Catapano Giuseppe: Il ritardo nel deposito di documentazione in primo grado può essere sanata in appello

Se, in una lite contro il fisco, davanti alla Commissione Tributaria Provinciale, una delle due parti deposita in ritardo alcuni documenti, che pertanto non possono essere ammessi in giudizio, il deposito può avvenire in appello, ossia davanti alla Commissione Tributaria Regionale. Lo ha chiarito la Cassazione con una recente sentenza. Secondo i giudici della Suprema Corte, nel giudizio di secondo grado, le parti hanno facoltà di depositare nuovi documenti, anche se tali documenti erano stati oggetto di un precedente deposito in primo grado dichiarato irrituale dalla CTP. Pertanto, i documenti non validamente prodotti in primo grado devono ritenersi ritualmente prodotti nel giudizio di secondo.

Catapano Giuseppe comunica: Blocco stipendi dipendenti pubblici, illegittimo – sentenza della Corte

È illegittimo ed incostituzionale il blocco degli stipendi dei dipendenti pubblici solo per risparmiare sul disavanzo pubblico: i conti dello Stato devono trovare altre risorse per la loro spending review, ma non possono attingere dalle tasche dei lavoratori; è questa la sintesi della sentenza “scossone” appena emessa dalla Corte Costituzionale avente ad oggetto la legittimità della norma emanata dal Governo ben quattro anni fa (in particolare dal ministro Tremonti) che aveva deciso di congelare gli stipendi dei pubblici dipendenti dal 2011 al 2013; la disposizione è stata poi prorogata per il 2014 dal governo Letta e, infine, per tutto il 2015 da Renzi. Tuttavia, la Corte tira un colpo al cerchio e uno alla botte e, per evitare al Governo un buco da 35 miliardi di euro, salva il passato: in altre parole, da oggi in poi il blocco degli stipendi sarà illegittimo, ma per gli anni pregressi non sarà dovuta, ai dipendenti pubblici, alcuna restituzione. La motivazione – almeno in attesa di leggere quelle ufficiali rilasciate dalla Corte – potrebbe consistere nel fatto che, secondo l’orientamento già manifestato in passato dai giudici costituzionali, una misura d’urgenza – quale appunto il blocco degli stipendi – può essere ammessa solo a condizione che sia “straordinaria”, ossia non ripetuta con cadenza annuale. I conti dello Stato sono “parzialmente” salvi. Non bisognerà cioè trovare 35 miliardi per provvedere alle restituzioni di quanto sottratto ai dipendenti sino ad oggi: a tanto sarebbe, infatti, ammontato il peso della sentenza dalla Corte Costituzionale qualora avesse accolto integralmente le istanze dei ricorrenti. La pronuncia avrebbe minato il patto di stabilità con l’Europa e rischiava soprattutto di far saltare le clausole di salvaguardia contenute nell’ultima legge di Stabilità (in particolare, l’aumento dell’Iva al 25,5% e l’innalzamento delle accise sulla benzina). La vicenda Il Tribunale di Roma e quello di Ravenna, avevano chiesto alla Corte Costituzionale di pronunciarsi circa la legittimità costituzionale della norma che ha disposto il blocco dell’indicizzazione (ossia dell’adeguamento all’inflazione) degli stipendi dei pubblici dipendenti. In pratica, con una legge del 2010, il Governo aveva stabilito che, per gli anni dal 2011 al 2015, il trattamento economico complessivo dei dipendenti pubblici non potesse crescere e adeguarsi al paniere ISTAT, ma dovesse rimanere, in ogni caso, lo stesso di quello già erogato per l’anno 2010. Ciò, comunque, al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva, ivi incluse le variazioni dipendenti da eventuali arretrati, conseguimento di funzioni diverse in corso di anno (fermo in ogni caso quanto previsto le progressioni di carriera comunque denominate, malattia, missioni svolte all’estero, effettiva presenza in servizio). Ebbene, questa norma, secondo la Corte Costituzionale è illegittima, ma questa volta non con effetto retroattivo. Quindi, i lavoratori diventeranno creditori dello Stato solo se, da quest’anno, non saranno adeguati gli stipendi al costo della vita. In ogni caso, sarà meglio attendere le motivazioni ufficiali della Corte prima di ipotizzare eventuali scenari futuri. Il comunicato della Corte Costituzionale Per il momento la Corte Costituzionale ha semplicemente diffuso un lapidario comunicato stampa: “In relazione alle questioni di legittimità costituzionale sollevate con le ordinanze R.O. n. 76/2014 e R.O. n. 125/2014, la Corte Costituzionale ha dichiarato, con decorrenza dalla pubblicazione della sentenza, l’illegittimità costituzionale sopravvenuta del regime del blocco della contrattazione collettiva per il lavoro pubblico, quale risultante dalle norme impugnate e da quelle che lo hanno prorogato. La Corte ha respinto le restanti censure proposte“. Come con le pensioni Meno di due mesi fa la Corte Costituzionale aveva già deciso la stessa questione con riferimento, però, alle pensioni: in quella sede, tuttavia, la Corte si era spinta oltre, ritenendo illegittima l’originaria norma sul blocco dell’adeguamento delle pensioni (meglio nota come Riforma Monti-Fornero) e disponendo la restituzione di tutte le somme non versate per gli anni passati. Risultato, il Governo oggi si trova a dover restituire ai pensionati tutti gli scatti dell’inflazione che non ha erogato in questi anni (circa 5 miliardi). L’esecutivo ha emesso un decreto legge per tamponare alla situazione di emergenza, disponendo delle restituzioni ridotte (pari a circa il 10% del dovuto). Questo non ha impedito, evidentemente, ai tribunali di ritenere che ai pensionati siano comunque dovute tutte le somme non elargite in questi anni, e non solo la ridotta misura regalata dal Governo. Tant’è che il Tribunale di Napoli ha accolto il ricorso per decreto ingiuntivo avanzato da un pensionato nei confronti dell’Inps per il pagamento dell’intero non percepito.

