Giuseppe Catapano: Reverse charge leggero

Non si applica la sanzione per omesso reverse charge, poiché la violazione commessa ha natura formale. Questo quanto stabilito dalla Corte di cassazione con sentenza del 15/4/2015, n. 7576. La Corte, dopo una serie di decisioni altalenanti, non ha quindi potuto non tenere in considerazione la sentenza del 11/12/2014 (C-590/13) della Corte di giustizia europea, che aveva considerato la mancata registrazione della fattura integrata o dell’autofattura una violazione non sostanziale ma solo formale in assenza di danno erariale.

In particolare, il contenzioso riguarda l’omessa integrazione delle fatture da parte di un società italiana per acquisti intracomunitari di beni. Il contribuente, non aveva annotato le autofatture nei registri Iva, secondo quanto disposto dall’art. 47 del dl 331/1993 e non aveva redatto il modello Intrastat.

L’Agenzia delle entrate, considerava l’omissione una violazione sostanziale, e procedeva all’irrogazione delle sanzioni e negava il diritto alla detrazione dell’Iva. Il contribuente proponeva ricorso, dinanzi la Commissione tributaria, sostenendo che la violazione è di natura squisitamente formale in quanto l’Iva a debito non inserita nel registro vendite si compensa con l’Iva a credito non riportata nel registro acquisti , quindi non si ha alcun danno erariale. I giudici di merito, in primo e secondo grado, accoglievano il ricorso del contribuente.

L’Agenzia avverso la decisione della Ctr Umbria proponeva ricorso per Cassazione. La Corte ha affermato che l’Agenzia delle entrate disponeva di tutte le informazioni necessarie per dimostrare che i requisiti sostanziali erano stati soddisfatti e quindi non può imporre ai fini della detrazione dell’Iva, condizioni supplementari che possano produrre l’effetto di vanificare l’esercizio del diritto medesimo.

Catapano Giuseppe scrive: Come adottare un bambino in Italia

La legge italiana inquadra l’adozione non come un diritto degli adulti, ma come uno strumento finalizzato a permettere ad ogni bambino di vedere realizzato il diritto di avere una famiglia. L’iter prevede che la coppia desiderosa di adottare un minore si dichiari disponibile all’adozione e si sottoponga ad accertamenti per verificare che sia idonea ad adottare. La prima tappa della procedura prevede l’affidamento familiare dei minori. Quando la famiglia di origine del minore si trova in accertate, ma temporanee difficoltà (soprattutto economiche), il minore viene affidato ad altra famiglia che provvede al suo mantenimento e alla sua educazione in vista di un ritorno a quella d’origine. L’affidamento è, di solito, concordato tra genitori ed ente locale (con la mediazione dei servizi sociali) ed ha carattere temporaneo; non modifica perciò lo stato di famiglia del minore: è diretto al recupero delle relazioni del minore con la propria famiglia e non alla sostituzione di questa con una nuova. Nel caso in cui i genitori naturali non concordino nell’affidamento, l’affidamento, ove ritenuto necessario, sarà disposto direttamente dal Tribunale per i minorenni. Se però la famiglia di origine sia del tutto inidonea ad occuparsi del minore ed in modo permanente, lo stesso può essere adottato da una famiglia idonea. L’adozione è quindi ammessa solo a favore di minori che si trovano in stato di abbandono materiale e morale dovuto a difficoltà permanenti e non transitorie della famiglia d’origine. Gli adottanti devono essere una coppia di coniugi sposati da almeno tre anni e non separati, nemmeno semplicemente di fatto. Se il minore ha compiuto i 14 anni occorre il suo consenso all’adozione. L’adozione interrompe ogni rapporto tra il minore e la sua famiglia d’origine e lo inserisce, come figlio legittimo, nella famiglia adottiva. L’adozione si perfeziona con un procedimento che si svolge dinnanzi al Tribunale per i minorenni. Le fasi della procedura sono le seguenti: 1) la coppia presenta domanda di adozione al Tribunale per i minorenni: si tratta di una domanda in carta semplice valida per tre anni e rinnovabile; 2) la domanda deve essere accompagnata da tutti i documenti utili a dimostrare la presenza de i requisiti indispensabili (per qualsiasi informazione ci si può rivolgere al Tribunale per i minorenni): quelli generalmente richiesti sono il certificato di nascita, lo stato di famiglia, la dichiarazione di assenso all’adozione da parte dei genitori dei coniugi (in caso di decesso bisogna produrre il certificato di morte); la busta paga o modello 740, il certificato del casellario giudiziale dei coniugi, la dichiarazione che attesti lo stato di non separazione dei coniugi; 3) ricevuta la domanda di adozione, il Tribunale per i minorenni dispone accertamenti volti a verificare se la coppia richiedente sia idonea all’adozione: in questa fase sarà valutata la capacità dei coniugi di educare il bambino, di prendersene cura economicamente e affettivamente. Il compito di effettuare queste indagini è sovente delegato ai servizi socio-assistenziali degli enti locali in collaborazione con le AUSL; 4) esauriti questi accertamenti, il Tribunale per i minorenni valuta la relazione prodotta dai servizi e decreta se la coppia è idonea o meno all’adozione. E’ bene sapere che i genitori non possono scegliere il bambino da adottare: è il Tribunale stesso a scegliere la coppia più adatta al minore adottabile. Verrà quindi disposto l’affidamento preadottivo (della durata di l anno) e al termine di questo periodo verrà emesso il decreto di adozione. Gli effetti del decreto di adozione sono: – un effetto legittimante per cui il minore adottato diventa a tutti gli effetti figlio legittimo della coppia adottante, di cui assume il cognome; – un effetto risolutivo, che fa cessare i rapporti giuridici (di parentela) tra il bambino e la sua famiglia di origine. L’adozione non può essere revocata a meno che il minore si trovi nuovamente in stato di abbandono.

