Le tipologie contrattuali cui può ricorrere il datore di lavoro per assumere sono decisamente troppe. Si parla di circa 44 strumenti differenti. Così l’ambizione del Job Act è anche quella di semplificare il mercato del lavoro. La soluzione dovrebbe essere discussa venerdì prossimo dal Consiglio dei Ministri che delibererà su uno dei decreti delegati attuativi della recente riforma del lavoro. L’intenzione è quella di scrivere un testo unico che semplifichi tutte le tipologie contrattuali e i rapporti di lavoro. Un’ambizione certamente alta, ma che, comunque, ha già dei punti fermi. Il primo lo abbiamo scoperto qualche mese fa: si tratta del nuovo contratto a tutele crescenti che cambia l’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori e costituisce, in effetti, una profonda riforma in una materia che, dagli anni ’70, quasi mai era stata toccata. Il restyling proseguirà con un altro punto fondamentale della riforma: il superamento dei co.co.pro. (contratti a progetti), nipoti dei co.co.co. (contratti a prestazione coordinata e continuativa). L’obiettivo del Governo è quello di mettere finalmente un punto fermo sulla distinzione tra lavoro autonomo e subordinato, onde evitare quelle zone d’ombra su cui molte aziende hanno puntato per eludere la normativa lavoristica, con il triste fenomeno delle false partite iva. Sui collaboratori a progetto, in particolare, l’ipotesi è di partire con un periodo di transizione per arrivare a cancellare definitivamente questo tipo di contratto entro il 1° gennaio 2016. L’abolizione riguarderà anche le associazioni in partecipazione (già ridimensionate dalla riforma Fornero) e il job sharing (in realtà mai decollato). Il contraltare si chiama voucher: il Governo mira ad ampliarne l’applicazione, rendendone più agevole l’utilizzo, eventualmente aumentando i massimali che attualmente sono di 5mila euro nell’anno solare e di 2mila per committente imprenditore o professionista. Semplificazioni in vista anche per il part time in modo da facilitarne l’utilizzo. Per quanto, invece, riguarda i contratti a termine, si discute sulla possibilità di ridurre il numero di proroghe (da 5 a 3) e la durata massima (da 36 a 24 mesi). Una formula che è già stata oggetto di diversi tira-e-molla negli scorsi anni.
Gruppo Catapano Ope osservatorio Parlamentare Europeo
Giuseppe Catapano informa: Benefici prima casa anche su immobili da accorpare o per due unità collegabili
L’ottenimento dell’agevolazione “prima casa” è impedito: – sia dal fatto che l’acquirente di un’abitazione sia già titolare esclusivo (o in comunione con il coniuge) del diritto di proprietà piena di una casa (o dei diritti di usufrutto, uso e abitazione) situata nel Comune ove è ubicato in bene oggetto di acquisto; – sia dal fatto che l’acquirente di un’abitazione sia già titolare del diritto di proprietà (o dei diritti di usufrutto, uso e abitazione) di un’abitazione acquistata con le agevolazioni “prima casa”. Ci si chiede, ora, se tutte queste situazioni di “prepossesso” siano di ostacolo all’ottenimento dell’agevolazione anche nel caso in cui si tratti di acquistare una porzione di edificio contigua ad altra unità immobiliare abitativa già di titolarità dell’acquirente, comprata, o meno, con l’agevolazione “prima casa” e se, l’agevolazione sia ottenibile in relazione all’acquisto di più unità immobiliari da accorpare successivamente. La risposta va ricercata nella finalità per cui il soggetto decide di acquistare l’abitazione contigua a quella già in suo possesso o due unità immobiliari