroppo lo sapremo troppo tardi, visti i tempi assurdi della giustizia nostrana) – ad una riedizione di quella palingenesi che fu l’inchiesta Mani Pulite. Si dirà: bene, il Paese ha proprio la necessità di togliere di mezzo le consorterie e di superare certi metodi, tanto nella vita pubblica come nel business. Vero. E rimarrebbe vero anche se riuscissimo a distinguere tra vero malaffare e legittima rappresentanza degli interessi, cosa il fumus creato dall’incrocio tra giustizialismo e populismo ci impedisce di fare. Anche al netto delle isterie per cui tre persone che si scambiano favori sono un’associazione a delinquere, rimarrebbe comunque un eccesso di opacità che andrebbe rimosso. Ma detto questo, l’Italia ha già commesso una volta l’errore di fermarsi a guardare cosa succede, aspettando in trepida attesa il bollettino di guerra delle procure, per commettere nuovamente quell’errore. Anche perché, torniamo a ripeterlo, non ce lo potremmo permettere. Le conseguenze sarebbero: fuga di capitali e di cervelli (l’ennesima), disinvestimenti, ulteriore ridimensionamento dei consumi, diffusione di nuove dosi massicce di scetticismo e disillusione, dilagare del rancore sociale. Sarebbe come una sopraggiunta polmonite per un malato lungodegente dal fisico debilitato: mortale.

Sappiamo che questa valutazione si presta ad una critica radicale: così finite col proteggere e favorire l’illegalità. Lo sappiamo così bene che ci trema la mano nello scrivere parole che potrebbero essere fraintese. Perciò lo ribadiamo: l’Italia è un paese da bonificare. Solo che riteniamo sia da bonificare anche – e sottolineiamo anche – una giustizia che ci mette più di dieci anni per arrivare ad una sentenza definitiva, che non assicura la certezza del diritto, che scambia un avviso di garanzia per una condanna e che usa la carcerazione preventiva come surrogato dell’iter processuale. E, per questo motivo, riteniamo non si possa bonificare scrivendo le pagine delle grandi e spettacolari inchieste “di sistema”. D’altra parte, lo si è fatto nel 1992 e anni seguenti, creando aspettative messianiche che però sono andate clamorosamente deluse. Allora si disse che Mani Pulite, Di Pietro e gli altri eroi del pool di Milano, avrebbero miracolosamente salvato l’Italia. E gli italiani – o quantomeno la gran parte di loro – ci credettero. A distanza di oltre due decenni, oggi più nessuno crede che le varie inchieste daranno frutti commestibili. Non sappiamo come la fiction di Sky procederà dopo le prime puntate – che abbiamo guardato con curiosità senza però trovarci, almeno fin qui, il guizzo di un documento verità fuori dagli schemi, pur pagando il giusto tributo al romanzo televisivo – ma sappiamo che chi ha dai quarant’anni in su non potrà che misurare la distanza che separa – noi crediamo in peggio – la Seconda Repubblica, quella del bipolarismo pro o contro Berlusconi, che ora viene processata, dalla Prima Repubblica, allora messa al patibolo.

Questo spazio di confronto libero si chiama Terza Repubblica non a caso, e da tempi non sospetti, quando un po’ tutti, dagli intellettuali all’ultimo dei cittadini, guardava con speranza a ciò che la politica ha offerto dal 1994 in poi. Noi non ci abbiamo mai creduto, alla cosiddetta Seconda Repubblica (titolo peraltro totalmente usurpato). Dunque, figuratevi se possiamo avere qualche riserva a che si archivi quel ventennio con l’ignominia che merita. Tuttavia, la cultura di governo cui facciamo riferimento, la consapevolezza della complessità che ci circonda e il relativo desiderio di rifuggire da tutte le semplificazioni, e l’amore per l’Italia che nutriamo, ci inducono a non reclamare processi sistemici e punizioni esemplari. La stagione in cui viviamo non è la Terza Repubblica che noi abbiamo sognato, ma una sorta di “bis” sgangherato e senza futuro della Seconda. Ma sappiamo che non potremo davvero voltare pagina – se non quelle di media sempre più vittime di banalizzazione populiste – se si dovesse fare i conti con la storia più recente attraverso le inchieste e le aule giudiziarie.