Catapano Giuseppe informa: Banche, nuovo decreto legge per recuperare i crediti dai morosi

Il consiglio ha approvato ieri il decreto legge contenente nuove e più incisive norme per contrastare il mancato pagamento dei debiti nei confronti delle banche: gli istituti di credito entrano così al centro di una normativa che consentirà loro di ridurre i tempi di riscossione dei crediti. In questo modo il Governo mira a tutelare l’economia nazionale e, con l’introduzione di una maggiore tutela per le banche, ridurre il cosiddetto credit crunch, ossia la contrazione del credito da parte degli istituti che, al momento, si sentono poco tutelati dalle leggi sul recupero dei crediti. Tempi più rapidi per il recupero dei crediti La riforma interviene sia con misure apposite per le procedure concorsuali come il fallimento, per farle funzionare meglio, sia con misure che agevolano il recupero crediti e la realizzazione di garanzie, riducendo i tempi del recupero medesimo. L’accordo di ristrutturazione Viene inoltra prevista una procedura di ristrutturazione dei debiti: l’accordo sarà possibile quando l’esposizione verso le banche è pari o superiore al 50% dell’indebitamento complessivo. Si tratta di una sorta di concordato: il debitore può chiedere che gli effetti dell’accordo vengano estesi anche ai creditori non aderenti all’accordo che appartengano alla medesima categoria, quando tutti i creditori della categoria siano stati informati dell’avvio delle trattative e siano stati messi in condizione di parteciparvi in buona fede e i crediti delle banche e degli intermediari finanziari aderenti rappresentino il settantacinque per cento dei crediti della categoria. L’accordo ha valore solo dopo che il tribunale lo abbia omologato. L’omologa interviene solo dopo la verifica che le trattative si siano svolte in buona fede e che le banche e gli intermediari finanziari ai quali il debitore chiede di estendere gli effetti dell’accordo: – hanno posizione giuridica e interessi economici omogenei rispetto a quelli delle banche e degli intermediari finanziari aderenti; – hanno ricevuto complete ed aggiornate informazioni sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore, sull’accordo e sui suoi effetti, e sono stati messi in condizione di partecipare alle trattative; – possono risultare soddisfatti, in base all’accordo, in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili. Uno degli principi che sorreggono la nuova previsione è che qualora ci sia dalla maggioranza dei creditori un accordo di risoluzione non ci sarà più una dittatura della minoranza che blocchi la risoluzione stessa. Deducibilità dei crediti Con riferimento ai crediti in sofferenza, le banche vengono autorizzate a dedurre le perdite dalle tasse nell’arco di un anno (in precedenza la perdita andava spalmata in cinque anni).

