Giuseppe Catapano: Concorso Pubblico per 82 infermieri, Marche

Pubblicato un bando d’assunzione di 82 infermieri nell’Asl Marche.

L’Azienda Sanitaria Unica Locale delle Marche (ASUR ), per l’Area di Fabriano e di Ascoli Piceno – San Benedetto del Tronto, ha appena indetto un concorso pubblico, per l’inserimento di 82 infermieri ASL-due-nuovi-concorsi-pubblici-per-infermieri-e-OSS-370x230(qualifica: Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere), a tempo pieno ed indeterminato, che saranno inquadrati nella Categoria D del CCNl comparto Sanità.

Requisiti per partecipare al concorso

Per potersi candidare alla procedura pubblica di reclutamento, sarà necessario, per i candidati, possedere i seguenti requisiti:

diploma di laurea triennale in Scienze Infermieristiche o Infermieristica, oppure diploma universitario  o diplomi ed attestati riconosciuti equivalenti dalla normativa vigente ai fini dell’esercizio della professione d’infermiere , conseguiti anche in base al precedente ordinamento;

– iscrizione all’Albo professionale Infermieri;

– cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione Europea;

– idoneità fisica all’impiego(che sarà accertata precedentemente all’immissione in servizio);

– assenza di provvedimenti di dispensa dal pubblico impiego o da un servizio pubblico, per avere conseguito l’impiego o il servizio stesso grazie alla produzione di documenti falsi o invalidi in maniera non sanabile;

– assenza di esclusione dall’elettorato attivo.

La procedura di selezione

L’iter selettivo prevede una prima fase di valutazione dei titoli personali, ed una seconda fase con lo svolgimento di tre verifiche.

Sarà difatti tenuta una prima prova scritta, che verterà sugli argomenti attinenti al profilo professionale richiesto; potrà trattarsi dello svolgimento di un elaborato, o di domande a risposta multipla o sintetica. Per superare la verifica, sarà necessaria una votazione di 21/30.

Vi sarà, poi, una seconda prova pratica, che consisterà nell’ esecuzione o nella dimostrazione di conoscenze tecniche specifiche, oppure nella stesura di atti o programmi relativi alla qualifica a concorso.

Infine, è prevista una terza prova orale, che vaglierà la preparazione dei candidati nell’informatica ed in una lingua a scelta tra inglese, spagnolo, francese e tedesco, e verterà nelle stesse materie delle prime due verifiche.

Per superare la prova pratica ed orale, la votazione necessaria sarà di 14/30.

La valutazione complessiva consterà di 100 punti, di cui un massimo di 30 potranno essere assegnati dalla valutazione dei titoli, e 70 dalle tre prove.

Al termine delle selezioni sarà redatta la graduatoria di merito dei candidati, che sarà pubblicata anche sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche.

Termine e modalità di presentazione della domanda

Le domande dovranno essere presentate, improrogabilmente, entro il 24 settembre 2015.

La procedura di presentazione prevede la compilazione di un form online, disponibile nel sito della Asur Marche. La documentazione prodotta via web dovrà poi essere stampata ed inoltrata al Direttore di Area Vasta 2, Azienda Sanitaria Unica Regionale, mediante le seguenti modalità:

raccomandata con ricevuta di ritorno, da spedire all’indirizzo: Via Filippo Turati, 51 – 60044 – Fabriano (AN);

consegna diretta nella sede;

– posta elettronica certificata (PEC), alla seguente mail: areavasta2.asur@emarche.it.

Sarà necessario allegare all’istanza i seguenti documenti:

– Certificazioni o autocertificazioni relative ai titoli posseduti, suscettibili di specifica valutazione;

Curriculum Vitae, redatto su carta semplice, datato e firmato;

-pagamento della tassa di concorso, pari a 10 Euro;

– Eventuale documentazione comprovante il diritto di precedenza o preferenza;

– Elenco della documentazione inoltrata, datato e firmato.

Ulteriori specifiche sono reperibili all’interno del bando di concorso, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 agosto 2015.

Giuseppe Catapano: Revisione dell’assegno se lui guadagna di più, quando?

Il mio ex marito mi versa un assegno di mantenimento di 500 euro al mese, ma ora so che lui guadagna molto di più perché è diventato socio in attività fruttuose: posso chiedere la revisione dell’assegno?

Sebbene la sentenza di separazione e divorzio, che decidono l’ammontare dell’assegno di mantenimento nei confronti del coniuge più debole economicamente, possono essere sempre oggetto Pensione-di-reversibilita-370x230di successiva revisione, in caso di mutamento delle condizioni economiche di uno dei due, in modo tale, anche per il futuro, da eliminare ogni sproporzione di reddito, tale revisione non sempre è possibile.

In generale, bisogna tener conto, nella modifica dell’assegno da versare all’ex, degli eventuali miglioramenti della situazione economica dell’altro coniuge solo qualora detti miglioramenti costituiscano sviluppi naturali e prevedibili dell’attività svolta durante il matrimonio. Al contrario, non possono essere valutati i miglioramenti che scaturiscano da eventi autonomi e aventi carattere di eccezionalità.

