CATAPANO GIUSEPPE: RIMBORSI DA ASSISTENZA FISCALE ED ECCEDENZE DI VERSAMENTO PRONTI I CODICI PER COMPENSAZIONI IN F24 DA PARTE DEI SOSTITUTI

Pronti i codici tributo che datori di lavoro ed enti pensionistici possono utilizzare per compensare in F24 le somme rimborsate a seguito di assistenza fiscale e le eccedenze di versamento di ritenute e di imposte sostitutive. Con l’istituzione dei nuovi codici, previsti dalla risoluzione n. 13/E di oggi, l’Agenzia dà attuazione alle novità contenute nel “Decreto semplificazioni” (Dlgs n. 175/2014, art. 15) per favorire la trasparenza e semplificare le operazioni da parte dei sostituti di imposta.

Rimborsi da assistenza fiscale, ecco i codici che entrano in F24 – Per consentire ai sostituti d’imposta di compensare, mediante il modello F24, le somme rimborsate sulla base dei prospetti di liquidazione delle dichiarazioni dei redditi e dei risultati contabili trasmessi da Caf e professionisti abilitati, sono istituiti i codici tributo:

• “1631” Somme a titolo di imposte erariali rimborsate dal sostituto d’imposta a seguito di assistenza fiscale

• “3796” Somme a titolo di addizionale regionale all’Irpef rimborsate dal sostituto d’imposta a seguito di assistenza fiscale

• “3797” Somme a titolo di addizionale comunale all’Irpef rimborsate dal sostituto d’imposta a seguito di assistenza fiscale

Non sono più utilizzabili in compensazione i codici “4731”, “3803”e “3846”.

Eccedenze di versamento, 5 i codici a battesimo – Per permettere ai sostituti d’imposta di compensare in F24 le eccedenze di versamento di ritenute e di imposte sostitutive dai successivi versamenti, nonché le somme restituite in sede di conguaglio di fine anno o per cessazione del rapporto di lavoro, entrano in scena i codici tributo:

• “1627” Eccedenza di versamenti di ritenute da lavoro dipendente e assimilati

• “1628” Eccedenza di versamenti di ritenute da lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi

• “1629” Eccedenza di versamenti di ritenute su redditi di capitale e di imposte sostitutive su redditi di capitale e redditi diversi

• “1669” Eccedenza di versamenti di addizionale regionale all’Irpef trattenuta dal sostituto d’imposta

• “1671” Eccedenza di versamenti di addizionale comunale all’Irpef trattenuta dal sostituto d’imposta

Non sono più utilizzabili in compensazione i codici: “1102”, “1103”, “1680”, “1706”, “1707”, “1710”, “1711”, “1713”, “3802”, “3848”, “8111” e “8112”.

Credito per famiglie numerose e per i canoni di locazione – Per consentire ai sostituti d’imposta di compensare, mediante il modello F24, il credito per famiglie numerose e per canoni di locazione riconosciuti dagli stessi sostituti, nonché il credito d’imposta per le ritenute Irpef sulle retribuzioni e sui compensi corrisposti dalle imprese marittime al proprio personale, le Entrate hanno istituito i seguenti codici tributo:

• “1632” Credito per famiglie numerose riconosciuto dal sostituto d’imposta

• “1633” Credito per canoni di locazione riconosciuto dal sostituto d’imposta

• “1634” Credito d’imposta per ritenute Irpef su retribuzioni e compensi al personale (previsto dall’art. 4, comma 1, Dl n. 457/1997)

Le nuove modalità di recupero e i relativi codici tributo valgono anche per i sostituti d’imposta che utilizzano il modello F24 Enti pubblici.

Il testo della risoluzione è disponibile sul sito internet http://www.agenziaentrate.it, nella sezione “Normativa e prassi”.

GIUSEPPE CATAPANO SCRIVE: ARGOMENTAZIONI GENERICHE E MANCANZA DI SPECIFICITA’ DETERMINANO L’INAMMISSIBILITA’ DEL RICORSO

Un soggetto propone ricorso per cassazione contro la sentenza emessa dalla Corte d’Appello, che confermava la decisione adottata dal GIP che all’esito del giudizio abbreviato, aveva condannato il ricorrente alla pena di anni due di reclusione, oltre pene accessorie, concesse le attenuanti generiche equivalenti, in relazione ai due reati di bancarotta fraudolenta. All’imputato era contestato di avere cagionato il dissesto di una società quale amministratore di fatto, in concorso con l’amministratore di diritto, ripartendo acconti su utili non effettivamente conseguiti e perché, ai sensi dell’articolo 2621 codice civile, al fine di ingannare il pubblico, esponeva nella situazione patrimoniale disponibilità di cassa non esistenti, alterando così la rappresentazione della situazione finanziaria della società. Avverso la sentenza di appello propone ricorso per cassazione . La Corte dichiara inammissibile il ricorso. La motivazione della decisione promana dal fatto che la censura, è del tutto sganciata dalle argomentazioni poste a sostegno delle sentenze di condanna, risolvendosi in un’astratta individuazione dei principi generali in tema di elemento soggettivo del reato di bancarotta. Inoltre, il ricorso vien ritenuto inammissibile perché proposto per motivi concernenti statuizioni del giudice di I° grado non devolute al giudice d’appello con specifica impugnazione. Infatti la sentenza di primo grado, su tali statuizioni od omissioni, acquista autorità di cosa giudicata, salvo il caso, non ricorrente nell’ipotesi in oggetto, in cui si tratti di questioni rilevabili d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, non richiedenti accertamenti di fatto, di cui non sia stato provocato l’esame o il riesame del giudice d’appello.

CATAPANO GIUSEPPE COMUNICA: MARCHIO DEL PRODOTTO SULL’INSEGNA, MA LA FUNZIONE È IDENTIFICARE IL TIPO DI ESERCIZIO COMMERCIALE: RICONOSCIUTA L’ESENZIONE DALL’IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ

Due “‘cassonetti’ luminosi bifacciali” in bella mostra per segnalare i due “esercizi commerciali” della società. Pare scontata l’applicazione dell’“imposta sulla pubblicità”, ma i giudici tributari prima e quelli di Cassazione poi sono dell’avviso opposto.
Azzerato, così, in via definitiva l’“avviso di accertamento” per “omessa denuncia e mancato pagamento dell’imposta sulla pubblicità” notificato dalla “concessionaria del servizio di accertamento e riscossione” alla “ditta individuale”.
Corretta, quindi, la valutazione tracciata tra primo e secondo grado, dove si è sancito che i singoli “cassonetti” vanno catalogati come “insegna di esercizio”, perché, pur contenendo “il marchio del prodotto”, hanno avuto la mera funzione di “individuare il tipo di esercizio, con l’unico caffè venduto, a differenza di analoghi esercizi commerciali”. Di conseguenza, legittima l’“esenzione” riconosciuta alla società, sanciscono i giudici della Cassazione, poiché l’“insegna” è apposta “presso la sede in cui la società esercita la propria attività commerciale e di produzione”, e presenta dimensioni – 2 metri quadrati – nettamente inferiori a quelle massime consentite.

GIUSEPPE CATAPANO OSSERVA: L’OPZIONE / REVOCA PER L’IRAP “DA BILANCIO” DAL 2015 VA COMUNICATA NEL MOD. IRAP

IN SINTESI

Per effetto di quanto previsto dal Decreto c.d. “Semplificazioni”, la
determinazione della base imponibile IRAP con il “metodo da
bilancio” da parte di società di persone e ditte individuali in
contabilità ordinaria non richiede più la manifestazione preventiva
della scelta entro 60 giorni dall’inizio del periodo d’imposta per il
quale si intende esercitare / revocare l’opzione.
La stessa dovrà essere comunicata direttamente in sede di
dichiarazione IRAP presentata nel periodo d’imposta a decorrere
dal quale l’opzione è esercitata.
Di conseguenza, l’opzione per il triennio 2015 – 2017 nonché la
revoca dell’opzione esercitata per il triennio 2012 – 2014 dovrà
essere comunicata esclusivamente nel mod. IRAP 2015, senza
necessità di alcun ulteriore adempimento.

 

Come noto, le ditte individuali e le società di persone in contabilità ordinaria possono
determinare la base imponibile IRAP utilizzando uno dei 2 seguenti metodi alternativi:
1. a valori fiscali ex art. 5-bis, D.Lgs. n. 446/97;
ovvero
2. a valori di bilancio ex art. 5, D.Lgs. n. 446/97. Per l’applicazione di tale metodo è richiesta la
manifestazione di un’apposita opzione, che:
• è irrevocabile per 3 periodi d’imposta, al termine dei quali si intende tacitamente
rinnovata. Il rinnovo tacito si verifica al termine di ciascun triennio. Così, ad esempio,
l’opzione esercitata nel 2009 per il triennio 2009 – 2011, se non revocata si è tacitamente
rinnovata per il triennio 2012 – 2014 e si rinnoverà tacitamente per il triennio 2015 – 2017 se
non revocata dal 2015.
Per effetto della revoca dell’opzione la base imponibile IRAP va determinata con il
metodo fiscale per almeno un triennio;
• comporta l’obbligo di tenere, per il periodo di validità della stessa, la contabilità ordinaria.
Per i soggetti IRES la base imponibile IRAP può essere determinata soltanto con il metodo
“da bilancio”.
Si rammenta che per gli imprenditori agricoli (persone fisiche, società semplici, enti non
commerciali) titolari di reddito agrario ex art. 32, TUIR, gli esercenti l’attività di allevamento di
animali che determinano forfetariamente il reddito ex art. 56, comma 5, TUIR e gli esercenti
attività di agriturismo che si avvalgono del regime forfetario ex art. 5, Legge n. 413/91 la base
imponibile IRAP è individuata, ai sensi dell’art. 9, D.Lgs. n. 446/97, quale differenza tra
l’ammontare dei corrispettivi e degli acquisti destinati alla produzione. Tali soggetti
possono, in alternativa ai criteri previsti dal citato art. 9:
• utilizzare il metodo fiscale ex art. 5-bis, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella
Risoluzione 9.1.2012, n. 3/E;
ovvero
• optare, ai sensi del comma 2 del citato art. 9, per la determinazione della base imponibile con il
metodo da bilancio ex art. 5. In tal caso devono osservare gli adempimenti contabili previsti
dall’art. 18, DPR n. 600/73 (contabilità ordinaria).
La modalità di esercizio dell’opzione per il metodo da bilancio è stata oggetto di modifiche ad
opera del D.Lgs. n. 175/2014, Decreto c.d. “Semplificazioni”, con decorrenza dal 2015.
ESERCIZIO DELL’OPZIONE FINO AL 2014
Come sopra accennato, per le ditte individuali / società di persone:
• l’utilizzo del metodo fiscale costituisce il regime naturale di determinazione della base
imponibile IRAP;
• per poter utilizzare il metodo da bilancio, consentito soltanto in caso di tenuta della contabilità
ordinaria (per obbligo o per opzione), è richiesto l’esercizio di un’opzione.
Fino al 2014 l’efficacia dell’opzione era subordinata all’invio all’Agenzia delle Entrate
dell’apposito modello entro 60 giorni dall’inizio del periodo d’imposta per il quale si intendeva
esercitare / revocare l’opzione, ossia entro l’1.3 dell’anno di riferimento.
Per i soggetti di nuova costituzione, l’esercizio dell’opzione doveva essere effettuato entro 60
giorni decorrenti:
• per le società di persone dall’inizio del primo periodo d’imposta.
• per le imprese individuali dalla data di inizio attività comunicata nel mod. AA9/11.
MANCATO INVIO DELLA COMUNICAZIONE
L’omesso / tardivo invio della comunicazione dell’opzione / revoca per la determinazione della
base imponibile IRAP con il metodo da bilancio può essere regolarizzata tramite la c.d. “remissione
di bonis” introdotta dal DL n. 16/2012, a condizione che:

• la violazione non sia stata constatata ovvero non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o
altre attività amministrative di accertamento di cui il soggetto abbia avuto formale conoscenza.
La regolarizzazione della comunicazione / adempimento omesso è comunque
consentita, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 28.9.2012, n. 38/E,
se l’accesso / ispezione / verifica o altra attività amministrativa di accertamento ha ad
oggetto comparti impositivi diversi da quello cui si riferisce il beneficio fiscale /
regime opzionale;
• alla data originaria di scadenza del termine previsto per inviare la comunicazione siano
soddisfatti i requisiti sostanziali richiesti dalla norma di riferimento.
Ai fini della regolarizzazione è necessario:
􀂃 effettuare la comunicazione;
􀂃 versare “contestualmente” la sanzione pari a € 258 con il mod. F24 (codice tributo “8114” e
“anno di riferimento” l’anno per il quale si effettua il versamento), senza possibilità di
compensazione, entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile.
Così, ai fini di regolarizzare l’omesso invio entro il 3.3.2014 della comunicazione di opzione /
revoca con effetto dal 2014, la remissione in bonis doveva essere effettuata entro il 30.9.2014.
ESERCIZIO DELL’OPZIONE DAL 2015
L’art. 16, D.Lgs. n. 175/2014 ha semplificato le modalità di comunicazione dell’opzione per alcuni
particolari regimi, ossia il regime di trasparenza ex artt. 115 e 116, TUIR, la Tonnage tax ex art.
155, TUIR e il consolidato nazionale ex art. 119, TUIR nonché per l’applicazione del metodo da
bilancio ai fini della determinazione della base imponibile IRAP da parte delle società di persone /
imprese individuali in contabilità ordinaria per obbligo o per opzione.
Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 30.12.2014, n. 31/E, “la finalità perseguita
dal Legislatore è quella di ridurre le ipotesi in cui il mancato (o corretto) adempimento di un onere
formale determini conseguenze di carattere sostanziale per il contribuente, con eventuali recuperi
d’imposta e irrogazione di sanzioni”.
Con specifico riguardo all’opzione IRAP in esame, l’art. 5-bis, comma 2, D.Lgs. n. 446/97, come
modificato dal comma 4 del citato art. 16, dispone ora che la stessa va comunicata
“con la dichiarazione IRAP presentata nel periodo d’imposta a decorrere dal quale si intende
esercitare l’opzione”.
Di fatto, quindi, il momento di comunicazione dell’opzione risulta posticipato (dall’1.3 al 30.9)
rispetto a quanto stabilito dalla normativa previgente.
La novità in esame è applicabile “a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in
corso al 31 dicembre 2014”, ossia dal 2015.
Di conseguenza le ditte individuali / società di persone in contabilità ordinaria che intendono:
• esercitare l’opzione per la determinazione della base imponibile IRAP con il metodo da
bilancio per il triennio 2015 – 2017;
• revocare l’opzione esercitata per il triennio 2012 – 2014, con applicazione del metodo fiscale
per il triennio 2015 – 2017;
non sono tenute ad inviare all’Agenzia delle Entrate l’apposito modello (il cui termine di
presentazione sarebbe scaduto, in vigenza della precedente normativa, il 2.3.2015) ma dovranno
esercitare l’opzione direttamente nel mod. IRAP 2015.
In particolare l’opzione / revoca va comunicata barrando l’apposita casella presente nel quadro
IS, “Sezione VII Opzioni”, a rigo IS35.

Relativamente all’opzione in esame non sono applicabili le disposizioni di cui al DPR n.
442/97 (riguardanti le opzioni da esercitare nel quadro VO del mod. IVA) e pertanto per la
relativa efficacia non è sufficiente il comportamento concludente del soggetto interessato.
Esempio 1
La Alfa e Beta sas, in contabilità ordinaria, intende optare per la determinazione della
base imponibile IRAP con il metodo da bilancio per il triennio 2015 – 2017.
A tal fine dovrà comunicare l’opzione nel mod. IRAP 2015.
Esempio 2
La ditta individuale Mario Delta, impresa di servizi in contabilità ordinaria, ha optato per
la determinazione della base imponibile IRAP con il metodo da bilancio per il triennio
2012 – 2014. Ora intende revocare tale opzione.
A tal fine dovrà comunicare la revoca nel mod. IRAP 2015.
Per effetto della revoca la ditta è vincolata alla determinazione della base imponibile
IRAP con il metodo fiscale per il triennio 2015 – 2017. Se i ricavi 2014 sono inferiori a €
400.000, nel 2015 può tenere la contabilità semplificata.
Esempio 3
La Omega & Tau snc, in contabilità ordinaria, ha optato per la determinazione della
base imponibile IRAP con il metodo da bilancio per il triennio 2012 – 2014.
La società intende continuare ad utilizzare tale metodo per il triennio 2015 – 2017.
L’opzione esercitata nel 2012 è automaticamente rinnovata per un ulteriore triennio
(2015 – 2017) e pertanto non sarà necessario comunicarla nel mod. IRAP 2015.
QUESTIONI APERTE
La nuova modalità di esercizio dell’opzione sopra esaminata pone la questione della
regolarizzazione tramite la remissione in bonis dell’omessa comunicazione della stessa. Infatti,
come accennato, la remissione in bonis va effettuata “entro il termine di presentazione della prima
dichiarazione utile”.
Ora, considerato che l’opzione va comunicata nell’ambito della dichiarazione IRAP, in attesa di un
chiarimento da parte dell’Agenzia delle Entrate, si ritiene che la “prima dichiarazione utile” sia
rappresentata dal mod. IRAP dell’annualità successiva (così, l’omessa opzione nel mod. IRAP
2015 dovrebbe essere regolarizzabile entro il 30.9.2016, ossia entro il termine di presentazione del
mod. IRAP 2016). 􀂄

Catapano Giuseppe informa: L’ECCEDENZA DI RITENUTE È COMPENSABILE SOLTANTO TRAMITE IL MOD. F24

IN SINTESI

Una delle disposizioni introdotte dal Decreto “Semplificazioni” al
fine di “favorire la trasparenza e semplificare le operazioni poste in
essere dai sostituti d’imposta” riguarda il “recupero” delle ritenute
versate in eccesso rispetto al dovuto.
In particolare è disposto che, a decorrere dall’1.1.2015, quanto
versato in eccesso a titolo di ritenute può essere scomputato dai
successivi versamenti esclusivamente tramite compensazione nel
mod. F24. Non è quindi più possibile lo “scomputo diretto”.
Con una recente Risoluzione sono stati istituiti gli appositi codici
tributo per evidenziare nel mod. F24 l’importo a credito, derivante
dal maggior versamento, da utilizzare in compensazione.

 

Come noto, con il D.Lgs. n. 175/2014, Decreto “Semplificazioni”, sono state introdotte alcune
disposizioni volte a “favorire la trasparenza e semplificare le operazioni poste in essere dai sostituti
d’imposta”. In particolare, l’art. 15, comma 1, lett. b) del citato Decreto, dispone che, a decorrere
dall’1.1.2015:
“in deroga a quanto previsto dall’articolo 17, comma 1, del decreto legislativo n. 241 del 1997 le
eccedenze di versamento di ritenute e di imposte sostitutive sono scomputate dai
successivi versamenti esclusivamente con le modalità di cui all’articolo 17 del citato decreto
legislativo n. 241 del 1997. Dette somme non concorrono alla determinazione del limite di cui
all’articolo 34, comma 1, della legge n. 338 del 2000 fermo restando quanto previsto dall’articolo
1, commi da 2 a 6, del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 445”.
UTILIZZO DELL’ECCEDENZA DI VERSAMENTO DI RITENUTE
Da quanto sopra deriva quindi che, a fronte di un erroneo versamento in eccesso di ritenute:
 fino al 31.12.2014 il sostituto d’imposta aveva la possibilità di scomputare nell’anno le
maggiori ritenute versate dai successivi versamenti di ritenute:
 senza “transitare” per il mod. F24, che doveva essere utilizzato soltanto per il versamento di
quanto dovuto, al netto dello scomputo operato;
 evidenziando lo scomputo operato in sede di dichiarazione (quadri ST ed SX del mod. 770);
 dall’1.1.2015 il sostituto d’imposta deve obbligatoriamente evidenziare nel mod. F24 la
compensazione tra il maggior importo versato (credito) e l’importo dovuto, anche se
debito e credito riguardano la medesima tipologia di ritenuta.
A seguito di tale nuova modalità obbligatoria è stato quindi abrogato il comma 1 dell’art. 1, DPR
n. 445/97 in base al quale il sostituto d’imposta poteva scomputare “direttamente” dai
versamenti successivi di ritenute l’eccedenza di ritenute sorta precedentemente, evidenziando
l’utilizzo del credito nel mod. 770.
La nuova modalità di compensazione tramite il mod. F24 costituisce solo una diversa
modalità espositiva di dette compensazioni rispetto a quanto previsto fino al 2014.
Ciò comporta che restano inalterate le regole e le limitazioni alle quali sono soggette
le compensazioni delle ritenute “in corso d’anno”.
In particolare si evidenzia che, come in passato, tali compensazioni continuano a poter
essere effettuate nel limite del monte ritenute del mese. Non è quindi possibile
compensare somme di natura diversa, quali, contributi, IVA, IRPEF, IRES, ecc. Tale
possibilità rimane confermata con riferimento alle eccedenze risultanti dal mod. 770 (codici
tributo 6781, 6782 e 6783).
Come previsto dall’ultimo periodo del citato art. 15 e precisato dall’Agenzia delle Entrate nella
Circolare 30.12.2014, n. 31/E:
 tali compensazioni non concorrono alla determinazione del limite massimo compensabile
annuo, pari ad € 700.000;
 in caso di crediti compensati per importi superiori a € 15.000 annui, l’obbligo di apposizione del
visto di conformità sulla dichiarazione, trovando applicazione per le sole compensazioni
orizzontali, non riguarda la compensazione tra crediti e debiti entrambi relativi a ritenute.
Si evidenzia infine che, come di consueto, l’eventuale eccedenza non utilizzata nell’anno può, a
scelta del sostituto, essere destinata alla compensazione dei versamenti dell’anno successivo
ovvero essere richiesta a rimborso nell’ambito del mod. 770.
DECORRENZA DELLE NUOVE DISPOSIZIONI
Come sopra accennato l’art. 15 in esame prevede espressamente che le nuove modalità di utilizzo
delle eccedenze di versamento di ritenute trovano applicazione a decorrere dall’1.1.2015. In
merito, nella citata Circolare n. 31/E l’Agenzia delle Entrate ha precisato che:

“le predette modalità di scomputo devono essere adottate per tutte le compensazioni
effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2015, indipendentemente dall’anno di formazione
delle eccedenze, sempreché la compensazione non sia riferita all’anno 2014”.
La stessa Agenzia fa riferimento, ad esempio, alle ritenute compensate a febbraio 2015, relative
a retribuzioni 2014 erogate entro il 12.1.2015.
Ciò è ribadito nella Risoluzione 10.2.2015, n. 13/E nella quale è precisato che le compensazioni
“riferite ad operazioni di competenza dell’anno d’imposta 2014 … continuano ad essere
effettuate con le previgenti modalità”.
I NUOVI CODICI TRIBUTO
Con la citata Risoluzione n. 13/E, l’Agenzia delle Entrate ha istituito gli specifici codici tributo da
utilizzare per l’esposizione nel mod. F24 degli importi a credito compensabili, derivanti dal
versamento in eccesso di ritenute.
Codice Descrizione Sezione
mod. F24
1627 Eccedenza di versamenti di ritenute da lavoro dipendente e assimilati –
ex art. 15, comma 1, lett b), D.Lgs. n. 175/2014 Erario
1628 Eccedenza di versamenti di ritenute da lavoro autonomo, provvigioni e
redditi diversi – ex art. 15, comma 1, lett b), D.Lgs. n. 175/2014 Erario
1629
Eccedenza di versamenti di ritenute su redditi di capitale e di imposte
sostitutive su redditi di capitale e redditi diversi – ex art. 15, comma 1,
lett b), D.Lgs. n. 175/2014
Erario
1669
Eccedenza di versamenti di addizionale regionale all’IRPEF trattenuta
dal sostituto d’imposta – ex art. 15, comma 1, lett b), D.Lgs. n.
175/2014
Regioni
1671
Eccedenza di versamenti di addizionale comunale all’IRPEF trattenuta
dal sostituto d’imposta – ex art. 15, comma 1, lett b), D.Lgs. n.
175/2014
Imu e altri
tributi
locali
Come “Anno di riferimento” va indicato l’anno d’imposta cui si riferisce il versamento in
eccesso.

ECCEDENZE DI VERSAMENTO DI RITENUTE RISULTANTI DAL MOD. 770
Nella citata Risoluzione n. 13/E l’Agenzia evidenzia che le nuove modalità di esposizione di utilizzo
delle eccedenze di versamento in esame non riguardano il credito derivante da eccedenze di
versamenti di ritenute risultanti dal mod. 770.
Detti crediti, come in passato, continuano a poter essere utilizzati in compensazione nel mod. F24,
con i consueti codici tributo:
Codice Descrizione
6781 Eccedenza di versamento di ritenute di lavoro dipendente, assimilati e assistenza
fiscale scaturente dal mod. 770 Semplificato
6782 Eccedenza di versamento di ritenute di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi
scaturente dal mod. 770 Semplificato
6783 Eccedenza di versamento di ritenute su redditi di capitale scaturente dal mod. 770
Ordinario
Come di consueto, in tali casi la compensazione può riguardare anche contributi, IVA, IRPEF,
IRES, ecc. e può avvenire solo a decorrere dall’1.1 dell’anno successivo a quello in cui
l’eccedenza si è generata.
Così, ad esempio, in presenza di un’eccedenza di versamento di ritenute di lavoro autonomo
generata nel 2014, l’utilizzo della stessa per compensare il saldo IVA 2014 (16.3.2015) va
effettuato nel mod. F24 utilizzando il codice tributo 6782 (eccedenza di ritenute che risulterà dal
mod. 770/2015).

Catapano Giuseppe informa: MODIFICATO IL MODELLO DELLE DICHIARAZIONI D’INTENTO

IN SINTESI

Con un apposito Provvedimento l’Agenzia delle Entrate ha
apportato alcune modifiche al nuovo mod. DI, nonché alle relative
istruzioni di compilazione, che l’esportatore abituale è tenuto ad
inviare prima all’Agenzia delle Entrate e successivamente al
fornitore / Dogana.
In particolare è ora previsto che nella Sezione “Dichiarazione”:
 gli importi richiesti vanno esposti al centesimo di euro (anziché
all’unità di euro);
 in caso di importazione, va indicato il presunto ammontare
dell’imponibile IVA riferito alla singola operazione doganale
“che tenga cautelativamente conto di tutti gli elementi che
concorrono al calcolo di tale imponibile”.

 

Come noto, con il Provvedimento 12.12.2014, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il nuovo Mod.
DI con le connesse istruzioni (Informativa SEAC 13.1.2015, n. 9) che l’esportatore abituale è
tenuto ad inviare:
 all’Agenzia delle Entrate, telematicamente;
 al fornitore / Dogana, unitamente alla ricevuta di avvenuta presentazione dello stesso
all’Agenzia delle Entrate.
Si rammenta che le nuove modalità di presentazione della dichiarazione d’intento vanno
applicate obbligatoriamente a decorrere dallo scorso 12.2.2015.
Le dichiarazioni d’intento inviate prima di tale data con le vecchie modalità (al fornitore) e
relative anche ad operazioni da effettuare dal 12.2.2015, “coprono” soltanto le operazioni
effettuate fino all’11.2.2015.
Decorso tale termine, ossia a decorrere dal 12.2.2015, il fornitore potrà fatturare operazioni
senza IVA solo se il mod. DI risulta presentato telematicamente all’Agenzia delle
Entrate dall’esportatore abituale.
LE MODIFICHE APPORTATE AL MODELLO E LE NUOVE MODALITÀ DI COMPILAZIONE
Con il recente Provvedimento 11.2.2015 l’Agenzia delle Entrate ha apportato alcune modifiche al
modello nonché alle istruzioni di compilazione dello stesso, che riguardano la Sezione
“Dichiarazione” nella quale l’esportatore abituale:
 oltre a dichiarare:
 per quale tipologia di operazioni, “ACQUISTI” ovvero “IMPORTAZIONI”, intende
avvalersi della facoltà di effettuare acquisti senza applicazione dell’IVA;
 l’anno nel quale detti acquisti / importazioni saranno effettuati;
 la tipologia del bene / servizio che intende acquistare / importare;
 è tenuto ad indicare la “validità” della dichiarazione, ossia se la stessa si riferisce:
 ad una sola operazione;
 a più operazioni, fino a concorrenza dell’ammontare indicato;
 a più operazioni che saranno effettuate nell’arco temporale indicato.
DICHIARAZIONE D’INTENTO RELATIVA AD UNA SOLA OPERAZIONE
Nei casi in cui il mod. DI riguarda l’effettuazione senza IVA di una sola operazione è necessario
indicare il relativo importo.
Nel caso in cui il mod. DI sia presentato in Dogana per l’effettuazione senza IVA di
un’importazione, in considerazione del fatto che non è possibile determinarne “a priori” l’esatto
ammontare, con il Provvedimento in esame le istruzioni per la compilazione sono state
implementate, prevedendo che a campo 1 va indicato:
“un valore presunto relativamente all’imponibile ai fini IVA, riferito alla singola operazione
doganale, che tenga cautelativamente conto di tutti gli elementi che concorrono al calcolo
di tale imponibile. L’importo di effettivo impegno del plafond sarà quello risultante dalla
dichiarazione doganale collegata alla dichiarazione d’intento”.
Nell’importo da indicare a campo 1, quindi, dovendo far riferimento all’“imponibile doganale”,
l’esportatore abituale deve tener conto anche, ad esempio, dei diritti doganali e delle spese di
inoltro nel territorio comunitario.
Come chiarito dall’Agenzia delle Dogane nella Nota 11.2.2015, prot. n. 17631/RU, la “cautela”
nella quantificazione di detto ammontare risulta essere un invito a stimare l’importo “in eccesso”
piuttosto che “in difetto”, fermo restando che l’effettivo utilizzo del plafond sarà quello risultante
dalla bolletta doganale.

A seguito di tale modifica, la descrizione di campo 1 risulta ora essere “una sola operazione per
un importo fino a euro” (anziché “una sola operazione per un importo pari a euro”).
Si evidenzia che la possibilità di indicare l’importo “presunto” riguarda solo le dichiarazioni
d’intento relative ad un’importazione. Negli altri casi, a campo 1 va indicato l’esatto ammontare
dell’operazione che si intende effettuare senza IVA con utilizzo del plafond disponibile.
Con il Comunicato stampa 12.2.2015 l’Agenzia delle Entrate ha precisato che:
“per le dichiarazioni già presentate con la versione precedente del modello (per le quali
non è ovviamente necessario procedere a un nuovo invio), l’importo indicato in
corrispondenza del campo 1 del riquadro «Dichiarazione» si intenderà comunque riferito
alla nuova dicitura («importo fino a euro»)”.
AMMONTARE DEGLI IMPORTI AL CENTESIMO DI EURO
L’ulteriore novità rilevante apportata con il Provvedimento in esame riguarda l’esposizione degli
importi ai campi 1 e 2 della Sezione “Dichiarazione” del mod. DI.
In base alle nuove modalità di compilazione gli importi da indicare in detti campi vanno
esposti al centesimo di euro (non all’unità di euro come precedentemente previsto).
Per tale motivo nei campi in esame della nuova versione del mod. DI non sono più presenti gli
zeri prestampati.