Catapano Giuseppe scrive: Ritardo del treno, risarcimento o rimborso del biglietto

Treni, ritardi e rimborso dei biglietti. Sta arrivando l’estate e, come ogni anno, gli italiani utilizzeranno i treni per raggiungere i luoghi di vacanza o per trovare i parenti lontani; valgono allora le solite indicazioni da tenere presente nel caso in cui la compagnia ferroviaria, sia essa Trenitalia o qualsiasi altra, faccia ritardo.

Ritardo in partenza del treno
Se il ritardo del treno è superiore a 60 minuti il passeggero può scegliere tra il rimborso del biglietto o il proseguimento con il primo treno utile o con servizi sostitutivi. In quest’ultimo caso, il passeggero ha diritto a pasti sul treno o in stazione e, qualora il treno sia disponibile solo il giorno successivo, al pernottamento in albergo.

Ritardo in arrivo del treno
In tal caso il passeggero ha diritto a un risarcimento pari al:
– 25% del prezzo del biglietto e della eventuale prenotazione in caso di ritardo dal 60 al 119mo minuto
– 50% del prezzo del biglietto e della eventuale prenotazione in caso di ritardo dal 120mo minuto.

Il risarcimento viene erogato entro un mese dalla richiesta e può essere in denaro o essere un bonus per l’acquisto di un ulteriore biglietto.

Le richieste di rimborso per i ritardi possono essere presentate entro 3 giorni dall’arrivo a destinazione (in passato erano 20 giorni).

Catapano Giuseppe: Carta di credito o bancomat – furto o smarrimento, la banca risarcisce

Se hai smarrito il bancomat o la carta di credito e, dopo appena cinque minuti, dal tuo conto corrente scompare una ingente somma di denaro, cosa potrebbe pensare la tua banca? Che il ladro non ha avuto difficoltà a trovare il pin della carta e che pertanto, molto probabilmente, lo avevi conservato proprio dentro il portafogli rubato. E allora la tua richiesta di restituzione delle somme sottratte dal malvivente verrebbe bollata con un secco “no”: e questo perché la legge stabilisce che la banca è tenuta a restituirti gli importi trafugati dal conto corrente a condizione che tu abbia custodito diligentemente tanto il bancomat (o la carta di credito) quanto il pin e, soprattutto, che tu non abbia conservato entrambi nello stesso posto, agevolando il lavoro al malvivente. In ogni caso, è la banca che deve dare tale prova, ossia dimostrare tale tua negligenza. Senonché è di qualche mese fa una interessante sentenza dell’Arbitro Bancario e Finanziario che viene in soccorso dei correntisti. Secondo l’ABF, l’istituto di credito non può presumere la grave negligenza del correntista nella custodia separata della carta e del corrispondente pin solo per via del breve lasso di tempo intercorso tra il furto e l’utilizzo dello strumento di pagamento. Si tratta di semplici presunzioni che non possono giustificare il rifiuto della banca alla restituzione delle somme sottratte. Insomma, la banca, se non vuole rimborsare al proprio cliente gli importi rubati deve dare una prova puntuale della mancata adozione, da parte di quest’ultimo, di misure idonee per la custodia diligente della carta e del relativo pin.

Giuseppe Catapano scrive: Causa per responsabilità professionale, spese legali a carico dell’assicurazione

L’assicurazione deve rimborsare al proprio assicurato, contro il quale sia stata intrapresa un’azione di responsabilità professionale, le spese legali per il giudizio anche nel caso in cui nessun risarcimento venga riconosciuto al terzo che ha intrapreso la causa e che riteneva di essere stato danneggiato. È quanto precisato dalla Cassazione con una sentenza di ieri. L’assicurazione è dunque tenuta a sopportare le spese di lite dell’assicurato, nei limiti stabiliti dal codice civile ossia entro un quarto della somma assicurata.