contemporaneamente; infatti, se l’obiettivo è quello di creare una nuova e unica unità immobiliare, allora, non vi è dubbio che i benefici in questione potranno essere richiesti anche per il nuovo acquisto, purché, naturalmente, ci sia l’impegno ad effettuare, nei tre anni successivi, una fusione degli immobili in modo da crearne uno solo che mantenga le caratteristiche non di lusso. Ciò detto, ne consegue che: – nel caso di acquisto di una unità abitativa contigua ad altra preposseduta, è possibile ottenere i benefici “prima casa” se l’obiettivo finale è quello di realizzare un ampliamento del proprio immobile; – nel caso di acquisto contemporaneo di due o più unità immobiliari si deve ammettere la possibilità di beneficiare dell’agevolazione per tutti gli acquisti, sempre che si tratti di unità acquistate con la finalità del loro accorpamento; – per conferire oggettività a queste volontà di ampliamento o accorpamento, occorrerà poi procedere (al termine dei lavori edili occorrenti per realizzare la fusione) ai conseguenti aggiornamenti catastali e cioè alla cosi detta “fusione catastale”; – occorrerà che dalla fusione delle due o più unità immobiliari non fuoriesca una unità immobiliare che per ragioni di classe e/o superficie, sia da classificare come casa di lusso. Naturalmente, nel rogito notarile sarà necessario inserire, tra le altre dichiarazioni, anche quella relativa alla finalità per cui viene compiuto l’acquisto sul quale si stanno chiedendo i benefici fiscali, con previsione dell’obbligo, per l’acquirente, di modificare gli ambienti nel senso di una loro unificazione.
Catapano Giuseppe comunica: Separazione/divorzio: la donazione tra ex può essere revocata?
Quando finisce un matrimonio si pensa a dividere tutto, finanche il cane. Ma, a volte, le discussioni sorgono proprio per le cose di minor valore, come, per esempio, gli oggetti frutto di donazioni. Ma la legge prevede che i regali fatti durante il matrimonio non sono più revocabili e, quindi, non possono neanche essere divisi (nei pochi casi in cui ciò sia possibile in natura). La donazione è, infatti, in base alla nostra legge, un contratto. O meglio – per dirla in gergo tecnico – un “contratto a titolo gratuito”, ossia senza previsione di corrispettivo. Il codice civile elenca una serie di casi specifici in presenza dei quali è possibile chiedere la revoca della donazione e, quindi, ritornare nella proprietà degli oggetti regalati. Si tratta di cause tassative, che, tra l’altro nulla hanno a che vedere con i rapporti tra i coniugi e tantomeno con il caso di separazione o divorzio. In sintesi, le donazioni possono essere revocate per ingratitudine in presenza di fatti determinati (si tratta di alcuni gravi fatti che comportano l’indegnità a succedere, o nei casi in cui il donatario si sia reso colpevole di ingiuria grave verso il donante, abbia arrecato grave pregiudizio al suo patrimonio o gli abbia rifiutato gli alimenti dovuti) o anche per sopravvenienza di figli. Per poter chiedere la revoca della donazione, comunque, bisogna agire davanti al giudice entro termini specifici. In ogni caso, non si possono revocare mai le donazioni fatte in occasione di servizi resi o comunque in conformità agli usi; e nemmeno le donazioni fatte in previsione di un matrimonio futuro, sia dagli sposi tra loro, sia da altri a favore di uno o di entrambi gli sposi o dei figli nascituri da questi. Solo l’annullamento del matrimonio, però, comporta la nullità della donazione.
Giuseppe Catapano: Riforma catasto: quanto varrà la mia casa e quanto pagherò di tasse?