Catapano Giuseppe informa: Come chiedere copia delle cartelle di Equitalia direttamente con l’email

Il contribuente può obbligare Equitalia a mostrargli tutte le cartelle di pagamento, emesse nei suoi confronti, con una semplice email certificata. Infatti, l’Agente della Riscossione è tenuto a rispettare il diritto di accesso agli atti amministrativi dei contribuenti anche se inoltrate per il tramite della Pec (posta elettronica certificata). È quanto emerge da una recente sentenza del Tar Campania .

Così il cittadino che sospetti un debito tributario o abbia ricevuto un avviso di fermo o un pignoramento, senza però ricordare a quali precedenti avvisi si riferiscano, può chiedere ad Equitalia di esibirgli tutta la documentazione.

Il concessionario dovrà adempiere alla richiesta entro 1 mese. Diversamente, al contribuente non resta che la carta del ricorso al tribunale amministrativo contro il silenzio dell’Agente. E questo perché, nonostante si tratti di società privata, Equitalia è equiparata in tutto e per tutto a una pubblica amministrazione.

Insomma, l’accesso agli atti è un diritto del cittadino che intende conoscere i propri debiti con l’erario. Erano stati, del resto, anche il Tar Lazio  e il Consiglio di Stato  a precisare questo importante punto di diritto.

Di fronte alla generica richiesta del contribuente, volta a ricostruire la sua situazione debitoria, Equitalia potrebbe limitarsi a produrre l’estratto di ruolo. Ma – è bene ricordare – si tratta comunque di un atto interno (prodotto dagli uffici e dai terminali di Equitalia) e che, pertanto, in caso di contenzioso tra le parti, non avrebbe alcun valore di prova. Il che, per ovvie ragioni, si tradurrebbe in un vantaggio per il contribuente, non potendo il fisco dimostrare, con prove genuine, il proprio credito.

Meglio, però, chiedere tutta la documentazione, e quindi anche tutti gli atti del procedimento di notificazione. Ossia, nel caso di notifica a mani, la relata compilata dal messo notificatore; nel caso di notifica per posta la copia della cartolina con l’avviso di ricevimento, che dimostra l’effettiva consegna del plico. Il contribuente potrà chiedere di visionare gli originali che, comunque, per ovvie ragioni, non potranno essergli rilasciati (leggi l’articolo di approfondimento: “Accesso agli atti: esigi l’originale da Equitalia”).

Equitalia ha peraltro l’obbligo di conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notificazione o l’avviso del ricevimento ed è tenuta ad esibirlo su richiesta del contribuente o dell’amministrazione.

Trenta giorni per rispettare il diritto di accesso
Entro un mese Equitalia deve consegnare al contribuente la copia di tutte le cartelle di pagamento che lo riguardano, dopo che l’interessato ha avanzato la richiesta. Richiesta che, come detto, può essere spedita anche tramite semplice Posta elettronica certificata. In essa, ovviamente, andranno indicati gli estremi del richiedente (nome, cognome, codice fiscale, residenza, data e luogo di nascita) onde non lasciare dubbi sulla sua identità. Non è necessaria neanche l’allegazione di un documento, posto che già la Pec garantisce l’identità del mittente.

Fatto ciò Equitalia non si può trincerare dietro una presunta genericità della domanda. Infatti, la legge sulla trasparenza amministrativa vale anche per gli ex esattori ed impone l’esibizione dei documenti quando il cittadino abbia “un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso”. E nessun interesse è più diretto della pesante situazione debitoria a carico del contribuente che magari sta preparando una causa contro il fisco.

Non può essere dunque riconosciuta alcuna discrezionalità a Equitalia, che non può valutare la richiesta del contribuente sotto il profilo della meritevolezza: la copia della cartella di pagamento costituisce di per sé uno strumento utile alla tutela giurisdizionale delle ragioni del contribuente e il concessionario non può affatto sindacare le scelte difensive operate del privato.

