Giuseppe Catapano informa: Censis, spesa per il sociale ridotta dell’81% in 7 anni

In 7 anni la spesa sociale pubblica è stata ridotta ad un quinto di quello che era. Lo rileva il Censis in “Salvare il sociale” nell’ambito dell’annuale appuntamento di riflessione di giugno “Un mese di sociale”.
La riduzione è stata dell’81% nel periodo 2007-2014. Le risorse assegnate al Fondo sociale sono passate da 1,6 miliardi di euro nel 2007 a 435,3 milioni nel 2010, per poi scendere a soli 43,7 milioni nel 2012. Negli ultimi due anni c’è stato un qualche recupero arrivando ai 297,4 milioni del 2014.
Anche il Fondo per la non autosufficienza è passato dai 400 milioni di euro del 2010 al totale annullamento nel 2012, per poi risalire a 350 milioni nell’ultimo anno.
Secondo gli ultimi dati disponibili, la spesa sociale dei Comuni supera i 7 miliardi di euro l’anno, pari a 115,7 euro per abitante. La spesa è destinata per il 38,9% a garantire interventi e servizi, per il 34,4% al funzionamento delle strutture, per il 26,7% ai trasferimenti in denaro. E il Sud ha i maggiori trasferimenti statali rispetto alle risorse proprie dei Comuni, e queste ultime coprono meno della metà delle spese per il welfare locale, a fronte di una media nazionale del 62,5%, amplifinando il divario con il Nord.
“Le categorie che assorbono la quota maggiore di spesa – spiega il Censis – sono le famiglie e i minori (40%), i disabili (23,2%), gli anziani (19,8%), i poveri e i senza fissa dimora (7,9%). Ma le differenze territoriali sono macroscopiche. Si passa dai 282,5 euro per abitante nella Provincia autonoma di Trento ai 25,6 euro della Calabria. Mentre gran parte delle regioni del Centro-Nord si colloca al di sopra della media nazionale, il Sud presenta una spesa media pro-capite che ammonta a meno di un terzo (50,3 euro) di quella del Nord-Est (159,4 euro). Il Mezzogiorno è l’area del Paese in cui è maggiore il peso dei trasferimenti statali rispetto alle risorse proprie dei Comuni. Al Sud queste ultime coprono meno della metà delle spese per il welfare locale, a fronte di una media nazionale del 62,5%. Di conseguenza, i tagli ai trasferimenti statali hanno un impatto diretto sulla riduzione delle risorse disponibili e quindi dei servizi destinati al sociale a livello locale, ampliando il divario già profondo tra Nord e Sud”.
Le istituzioni non profit sono 104 ogni 10.000 abitanti in Valle d’Aosta, 100 in Trentino Alto Adige, 82 in Friuli Venezia Giulia, ma solo 41 ogni 10.000 abitanti in Calabria, 40 in Sicilia, 37 in Puglia, 25 in Campania. Le associazioni non riconosciute sono più di 200.000 (il 66,7% del totale), più di 68.000 sono associazioni riconosciute (22,7%), le cooperative sociali sono oltre 11.000 (3,7%), più di 6.000 le fondazioni (2,1%), oltre 14.000 sono istituzioni con altra forma giuridica (4,8%). Sul totale delle istituzioni non profit, quelle impegnate nel settore sanitario e nell’assistenza sociale sono 36.000 (rappresentano il 12% del totale), precedute da quelle attive nel settore cultura, sport e ricreazione, che da sole rappresentano il 65% del totale.
Per il Censis “l’andamento del Fondo per le politiche sociali, istituito nel 1997 per trasferire risorse aggiuntive agli enti locali e garantire l’offerta di servizi per anziani, disabili, minori, famiglie in difficoltà, testimonia il progressivo ridimensionamento dell’impegno pubblico sul fronte delle politiche socio-sanitarie e socio-assistenziali”.

Giuseppe Catapano scrive: Trasferire la residenza, Equitalia non pignora più la casa