La riforma del Catasto si avvia ad arrivare in Consiglio dei Ministri per il primo via libera. In molti già si chiedono quali saranno gli effetti per la propria abitazione o per quella che si ha intenzione di acquistare a breve. Per come prevedibile, lo spauracchio principale degli italiani è l’incidenza della riforma sotto il profilo fiscale: quanto varieranno le tasse che dovremo pagare non appena si passerà ai nuovi valori catastali? Una domanda a cui è difficile rispondere per ora. Ma se non oltra già sono chiari i metodi con cui verranno aggiornate le attuali rendite: sicché è già possibile farsi un’idea se il proprio immobile subirà un aumento o meno del valore e, con esso, della relativa tassazione. Per ricostruire il valore degli immobili a destinazione ordinaria (case, uffici, negozi e pertinenze) si partirà dai valori di mercato, ossia quelli derivanti dalle compravendite di unità abitative posti nelle zone limitrofe o, comunque, similari. Saranno utilizzate funzioni statistiche unite a un algoritmo; inoltre, per evitare errori o discriminazioni, si procederà a un abbattimento del 30% dei valori ottenuti. Giocherà un ruolo centrale anche l’autocertificazione da parte del proprietario. In pratica, laddove mancheranno i dati degli immobili, essi potranno essere forniti direttamente dai relativi possessori all’Agenzia delle Entrate e ai Comuni. A tal fine, i proprietari saranno chiamati a compilare un apposito modulo in cui autocertificheranno determinate caratteristiche dell’immobile. Per gli immobili rientrati nella categoria speciale (in via residuale tutto ciò che non rientra nella categoria ordinaria), invece, questo compito sarà affidato a professionisti. Le critiche contro questo meccanismo sono già abbastanza aspre: il rischio è quello di dare ai proprietari la possibilità di scegliere quale valore attribuire al proprio immobile e, quindi, determinarne anche la tassazione. Si finirà così per seguire il cattivo esempio del vecchio Isee, autocompilato, puntualmente “falsificato” dai contribuenti. Il che – per come noto – ha portato il Governo a dover riscrivere le regole proprio per ovviare ai problemi legati alle bugie degli italiani. A quanto sembra, però, l’unico modo per ovviare al deficit di informazioni sulle categorie ordinarie è integrare la base dati con l’autocertificazione, senza che, al momento, siano state stabilite eventuali modalità di controllo, di rettifica o di eventuali conseguenze in caso di dichiarazioni non veritiere. Le informazioni, però, in via residuale potranno essere richieste all’amministratore di condominio. Attribuita all’immobile la nuova rendita e il nuovo valore patrimoniale, il valore verrà pubblicato presso l’albo pretorio per non meno di 90 giorni. Entro tale termine il proprietario potrà eventualmente fare reclamo presso la pubblica amministrazione. In alternativa, avrà a disposizione 120 giorni a partire dalla data di pubblicazione in G.U. dell’avviso da parte delle Entrate della pubblicazione presso l’albo pretorio, per adire la Commissione tributaria provinciale. Le tasse Per quanto le promesse dell’esecutivo sono quelle di disegnare un’operazione a gettito invariato, è invece molto probabile che molti proprietari subiranno un aumento della base imponibile e, quindi, della tassazione sulla casa. È comunque troppo presto per capire quanto la riforma del catasto inciderà sugli aumenti: e ciò sia perché siamo in fase di riscrittura delle tasse sul mattone (la Tasi dovrebbe essere sostituita dalla local tax), sia perché bisognerà conoscere le nuove aliquote applicate dai Comuni. Per esempio, se la base imponibile viene moltiplicata per 1,5, ma l’aliquota si dimezza, il conto delle imposte si abbassa.
Catapano Giuseppe informa: Quale classe di rischio se si hanno più auto?