Catapano Giuseppe osserva: Stop anatocismo, commissioni e spese sul conto corrente

Se il giudice dichiara illegittima la clausola del contratto di conto corrente bancario che prevede la capitalizzazione trimestrale degli interessi, per contrasto con il divieto di anatocismo disposto dal codice civile, deve essere rifatto tutto il conteggio degli interessi dovuti dal correntista, che andranno determinati senza alcuna capitalizzazione, neanche quella di tipo annuale. Non solo: non basta che il contratto faccia un generico riferimento alle “commissioni” per legittimare la misura della commissione di massimo scoperto e ogni altra spesa di tenuta del conto non pattuita in modo chiaro. Questi gli importanti principi affermato dal Tribunale di Bari in una recente sentenza che, così facendo, ha condannato un istituto di credito a rifondere, nei confronti del cliente, circa 72 mila euro: mica poco se si considera che a tanto ammontavano gli interessi calcolati illegittimamente sul conto con la tecnica (vietata dalla legge) dell’anatocismo. Secondo quanto giustamente ha affermato il giudice pugliese, una volta pronunciata la nullità della clausola di previsione degli interessi, non si può neanche stabilire la capitalizzazione annuale degli stessi (che, al contrario di quella trimestrale, è consentita dalla giurisprudenza). Una volta, infatti, annullata la relativa previsione contrattuale per contrasto con la legge, non solo la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi è illegittima perché viola il divieto di anatocismo, ma la stessa circostanza esclude che si possa applicare anche la capitalizzazione annuale (e ogni altra) sugli interessi debitori. Si tratta, infatti, di un risultato ormai acquisito nella giurisprudenza della Cassazione che, dal 1999, ha dichiarato illegittima la clausola che prevede la capitalizzazione degli interessi passivi, per quanto radicata nella prassi bancaria e contenuta nelle norme bancarie uniformi sui conti correnti. Non è mai esistito – chiarisce la Corte – un uso normativo in grado di derogare al divieto contenuto nel codice civile che, pertanto, resta fermo e inviolabile. In ogni caso risulta escluso che nel ricalcolo dei rapporti dare/avere fra correntista e banca si debba applicare la capitalizzazione annuale degli interessi. E questo in conformità con quanto, di recente, affermato dalla Cassazione a Sezioni Unite, secondo cui: “Qualora nell’ambito de contratto di conto corrente bancario, venga dichiarata la nullità della previsione di capitalizzazione trimestrale degli interessi per contrasto con il divieto di anatocismo, gli interessi a debito devono essere calcolati senza operare capitalizzazione alcuna”. La sentenza inoltre afferma la nullità della clausola cosiddetta “uso piazza”, ossia quando gli interessi dovuti dal correntista si intendono determinati alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza e producono a loro volta interessi nella stessa misura. La clausola è nulla per via della necessità di forma scritta per la determinazione degli interessi convenzionali ultralegali. La commissione di massimo scoperto, inoltre, non può essere desunta dal generico riferimento contenuto nel contratto che fa riferimento alle “commissioni” senza alcuna ulteriore specificazione; allo stesso modo, in assenza di una espressa preventiva pattuizione delle spese di tenuta di conto (ossia delle spese per operazione e di quelle fisse di chiusura), anche queste ultime non sono dovute dal correntista.