Il decreto del Fare ha stabilito l’impignorabilità dell’unica casa di residenza del debitore; in particolare, Equitalia non può procedere all’espropriazione se l’immobile: – è l’unico di proprietà del contribuente; – se è adibito ad uso abitativo (esclusi, quindi, gli studi e gli usi aziendali); – costituisce la residenza anagrafica del debitore; – non si tratta di abitazione di lusso: non deve cioè rientrare nelle categorie catastali A/8 e A/9. Pertanto, il contribuente che, titolare di due immobili e vendendone uno, vada a vivere nell’altro (che resta, quindi, l’unico di proprietà) e vi fissi la residenza, non potrà subire il pignoramento di Equitalia (non si deve comunque trattare di immobile di lusso). Equitalia resta, però, libera di iscrivere ipoteca su tale casa (la soglia minima di debito per poter iscrivere ipoteca per crediti esattoriali è di 20mila euro). Inoltre, nulla toglie che eventuali altri creditori (per esempio, una banca) possano comunque mettere in vendita, con un’esecuzione forzata, la prima casa di proprietà. In tal caso, Equitalia concorrerà normalmente alla ripartizione del ricavato. In buona sostanza, la nuova norma ha posto ad Equitalia unicamente il divieto di iniziare procedure di esecuzione forzata sull’unica casa, ferma restando la possibilità di iscrivere ipoteca e di partecipare all’esecuzione forzata avviata da altri creditori. In ogni caso, non si ravvisa né la necessità, né l’opportunità di procedere a vendita della seconda casa. E questo per due ragioni. In ordine alla necessità: Equitalia può mettere all’asta gli immobili di proprietà del contribuente a condizione che il proprio credito sia di almeno 120mila euro. Sintetizzando, se per l’iscrizione di ipoteca il credito minimo fatto valere da Equitalia è pari a 20mila euro, per procedere poi alla materiale espropriazione ed esecuzione forzata (solo in presenza di più immobili) è necessario che l’ammontare delle cartelle esattoriali non pagate raggiunga la soglia delle fatidiche 120mila euro. Nel caso di specie, invece, il lettore parla di un debito di 100mila euro. Ragion per cui esso, seppur non al riparo dall’ipoteca (non lo sarebbe neanche se fosse l’unico immobile), è al riparto dalla vendita all’asta. In ordine alla opportunità: In caso di vendita della casa, Equitalia può sempre esercitare l’azione revocatoria (nei 5 anni successivi all’atto di vendita) quando dimostri (circostanza abbastanza agevole) che la cessione è avvenuta per frodare le ragioni del creditore. È sufficiente dimostrare che il contribuente non abbia altri beni “facilmente” aggredibili come quello alienato, per poter rendere inefficace l’atto di compravendita e consentire a Equitalia di aggredire detto immobile. Col risultato che il contribuente dovrà restituire i soldi ottenuti dall’acquirente del bene e perderà anche l’immobile. Le cose non cambiano in caso di donazione dell’immobile medesimo (anzi, in tal caso, l’onere della prova per Equitalia è anche più agevole). Senza contare il rischio che, da una manovra così congeniata, qualcuno possa intravedere l’ipotesi di reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte. In tal caso, scattando un procedimento penale, per il contribuente i problemi potrebbero essere più gravi della perdita di una casa.

Giuseppe Catapano: Il numero della cartella di pagamento sull’avviso a.r. non fa prova

L’indicazione del numero delle cartelle di pagamento sull’avviso di ricevimento non ha valore di prova assoluta e incontestabile (cosiddetta “fede privilegiata”) in quanto non si tratta di una attestazione che redige l’agente postale: solo il postino, infatti, in quanto pubblico ufficiale, può attribuire valore di prova a quanto indicato nelle buste postali. Infatti la legge stabilisce che gli avvisi di ricevimento sono predisposti dagli interessati (ossia dai clienti del servizio postale) e non dal postino medesimo. Inoltre, l’agente postale che consegna un plico con avviso di ricevimento fa firmare al destinatario, provvedendo a rispedirlo al mittente completo in ogni sua parte. Ciò comporta che le indicazioni sull’avviso di ricevimento, non hanno valore di prova privilegiata, ma valgono come semplice presunzioni. Risultato: è priva di alcun valore di prova la data di spedizione della raccomandata risultante dall’avviso di ricevimento della cartella di Equitalia senza che ad essa si accompagni una attestazione dell’ufficiale postale. Lo ha detto la Cassazione con una ordinanza di questa mattina. L’aspetto pratico della sentenza è piuttosto interessante: se la cartella di pagamento e l’avviso di ricevimento contengono indicazioni effettuate a penna dal mittente e non dall’ufficio postale, esse possono essere facilmente impugnate: basta contestarle per scaricare poi su Equitalia l’onere della prova contraria. La vicenda È stato respinto il ricorso dell’Agenzia delle entrate che sosteneva di aver notificato una cartella di pagamento entro i termini. Il contribuente aveva opposto, fra le altre cose, che dalla stampa del sito on line di Poste italiane la data era più risalente. I giudici hanno ritenuto, nel caso di specie, che il sito on line delle Poste Italiane sia in grado di dimostrare la data consegna della cartella di pagamento. È invece priva di valenza probatoria la data di spedizione della raccomandata risultante dall’avviso di ricevimento se non c’è l’attestazione del postino.

Catapano Giuseppe comunica: Multa sulle strisce blu oltre tempo massimo, nuove regole