Giuseppe Catapano comunica: Mediazione tributaria a 360 °

La mediazione tributaria abbraccia tutti gli enti impositori (e non più solo l’Agenzia delle entrate). Chiunque vorrà opporsi a un accertamento di importo fino a 20 mila euro, dovrà prima passare dal reclamo, che sarà presentato alla Ctp e poi esaminato da apposite strutture «autonome» delle stesse amministrazioni. In caso di accordo le sanzioni saranno ridotte al 35% del minimo. Spazio alla conciliazione in qualsiasi grado del processo, anche laddove l’intesa tra le parti maturi fuori udienza: se la pace fiscale avviene in appello le sanzioni si riducono al 40% del minimo, mentre in pendenza di giudizio di cassazione al 50%. Stop alla compensazione «selvaggia» delle spese di lite, che potrà essere dichiarata solo in caso di soccombenza reciproca o qualora sussistano gravi motivi (da evidenziare nella sentenza). Sono queste alcune delle principali novità contenute nello schema di dlgs di revisione del contenzioso tributario, all’esame del consiglio dei ministri di oggi, che reca anche il restyling della disciplina degli interpelli. Come anticipato la composizione delle commissioni resterà collegiale. Il giudice monocratico viene introdotto solo nei giudizi di ottemperanza per importi inferiori a 10 mila euro (o comunque per il pagamento delle spese di giudizio). Il decreto introduce una sostanziale parità tra le parti nell’esecutorietà delle sentenze non definitive.

Giuseppe Catapano informa: Incentivi fiscali per negoziare

Incentivi fiscali per la negoziazione degli avvocati e per gli arbitrati. Il decreto legge con misure per la giustizia civile, atteso in consiglio dei ministri, avvicina la negoziazione assistita alle conciliazioni gestite dagli organismi di mediazioni ed estende il beneficio fiscale a chi sposta a un arbitrato una causa pendente in tribunale. È previsto per le parti un credito di imposta massimo pari a 250 euro per i compensi corrisposti agli avvocati abilitati. L’articolo 22 del provvedimento, stando al testo provvisorio, modifica il decreto legge 132/2014, che ha introdotto una speciale forma di risoluzione delle controversie.
Si tratta della negoziazione assistita, che vede protagonisti i legali. Per tutte le controversie civili e commerciali, anziché iniziare un contenzioso avanti al giudice, si può instaurare una trattativa ufficiale, che, se va bene, si conclude con un accordo, che ha il valore di una sentenza (vale come titolo esecutivo per i pignoramenti). Per alcune controversie la negoziazione assistita è obbligatoria, nel senso che non si può nemmeno iniziare la causa se non si è tentato l’accordo: si tratta dei recuperi di crediti fino a 50 mila euro (in materie diverse da quelle soggette a mediazione obbligatoria) e per i risarcimenti danni da circolazione di veicoli e natanti. Con riferimento alla negoziazione si era messo in evidenza che il decreto 132/2014 non aveva previsto alcun incentivo fiscale. Il dl colma questa lacuna e prevede meccanismi di incentivazione fiscale della negoziazione assistita e anche dell’arbitrato, attraverso l’adozione del modello del credito di imposta già previsto per la mediazione dal dlgs 28/2010.

Catapano Giuseppe: Tra Marino e Renzi è “Smentita Capitale”. Il premier non ha silurato il sindaco