Giuseppe Catapano informa: Cartelle Equitalia nulle: risponde Padoan

Intervenuto al question time della Camera, il ministro dell’Economia, Pier Carlo Padoan, ha riferito in merito allo scandalo dei falsi dirigenti all’Agenzia delle Entrate sollevato dalla recente sentenza della Corte Costituzionale, scandalo che rischia di rendere nulle milioni di cartelle esattoriali notificate da Equitalia.

Il ministro così ha risposto all’interrogazione: “Non si intravedono rischi di invalidità degli avvisi e delle cartelle esattoriali emesse” da dirigenti dichiarati illegittimi dalla sentenza della Consulta (…). L’affidamento di incarichi dirigenziali a funzionari si è rivelato uno strumento necessario per far fronte a carenze di organico dirigenziale delle Agenzie”.

Ha aggiunto poi il: “Ferma la necessità di tener conto delle indicazioni emerse dalla sentenza della Corte costituzionale – ha concluso – si stanno valutando soluzioni possibili per assicurare piena funzionalità all’operato delle Agenzie”.

Ci sentiamo confortati del fatto che il ministro, così diligentemente, voglia rassicurarci sulla “tenuta” delle casse erariali dal rischio di un buco di proporzioni ciclopiche.

Ci risulta, tuttavia, difficile comprendere come mai il ministro, pur dovendo sapere in anticipo – come del resto già sapeva il personale delle Entrate – quale terremoto stesse per verificarsi, non abbia mai preso, negli anni passati, opportune precauzioni (indire, cioè, un adeguato concorso pubblico come imposto dalla costituzione).

Ed ancora più scettici rimaniamo nel sentire un ministro che parla come se già conoscesse l’orientamento che, in merito, assumeranno i giudici, orientamento che invece – come abbiamo più volte detto in queste pagine – sino ad oggi ha sempre ritenuto gli atti fiscali, firmati da personale non munito di delega, nulli o del tutto inesistenti. Forse il ministro ha avuto un colloquio con i giudici della Cassazione o con tutti i magistrati delle Commissioni Tributarie a cui i contribuenti potrebbero rivolgersi? Cosa fa pensare al ministro che le aule dei tribunali non accoglieranno le pretese di un popolo di contribuenti tartassati e che ora chiede solo che si applichino gli stessi principi giuridici per come sino ad oggi interpretati?

Evidentemente, il ministro parla con le stesse cognizioni giuridiche di chi, sino ad oggi, ha fatto affidamento su una legge dichiarata incostituzionale, perché palesemente lesiva dell’articolo 97 della Costituzione (obbligo di concorso per i pubblici dipendenti). Così come incostituzionali sono state dichiarate tutte le successive proroghe della predetta norma del 2012. Non una, dunque, ma svariate illegalità.

Insomma, ci piacerebbe che dalle istituzioni politiche uscissero esternazioni di carattere politico e non, invece, sostitutive dei compiti della magistratura. Ad essa e non ad altri, spetterà l’ultima parola. Che potrebbe anche essere diversa e opposta rispetto a quanto sino ad oggi affermato (del resto le aule dei tribunali ci insegnano come sia facile cambiare opinione). Ma ciò non cancellerà anni di sentenze che, finora, sono state univoche nel ritenere nulli gli atti firmati da funzionari non solo quando privi di potere, ma addirittura, nel caso in cui, benché regolarmente muniti di delega dal capo ufficio, abbiano “dimenticato” di produrla in giudizio…

Catapano Giuseppe: Come rinunciare alla proprietà di immobili costosi senza pagare le spese

Il mattone è in crisi. E questo perché mantenere un immobile è diventato estremamente caro: tra tasse sulla casa e sui terreni, imposte locali (vedi smaltimento rifiuti), utenze, condominio, ristrutturazioni, ecc. il rischio di spendere più dell’utile prodotto dal bene è alto. Se poi si aggiungono anche i problemi che potrebbero derivare da una eventuale responsabilità civile (si pensi al crollo di un cornicione o una scala pericolante) allora si rischia di perdere anche ciò che si ha.