Catapano Giuseppe informa: “SEMPLIFICATA” LA CERTIFICAZIONE UNICA 2015

IN SINTESI

Con riguardo alla Certificazione Unica, recentemente l’Agenzia
delle Entrate, nell’ambito di un Comunicato stampa, precisa che
“per il primo anno” i soggetti interessati possono avvalersi di
alcune semplificazioni in fase di compilazione.
In particolare, nella Certificazione Unica 2015 da inviare entro il
prossimo 9.3.2015 è possibile scegliere se:
 compilare la sezione dedicata ai dati assicurativi relativi
all’INAIL;
 includere o meno le certificazioni contenenti esclusivamente
redditi esenti.
Inoltre, le certificazioni contenenti esclusivamente redditi non
dichiarabili tramite il mod. 730 potranno essere inviate
successivamente alla predetta data, senza applicazione di
sanzioni.

 

Come noto, dal 2015 i sostituti d’imposta sono tenuti ad inviare all’Agenzia delle Entrate, entro il
7.3 la Certificazione Unica per attestare i redditi di lavoro dipendente, equiparati e assimilati (ex
mod. CUD) nonché i redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi corrisposti
nell’anno precedente. A tal fine va utilizzato il modello approvato dall’Agenzia delle Entrate con il
Provvedimento 15.1.2015 (Informativa SEAC 10.2.2015, n. 41).
Inoltre, entro il 28.2 del periodo d’imposta successivo a quello cui si riferiscono i redditi certificati, i
sostituti d’imposta sono altresì tenuti a consegnare (in duplice copia) ai percipienti la
Certificazione in esame.
La Certificazione Unica va utilizzata anche per attestare:
 i redditi corrisposti che non hanno concorso alla formazione del reddito imponibile ai fini fiscali e
contributivi;
 i dati previdenziali e assistenziali relativi alla contribuzione dovuta / versata all’INPS / INPS
Gestione Dipendenti Pubblici e/o all’INAIL.
Relativamente al 2014 la Certificazione Unica:
 va inviata all’Agenzia entro il prossimo 9.3.2015 (il 7.3 cade di sabato);
 va consegnata (in duplice copia) ai lavoratori dipendenti e ai percettori di redditi di lavoro
autonomo, provvigioni e redditi diversi entro il 2.3.2015 (il 28.2 cade di sabato).
Recentemente l’Agenzia delle Entrate, con il Comunicato stampa 12.2.2015, nell’ottica di
agevolare i soggetti interessati, riconosce, per il “primo anno” di invio della nuova certificazione, la
possibilità di usufruire di alcune semplificazioni in sede di compilazione del modello.
In particolare, esclusivamente con riferimento alla Certificazione Unica 2015, è possibile
scegliere:
 se compilare o meno la sezione destinata all’indicazione dei dati assicurativi INAIL;
 se inviare o meno le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti.
Inoltre, l’Agenzia specifica che:
“fermo restando che tutte le certificazioni uniche che contengono dati da utilizzare per la
dichiarazione precompilata devono essere inviate entro il 9 marzo 2015, quelle contenenti
esclusivamente redditi non dichiarabili mediante il modello 730 (come i redditi di lavoro
autonomo non occasionale) possono essere inviate anche dopo questa data, senza
applicazione di sanzioni”.
Di conseguenza qualora la certificazione contenga:
 dati utilizzabili in sede di predisposizione del mod. 730 precompilato, va presentata entro il
9.3.2015;
 esclusivamente redditi per la cui dichiarazione non è consentito l’utilizzo del mod. 730 (è
il caso, ad esempio, dei compensi corrisposti nel 2014 a lavoratori autonomi titolari di partita
IVA), l’invio della stessa può essere effettuato anche dopo il 9.3.2015, senza sanzioni.
Da quanto sopra si può quindi desumere che, qualora un sostituto d’imposta abbia corrisposto
nel 2014 sia redditi di lavoro dipendente che compensi di lavoro autonomo a soggetti titolari di
partita IVA, potrà, ad esempio, predisporre una Certificazione Unica 2015 contenente solo i
redditi di lavoro dipendente, da trasmettere entro il 9.3.2015, ed una Certificazione Unica 2015
contenente esclusivamente i redditi di lavoro autonomo abituale da inviare anche
successivamente.

CERTIFICAZIONE
UNICA 2015
 non compilare la sezione dati INAIL
 non inviare le certificazioni contenenti esclusivamente
redditi esenti
 inviare dopo il 9.3.2015 le certificazioni contenenti
esclusivamente redditi non dichiarabili con il mod. 730

 

Catapano Giuseppe: IL REGIME CONTRIBUTIVO AGEVOLATO DEI NUOVI FORFETARI

IN SINTESI

La Finanziaria 2015 ha introdotto il nuovo regime forfetario
riservato alle persone fisiche con ricavi / compensi inferiori a
determinati limiti, variabili in relazione all’attività esercitata.
A favore degli esercenti attività d’impresa che adottano tale
regime è previsto un regime agevolato ai fini contributivi, in base
al quale i contributi previdenziali sono dovuti sul reddito
“effettivo”.
Recentemente l’INPS ha fornito una serie di chiarimenti in merito
al suddetto regime agevolato riguardanti in particolare:
 le modalità e i termini di accesso allo stesso;
 l’esclusione dei benefici previsti per particolari categorie;
 le cause di decadenza e connessi riflessi previdenziali.

 

Come noto, l’art. 1, commi da 54 a 89, Finanziaria 2015 ha introdotto il nuovo regime forfetario
riservato alle persone fisiche (imprese e lavoratori autonomi) applicabile ai soggetti che
rispettano determinati requisiti.
Trattasi di un regime naturale, applicabile anche ai soggetti già in attività (non è quindi riservato
soltanto ai soggetti che intraprendono una nuova attività). È comunque consentita l’opzione
per il regime ordinario, con vincolo minimo triennale.
A favore degli esercenti attività d’impresa che adottano tale regime è prevista la possibilità di
beneficiare di uno specifico regime contributivo agevolato.
Recentemente l’INPS con la Circolare 10.2.2015, n. 29 ha fornito una serie di chiarimenti in merito
a tale regime di seguito illustrati.
SOGGETTI INTERESSATI
Il comma 76 dispone che:
“I soggetti … esercenti attività d’impresa possono applicare, ai fini contributivi, il regime
agevolato di cui ai commi da 77 a 84”.
Nella Circolare n. 29, dopo aver ribadito il “legame” tra l’adozione del regime forfetario e le
agevolazioni previdenziali, l’INPS specifica che beneficiari del regime contributivo agevolato “sono
… coloro che, privi di partecipazioni nell’ambito di società di persone o associazioni di cui all’art. 5
del TUIR ovvero di s.r.l. di cui all’art. 116 del TUIR, rivestano unicamente la carica di titolari di
una o più ditte individuali, anche organizzate in forma di impresa familiare” esercenti
un’attività contraddistinta dal codice Ateco 2007 riscontrabile nella Tabella contenuta nella
Finanziaria 2015.
CARATTERISTICHE DEL REGIME AGEVOLATO
Il regime contributivo in esame prevede la non applicazione del minimale contributivo di cui alla
Legge n. 233/90. In particolare, in caso di scelta di tale regime, il soggetto iscritto alla Gestione IVS
artigiani / commercianti è tenuto al versamento dei contributi sulla base del reddito “effettivo”,
come determinato in via forfetaria, applicando le aliquote contributive ordinarie (non è quindi
tenuto al versamento dei contributi sul reddito minimale).
Con riguardo all’accesso al suddetto regime il comma 83 prevede l’obbligo di presentare
un’apposita comunicazione telematica all’INPS in sede di iscrizione o per coloro che sono già
in attività entro il 28.2 dell’anno di decorrenza dell’agevolazione contributiva.
CALCOLO E ACCREDITO DELLA CONTRIBUZIONE DOVUTA
Ai fini del calcolo della contribuzione agevolata, l’INPS nell’ambito della Circolare n. 29 in esame
evidenzia che la stessa va determinata:
 in percentuale rispetto al reddito forfetario;
 senza applicazione del livello minimo imponibile previsto dall’art. 1, comma 3, Legge n.
233/90 (pari a € 15.548 per il 2015);
con esclusione del versamento della “quota fissa”.
Per l’accredito della contribuzione, l’INPS rinvia all’art. 2, comma 29, Legge n. 335/95,
relativo alla Gestione separata per cui il versamento di un importo:
 pari al contributo calcolato sul minimale di reddito, attribuisce il diritto all’accreditamento
di tutti i contributi mensili relativi a ciascun anno solare cui si riferisce il versamento;
 inferiore a quello corrispondente al predetto minimale, comporta che i mesi accreditati
saranno proporzionalmente ridotti.
In caso di un soggetto già in attività, i contributi sono attribuiti temporalmente dall’inizio dell’anno
solare, mentre nell’ipotesi di inizio dell’attività la decorrenza coinciderà con il mese di inizio di
imposizione contributiva.

COADIUTORI / COADIUVANTI
Il comma 78 prevede la possibilità, a favore del titolare dell’impresa che ha adottato il nuovo
regime forfetario, di indicare in presenza di coadiuvanti / coadiutori la quota di reddito di spettanza
degli stessi fino ad un massimo, complessivamente, del 49%.
Nella Circolare n. 29 in esame l’INPS, con riguardo alla posizione dei suddetti soggetti “anch’essi
compresi nel regime previdenziale agevolato cui abbia deciso di aderire il titolare d’impresa”,
ribadisce che trova applicazione l’art. 3-bis, DL n. 384/92, per cui la base imponibile su cui il
titolare dovrà calcolare la contribuzione dovuta è data:
 dalla quota di reddito determinato forfetariamente ed attribuito al collaboratore fino ad un
massimo del 49%;
 da tutti gli altri redditi d’impresa che il collaboratore percepisce nel periodo d’imposta.
ESCLUSIONE DAI BENEFICI PER PARTICOLARI CATEGORIE
Come espressamente disposto dai commi 80 e 81 e ribadito dall’INPS nella Circolare in esame,
l’opzione per la contribuzione agevolata determina l’esclusione da alcuni benefici contributivi
sia per coloro che decidono di aderire al regime previdenziale agevolato sia per i relativi
collaboratori familiari e in particolare:
 i soggetti titolari di trattamento pensionistico presso le Gestioni INPS con più di 65 anni che si
avvalgono del regime agevolato, non potranno contestualmente beneficiare della riduzione
contributiva del 50% ex art. 59, comma 15, Legge n. 449/97.
L’INPS evidenzia che tale beneficio potrà essere nuovamente accordato nel caso in cui il
soggetto esca dal regime agevolato e con decorrenza dalla data di ripristino del regime
ordinario, previa presentazione di specifica richiesta;
 i collaboratori familiari di età inferiore a 21 anni, che prestano attività nell’ambito di un’impresa
che aderisce al regime agevolato, non potranno usufruire della riduzione contributiva di 3 punti
percentuali ex art. 1, comma 2, Legge n. 233/90.
MODALITÀ E TERMINI DI ACCESSO AL REGIME AGEVOLATO
Come accennato il regime contributivo agevolato in esame ha natura opzionale. Con riguardo alle
modalità di accesso, l’INPS, dopo aver ribadito che lo stesso avviene “sulla base di apposita
dichiarazione che il contribuente ha l’onere di presentare all’Istituto” distingue tra soggetti:
 già esercenti un’impresa all’1.1.2015;
 che intraprendono una nuova impresa dall’1.1.2015.
SOGGETTI GIÀ ESERCENTI UN’ATTIVITÀ D’IMPRESA
Al fine di usufruire del regime contributivo in esame i soggetti già esercenti un’impresa all’1.1.2015,
devono entro il 28.2 “dell’anno per il quale intendono usufruire del regime agevolato” compilare il
modello telematico disponibile nel Cassetto Previdenziale al seguente indirizzo Internet:
http://www.inps.it – Servizi Online – Elenco di tutti i servizi – Cassetto Previdenziale per Artigiani e
Commercianti – Sezione Domande telematizzate: Regime agevolato ex. Art.1, commi 76-84 L.
190/2014 – Adesione;
Il suddetto termine è perentorio e pertanto come evidenziato dall’INPS in caso di mancato
rispetto:
 l’accesso al regime agevolato è precluso per l’anno in corso;
 dovrà essere (ri)compilato il predetto modello telematico entro il 28.2 dell’anno successivo
qualora intenda usufruire del regime in esame. In tal caso l’agevolazione decorre dall’1.1 del
relativo anno, purché l’interessato permanga in possesso dei requisiti di legge.