Tempi di crisi, sì. Ma molte famiglie hanno sempre più di una sola auto. E spesso intestate allo stesso soggetto che, di norma, è il marito/padre. Tralasciamo i problemi che ciò potrebbe procurare con il redditometro qualora il titolare di più automezzi non sia in grado di dimostrare un sufficiente reddito idoneo a mantenere tali spese di gestione. In tal caso, infatti, bisognerà dimostrare all’Agenzia delle Entrate che il tenore di vita superiore alle proprie possibilità è giustificato dalla presenza di altri redditi intestati ad altri componenti il nucleo familiare (leggi l’articolo: “Come salvarsi dal redditometro ricorrendo ai redditi della famiglia”). Il problema però potrebbe porsi anche in tema di RC auto e, in particolare, di assegnazione della classe di rischio: come viene assegnata la classe di rischio per chi ha più di un veicolo? È possibile avere una classe unica? La legge Bersani dispone che quando una persona fisica, proprietaria di uno a più veicoli assicurati, acquista un nuovo veicolo della medesima tipologia, l’assicurazione deve assegnare il contratto rc-auto relativo a questo ulteriore veicolo alla classe di merito risultante dall’ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo o su uno dei veicoli di proprietà già regolarmente assicurati con polizza attiva. Tale principio si applica anche qualora l’acquisto del nuovo veicolo venga fatto da un componente stabilmente convivente del nucleo familiare dell’assicurato, alla condizione essenziale che si tratti di un veicolo della medesima tipologia. Ricordiamo inoltre che il contraente di una polizza rc-auto può essere persona diversa dal proprietario: è possibile stipulare a proprio nome un contratto di assicurazione rc-auto anche se il veicolo al quale il contratto si riferisce è di proprietà di altri. L’assicurato è, comunque, il proprietario del veicolo registrato al Pubblico registro automobilistico e i soggetti ad esso equiparati: l’usufruttuario, l’acquirente con patto di riservato dominio e il locatario in caso di locazione finanziaria. Nel caso in cui, nel contratto con l’assicurazione, non vi sia la clausola “guida esclusiva”, qualora il mezzo venga utilizzato da due soggetti della stessa famiglia (per esempio il padre e il figlio) si può indicare nella polizza, come utilizzatore abituale il padre, ai fini dell’applicazione della tariffaria più conveniente. Occorre, cioè, verificare che l’indicazione di un guidatore abituale, ossia della persona che utilizza abitualmente il veicolo, non escluda la possibilità della guida anche da parte di altro soggetto.
Giuseppe Catapano: Come dotarsi di un impianto di riscaldamento efficace ed economico
Entro il 31 dicembre 2016, in base alle norme di legge, tutti gli impianti di riscaldamento centralizzati e quelli di produzione di acqua calda sanitaria dovranno essere dotati di idonei meccanismi di regolazione e di contabilizzazione del calore. A tale scopo, quindi, i predetti impianti dovranno obbligatoriamente essere forniti di valvola termostatica e di ripartitore. Sarà, perciò, necessario (anche e soprattutto in base ad altra norma di legge) che si affidi il progetto a un tecnico abilitato e che tale progetto contenga la cosiddetta curva di regolazione della temperatura di mandata ai radiatori. Altra condizione essenziale del progetto sarà la sostituzione delle pompe di circolazione con pompe a giri variabili: ciò consentirà un funzionamento silenzioso delle valvole rispetto a prima ed eviterà fischi o altri rumori fastidiosi. Sarà poi necessario che all’utente siano fornite apposite istruzioni per un corretto uso dell’impianto. La Legge consente già da tempo di evitare l’abbassamento notturno della temperatura di riscaldamento a condizione che in ogni singola unità immobiliare sia installato un sistema di regolazione “dotato di programmatore che consenta la regolazione di questa temperatura almeno su due livelli nell’arco delle 24 ore”. Ad esempio, si potrà mantenere la temperatura delle camere da letto costantemente a 18° gradi centigradi (di giorno e di notte), solo se sia installato un sistema di regolazione tale che sia possibile un diverso livello di temperatura in altri ambienti (ad esempio di 21° gradi centigradi, di giorno e notte, nei locali di soggiorno). È, infine, opportuno che il gestore del sistema di riscaldamento (il soggetto abilitato installatore) fornisca ai singoli utenti (ai singoli condomini ove si tratti di condominio) dei termometri digitali di elevata precisione che forniscano in tempo reale all’utente l’esatta percezione della temperatura in modo tale da regolarla tempestivamente e conseguire, così, immediati risparmi sui consumi.