È il caso, ad esempio, di chi erediti una quota in comproprietà (o l’intero bene) di un terreno sperduto o di un casolare abbandonato in una zona periferica: l’impossibilità concreta di sfruttare il bene rende lo stesso un vero e proprio peso.

Così, spesso, il proprietario è tentato di disfarsene. Ma si può “abbandonare” un immobile senza che nessuno lo voglia acquistare? Certamente. Vediamo come.

Si può rinunciare alla proprietà
Il proprietario di un bene può rinunciare al proprio diritto di proprietà o alla quota di comproprietà in modo assai semplice.

Se la proprietà è esclusiva, il titolare può rinunciare al proprio il diritto di proprietà e, in tal caso, il bene passa automaticamente nella titolarità dello Stato.

Nel caso, invece, di comproprietà, la rinuncia da parte di uno dei titolari comporta una automatica espansione delle quote degli altri comproprietari. E ciò perché, quando si parla di comproprietà, si deve ragionare in termini di quote astratte sull’intero bene e non su parti identificate dello stesso. Così, per esempio, il comproprietario al 33% non avrà una delle tre camere da letto, uno dei tre bagni, ecc. ma avrà il 33% di ogni singola stanza.
Pertanto, quando uno dei proprietari dichiari di rinunciare alla propria fetta di proprietà, le quote degli altri si accresceranno proporzionalmente e automaticamente, senza che questi ultimi lo possano evitare. Vien da sé che se un immobile è al 50% tra due soggetti, l’eventuale rinuncia dell’uno porterà l’altro ad essere proprietario dell’intero. Né potrebbe impedirlo: tutto ciò che quest’ultimo potrà fare è rinunciare anch’egli alla sua proprietà e, in tal caso, il bene diventa di proprietà dello Stato.

La rinuncia alla comproprietà: come liberarsi delle spese
La rinuncia alla quota di comproprietà può essere effettuata in due diversi modi:

– con la cosiddetta rinuncia “abdicativa”, che, semplicemente, provoca – come appena detto – la perdita del diritto in capo al rinunciante e l’espansione automatica della quota in capo agli altri comproprietari “superstiti”. In tal caso, il rinunciante non è più tenuto a contribuire alle spese sostenute dopo la sua rinuncia, ma rimane obbligato per quelle obbligazioni sorte prima di tale momento;

– con la cosiddetta rinuncia “liberatoria”, che invece produce un particolare effetto [1]: la liberazione del comproprietario rinunciante dalle spese derivanti dalla contitolarità del bene comune (vedi, ad esempio, le spese di manutenzione), sia per le spese future che per quelle prodotte in passato, anche prima della sua rinuncia. In questo caso, dunque, il comproprietario, rinunziando alla propria quota, non solo dismette il diritto di cui è titolare, ma anche si libera da tutte le obbligazioni inerenti la cosa comune, non solo (come è ovvio) per il futuro, ma anche per quelle già sorte in passato.

Catapano Giuseppe: Papa Francesco: la Chiesa non abbandona le famiglie anche se lontane. Andrà a Torino il 21 e 22 giugno

“La Chiesa, come madre, non abbandona mai la famiglia, anche quando essa è avvilita, ferita e in tanti modi mortificata. Neppure quando cade nel peccato, oppure si allontana dalla Chiesa; sempre farà di tutto per cercare di curarla e di guarirla, di invitarla a conversione e di riconciliarla con il Signore”. Così Papa Francesco all’udienza generale in piazza San Pietro. “Insieme con i miei collaboratori, abbiamo pensato di proporre oggi: rinnovare la preghiera per il Sinodo dei Vescovi sulla famiglia. Rilanciamo questo impegno fino al prossimo ottobre, quando avrà luogo l’Assemblea sinodale ordinaria dedicata alla famiglia. Vorrei che questa preghiera, come tutto il cammino sinodale, sia animata dalla compassione del Buon Pastore per il suo gregge, specialmente per le persone e le famiglie che per diversi motivi sono «stanche e sfinite, come pecore che non hanno pastore» (Mt 9,36). Così, sostenuta e animata dalla grazia di Dio, la Chiesa potrà essere ancora più impegnata, e ancora più unita, nella testimonianza della verità dell’amore di Dio e della sua misericordia per le famiglie del mondo, nessuna esclusa, sia dentro che fuori l’ovile”. “Santa Famiglia di Nazareth – si legge nella preghiera – il prossimo Sinodo dei Vescovi possa ridestare in tutti la consapevolezza del carattere sacro e inviolabile della famiglia, la sua bellezza nel progetto di Dio”.