Catapano Giuseppe informa: Firmato l’Accordo per il Credito 2015

È stata firmata l’intesa sull’Accordo per il Credito 2015 tra l’Associazione Bancaria Italiana e le associazioni d’impresa maggiormente rappresentative.
L’Accordo consente di sospendere anche i finanziamenti che hanno già beneficiato di tale strumento negli anni passati, con la sola esclusione di quelli per i quali la sospensione è stata richiesta nei 24 mesi precedenti.

Dal 2009 le Pmi hanno potuto sospendere il pagamento della quota capitale di oltre 415 mila finanziamenti, ottenendo liquidità aggiuntiva per circa 24 miliardi di euro.

L’Accordo per il Credito 2015, che resterà in vigore fino al 31 dicembre 2017, prevede tre iniziative:

  • Imprese in ripresa
  • Imprese in sviluppo
  • Imprese e Pubblica Amministrazione.

IMPRESE IN RIPRESA

Prevede la possibilità per tutte le Pmi di:

  • sospendere la quota capitale delle rate di mutui e leasing, anche agevolati o perfezionati con cambiali;
  • allungare il piano di ammortamento dei mutui e le scadenze del credito a breve termine e del credito agrario.

Risultano pertanto confermate le misure di sospensione e allungamento dei mutui bancari previste dai precedenti accordi.

Le operazioni di sospensione potranno avvenire con le seguenti modalità:

  • sospensione per 12 mesi del pagamento della quota capitale delle rate dei finanziamenti a medio-lungo termine dei mutui PMI, anche se agevolati o perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie;
  • sospensione per 12 mesi oppure per sei mesi del pagamento della quota capitale implicita nei canoni di operazioni di leasing rispettivamente “immobiliare” ovvero “mobiliare”.

Le operazioni di  allungamento dei finanziamenti alle imprese (tale misura non è prevista per le operazioni in leasing) potranno riguardare la durata dei mutui (allungamento pari al 100% della durata fino ad un massimo di 3 anni per i mutui chirografari e 4 per gli ipotecari), le scadenze del creduto a breve termine (270 giorni) e quelle del credito agrario (fino a 120 giorni).

IMPRESE IN SVILUPPO

L’accordo prevede che le banche aderenti costituiscano dei plafond individuali – con un obiettivo di dotazione complessiva pari a 10 miliardi di euro – destinati al finanziamento dei progetti imprenditoriali delle Pmi.
La nuova misura si estende anche al finanziamento dell’incremento del capitale circolante necessario a rendere operativi investimenti realizzati o in corso, come anche della capacità operativa necessaria a far fronte a nuovi ordinativi.

IMPRESE E PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Riprende lo schema precedente per lo smobilizzo dei crediti delle imprese verso la Pa, aggiornandone i contenuti alle recenti disposizioni legislative.

Giuseppe Catapano informa: ISCRIZIONE IPOTECARIA DI ‘EQUITALIA’: NESSUNA COMUNICAZIONE AL CONTRIBUENTE, PROVVEDIMENTO NULLO AB ORIGINE

Pioggia’ di “cartelle di pagamento” per il contribuente, che deve poi subire anche una “iscrizione ipotecaria” da parte di ‘Equitalia’.
Tutto irregolare, però, sanciscono ora i giudici della Cassazione. Fatale, per il Fisco, è la “omessa notificazione dell’intimazione ad adempiere”.
Bisogna tener presente, difatti, spiegano i giudici, che “l’amministrazione, prima di iscrivere ipoteca, deve comunicare al contribuente che procederà alla predetta iscrizione sui suoi beni immobili, concedendo a quest’ultimo un termine – che può essere fissato in trenta giorni – perché egli possa esercitare il proprio diritto di difesa, presentando opportune osservazioni, o provveda al pagamento del dovuto”. Di conseguenza, quando, come in questo caso, “l’iscrizione di ipoteca” non è “preceduta dalla comunicazione al contribuente”, essa è da ritenere “nulla, in ragione della violazione dell’obbligo che incombe all’amministrazione di attivare il ‘contraddittorio endoprocedimentale’, mediante la preventiva comunicazione al contribuente della prevista adozione di un atto o provvedimento che abbia la capacità di incidere negativamente, determinandone una lesione, sui diritti e sugli interessi del contribuente medesimo”.
Ciò conduce a sancire la vittoria del contribuente, che vede annullata definitivamente ab origine la “iscrizione ipotecaria” emessa da ‘Equitalia’.