Nel caso particolare di un soggetto che, pur esercitando un’attività d’impresa prima
dell’1.1.2015, non risulta ancora titolare di una posizione attiva presso le Gestioni IVS, va
compilato e consegnato dall’Istituto l’apposito modello cartaceo (riportato in allegato), con
specificazione dell’attività esercitata tramite l’indicazione del codice REA.
SOGGETTI ESERCENTI UN’ATTIVITÀ D’IMPRESA ALL’1.1.2015
con posizione previdenziale aperta
presso l’INPS
senza posizione previdenziale aperta
presso l’INPS
presentazione domanda telematica presentazione domanda cartacea
entro il 28.2.2015, a pena di decadenza (per il 2015)
SOGGETTI CHE INIZIANO UNA NUOVA IMPRESA DALL’1.1.2015
I soggetti che intraprendono una nuova attività d’impresa dall’1.1.2015 e che presumono di
essere in possesso dei requisiti richiesti dalla Finanziaria 2015, ai fini dell’accesso al regime
contributivo in esame, devono:
 presentare telematicamente l’apposita dichiarazione di adesione, attraverso la predetta
procedura;
 “con la massima tempestività rispetto alla data di ricezione della delibera di avvenuta
iscrizione alla gestione previdenziale”.
Con riguardo al momento di presentazione della dichiarazione di adesione, l’INPS evidenzia che
se la stessa perviene all’Istituto:
 entro la data di avvio della prima elaborazione utile, ai fini della richiesta di versamento, al
richiedente sarà applicata immediatamente la tariffazione agevolata e nel Cassetto
Previdenziale saranno disponibili i modd. F24 precompilati con i codici INPS e le scadenze
relative al nuovo regime;
 in una data in cui la posizione del richiedente è stata già oggetto di imposizione contributiva, la
dichiarazione medesima è “trasferita”, per l’istruttoria, alla competente sede.
SOGGETTI CHE INIZIANO UNA NUOVA IMPRESA DALL’1.1.2015
Presentazione domanda in via telematica tramite l’apposito modello
con la massima tempestività rispetto alla data di ricezione della delibera di avvenuta
iscrizione alla Gestione previdenziale

TERMINI DI VERSAMENTO
L’INPS specifica che i versamenti saranno effettuati in acconto e a saldo alle scadenze previste
per le somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi.
Inoltre, alle scadenze previste per il pagamento degli acconti, i soggetti obbligati sono tenuti a
versare la contribuzione di maternità (€ 7,44 annui) in 2 rate uguali.
USCITA DAL REGIME AGEVOLATO E RELATIVA DECORRENZA
Come previsto dal comma 82 il regime contributivo agevolato cessa di avere effetto a decorrere
dall’anno successivo rispetto a quello nel quale sono venuti meno i requisiti stabiliti per
l’accesso al regime forfetario ovvero si verifichi una delle fattispecie di esclusione dallo stesso
(così, ad esempio, se un soggetto forfetario non soddisfa i prescritti requisiti nel 2016, il regime
contributivo agevolato viene meno, così come il regime fiscale, dal 2017).
CAUSE DI DECADENZA DAL REGIME
Come evidenziato dall’INPS, l’uscita dal regime agevolato in esame si può verificare nelle seguenti
tre ipotesi:
 venir meno dei requisiti che hanno consentito l’applicazione del beneficio;
 scelta del contribuente “a prescindere da qualsivoglia motivazione, di abbandonare il regime
agevolato”;
 comunicazione all’INPS da parte dell’Agenzia delle Entrate del fatto che il soggetto non ha mai
aderito al regime forfetario ovvero non ha mai avuto i requisiti per aderire.
CONSEGUENZE DELLA CESSAZIONE
La decadenza dal regime in esame comporta:
 l’applicazione del regime ordinario di determinazione / versamento dei contributi dovuti a
decorrere:
 dall’1.1 dell’anno successivo alla presentazione della dichiarazione di perdita dei requisiti
o della domanda di uscita.
Con successivo messaggio l’INPS comunicherà il rilascio dell’applicazione per la
dichiarazione di recesso dal regime agevolato, da compilare online tramite accesso al
Cassetto Previdenziale;
 ab origine, nell’ipotesi in cui emerga che i predetti requisiti d’accesso, pur essendo stati
dichiarati, non sono mai esistiti in capo al dichiarante.
In tal caso il regime ordinario è “imposto retroattivamente, con la stessa decorrenza che era
stata fissata per il regime agevolato” con ripristino dell’imposizione contributiva ordinaria sin
dall’anno nel quale era stata inizialmente registrata l’adesione al regime agevolato;
 l’impossibilità, in ogni caso, di usufruire nuovamente del regime agevolato. Infatti la
revoca ha “carattere definitivo” e preclude “ogni ulteriore possibilità di accesso al beneficio”.
ATTIVITÀ DI CONTROLLO
Posto che “l’applicazione del regime previdenziale agevolato, in quanto subordinata alla
sussistenza dei requisiti stabiliti dalla legge ai fini fiscali, implica la necessità di una costante
trasmissione all’Istituto, da parte dell’Agenzia delle Entrate, dei dati fiscali relativi ai soggetti
che hanno dichiarato di volerne beneficiare, in modo da poterne controllare la veridicità e dar luogo
alla conferma, ovvero alla negazione del beneficio” nella Circolare n. 29 in esame l’INPS sottolinea
che, tramite intese appositamente stipulate, procederà ad effettuare il controllo di tali dati “a
livello centralizzato, con conseguente gestione sulle posizioni dei soggetti interessati”.

 

All’INPS di …………………………………
Oggetto: Domanda di accesso alle agevolazioni previdenziali previste dall’art. 1 commi 77-84
della L. 23 dicembre 2014, n. 190.
__L__ sottoscritt__ _____________________________________________________________,
nat__ a ___________________________ il __________, cod. fis. _______________________,
titolare dell’impresa iscritta al N° REA __ avente data di inizio attività ________________________
chiede
di avvalersi delle agevolazioni previdenziali previste dall’art. 1, commi 77-84, della L. 23
dicembre 2014, n. 190.
A tal fine dichiara di essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 1, comma 54 ss. della citata
Legge n. 190/14.
__l__ sottoscritt__ dichiara di essere consapevole:
 che l’agevolazione avrà effetto dalla data d’inizio attività, qualora trattasi di nuova iscrizione;
 che l’agevolazione avrà effetto dal mese di gennaio dell’anno di presentazione della presente
domanda, qualora trattasi di soggetto titolare di azienda già attiva, purché la presente richiesta
venga presentata, a pena di decadenza, entro il 28 febbraio dello stesso anno;
 che, qualora la domanda sia presentata oltre il predetto termine, l’agevolazione per l’anno in
corso non sarà riconosciuta;
 che, ai sensi dell’art. 1 comma 80 e 81 legge n.190/2014, a coloro che scelgono di usufruire
dell’agevolazione non si applicano le disposizioni di cui all’art. 59, comma 15 della legge 27
dicembre 1997, n. 449, né si applica la riduzione contributiva di tre punti percentuali, prevista
dall’art. 1, comma 2 della legge 2 agosto 1990, n. 233;
 che, qualora venissero meno i requisiti previsti per usufruire dell’agevolazione, dovrà dare
immediata comunicazione a codesto Istituto attraverso l’apposito modello;
_L_ sottoscritt __ _____________________________________________________,
consapevole delle responsabilità penali e degli effetti amministrativi derivanti dalla falsità in atti e
dalle dichiarazioni mendaci (così come previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del
28.12.2000), ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del medesimo D.P.R. n. 445 del
28.12.2000
dichiara
che i dati e le informazioni riportate nella presente richiesta rispondono a verità.

Catapano Giuseppe informa: GESTIONE SEPARATA INPS E IVS ARTIGIANI E COMMERCIANTI: ALIQUOTE 2015

IN SINTESI

Recentemente l’INPS ha reso noti le aliquote ed i minimali /
massimali contributivi, applicabili per il 2015, relativamente:
− alla Gestione separata, le cui misure sono utilizzabili già ai fini
del versamento in scadenza il prossimo 16.2;
− alla Gestione IVS artigiani e commercianti.
Dopo aver riepilogato i soggetti obbligati all’iscrizione alle
predette Gestioni previdenziali, si evidenziano le nuove misure
fissate per il 2015.