Intanto si è appreso che per la prima volta Papa Francesco si tratterra’ per due giorni in una diocesi italiana: restera’ infatti a Torino il 21 e 22 giugno. Lo ha annunciato l’arcivescovo Cesare Nosiglia che ha reso noto il programma del viaggio nella Sala Stampa della Santa Sede, nel corso di una conferenza stampa promossa per presentare l’ostensione della Sindone decisa in occasione del secondo centenario della nascita di don Bosco. “Appena arrivato a Torino, il 21 alle 8,30, Francesco incontrera’ il mondo del lavoro in Piazzatta Reale”, ha detto Nosiglia sottolineando “la difficile situazione occupazionale, legata alla crisi economica”. Subito dopo il Papa si rechera’ alla Cattedrale per pregare davanti alla Sindone. Nel programma anche una visita al Tempio Valdese, alle ore 9 del 22 giugno. “Si tratterra’ per circa un’ora con la comunita’ protestante, con la quale abbiamo ottimi rapporti, ed e’ la prima volta che un Papa fa visita ai valdesi. Poi – ha aggiunto Nosiglia – Francesco rientrera’ in Arcivescovado dove in forma strettamente privata incontrera’ alcuni suoi familiari, con i quali si fermera’ anche a pranzo”.

Giuseppe Catapano informa: Isis, smantellata cellula in Italia: tre arresti

Smantellata cellula in Italia: 3 arresti tra Torino e Albania. Reclutava aspiranti jihadisti. Perquisizioni in Lombardia, Piemonte e Toscana. Il militante islamico arrestato dalla polizia in Italia e’ un 20enne cittadino italiano di origine marocchina, residente in provincia di Torino, attivissimo su internet e ritenuto l’autore di un testo, redatto in italiano, dal titolo “Lo Stato Islamico, una realta’ che ti vorrebbe comunicare”, diffuso attraverso i social network dallo scorso novembre e finito sui giornali qualche settimana fa. Si tratta di un documento di 64 pagine che illustra nel dettaglio le attivita’ del Califfato nei territori occupati, descrivendolo come un vero e proprio “Stato” che offre benessere e protezione ai suoi cittadini, ma nel contempo spietato con i suoi nemici. La sua importanza – secondo gli investigatori – non risiede tanto nei contenuti, che ormai si ritrovano in molteplici testi o video diffusi dallo Stato Islamico tramite Internet, quanto piuttosto nel fatto che e’ stato ideato per essere destinato specificatamente a un potenziale pubblico italiano o di lingua italiana. Le indagini hanno documentato che lo scritto e’ stato poi rilanciato da altri utenti, attraverso facebook o siti Internet, per consentirne la massima diffusione tra gli islamici che parlano italiano.

I due albanesi bloccati dalla Polizia di Stato, rispettivamente in provincia di Torino e in Albania, nell’ambito dell’operazione “Balkan Connection”, dopo la partenza di un italo-marocchino residente nel bresciano, avevano individuato un altro aspirante combattente da inviare in Siria. Si tratta di un giovanissimo italo-tunisino residente in provincia di Como, ancora minorenne all’epoca dei primi approcci avvenuti sempre tramite Internet, che, inizialmente titubante, era stato progressivamente convinto ad aderire al Califfato di Abu Bakri Al Baghdadi. Proprio per rinforzare i suoi propositi di combattente, l’estremista arrestato oggi in Albania era appositamente venuto in Italia per incontrarlo. In applicazione della recenti misure di contrasto al fenomeno dei foreign fighters introdotte con il recente decreto legge antiterrorismo, il giovane italo-tunisino sara’ sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza. Contestualmente, il questore di Brescia ha disposto la sospensione dei suoi documenti validi per l’espatrio.