Giuseppe Catapano informa: CREDITO PER CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ASSISTITO DA IPOTECA: ‘VIA LIBERA’ ALLA RICHIESTA DI AMMISSIONE DI ‘EQUITALIA’ NEI CONFRONTI DEL FALLIMENTO

Procedura di fallimento per la società. E a entrare in gioco è anche il “credito per contributi previdenziali, assistito da ipoteca” vantato da ‘Equitalia’.
Ebbene, è da accogliere la richiesta di “ammissione del credito”, sanciscono ora i giudici della Cassazione. Corrette, ab origine, le pretese avanzate da ‘Equitalia’.
Per i giudici, bisogna tener presente che la normativa, da un lato, “attribuisce efficacia di titolo esecutivo al ‘ruolo’ – vale a dire, l’elenco dei debitori e delle somme da essi dovute – formato dall’Ufficio finanziario ai fini della riscossione a mezzo concessionario, così consentendo la formazione del detto titolo sulla base di un atto della stessa amministrazione, senza la necessità di ulteriore vaglio da parte dell’autorità giudiziaria”, e, dall’altro, riconosce “l’idoneità del titolo, rappresentato dal ‘ruolo’, a costituire in sé titolo per l’iscrizione di ipoteca sugli immobili del debitore, e quindi a determinare una garanzia reale a favore del creditore in ragione di provvedimento autonomamente emesso dall’amministrazione, senza contraddittorio preventivo e senza il controllo successivo da parte del giudice”.
Ci si trova di fronte, dunque, a una “ipoteca che tutela il credito in ragione della sua peculiare natura e qualità”, poggiata, com’è, sulla “esistenza di un titolo esecutivo costituito da un atto amministrativo”.
Di conseguenza, non è condivisile, in questa vicenda, l’ipotesi della “revocabilità dell’ipoteca” vantata da ‘Equitalia’ e la “assimilazione, sul piano della disciplina normativa, a quella giudiziale”.

Catapano Giuseppe scrive: L’IPOTECA ISCRITTA SUGLI IMMOBILI DEL DEBITORE E DEI COOBBLIGATI AL PAGAMENTO DELL’IMPOSTA

Secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass. nn. 7868/014. 3397/013, 3232/012), cui il collegio intende dare continuità, l’ipoteca iscritta ai sensi dell’art. 77 del d.P.R. n. 602/73 sugli immobili del debitore e dei coobbligati al pagamento dell’imposta, pur non essendo qualificabile come ipoteca legale – dal momento che l’iscrizione non ha luogo automaticamente su specifici beni oggetto di negoziazione al fine di garantire l’adempimento di obbligazioni derivanti da un’operazione di trasferimento della proprietà, ma richiede un’iniziativa del creditore e non presuppone un preesistente atto negoziale – neppure è riconducibile all’ipoteca volontaria, posto che la sua iscrizione prescinde dal consenso del proprietario del bene gravato, od a quella giudiziale, cui la accomuna la subordinazione dell’iscrizione ad un’iniziativa del creditore fondata su un titolo esecutivo precostituito e la finalità di garantire l’adempimento di una generica obbligazione pecuniaria, ma dalla quale si differenzia per la natura del titolo che ne costituisce il fondamento, non rappresentato da un provvedimento giurisdizionale, ma da un atto amministrativo. Si tratta, in definitiva, di figura autonoma, non agevolmente inquadrabile in alcuna delle categorie previste dal codice civile, e perciò non rientrante nel disposto dell’art. 67 I. fall., a norma del quale sono assoggettabili a revocatoria le sole ipoteche volontarie o giudiziali.