Catapano Giuseppe scrive: Affitto: dopo lo sfratto anche il risarcimento dei danni
Non perché il locatore ha preferito chiedere immediatamente la risoluzione anticipata del contratto di affitto, nei confronti dell’inquilino che non paga i canoni, non può poi chiedergli anche il risarcimento dei danni subiti dal suo inadempimento. Le due domande, infatti, non sono tra loro incompatibili e possono coesistere. A chiarirlo è stata una recente sentenza della Cassazione. Fermo restando che l’ammontare del danno concreto, patito dal padrone di casa, non ha criteri prefissati dalla legge, ma va determinato dal giudice caso per caso, resta comunque il fatto che il moroso non solo è tenuto ad adempiere allo sfratto esecutivo, e quindi ad abbandonare casa, ma anche a: – pagare i canoni arretrati; – risarcire il danno al locatore per aver perso altre opportunità più vantaggiose (mancato guadagno). Tale pregiudizio si può individuare nell’incremento patrimoniale netto che il padrone di casa avrebbe conseguito mediante la realizzazione del contratto e che non ha potuto conseguire per la inadempienza del conduttore. Si tratta di un danno potenziale e futuro, la cui concreta risarcibilità presuppone sempre l’effettività della lesione dell’interesse del creditore all’esecuzione del contratto. È infatti vero che, con il rilascio dell’immobile, il locatore recupera la disponibilità materiale dell’appartamento e la possibilità di goderne, direttamente o dandolo nuovamente in affitto ad altri. Ma questo non vuol dire che, comunque, egli non abbia subìto un danno dal comportamento inadempiente dell’inquilino: danno che è identificabile nel mancato rispetto degli impegni contrattuali. Ne consegue, si legge in sentenza, che “il locatore che abbia chiesto ed ottenuto la risoluzione anticipata del contratto di locazione per inadempimento del conduttore, ha diritto anche al risarcimento del danno per la anticipata cessazione del rapporto di locazione. L’ammontare del danno risarcibile costituisce valutazione del giudice di merito che terrà conto di tutte le circostanze del caso concreto”.
Catapano Giuseppe comunica: Equitalia deve dimostrare l’esatto contenuto della cartella di pagamento con raccomandata
È possibile che il destinatario di una raccomandata, inviata in busta chiusa, possa affermare di aver ricevuto una busta vuota o un atto diverso da quello notificato, invalidando, di fatto, la notifica? Assolutamente sì. Anche se la controparte è un soggetto con poteri pubblici come Equitalia? Certamente. E lo potrà fare “appigliandosi” a una sentenza appena emessa dalla Cassazione di cui vi parleremo in questo articolo. Raccomandata: cosa c’è dentro? Diciamoci la verità: a tutti, almeno una volta, è venuto il dubbio di chiedersi come fa il mittente di una raccomandata (per esempio: una diffida, una messa in mora, ecc.) a dimostrare, in caso di contestazione da parte del destinatario, che nella busta consegnata dal postino vi fosse davvero quel particolare documento e non altri. Un problema di non poco conto, che oggi, all’esito di una recentissima e importante sentenza della Cassazione, rischia di mettere nel nulla la notifica di tutte le cartelle esattoriali di Equitalia inviate attraverso le Poste. In buona sostanza, nel momento in cui viene aperto il plico raccomandato (il bustone bianco spedito da Equitalia) è presente solo il contribuente, nelle sue quattro mura, e nessun’altro. Dunque, che succede se questi sostituisce il contenuto della raccomandata con altra “carta straccia”? Certamente un comportamento fraudolento, ma difficile da dimostrare. E potrebbe sembrare incredibile che il suggerimento venga proprio dalla Suprema Corte che ha analizzato un caso di questo tipo. Ne avevamo già parlato, qualche giorno fa, nell’articolo “Quando sono nulle le comunicazioni con raccomandata di Equitalia”, ma val la pena ribadire la questione, anche sotto diversi aspetti, per comprendere la portata di questa sentenza teoricamente giusta, ma, nella sostanza, con effetti dirompenti per le casse dell’Erario. Cosa dice la Cassazione Nella sentenza appena citata si precisa che la spedizione effettuata da Equitalia non dà, di per sé, garanzia che nella busta vi fosse effettivamente la cartella di pagamento. Al contrario, nel caso di notifica della cartella esattoriale mediante l’invio diretto di una busta chiusa raccomandata postale, spetta al mittente (appunto Equitalia) fornire la dimostrazione del suo esatto contenuto qualora il destinatario lo contesti (ossia sostenga che nel plico vi fosse “dell’altro”). E questo, ovviamente, nell’ipotesi in cui Equitalia abbia conservato solo la cartolina di ricevimento. In