Il nipote faceva il procacciatore via web di potenziali mujaheddin, lo zio completava l’inserimento in gruppi combattenti grazie ai suoi “contatti diretti” con scenari di guerra come la Siria insieme al ventenne italiano di origine marocchina residente in provincia di Torino. Ora l’accusa per i due albanesi è di “reclutamento con finalità di terrorismo”. Per il 20enne italo-marocchino il reato ipotizzato è invece di “apologia di delitti di terrorismo, aggravata dall’uso di Internet”. L’operazione è stata condotta dalla Digos di Brescia con il concorso delle Questure di Como, Torino e Massa Carrara. I due reclutatori conoscevano Anas e avevano convinto a combattere per l’Isis anche un italo-tunisino residente in provincia di Como, all’epoca ancora minorenne. Le indagini sono partite dai contatti tra El Abboubi e i due albanesi. Prima di arrivare in Siria Anas, già arrestato dalla Digos a giugno del 2013 e scarcerato, si era addestrato proprio in Albania

Il procuratore di Brescia, Tommaso Buonanno ha confermato, in conferenza stampa, i tre arresti e le 8 perquisizioni effettuate nell’ambito dell’indagine sull’Isis. L’inchiesta – ha spiegato – e’ stata avviata nel 2012 e interessa oltre Brescia, Como il Piemonte e la Toscana. Due arresti riguardano il reato di “arruolamento per finalita’ di terrorismo internazionale”, il terzo, un italiano figlio di marocchini, e’ accusato di aver diffuso su Internet il documento ‘Stato islamico’, “il primo documento di propaganda – ha detto Buonanno – scritto in italiano”.

“Se non fossimo intervenuti, riteniamo che a breve molti avrebbero potuto aderire a questa deriva”. Cosi’ il dirigente della Digos di Brescia, Giovanni De Stavola, durante la conferenza stampa in Procura sull’operazione ‘Balkan connection’. Il sostituto procuratore Lesti ha poi spiegati che il materiale sequestrato agli arrestati – pubblicistica e filmati video diffusi sul web – erano “destinati a italiani di seconda generazione che, al compimento del 18mo anno d’eta’ sarebbero diventati cittadini italiani”. In particolare, il documento in italiano era chiaramente “diretto a ragazzi italiani, un target ben definito”.

“La regione balcanica si confermaì nodale per il radicalismo di matrice islamica, in virtu’ dell’incessante attivismo di soggetti e di gruppi estremisti di orientamento salafita, sempre piu’ coinvolti nel reclutamento e nel trasferimento di jihadisti in territorio siriano ed iracheno”. L’allarme lanciato dai servizi segreti italiani nell’ultima Relazione al Parlamento pare confermato dall’operazione di polizia che stamane ha portato alla scoperta di una cellula di presunti estremisti attivi sull’asse Italia-Albania. I nostri 007 segnalano come “particolarmente attivi alcuni gruppi presenti in Albania, Bosnia-Erzegovina, FYROM, Kosovo, Montenegro e Serbia”, gruppi che “ruotano attorno a leader per lo piu’ bosniaci e di etnia albanese”. E “specie in Kosovo, al di la’ dell’approccio radicale predicato da taluni imam, l’idea del jihad sembra allignare soprattutto in alcune aree meridionali, dove il diffuso disagio socio-economico accentua la permeabilita’, specie tra i piu’ giovani, all’azione di proselitismo di impronta salafita”.