Giuseppe Catapano informa: CONTI CORRENTI PASSATI AI ‘RAGGI X’, MA SENZA AUTORIZZAZIONE ALL’ESECUZIONE DELLE INDAGINI BANCARIE: VALIDO, COMUNQUE, L’AVVISO DI ACCERTAMENTO

“Avviso di accertamento”, sui fronti Irpef ed Irap, ‘consegnato’ al contribuente, alla luce della “analisi di alcuni conti correnti, i quali evidenziavano alcune movimentazioni, in entrata ed in uscita, prive di adeguato riscontro documentale”.
Ma, secondo i giudici tributari regionali, l’azione del Fisco è illegittima. Fatale la “mancata produzione” – sottolineata dal contribuente – “sia in primo, sia in secondo grado, dell’autorizzazione del direttore regionale dell’Agenzia delle Entrate all’esecuzione delle indagini bancarie”. Ciò costituisce, secondo i giudici, “inosservanza degli oneri di allegazione e prova gravanti sull’ufficio” nonché “difetto di motivazione dell’atto impositivo”.
Tale visione, però, viene completamente demolita dai giudici della Cassazione. Questi ultimi, accogliendo le obiezioni mosse dall’Agenzia delle Entrate, ribadiscono che “la mancata esibizione” alla persona interessata “della autorizzazione all’espletamento delle indagini bancarie non comporta l’illegittimità dell’avviso di accertamento fondato sulle risultanze delle movimentazioni bancarie acquisite dall’ufficio o dalla Guardia di Finanza, potendo l’illegittimità essere dichiarata soltanto nel caso in cui dette movimentazioni siano state acquisite in materiale mancanza dell’autorizzazione, e sempre che tale mancanza abbia prodotto un concreto pregiudizio per il contribuente”. Ciò perché “l’autorizzazione ha una preminente funzione organizzativa, secondo uno schema riconducibile alla ‘delega-autorizzazione’, nel quale la valutazione rimessa al titolare dell’ufficio ‘delegante’ si esaurisce nella modalità di attuazione della competenza attribuita in vista del perseguimento del medesimo interesse pubblico”, quindi “essa ha in definitiva carattere endoprocedimentale, meramente preparatorio, inserito nella fase della iniziativa del procedimento amministrativo di accertamento, e più specificamente quale condizione di legittimazione dell’ufficio locale all’esercizio di taluni poteri ispettivi ricompresi nelle competenze amministrative di controllo e verifica delle dichiarazioni presentate e dei versamenti eseguiti dai contribuenti e dai sostituti d’imposta nonché di vigilanza sull’osservanza degli obblighi stabiliti dalle disposizioni tributarie”.
Di conseguenza, la “autorizzazione” non integra “un elemento costitutivo degli effetti del provvedimento impositivo, rimanendo estranea alla valutazione dei ‘presupposti di fatto e delle ragioni di diritto’ che fondano la pretesa tributaria, perché non provvede alla cura di uno specifico interesse, ma coincide col generale interesse all’esercizio della funzione pubblica di controllo fiscale, né dispone della sfera giuridica di terzi”.
Legittime, perciò, le obiezioni mosse dall’Agenzia delle Entrate, anche tenendo presente che non è stato “dedotto alcun concreto pregiudizio” per il contribuente.
Ciò conduce a riaffidare nuovamente la vicenda all’esame dei giudici tributari regionali.

Catapano Giuseppe osserva: UN PAESE DIVISO IN DUE

Lunedì 13 aprile “La Stampa” dedica un articolo allo studio di Confartigianato che compara i tassi di disoccupazione delle 20 regioni italiane con quelli registrati nei paesi dell’unione.

Il tasso più basso è quello, indovinate un po’, della provincia autonoma di Bolzano che riesce a far meglio della sua madrepatria d’elezione, la Germania, e dei suoi cugini d’Oltralpe, gli austriaci. Insomma la Locomotiva d’Europa è una zona culturalmente omogenea dove si parla tedesco. Quello che in qualche modo stupisce è che tutto il nord (Emilia compresa) presenta tassi che sono ampiamente sotto il 10% o lo superano di poco.

Le ultime posizioni di questa classifica sono occupate, anche qui con scarsa sorpresa purtroppo, da regioni del Sud: Sardegna Puglia Campania Sicilia e Calabria con tassi ben superiori al 20%. Chiudono la classifica comparata Regioni-UE Spagna e Grecia.

A supporto dei dati, un commento che tenta di spargere un po’ di ottimismo, fa notare come la tendenza negli ultimi mesi sia di recupero delle quote di occupati. Bisogna tener presente che, negli ultimi 6 anni, il Sud ha perso un numero di occupati superiore di due volte e mezzo circa rispetto a quelli del Nord.