Battute mai pronunciate, virgolettati inesistenti, ricostruzioni di stampa prive di fondamento. E’ un susseguirsi di smentite lungo i corridoi romani, tra Palazzo Chigi e il Campidoglio. Secondo quanto scrivono oggi alcuni quotidiani, il premier Matteo Renzi avrebbe detto ai suoi fedelissimi che il sindaco di Roma Ignazio Marino non sarebbe “in grado di proseguire” il suo mandato, non per mancanza di onestà, che gli viene senz’altro riconosciuta, ma per difficoltà nel governare la Capitale. Pronta la smentita: alcune fonti di Palazzo Chigi fanno sapere che i virgolettati e le valutazioni su Roma e sul sindaco Marino non sono mai stati pronunciati. D’altra parte, anche Marino, sempre secondo ricostruzioni di stampa, avrebbe fatto alcune “battute” sul governo Renzi. Battute che, ha precisato il Campidoglio stamattina in una nota “sono posizioni prive di qualsiasi fondamento: il sindaco “non ha mai pronunciato le parole e le ‘battute’ sul governo che gli sono state attribuite da alcuni quotidiani oggi”. Il terzo round di smentite su articoli della stampa locale arriva da Guido Improta, assessore alla Mobilita e ai Trasporti e ai Rapporti con l’Assemblea Capitolina, che ieri ha annunciato di volersi dimettere dall’incarico: “Ho sempre avuto il massimo rispetto per i giornalisti e comprendo le difficoltà nel dover scrivere qualcosa di interessante tutti i giorni. Ma non mi si possono attribuire giudizi sul sindaco Marino, che non ho mai pronunciato, come leggo su alcune cronache locali di oggi”

Giuseppe Catapano osserva: Catasto, riforma bloccata. Niente decreto in consiglio dei ministri

Salta la riforma del catasto. Il secondo decreto attuativo della delega fiscale in tema di immobili non arriverà invece sul tavolo del consiglio dei ministri. Un testo molto atteso sulla cui base ricalcolare tutti i valori catastali. Ma quel testo bisognerà aspettarlo ancora, perché a pochi giorni dalla scadenza della delega fissata per il 27 giugno si è scoperto, grazie alle simulazioni curate dall’Agenzia delle Entrate, che le nuove rendite diventerebbero in generale molto più alte e in alcuni casi arriverebbero alle stelle. Così l’invarianza di gettito delle imposte sulla casa, Imu e Tasi, sarrebbe in pericolo, Anche perché sarebbe difficilissimo agire sulle aliquote di Imu e Tasi per ridurle, sia perché bisognerebbe stabilire se intervenire a livello nazionale o locale, sia perché sarà necessario capire come il nuovo sistema potrebbe funzionare con la local tax, la tassa unica per i servizi erogati dagli enti locali annunciata più volte dal presidente del consiglio Matteo Renzi. Secondo i primi calcoli, i valori degli immobili ottenuti con la nuova formula aumentano in centro e in periferia, nonostante lo sconto del 30%, inserito nel decreto per attutire i rialzi. Le abitazioni oggi classificate come economiche e popolari (A3 e A4), soprattutto nei centri storici, spiccano letteralmente il volo: A Napoli il valore di una casa popolare in centro sale di sei volte. A Venezia di cinque. A Roma di quattro. Una rivalutazione giusta per le abitazioni ormai non più popolari e legate a un catasto ormai vecchio. Ma i tecnici temono che a un aumento troppo brusco delle rendite corrisponda un aumento altrettanto brutale del gettito da immobili, ora fisato a 24 miliardi tra Imu e Tasi per prime e seconde case. Sarebbe un ulteriore colpo per il mercato immobiliare. In ogni caso, con il decreto che oggi il consiglio dei ministri avrebbe dovuto approvare, sarebbero stati necessari cinque anni per completare la riforma del catasto. Le linee generali del dlgs non approvato prevedono che il valore patrimoniale degli immobili sarà determinato dall’Agenzia delle entrate (divisione ex Territorio) mediante stima diretta, con processi uniformi a livello nazionale e con parametri specifici per ciascuna categoria catastale, elaborati da Sose. Le funzioni statistiche (cioè il rapporto tra valori di mercato e le caratteristiche dei fabbricati) e i relativi ambiti di applicazione, validati dalle commissioni censuarie, saranno adottati con decreti del ministero dell’Economia e delle finanze. Alla procedura collaboreranno i comuni. L’amministrazione, in caso di insufficienza di risorse umane, potrà anche chiedere l’aiuto di ordini e collegi professionali, per le attività di rilevazione e di stima. I contribuenti potranno opporsi alle nuove rendite ricorrendo al giudice tributario. Durante la riforma degli estimi, comunque, i comuni non potranno procedere ai riclassamenti delle microzone già previsti dalla legge n. 311/2004.