“L’Isis è in Italia. Adesso continueranno ad accusarci di razzismo o daranno ascolto alle nostre proposte?”. Lo chiede il leghista Roberto Calderoli, vice presidente del Senato, in riferimento agli arresti di tre persone avvenuti oggi fra l’Italia e l’Albania in un’operazione anti-terrorismo contro una presunta cellula di jiahadisti con accuse di reclutamento con finalità di terrorismo. “Quante volte come Lega abbiamo ripetuto che favorire un’immigrazione incontrollata comporta il pericolo di infiltrazioni terroristiche tra i clandestini?”, è l’accusa di Calderoli che sottolinea come “da sinistra ci sono piovute addosso accuse di ogni tipo, da quella di razzismo a quella di xenofobia, ma sarei curioso di sapere se questi buonisti hanno il coraggio di ripetere le stesse accuse oggi, che è stata ufficialmente scoperta una cellula dell’Isis nel nostro paese”. Calderoli afferma ancora: “Le operazioni dell’antiterrorismo, alcune delle quali ancora in corso, in Lombardia, Piemonte e Toscana evidenziano uno scenario preoccupante. Ringrazio le Forze dell’ordine che hanno permesso di scoprire questa rete internazionale di contatti jihadisti, ma – evidenzia – c’è la responsabilità del governo Renzi, e in particolare del ministro Alfano, di averci regalato questo scenario da incubo che mi auguro con tutto il cuore non debba in futuro diventare ancora più fosco”. “Adesso ascoltino le nostre proposte, bloccando le partenze verso l’Italia, sospendendo le operazioni di traghettamento, chiudendo le frontiere e ripristinando la legalità – conclude – con la speranza che non sia ormai troppo tardi”.

Giuseppe Catapano: Agenzia delle Entrate, esteso in tutta Italia il servizio web ticket elimina-code

Dopo la sperimentazione avviata in alcuni uffici territoriali, il servizio di web ticket dell’Agenzia delle Entrate si estende ora su scala nazionale.
Per utilizzare il servizio occorre connettersi all’home page del sito http://www.agenziaentrate.it (Contatti>Contatta l’Agenzia>Assistenza fiscale>code online) e, all’interno della sezione Elimina code online, prenotare il proprio web ticket, selezionando la regione (o la città), l’ufficio e il servizio desiderato. Occorre poi inserire e inviare alcuni dati personali per ricevere sulla propria posta elettronica un’email di conferma della prenotazione, con un link al web ticket numerato, da stampare e portare con sé alle Entrate. In ufficio, il contribuente potrà arrivare direttamente all’orario indicato dal webticket e sarà chiamato dal primo operatore libero.
I contribuenti, spiega l’Agenzia delle Entrate, hanno la possibilità di prenotare il proprio biglietto e selezionare il servizio a partire dalle sei del mattino, fino a esaurimento della disponibilità per la giornata. Ogni web ticket può essere utilizzato esclusivamente nel corso della giornata in cui è richiesto e nell’orario indicato nella prenotazione. Tra il momento della prenotazione via Internet e l’erogazione effettiva del servizio è previsto un intervallo di tempo, in modo da consentire al contribuente di raggiungere comodamente l’ufficio.

Catapano Giuseppe: Modalità di deduzione delle spese di vitto ed alloggio dei professionisti

Recentemente il legislatore è intervenuto sul regime fiscale delle spese di vitto e alloggio dei professionisti stabilendo che “le prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande acquistate direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista”.

È rimasta, invece, invariata la previsione secondo cui tali tipologie di prestazioni (ovvero le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande) nel caso siano state direttamente spesate da parte del professionista stesso, sono deducibili nella misura del 75% e, in ogni caso, per un importo che complessivamente non può superare il 2% dell’ammontare dei compensi che il professionista ha percepito quali corrispettivo della sua attività nel corso del periodo d’imposta.

Con la citata novella normativa, che è entrata in vigore a partire dal 1° gennaio 2015, non viene quindi più richiesto – ai fini della deducibilità del costo sostenuto direttamente dal committente per conto del professionista dal reddito imponibile del professionista stesso – l’addebito in fattura, da parte del lavoratore autonomo, delle spese di vitto ed alloggio stesse: è stata, quindi, superata la procedura che a suo tempo era stata individuata dall’Agenzia delle Entrate .