caso di contestazione relativa al contenuto della busta spedita, l’onere della prova di detto contenuto spetta al mittente, anche quando si tratta del concessionario della riscossione che, come noto, benché soggetto privato, è dotato di poteri pubblici. Dunque, detto in parole ancora più semplici, se il contribuente nega di avere ricevuto la cartella di pagamento inviata per posta, spetta a Equitalia dimostrare l’esatto contenuto del plico raccomandato. Soluzioni? Una interpretazione di questo tipo – che, certamente, è astrattamente conforme al diritto – ha degli effetti pratici imprevisti: ossia una pioggia di ricorsi contro Equitalia, da parte di contribuenti che potrebbero sostenere, al solo fine di invertire l’onere della prova in giustizio (e sfruttare le maglie larghe dell’inefficienza dell’amministrazione), di non aver mai ricevuto il contenuto della cartella di pagamento. In pratica, “appigliandosi” a questa sentenza, il destinatario di una raccomandata inviata in busta chiusa potrà sempre affermare di aver ricevuto una busta vuota o un atto diverso da quello notificato, invalidando, di fatto, la notifica. In verità, soluzioni per lo Stato potrebbero esservene. Già solo l’utilizzo della notifica attraverso la Pec (la posta elettronica certificata) consentirebbe la certezza del contenuto del messaggio. Non solo. Anche a voler sfruttare i vecchi metodi cartacei, si potrebbe utilizzare la cosiddetta “raccomandata senza busta”: quella cioè dove il foglio della lettera è anche busta, perché piegata tre volte su sé stessa e, dopo essere stata spillata e compilata con l’indirizzo del destinatario (evidentemente su un lato bianco), viene affrancata, timbrata e spedita (per vedere come si fa, con le foto passo per passo, leggi: “Come spedire una raccomandata senza busta”). Ma a queste accortezze, almeno per ora, l’Agente per la riscossione non è ricorso…
Giuseppe Catapano osserva: Avvocati: liberalizzazioni in vista. Nascono le società con soci di capitale
Il Governo sembra davvero intenzionato a rimuovere tutti i vincoli che limitano la concorrenza nel mondo dei legali. E il punto di partenza sarà la deregulation in materia di società tra avvocati. Tutto è pronto per il prossimo 20 febbraio: sarà una data storica, probabilmente, per i professionisti del foro. Ancor di più, forse, di come lo è stata la recente entrata in vigore del nuovo pacchetto giustizia che ha introdotto una serie di meccanismi di risoluzione stragiudiziale delle liti (vedi, tra tutti, le separazioni e divorzi in Comune senza bisogno di avvocati). Tra circa una settimana, infatti, verrà discusso il Ddl Concorrenza, un corposo pacchetto di norme che, oltre a ridisegnare il mondo delle Rc auto, riguarderà in particolar modo quello dei professionisti. Così come raccomandato più volte dall’Antitrust, avvocati e notai si avvieranno verso una deregolamentazione delle rispettive attività professionali, come mai era avvenuto prima. Le modifiche studiate dal ministero delle Attività produttive puntano a società tra avvocati che saranno disciplinate come le Stp (Società tra Professoinisti) e, contrariamente a quanto ha predicato per tutti questi anni il CNF, potranno avere soci di solo capitale. Gli avvocati potranno aderire a più associazioni professionali, con l’abrogazione del divieto imposto dalla legge professionale forense , secondo cui l’avvocato può essere associato ad una sola associazione. Viene anche abrogato l’obbligo secondo cui gli associati hanno domicilio professionale nella sede della associazione. Patti di quota lite Saranno consentiti, al contrario di quanto prevede la legge professionale forense , i patti con i quali l’avvocato percepisca come compenso in tutto o in parte una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa. Liti sui compensi Viene abolita anche la possibilità, per il Consiglio dell’Ordine territoriale, di tentare l’accordo in caso di liti tra cliente e avvocato. In pratica, attualmente, la legge forense stabilisce che , in mancanza di accordo tra avvocato e cliente, ciascuno di essi può rivolgersi al consiglio dell’ordine affinché esperisca un tentativo di conciliazione. In mancanza di accordo il consiglio, su richiesta dell’iscritto, può rilasciare un parere sulla congruità della pretesa dell’avvocato in relazione all’opera prestata. Questo potere sarà cancellato con l’imminente legge. Notai Quanto ai notai, il numero e la residenza per ogni distretto saranno individuati con un decreto del ministero della Giustizia tenendo conto della popolazione, dell’estensione del territorio, fissando in ogni caso la soglia minima di 7 mila abitanti per ogni posto notarile.