Quali siano le ricette per colmare questa schizofrenia occupazionale non è compito di questa piccola rubrica metterle in campo, visto che illustri legioni di economisti si stanno applicando dai tempi di Camillo Benso conte di Cavour. I suoi moderni epigoni tra gite in felpa geograficamente connotate, profluvi di cinguettii roboanti e passeggiate con un barboncino bianco, non sembrano cavalli su cui puntare una posta elevata.

Una rappresentazione plastica della divisione del paese è data anche dai crolli che hanno interessato nei mesi e nei giorni scorsi alcuni tratti autostradali.

Si è cominciato con il crollo del viadotto della Salerno-Reggio Calabria con tanto di camion conficcato nel pilone del viadotto (e purtroppo pure un morto); poi il viadotto del rifacimento di un tratto della Palermo-Agrigento e l’altro giorno il crollo sulla Catania-Palermo.

Ieri, in Sardegna sprofonda la sede stradale in un tratto iniziale della nuova 554 che da Cagliari porta sulla costa Est, definita sbrigativamente “la strada per le località turistiche”. Mentre scrivo queste righe i siti d’informazione riportano la notizia delle dimissioni del Presidente di ANAS. Le conseguenze di questi crolli sono gravissime. Sicuramente mettono ancora una volta alla luce il modo rapace con cui si costruiscono le infrastrutture in italia: “gare” di appalto al ribasso, varianti in corso d’opera, dilatazione di tempi e costi, subappalti e adesso viene anche fuori costruzioni approssimative o colpevolmente al risparmio.

Quindi, indignazione, indagini lunghe e laboriose, campagne mediatiche, processi lunghi e prescrizioni certe per responsabilità indefinite. Quello che rimane è che parti del territorio nazionale, già disagiate, diventano meno raggiungibili. Una strada a scorrimento veloce come quella che da Cagliari porta a Villasimius non serve solo a rendere più semplice l’arrivo sulle spiagge ma a far viaggiare merci e persone in modo più rapido in una regione dove non ci sono autostrade e dove non esiste praticamente una rete ferroviaria. Lo stesso dicasi per la Sicilia.

Il crollo sulla Palermo-Catania raddoppia il tempo di percorrenza tra i due capoluoghi dell’isola. E anche qui merci e persone viaggiano su gomma. La Salerno-Reggio Calabria è un monumento alla mala gestione (a partire da un percorso che dal mare sale a più di mille metri di altitudine) e forse i miei nipoti la vedranno finita, ma non ne sarei certo.

Si parla di anni per rimettere in sesto le vie di comunicazione. Anni. Per tornare al punto di partenza di una situazione che era già indegna. L’Unione Europea, la scorsa settimana, ha sanzionato l’Italia perché non prevede nel suo ordinamento il reato di tortura, in relazione ai fatti del G8 di Genova. Per questi crolli andrebbe forse introdotto il reato di procurato sottosviluppo.

Catapno Giuseppe informa: Quanto meno sia possibile, annunciare

Non c’è bisogno di attendere il dibattito a Palazzo Madama sul Def del 23 di aprile per capire che il tesoretto da 1,6 miliardi con cui Matteo tenta postremamente di fare l’incantatore non ci condurrà più in alto e meno infaustamente di quanto fecero le ali incerate al groppone con Dedalo «il sagace fugibondo dal carceroso claustro» – così nell’Hypnerotomachia Poliphili – e con suo figlio giovinetto Icaro.

Scrive Fabrizio Forquet sul “Sole”:

«Con dati occupazionali che restano al minimo storico e una produzione industriale che continua a deludere, dovrebbe essere chiaro a tutti che è tempo di serietà e non di distrazioni. Tanto meno di armi di distrazioni di massa per distogliere l’attenzione della pubblica opinione dai nodi veri dell’economia e dell’azione di governo.
È allora opportuno che il governo spari nel dibattito pubblico la questione del “tesoretto”? E c’è davvero un “tesoretto” da spendere nelle pieghe del nostro bilancio pubblico? La risposta è no, no secco, su entrambe le domande.»

Leggiamo nel Grande libro dei giochi di prestigio: «Il prestigiatore deve annunciare quanto meno sia possibile il giuoco che sta per presentare. In tal modo otterrà di sorprendere invece di essere sorpreso».

E invece tu, quante volte, Matteo, hai detto: «Troveremo le risorse?»