 

GESTIONE SEPARATA INPS
SOGGETTI OBBLIGATI ALL’ISCRIZIONE ALLA GESTIONE SEPARATA
Come noto, sono tenuti all’iscrizione alla Gestione separata INPS e al conseguente obbligo
contributivo i seguenti soggetti:
Collaboratori coordinati e continuativi
Come precisato dall’INPS nella Circolare 22.1.2004, n. 9, l’obbligo contributivo interessa sia i
rapporti di collaborazione a progetto che le collaborazioni occasionali definite dalla Legge
Biagi, ossia i rapporti di collaborazione con compenso non superiore a € 5.000 e durata
complessiva non eccedente 30 giorni, per anno e committente.
Venditori porta a porta e lavoratori autonomi occasionali
L’obbligo di iscrizione alla Gestione separata sussiste soltanto a decorrere dal momento in cui i
compensi percepiti nell’anno (1.1 – 31.12), in relazione ad un unico rapporto o ad una pluralità di
rapporti, superano il limite di € 5.000 (€ 6.410,26 per i venditori porta a porta).
Si evidenzia che le prestazioni occasionali vanno assoggettate a contribuzione previdenziale
se è configurabile un rapporto di collaborazione anziché un rapporto di lavoro autonomo.
Conseguentemente, le prestazioni di:
• collaborazione occasionale sono soggette all’obbligo contributivo in ogni caso, a
prescindere dagli importi complessivamente percepiti;
• lavoro autonomo occasionale sono soggette all’obbligo contributivo soltanto qualora i
compensi siano superiori a € 5.000.
Per distinguere tali tipologie di rapporti è necessario fare riferimento all’art. 2222, C.c. ai sensi del
quale il lavoro autonomo occasionale si caratterizza per:
• assenza di coordinamento dell’attività con il committente;
• mancanza dell’inserimento funzionale nell’organizzazione aziendale;
• carattere episodico dell’attività;
• completa autonomia circa il tempo ed il modo della prestazione.
Associati in partecipazione con apporto di solo lavoro
Non sono soggetti all’obbligo contributivo gli associati in partecipazione:
• che apportano esclusivamente capitale (beni o denaro) ovvero sia capitale che lavoro (c.d.
apporto misto) il cui reddito è qualificabile come reddito di capitale;
• che apportano esclusivamente lavoro, iscritti ad un Albo professionale;
• imprenditori, per i quali il compenso concorre alla formazione del reddito d’impresa.
Soci – amministratori di srl commerciale
L’obbligo riguarda il socio di una srl commerciale che contestualmente:
1. partecipa al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
2. ricopre la carica di amministratore percependo per essa uno specifico compenso.
Si evidenzia che la Corte Costituzionale con la sentenza 26.1.2012, n. 15 ha confermato la
compatibilità della “doppia iscrizione” così come sempre sostenuto dall’INPS (da ultimo nella
Circolare 14.5.2013, n. 78 – Informativa SEAC 23.5.2013, n. 135).
Di conseguenza, è necessaria l’iscrizione e la contribuzione:
• alla Gestione IVS per il lavoro prestato in qualità di socio;
• alla Gestione separata INPS per il compenso percepito in qualità di amministratore.
Sono altresì soggetti all’obbligo contributivo in esame i lavoratori autonomi:
• sprovvisti di una Cassa previdenziale di appartenenza;
• non iscritti / che non versano il contributo soggettivo alla Cassa previdenziale di
appartenenza.

Lavoratori autonomi provvisti di Cassa previdenziale
L’art. 18, commi 11 e 12, DL n. 98/2011 individua gli obblighi contributivi alla Gestione separata
INPS in capo ai soggetti provvisti di una Cassa previdenziale di appartenenza. In particolare:
• al comma 11, come ribadito dall’INPS nella Circolare 22.7.2011, n. 99, è previsto che i soggetti
già pensionati sono tenuti a versare il contributo soggettivo minimo alla Cassa di
appartenenza, se continuano a svolgere l’attività professionale il cui esercizio è subordinato
all’iscrizione ad un Albo.
Tali soggetti sono esclusi dall’obbligo contributivo alla Gestione separata INPS;
• al comma 12 è fornita un’interpretazione autentica dell’art. 2, comma 26, Legge n. 335/95, in
base alla quale sono obbligati alla contribuzione alla Gestione separata INPS:
– sia i soggetti che svolgono un’attività di lavoro autonomo il cui esercizio non è subordinato
all’iscrizione ad un Albo professionale;
– sia i soggetti che, pur svolgendo un’attività il cui esercizio è subordinato all’iscrizione ad un
Albo professionale, non sono iscritti e non versano il contributo soggettivo alla propria
Cassa (per disposizione statutaria o per scelta).
L’eventuale versamento del solo contributo integrativo o di solidarietà, ossia non
correlato all’erogazione di un trattamento pensionistico, non comporta l’esclusione
dal versamento alla Gestione separata INPS.
Si evidenzia che al fine di recuperare il mancato versamento di contributi da parte di detti soggetti,
l’Istituto ha attivato la c.d. “Operazione PoseidOne”, che prevede l’invio di lettere di invito al
pagamento dei contributi dovuti alla Gestione separata ai professionisti che:
• hanno dichiarato redditi di lavoro autonomo;
• hanno versato alla relativa Cassa di appartenenza esclusivamente il contributo integrativo;
• non hanno versato i contributi alla Gestione separata INPS per detti redditi.
Va comunque evidenziato che, come precisato dall’INPS nel Messaggio 12.1.2012, n. 709, se lo
statuto della Cassa di previdenza prevede l’iscrizione facoltativa, la mancata iscrizione del
soggetto non è sufficiente a determinare l’obbligo contributivo alla Gestione separata; infatti, il
contribuente può esplicitare anche “ora per allora” la scelta, chiedendo alla relativa Cassa di poter
versare la contribuzione omessa.
Di conseguenza se il professionista non si è iscritto e non ha versato il contributo soggettivo
alla propria Cassa:
• per opzione (lo Statuto della Cassa lo avrebbe consentito), lo stesso può scegliere di versare
l’omessa contribuzione:
− alla Gestione separata INPS come richiesto con la cartella di pagamento;
ovvero
− alla Cassa di appartenenza.
In tal caso l’accertamento sarà annullato previa acquisizione della relativa documentazione;
• in quanto lo Statuto della Cassa non lo consentiva, l’accertamento non può essere annullato
ed il soggetto può soltanto versare i contributi dovuti alla Gestione separata INPS.
Nei confronti dei lavoratori autonomi che, ancorché obbligati, non hanno versato i contributi alla
Gestione separata, in presenza di accertamento da parte dell’INPS, l’Istituto, nel Messaggio
15.1.2014, n. 821, ha riconosciuto la possibilità di beneficiare dell’applicazione delle sanzioni in
misura pari al tasso di interesse legale a condizione che il soggetto interessato:
− produca, in via telematica, apposita istanza motivata per l’ottenimento della riduzione delle
sanzioni al tasso di interesse legale;
− si impegni a versare la contribuzione dovuta in unica soluzione o con l’avvio di una formale
rateazione;
− non presenti nei confronti dell’INPS altri debiti diversi da quelli connessi alla fattispecie in
esame.

ALIQUOTE E MASSIMALI PER IL 2015
In merito alle aliquote contributive della Gestione separata INPS, va innanzitutto sottolineato che:
• l’art. 1, comma 79, Legge n. 247/2007 ha fissato la misura applicabile a decorrere dal 2008;
• l’art. 22, comma 1, Legge n. 183/2011 (Finanziaria 2012) ha previsto l’incremento di un punto
percentuale dell’aliquota contributiva, con effetto dal 2012;
• l’art. 2, comma 57, Legge n. 92/2012 (Riforma del Lavoro), modificando il citato comma 79, è
intervenuto sulla misura delle aliquote contributive prevedendo che:
“Con riferimento agli iscritti alla gestione separata … che non risultino assicurati presso
altre forme obbligatorie, l’aliquota contributiva pensionistica … è stabilita in misura pari al …
al 28 per cento per l’anno 2014, al 30 per cento per l’anno 2015, al 31 per cento per l’anno
2016, al 32 per cento per l’anno 2017 e al 33 per cento a decorrere dall’anno 2018.
Con effetto dal 1° gennaio 2008 per i rimanenti iscritti alla predetta gestione l’aliquota
contributiva pensionistica … [è stabilita] in misura pari … al 21 per cento per l’anno 2014, al
22 per cento per l’anno 2015 e al 24 per cento a decorrere dall’anno 2016”;
Per i soggetti privi di altra copertura previdenziale, in base all’art. 59, comma 16,
Legge n. 449/97, l’aliquota è incrementata dello 0,72% per il finanziamento degli oneri
connessi con la tutela della maternità, assegni familiari, malattia, ecc..
Si rammenta che limitatamente al 2014, l’art. 1, comma 744 della citata Legge n. 147/2013
aveva differenziato l’aliquota applicabile ai soggetti non iscritti presso altre forme previdenziali
obbligatorie a seconda che siano o meno titolari di partita IVA, fissandola:
– al 27% per i lavoratori autonomi titolari di partita IVA (a favore di tali soggetti era stato
concesso un “blocco” all’incremento dell’aliquota prevista dal citato comma 79, come
modificato dalla Legge n. 92/2012);
– al 28% per i lavoratori autonomi non titolari di partita IVA (ad esempio, associati in
partecipazione con apporto di solo lavoro, co.co.pro.);
• l’art. 1, comma 491, Legge n. 147/2013 (Finanziaria 2014), intervenendo sul secondo periodo
del citato comma 79, ha previsto un aumento delle aliquote applicabili per il 2014 e 2015 con
riferimento ai “rimanenti iscritti” alla Gestione separata, ossia ai pensionati nonché a coloro
che risultano iscritti presso altre forme di previdenza obbligatoria. In particolare, l’aliquota:
– per il 2014 era pari al 22% (in luogo del 21% previsto dalla Legge n. 92/2012);
– per il 2015 è pari al 23,5% (in luogo del 22% previsto dalla Legge n. 92/2012).
Di conseguenza, come confermato recentemente dall’INPS nella Circolare 5.2.2015, n. 27, a
seguito delle predette modifiche, per il 2015:
• l’aliquota relativa ai contributi dovuti dai soggetti privi di altra copertura previdenziale è pari
al 30% (+ 0,72%);
• l’aliquota relativa ai contributi dovuti dai pensionati e dagli iscritti ad altre forme previdenziali
è pari al 23,5%.
Quanto sopra può essere così schematizzato:
Soggetto iscritto alla Gestione separata INPS Aliquota
2014
Aliquota
2015
• pensionato
• iscritto ad altra gestione obbligatoria
22% 23,5%
non iscritto ad altra
gestione obbligatoria e
non pensionato
Titolare di partita IVA 27,72%
Non titolare di partita IVA (co.co.co., 30,72%
co.co.pro., associato in partecipazione,
venditore porta a porta, ecc.)