Catapano Giuseppe informa: È giusto che l’avvocato percepisca la pensione e continui a esercitare la professione?
Un quesito che, evidentemente, si pongono in molti, atteso il dibattito – anche, per certi versi, acceso – che sta impazzando sui forum e sui social network: è giusto che l’avvocato in pensione (che, quindi, non paga i contributi minimi) possa continuare ad esercitare l’attività forense e, quindi, a percepire altri redditi? Si pensi, prima di tutti, ai numeri: nel 2013, la Cassa Forense ha erogato circa 25mila pensioni e, di queste, l’esatta metà è andata nelle tasche di pensionati attivi ossia di avvocati che stavano continuando a esercitare la professione. Il problema si pone, quasi con le stesse misure, anche per le altre casse private degli autonomi. La legge esonera i pensionati di vecchiaia, che rimangono iscritti alla Cassa, dal pagamento dei contributi minimi (soggettivo e integrativo) dall’anno solare successivo a quello di maturazione del diritto a pensione. Resta dovuto il contributo di maternità, la trasmissione del modello 5, e il pagamento dei contributi (soggettivo ed integrativo) in autoliquidazione (in un’unica soluzione entro il 31 luglio oppure in due rate). Il contributo soggettivo deve essere corrisposto fino all’anno precedente la decorrenza dell’ultimo supplemento nella misura del 14% (a decorrere dal 2013) sul reddito professionale IRPEF netto, dichiarato con modello unico, e del 3% sulla parte di reddito eccedente il tetto. I pensionati di vecchiaia, a decorrere dal 2012, che rimangono iscritti alla Cassa sono tenuti, dall’anno successivo alla maturazione dell’ultimo supplemento della pensione, a corrispondere sul reddito netto professionale, dichiarato ai fini dell’IRPEF, il contributo soggettivo nella misura del 7% sino al tetto pensionabile e in quella del 3% sulla parte di reddito eccedente il medesimo. Dal 2017 tale percentuale del 7% salirà al 7,25% e dal 2021 al 7,50%. Dal 2008, l’età pensionabile è stata portata, da 65 anni, a 70 con l’entrata in vigore ordinaria nel 2021. Può comunque andare in pensione a 65 anni l’avvocato con 40 anni di contribuzione e ciò senza la penalizzazione del 5% in ragione di ogni anno di anticipazione. Il dibattito Il dibattito sulla presunta ingiustizia dell’attuale sistema – questione evidentemente posta dalle nuove generazioni di avvocati, che si affacciano a una professione piena di dubbi e incertezze – sta anche nella forte forbice di reddito tra più giovani e anziani. Dagli ultimi dati pubblicati dalla Cassa forense, risulta infatti che i primi abbiano, in media, un fatturato di circa 13mila euro l’anno, mentre il legale prossimo al pensionamento (tra 60 e 64 anni) dichiara circa 85mila euro. Se da un lato è vero che il diritto al lavoro è garantito dalla nostra Costituzione a prescindere dall’età, si sottolinea dall’altro lato che qualche correzione potrebbe essere opportuna, anche per correggere il debito previdenziale e redistribuire il PIL in favore dei più giovani, mai come oggi in difficoltà e forte affanno a sostenere i costi della Cassa.