Era scoppiato un vero e proprio casus belli l’anno scorso in merito alla legittimità delle multe sulle strisce blu per “grattino scaduto”: secondo, infatti, giudici e Ministero mancherebbe, nel codice della strada, la norma che punisce il conducente quando l’auto permane sulle strisce blu anche quando il ticket orario è scaduto e non viene rinnovato. Oggi però arrivano le nuove istruzioni del Ministero dei Trasporti e Infrastrutture. La nota chiarisce che, ai fini della legittimità delle multe in questione, è necessario che vi sia un regolamento comunale a definire (o meglio, “regolamentare”) la sosta sulle strisce blu. Tale regolamento deve quindi indicare tutti i casi in cui sia obbligatorio il pagamento del ticket e, in particolare: – in quali fasce orarie; – in quali giorni della settimana (per esempio quelli feriali) – per quali categorie di veicoli. Solo se tali parametri sono stati ben definiti nel provvedimento del Comune, i vigili o gli ausiliari del traffico potranno elevare la multa da 25 euro agli automobilisti che lasciano la macchina anche oltre il tempo dal pagamento. Diversamente, la sanzione è illegittima. Dunque, ammesso che l’automobilista voglia avventurarsi in un ricorso al giudice di pace contro una multa di poche decine di euro, potrebbe eccepire l’inesistenza del regolamento comunale, onerando l’amministrazione resistente di esibirlo in giudizio; in assenza di tale prova, l’automobilista vincerà il ricorso. Insomma, a seguito della nuova nota, le multe per chi tiene l’auto per troppo tempo (rispetto a quanto ha pagato) sulle strisce blu non sono automaticamente “sanate”, né – al contrario – restano tutte illegittime, ma dipenderà da Comune a Comune, in base all’eventuale approvazione del regolamento apposito. Questo perché il Codice della strada prevede le multe sulle strisce blu solo “se si tratta di sosta limitata o regolamentata”. Di qui la domanda cruciale: quando la sosta è “regolamentata”? Sul punto era nato un forte dibattito sia in giurisprudenza che a livello amministrativo. Si era detto, infatti, che la violazione dell’obbligo di rinnovare il ticket avrebbe comportato solo un inadempimento contrattuale, con diritto del Comune a riscuotere le somme non con i normali strumenti del diritto amministrativo (sanzione e riscossione con iscrizione a ruolo dell’importo e intervento di Equitalia), ma con quelli del diritto civile (inadempimento contrattuale e azione di recupero crediti). Il problema aveva ovviamente scatenato le proteste dei sindaci che, dopo un incontro con il Governo, erano riusciti a strappare un orientamento diverso, ma contenuto in un semplice comunicato: atto che non è stato sufficiente a convincere le Prefetture del mutato indirizzo. Così ora i chiarimenti con la nuova nota ministeriale che delinea il concetto di “sosta regolamentata” e la conseguente applicazione della multa da 25 euro (per chi parcheggia senza pagare nulla la sanzione parte invece da 41 euro).

Catapano Giuseppe informa: Equitalia, cancellati i ruoli fino a 2mila euro

Anche se con un netto ritardo dal varo della normativa che disponeva la rottamazione (o meglio, l’annullamento) dei ruoli affidati ad Equitalia fino al 2000, finalmente ieri è stato pubblicato, in Gazzetta Ufficiale, il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze: in particolare il provvedimento disciplina le modalità operative con cui dovrà avvenire il discarico dei ruoli resi esecutivi fino al 31 dicembre 1999 (con conseguente rimborso ad Equitalia delle relative spese sostenute per le procedure esecutive avviate). Ricordiamo che la norma in questione ha stabilito la rottamazione dei ruoli di importo fino a 2mila euro e il discarico, da parte di Equitalia e degli altri agenti della riscossione, per quelli di importo superiore. In particolare: – i crediti di importo fino a 2mila euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, iscritti in ruoli resi esecutivi fino al 31 dicembre 1999, sono automaticamente annullati. In forza di ciò, Equitalia è tenuta a inviare, all’ente titolare del credito, l’elenco dei ruoli minori in via telematica. Tali importi così comunicati vengono automaticamente discaricati; – anche i ruoli di importo superiore a 2mila euro – iscritti in ruoli resi esecutivi fino al 31 dicembre 1999 – devono essere discaricati dagli agenti e così tornare nella disponibilità degli enti titolari del diritto di credito. In tali casi si tratta, nel dettaglio, di quelle somme che, alla data di entrata in vigore del decreto, non hanno dato luogo a procedure esecutive esattoriali, o per le quali non pendono ricorsi avviati dal contribuente, o non sono stati oggetto di accordi di ristrutturazione o transazioni fiscali e previdenziali, da insinuazioni in procedure concorsuali ancora aperte, ovvero, da dilazioni in corso. In pratica, con riferimento ai crediti di importo superiore a 2mila euro, se successivamente alla data di entrata in vigore del decreto pubblicato ieri le somme in questione non sono state integralmente riscosse per effetto di procedure di espropriazione o di pignoramento già avviate da Equitalia, o attraverso eventuali piani di rateazione concessi al contribuente o a seguito della definizione degli accordi di ristrutturazione, di transazioni fiscali e previdenziali, di fallimenti o altre procedure concorsuali, o di contenzioso pendente, sono inserite in un elenco trasmesso dall’agente della riscossione all’ente creditore entro due mesi dalla conclusione delle attività. Al contrario, restano, invece, in gestione ad Equitalia le somme (e le relative cartelle) interessate da uno qualsiasi dei procedimenti sopra elencati. Tuttavia, qualora successivamente all’entrata in vigore del decreto, l’ente di riscossione dovesse verificare l’impossibilità di incassare le predette somme, le stesse saranno trasmesse in un elenco all’ente creditore entro due mesi dalla conclusione delle attività di recupero.