Per il 2015, inoltre, come evidenziato nella citata Circolare n. 27, è fissato a:
• € 100.324 il massimale di reddito contributivo annuo;
• € 15.548 il minimale di reddito annuo per l’accredito contributivo.
Decorrenza
Le nuove aliquote sono applicabili ai compensi erogati dal 2015, ancorché riferiti a prestazioni
rese nel 2014.
Tuttavia, come rammentato dall’INPS, tale regola generale trova un’eccezione; infatti, considerato
che i compensi dei co.co.co. / co.co.pro. sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente, trova
applicazione il principio di cassa allargata ex art. 51, comma 1,TUIR in base al quale:
“si considerano percepiti nel periodo d’imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti
… entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d’imposta successivo a quello cui si
riferiscono”.
Di conseguenza, per tali soggetti, le somme erogate entro il 12.1.2015 riguardanti prestazioni
rese nel 2014 sono assoggettate alle aliquote contributive 2014.
Il principio di cassa allargata non è applicabile alle somme corrisposte a lavoratori
autonomi occasionali, associati in partecipazione, venditori porta a porta, ecc..
MODALITÀ E TERMINI DI VERSAMENTO
Le modalità ed i termini per il versamento dei contributi dovuti alla Gestione separata INPS
nonché le percentuali di ripartizione dell’onere tra committente e percipiente non hanno subito
modifiche e possono essere così riepilogate.
Soggetto obbligato Onere
contributivo
Versamento “Causale contributo”
a cura del termine Mod. F24
Co.co.pro.
Co.co.co.
Venditore porta a porta
Lavoratore autonomo
occasionale
– 2/3 a carico del
committente
– 1/3 a carico del
prestatore
committente
entro il giorno 16
del mese
successivo a
quello di
pagamento del
compenso
􀂃 CXX se privi di altra
copertura previdenziale
(30,72%)
􀂃 C10 per gli altri
soggetti (23,5%)
Associato in
partecipazione
– 55% a carico
dell’associante
– 45% a carico
dell’associato
associante
(committente)
entro il giorno 16
del mese
successivo a
quello di pagamento
del compenso
􀂃 CXX se privi di altra
copertura previdenziale
(30,72%)
􀂃 C10 per gli altri
soggetti (23,5%)
Lavoratore autonomo:
􀂃 senza cassa previd. di
appartenenza
􀂃 non iscritto alla cassa
di appartenenza
interamente a carico
del lavoratore
(possibilità di
maggiorare il
compenso del 4%)
professionista
entro il termine
previsto per le
imposte sui redditi
con la modalità
dell’acconto (80%)
e del saldo
􀂃 PXX se privi di altra
copertura previdenziale
(30,72%)
􀂃 P10 per gli altri
soggetti (23,5%)
GESTIONE IVS ARTIGIANI E COMMERCIANTI
SOGGETTI OBBLIGATI ALL’ISCRIZIONE
L’obbligo di iscrizione alla Gestione IVS ed al versamento dei relativi contributi previdenziali,
interessa, in generale:
• gli artigiani;
• gli esercenti attività commerciali;
per se stessi e per i propri coadiuvanti e coadiutori.

Sono tenuti al predetto obbligo anche i seguenti soggetti:
􀂃 collaboratori e coadiutori familiari, a meno che non siano iscritti all’assicurazione
obbligatoria come lavoratori dipendenti dell’imprenditore
􀂃 soci di srl
􀂃 socio di srl unipersonale
􀂃 soci accomandatari di sas
􀂃 soci di snc
che svolgono attività commerciale / artigiana
􀂃 bagnini, ostetriche, affittacamere nonché operatori e guide turistiche al sussistere delle
specifiche condizioni previste per i diversi settori
Si rammenta che:
• il socio lavoratore di una srl commerciale, amministratore della stessa è obbligato, come
accennato, all’iscrizione alla Gestione IVS in qualità di socio lavoratore (al ricorrere della
prevalenza e dell’abitualità dell’attività), nonché alla Gestione separata INPS per il reddito
derivante dall’attività di amministratore, come affermato dalla Corte Costituzionale nella
sentenza 26.1.2012, n. 15.
In merito l’INPS, con la Circolare 14.5.2013, n. 78, ha precisato che qualora un soggetto eserciti
2 attività di cui una soggetta alla Gestione separata e l’altra iscrivibile alla Gestione IVS,
l’obbligo di contribuzione a tale ultima gestione è collegato alla sussistenza dei requisiti di
abitualità dell’apporto conferito e della personalità della prestazione lavorativa, “da valutarsi
in base al tipo di attività ed all’impegno che essa richiede”, non assumendo alcuna rilevanza il
rispetto del requisito della prevalenza;
• non sussiste l’obbligo di iscrizione alla Gestione IVS commercianti, secondo quanto affermato
dalla Corte di Cassazione nella sentenza 9.12.2010, n. 24898, per i soci di srl, qualora gli
stessi siano detentori di una partecipazione minima nella società e, ancorché svolgano con
carattere di abitualità e prevalenza la loro prestazione lavorativa nella società, non abbiano
alcuna responsabilità d’impresa e non rivestano alcuna carica sociale.
L’obbligo di versamento alla Gestione IVS sussiste soltanto per il socio – amministratore, ossia
colui che ha un ruolo di gestione nella società;
• la mera locazione di immobili di proprietà, come affermato dalla Corte di Cassazione
nell’ordinanza 11.2.2013, n. 3145, non costituisce un’attività commerciale ai fini previdenziali
e, pertanto, non fa scattare l’obbligo di iscrizione alla Gestione IVS. La locazione può
configurare attività commerciale a detti fini se viene esercitata nell’ambito di un’attività più
ampia di prestazione di servizi, quale quella di intermediazione immobiliare, con conseguente
obbligo di iscrizione alla Gestione IVS.
ALIQUOTE E MINIMALI / MASSIMALI PER IL 2015
A decorrere dall’1.1.2012, l’art. 24, comma 22, DL n. 201/2011 ha disposto l’aumento delle
aliquote contributive dei soggetti iscritti alla Gestione IVS nella misura dell’1,3% dal 2012 e
successivamente dello 0,45% annuale, fino a raggiungere la misura del 24%.
La predetta disposizione ha lasciato inalterato:
per i collaboratori di età
non superiore a 21 anni l’applicazione dell’aliquota “agevolata”
per i soggetti con reddito “di
seconda fascia” la maggiorazione di un punto percentuale dell’aliquota ordinaria
per i soli commercianti
la maggiorazione dello 0,09%, a copertura dell’indennizzo
previsto a favore degli stessi in caso di cessazione dell’attività.
Si evidenzia che tale ulteriore contribuzione è stata prorogata fino
al 31.12.2018 ad opera dell’art. 1, comma 490, lett. b), Legge n.
147/2013

per i soggetti con più di 65
anni di età e già
pensionati, ex art. 59,
comma 15, Legge n. 449/97
la riduzione del 50% dei contributi dovuti.
Tale riduzione, come specificato dall’INPS nel Messaggio
5.12.2012, n. 020028 e ribadito recentemente nella Circolare
4.2.2015, n. 26 in esame, non è applicabile ai lavoratori autonomi
già pensionati delle Gestioni ex IPOST, ex INPDAP ed ex
ENPALS che abbiano compiuto 65 anni.
Di conseguenza, per tali soggetti la contribuzione è dovuta per
l’intero ammontare.
per la copertura delle
prestazioni di maternità l’ulteriore contribuzione pari a € 0,62 mensili
Per il 2015, come evidenziato dall’INPS nella citata Circolare n. 26:
• l’aliquota ordinaria è fissata nella misura del:
22,65% 22,20% prevista per il 2014 + 0,45% per gli artigiani
22,74% 22,29% prevista per il 2014 + 0,45% per i commercianti
Tali misure, sono ridotte di 3 punti percentuali per i coadiuvanti / coadiutori di età non
superiore a 21 anni (la riduzione opera fino a tutto il mese in cui il collaboratore compie i
21 anni), ed incrementate di 1 punto percentuale per i soggetti con reddito di seconda
fascia;
• il reddito minimo è pari a € 15.548;
• il reddito massimo è fissato a € 76.872 (€ 100.324 per i soggetti privi di anzianità al 31.12.95);
• gli scaglioni di reddito per l’applicazione delle aliquote IVS sul reddito eccedente il minimale
sono così fissati:
prima fascia di reddito fino a € 46.123
seconda fascia di reddito da € 46.124 a € 76.872 (€ 100.324 per i soggetti privi di anzianità
al 31.12.95)
Le aliquote contributive IVS per il 2015 possono quindi essere così schematizzate:
Aliquote 2015 – Gestione IVS
Reddito
Titolare, socio e collaboratore
di età superiore a 21 anni
Collaboratore di età
non superiore a 21 anni
Artigiani Commercianti Artigiani Commercianti
fino a € 46.123 22,65% 22,74% 19,65% 19,74%
da € 46.124 a € 76.872
ovvero
da € 46.124 a € 100.324 (*)
23,65% 23,74% 20,65% 20,74%
(*) Per i soggetti privi di anzianità al 31.12.95, iscritti alla Gestione IVS dal 1996
Si rammenta che, come ribadito dall’INPS nella citata Circolare n. 26:
• i contributi IVS vanno calcolati sulla totalità dei redditi d’impresa dichiarati ai fini IRPEF (e
non soltanto sul reddito derivante dall’attività che dà titolo all’iscrizione nella gestione di
appartenenza);
• il minimale ed il massimale rappresentano limiti individuali riferiti al singolo soggetto operante
nell’impresa.
MODALITÀ E TERMINI DI VERSAMENTO
Le modalità ed i termini di versamento non hanno subito modifiche e pertanto i versamenti dei
contributi IVS dovuti per il 2015 dovranno essere così effettuati:

4 quote fisse, sulla base del reddito minimo (€ 15.548), entro il:
− 18.5.2015 (il 16.5 cade di sabato)
− 20.8.2015
− 16.11.2015
− 16.2.2016
2 quote sul reddito eccedente il minimale entro il:
− 16.6.2015 (16.7 con la maggiorazione dello 0,40%) a titolo di prima rata
− 30.11.2015 a titolo di seconda rata
Saldo 16.6.2016 (16.7 con la maggiorazione dello 0,40%)
Come di consueto, ai fini della compilazione della “Sezione INPS” del mod. F24, vanno riportati i
seguenti dati:
• codice della competente sede INPS;
• numero di matricola del contribuente;
• periodo di riferimento;
• “causale contributo” utilizzando uno dei seguenti codici:
Soggetto
obbligato
“Causale contributo”
mod. F24 Descrizione
artigiano
AF Contributi dovuti sul reddito minimale
AP Contributi dovuti sul reddito eccedente il minimale
APR Contributi dovuti sul reddito eccedente il minimale – rate
API Interessi su rate o per differimento
commerciante
CF Contributi dovuti sul reddito minimale
CP Contributi dovuti sul reddito eccedente il minimale
CPR Contributi dovuti sul reddito eccedente il minimale – rate
CPI Interessi su rate o per differimento
Nella citata Circolare n. 26 l’INPS rammenta che già dal 2013 non invia più al soggetto
interessato le comunicazioni contenenti i dati e gli importi relativi al pagamento dei
contributi dovuti. Infatti, tali informazioni possono (devono) essere prelevate
(direttamente o tramite un delegato), utilizzando l’opzione “Dati del mod. F24” presente nel
Cassetto previdenziale, con la quale è possibile, tra l’altro stampare in formato “pdf” i
modd. F24 utilizzabili per il versamento.