La modifica che è stata operata nel 2014  si riferisce esclusivamente alle“prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande”, senza andare ad incidere su altre tipologie di spese che il professionista può trovarsi a sostenere nel corso della sua attività ed indispensabili per il suo svolgimento, come quelle relative, ad esempio, agli spostamenti del professionista pagati direttamente dal committente (biglietti di aerei, treni, ecc.): in proposito, l’Agenzia delle Entrate ha, infatti, osservato che tale regime non è applicabile alle spese per prestazioni e somministrazioni acquistate dal lavoratore autonomo e analiticamente addebitate in fatture al committente, né a quelle relative a prestazioni diverse (ad esempio, i servizi di trasporto), ancorché acquistate direttamente dal committente .

In tale sede, è stato inoltre precisato che la norma che stiamo esaminando  – non attribuendo il carattere di “compensi in natura” ad alcune tipologie di prestazioni e somministrazioni nel caso in cui siano state acquistate direttamente dal committente – comporta una deroga al principio generale che viene enunciato dal TUIR secondo cui il rimborso delle spese a favore del professionista da parte del committente, ovvero il sostenimento delle spese direttamente a cura del committente, costituisce un’erogazione che deve essere considerata come un compenso erogato a favore del professionista stesso.

La conseguenza di tale deroga comporta, quindi che i valori corrispondenti alle prestazioni e somministrazioni acquistate da parte del committente, di cui lo stesso professionista ha beneficiato per rendere la propria prestazione, sono completamente irrilevanti, ai fini della determinazione del reddito da lavoro autonomo in capo al professionista, sia nel caso in cui siano considerati dal punto di vista dei compensi in natura sia nel caso in cui siano considerati sotto il profilo delle spese per la produzione del reddito. Quindi, sempre in sede di determinazione del reddito imponibile del professionista, finiscono per essere del tutto neutri sia nel momento in cui si vanno a prendere in considerazione i fattori che incrementano il reddito imponibile sia nel momento in cui si vanno a considerare quei fattori che riducono il reddito medesimo.

Va poi tenuto in considerazione il fatto che per il committente, sia esso impresa o lavoratore autonomo, la deducibilità del costo che è stato sostenuto per la fruizione del servizio alberghiero o di ristorazione non è più subordinata all’effettiva ricezione della parcella da parte del professionista, e finisce per dipendere esclusivamente dalle regole che risultano essere ordinariamente applicabili alle rispettive categorie reddituali di appartenenza.

L’Agenzia delle Entrate ha, inoltre, provveduto a chiarire il fatto che la modifica normativa che stiamo commentando – nel momento in cui sancisce che le prestazioni e le somministrazioni che sono state acquistate dal committente e fruite dal professionista nell’esercizio della propria attività non hanno rilevanza di compenso in natura– è diretta alla semplificazione degli adempimenti contabili e fiscali precedentemente previsti e non comporta, per quanto riguarda il committente, un trattamento fiscale relativamente alle spese alberghiere ed a quelle per la somministrazione di alimenti e bevande peggiorativo rispetto a quello che tornava applicabile prima dell’entrata in vigore della citata novità legislativa.

Di conseguenza, in capo al committente non opera il limite di deducibilità del 75% del costo delle prestazioni da lui acquistate e fruite dal professionista. Tale orientamento presuppone, naturalmente, che risulti essere possibile la dimostrazione dell’inerenza della spesa sostenuta rispetto all’attività svolta da parte del committente, l’effettività della stessa e che dalla documentazione fiscale risultino quali sono gli estremi del professionista che ha usufruito delle prestazioni o somministrazioni.

La disposizione è ritenuta applicabile anche nella determinazione dei redditi diversi derivanti dall’esercizio di attività occasionali in conseguenza della sostanziale identità tra la nozione di compenso riferibile all’attività di lavoro autonomo professionale e quella ascrivibile all’attività di lavoro autonomo non abituale .

Da quanto sinora detto deriva il fatto che, ovviamente, anche gli importi relativi alle prestazioni alberghiere e di somministrazioni di alimenti e bevande, che sono state acquistate direttamente dal committente, da un lato non possono essere ritenuti compensi in natura a favore del lavoratore autonomo non abituale e dall’altro, specularmente, non possono essere ritenuti deducibili dal reddito di lavoro autonomo non abituale .