Catapano Giuseppe informa: INDIVIDUATI GLI ENTI PUBBLICI INTERESSATI ALLO SPLIT PAYMENT

IN SINTESI

Recentemente l’Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti
interpretativi in merito allo “split payment” in vigore dal 2015 così
come previsto dalla Finanziaria 2015.
In particolare l’Agenzia ha chiarito che:
− il metodo riguarda tutti gli acquisti effettuati dagli Enti pubblici
destinatari delle nuove disposizioni e pertanto sia quelli in
ambito istituzionale che quelli nell’esercizio di attività d’impresa;
− sono escluse dallo split payment le operazioni documentate da
scontrino / ricevuta fiscale;
− in considerazione della finalità perseguita dalla norma,
l’individuazione degli Enti pubblici destinatari va effettuata sulla
base di un’interpretazione “basata su valutazioni sostanziali di
ordine più generale”, rispetto all’analogo riferimento che
disciplina(va) l’esigibilità differita dell’IVA;
− in considerazione dell’incertezza riscontrata in materia non
saranno sanzionate le violazioni eventualmente connesse fino
al 9.2.2015.

 

Come noto la Finanziaria 2015 ha introdotto uno specifico metodo di versamento dell’IVA, c.d.
“split payment”, applicabile alle cessioni di beni / prestazioni di servizi effettuate nei confronti
degli Enti pubblici individuati dal nuovo art. 17-ter, DPR n. 633/72. In base alla nuova
disposizione i predetti soggetti sono tenuti “in ogni caso” a versare l’IVA agli stessi addebitata
direttamente all’Erario e non al fornitore (cedente / prestatore).
Con il Decreto 23.1.2015, pubblicato sulla G.U. 3.2.2015, n. 27, il MEF ha emanato le disposizioni
attuative, applicabili “alle operazioni per le quali è stata emessa fattura a partire dal 1° gennaio
2015”.
Nel corso dei consueti incontri di inizio anno, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni specifici
chiarimenti sull’applicazione dello split payment (Informativa SEAC 30.1.2015, n. 30).
Recentemente la stessa Agenzia è intervenuta fornendo i primi chiarimenti (ufficiali) con la
Circolare 9.2.2015, n. 1/E, di seguito esaminati. In particolare l’Agenzia si sofferma ad individuare i
soggetti destinatari delle nuove disposizioni.
Come evidenziato dall’Agenzia la disposizione in esame “è riconducibile tra quelle volte ad
innovare il sistema di riscossione dell’imposta, al fine di ridurre il «VAT gap» e contrastare i
fenomeni di evasione e le frodi IVA. Il meccanismo della scissione dei pagamenti, infatti, mira a
garantire, da un lato, l’erario, dal rischio di inadempimento dell’obbligo di pagamento dei fornitori
che addebitano in fattura l’imposta e, dall’altro, gli acquirenti, dal rischio di coinvolgimento nelle
frodi commesse da propri fornitori o da terzi”.
AMBITO APPLICATIVO DELLO SPLIT PAYMENT
Innanzitutto l’Agenzia conferma che lo split payment non interessa le operazioni per le quali l’Ente
pubblico assume la qualifica di debitore d’imposta, ossia per gli acquisti di beni / servizi soggetti
a reverse charge.
Il nuovo metodo trova applicazione a tutti gli acquisti effettuati dagli Enti pubblici destinatari e
pertanto non solo a quelli effettuati “nella veste istituzionale” ma anche a quelli effettuati
“nell’esercizio di attività d’impresa”.
Inoltre lo split payment è applicabile soltanto alle operazioni documentate da fattura. Sono quindi
escluse le operazioni certificate da scontrino / ricevuta fiscale, scontrino “non fiscale” per i
soggetti che adottano la trasmissione telematica dei corrispettivi ovvero “altre modalità semplificate
di certificazione specificatamente previste”.
INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI INTERESSATI ALLO SPLIT PAYMENT
Dopo aver evidenziato che l’elencazione dei soggetti contenuta nel citato art. 17-ter è analoga a
quella dell’art. 6, comma 5, DPR n. 633/72 relativa all’ipotesi di esigibilità differita dell’IVA, nella
Circolare n. 1/E in esame l’Agenzia specifica che, considerata la finalità perseguita dalla nuova
disposizione (“arginare l’evasione da riscossione dell’IVA”), per individuare i soggetti destinatari
dello split payment va effettuata un’interpretazione “basata su valutazioni sostanziali di ordine più
generale”. A tal fine va fatto riferimento alla seguente elencazione:
• Stato e altri soggetti qualificabili come organi dello Stato, ancorché dotati di autonoma
personalità giuridica, ivi compresi, ad esempio, le istituzioni scolastiche e le istituzioni per
l’alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM). Tali soggetti, infatti, ancorché dotati
di personalità giuridica, devono considerarsi a tutti gli effetti Amministrazioni statali, in quanto
del tutto compenetrati nell’organizzazione dello Stato in ragione di specifici elementi distintivi
(Circolare MEF – Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato n. 16/2003 e Parere
dell’Avvocatura dello Stato n. 14720/2001);
• Enti pubblici territoriali (Regioni, Province, Comuni, Città metropolitane) e consorzi tra essi
costituiti ai sensi dell’art. 31, TUEL di cui al D.Lgs. n. 267/2000. Sono riconducibili in tale
categoria anche gli altri enti locali indicati dall’art. 2, D.Lgs. n. 267/2000, ossia Comunità
montane, Comunità isolane e Unioni di Comuni. Si tratta, infatti, di Enti pubblici costituiti per

l’esercizio associato di una pluralità di funzioni o di servizi comunali in un determinato territorio, i
quali, pertanto, in relazione ad essi, si sostituiscono agli stessi Comuni associati;
• CCIAA; sono ricomprese anche le Unioni regionali delle CCIAA alle quali è obbligatoria
l’adesione in forza della Riforma di cui al D.Lgs. n. 23/2010;
• Istituti universitari;
• Aziende sanitarie locali. Atteso che in alcune Regioni sono stati costituiti degli Enti pubblici che
sono subentrati ai soggetti del SSN nell’esercizio di una pluralità di funzioni amministrative e
tecniche, anche tali Enti devono essere ricondotti nell’ambito applicativo della norma in
commento. Si tratta, infatti, di Enti pubblici che si sostituiscono integralmente alle ASL e agli Enti
ospedalieri nell’approvvigionamento di beni e servizi destinati all’attività di questi, svolgendo tale
funzione esclusivamente per loro conto;
• Enti ospedalieri, ad eccezione degli Enti ecclesiastici che esercitano assistenza ospedaliera, i
quali, ancorché dotati di personalità giuridica, operano in regime di diritto privato;
• Enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico (IRCCS);
• Enti pubblici di assistenza e beneficenza, ossia, Istituzioni Pubbliche di Assistenza e
Beneficenza (IPAB) e Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP);
• Enti pubblici di previdenza (INPS, Fondi pubblici di previdenza).

SOGGETTI ESCLUSI
Non sono interessati dallo split payment i seguenti soggetti:
• Enti previdenziali privati o privatizzati in quanto la “natura pubblica” costituisce un requisito
indispensabile ai fini dell’applicazione del metodo in esame;
• Aziende speciali (incluse quelle delle CCIAA) ed Enti pubblici economici, operanti con
“un’organizzazione imprenditoriale di tipo privatistico nel campo della produzione e dello
scambio di beni e servizi, ancorché nell’interesse della collettività”;
• Ordini professionali, Enti ed istituti di ricerca, Agenzie fiscali, Autorità amministrative
indipendenti (ad esempio, Autorità per le garanzie nelle comunicazioni – AGCOM), Agenzie
regionali per la protezione dell’ambiente (ARPA), Automobile club provinciali, Agenzia per la
rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), Agenzia per l’Italia Digitale
(AgID), Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), Istituto per lo
studio e la prevenzione oncologica (ISPO). Trattasi, infatti, di “enti pubblici non economici,
autonomi rispetto alla struttura statale, che perseguono fini propri, ancorché di interesse
generale, e quindi non riconducibili in alcuna delle tipologie soggettive annoverate dalla norma
in commento”.
DECORRENZA DELLO SPLIT PAYMENT
In merito alla decorrenza dello split payment l’Agenzia specifica che lo stesso è applicabile alle
operazioni per le quali il corrispettivo è pagato dopo l’1.1.2015, “sempre che le stesse non
siano state già fatturate anteriormente alla predetta data”.
È pertanto confermata la non applicabilità del nuovo metodo di versamento dell’IVA alle fatture
emesse fino al 31.12.2014.
Fatture con “IVA ad esigibilità differita” emesse fino al 31.12.2014
– pagamento effettuato
entro il 31.12.2014 IVA a debito in capo al fornitore
(concorre al saldo della liquidazione
– pagamento effettuato periodica)
dall’1.1.2015
Come previsto dall’art. 1, comma 632, Finanziaria 2015, il nuovo metodo di versamento dell’IVA
sopra esaminato è applicabile “nelle more del rilascio della misura di deroga da parte del
Consiglio dell’Unione europea”. Va segnalato che il MEF con la Nota 14.11.2014 n. 8006, ha
inoltrato alla Commissione UE la richiesta della misura di deroga ex art. 395, Direttiva n.
2006/112/CE che autorizzi l’Italia all’applicazione dello split payment.
SANZIONI
Considerata l’incertezza applicativa della disposizione sopra esaminata, nella citata Circolare n.
1/E l’Agenzia delle Entrate riconosce la “salvezza” dei comportamenti tenuti dai contribuenti
fino al 9.2.2015. Infatti le eventuali violazioni commesse fino a tale data non saranno sanzionate.
In merito l’Agenzia evidenzia 2 tipologie di comportamento:
Ente pubblico che dall’1.1.2015 ha
corrisposto al fornitore l’IVA addebitata in
fattura, computata da quest’ultimo nella
propria liquidazione periodica
Non è richiesta alcuna “correzione”
Fornitore che ha erroneamente emesso
fattura con l’annotazione “scissione dei
pagamenti”
È necessario che il fornitore corregga il
comportamento, esercitando la rivalsa dell’IVA
nei confronti dell’Ente pubblico che dovrà quindi
corrispondere anche l’IVA