Esempi

L’esempio più semplice è quello di Mario che, dopo il divorzio, vince una grossa somma alle scommesse: tale incremento patrimoniale non potrà giustificare l’aumento dell’assegno.

Stessa sorte anche per i grossi guadagni di Francesco che, se durante il matrimonio svolgeva il lavoro di dipendente presso una società, viene licenziato per crisi aziendale e decide di avviare un’attività in proprio che, dopo qualche anno decolla e lo rende particolarmente benestante.

Può chiedere l’integrazione del mantenimento la moglie che veda il marito guadagnare di più grazie alle partecipazioni detenute, già durante il matrimoni, in due società: si tratta infatti di miglioramenti della sua situazione economica, che costituivano sviluppi naturali e prevedibili di attività già da lui svolte durante il matrimonio.

Ed ancora, ma all’inverso, Giovanni può chiedere la revisione dell’assegno di mantenimento che versa all’ex moglie se l’attività con cui manteneva la famiglia durante il matrimonio, dopo il divorzio fallisce e lui non riesce più a mantenere più lo stesso tenore di vita di prima.

Solo i normali sviluppi

La Cassazione ha ricordato più volte che bisogna tener conto, nella determinazione dell’assegno divorzile, degli eventuali miglioramenti della situazione del coniuge, nei cui confronti si chieda l’assegno, qualora costituiscano sviluppi naturali e prevedibili dell’attività svolta durante il matrimonio. Al contrario, non possono essere valutati i miglioramenti, che scaturiscano da eventi autonomi, non collegati alla situazione di fatto ed alle aspettative maturate nel corso del matrimonio e aventi carattere di eccezionalità, in quanto connessi a circostanze ed eventi del tutto occasionali ed imprevedibili.

Giuseppe Catapano: La servitù di passaggio, come riconoscerla

La trascrizione della servitù nei registri rende il peso sul fondo servente opponibile non solo al titolare di quest’ultimo, ma anche ai suoi eredi e aventi causa.

 

Spesso, negli atti di compravendita di immobili, si fa riferimento all’esistenza di servitù di passaggio sul bene stesso. Si tratta di un peso (o meglio, dell’obbligo di consentire il transito su detto tratto di La-servitu-di-passaggio-come-riconoscerla--370x230terreno) che viene imposto a un fondo – detto fondo servente – e quindi, indirettamente, al suo proprietario, per l’utilità di un altro fondo – detto fondo dominante – appartenente ad un diverso proprietario.

Come sapere se un bene è gravato da servitù

Per sapere anticipatamente se il bene che si intende acquistare è gravato o meno da vincoli, come appunto la presenza di servitù (ma anche di ipoteche, domande giudiziali, ecc.) è sufficiente una verifica nei registri immobiliari, da cui dovrà risultare la trascrizione della servitù (la servitù, quale diritto reale, è infatti soggetta a trascrizione).

Solo le servitù trascritte nei pubblici registri possono essere opponibili ai terzi successivi acquirenti o eredi del fondo servente.

L’adempimento della trascrizione svolge una funzione primaria di tipo dichiarativo. Dunque – nella fattispecie concreta – se la servitù è trascritta, essa è opponibile non solo all’attuale proprietario del fondo servente, ma anche a tutti i suoi successivi aventi causa (sia per atti tra vivi che per eredità).

Cosa significa “opponibile”?

Per comprendere questo termine è meglio ricorrere a un esempio.

Se Tizio è proprietario di un fondo (fondo servente) con una servitù di passaggio nei confronti di Mevio (titolare, quindi, del fondo dominante), e successivamente vende l’immobile a Caio o, decedendo, lo lascia in eredità a Sempronio, con il trasferimento del bene egli cede anche l’obbligo a rispettare la servitù. Così, né Caio né Sempronio potranno impedire a Mevio di transitare per il loro fondo. Si suol dire, quindi, che la servitù di cui è titolare Mevio, in qualità di proprietario del fondo dominante, può essere opposta a Caio e Sempronio.

Eccezione

Se manca la trascrizione, la servitù è altresì ugualmente opponibile – in via del tutto eccezionale – solo se di essa si faccia menzione nell’atto di trasferimento del fondo servente: tale menzione – afferma la Cassazione  – può essere effettuata anche in modo indiretto attraverso il riferimento alla situazione di luoghi, ma comunque sempre con espressioni idonee a manifestare la precisa volontà contrattuale.

La menzione nell’atto di vendita dell’esistenza del diritto di passaggio può quindi assumere rilevanza indipendentemente dalla precedente regolare trascrizione del titolo costitutivo; grazie a tale indicazione si rende edotti i futuri subacquirenti dell’esistenza della servitù: il che vale quale implicita accettazione della stessa, superando l’assenza di trascrizione.

Giuseppe Catapano: Imposta sui rifiuti per la casa secondaria abitata saltuariamente

Pago la tassa di smaltimento rifiuti per un’abitazione secondaria che uso come residenza per le vacanze e che abito saltuariamente poche settimane l’anno: il Comune però mi vuol far pagare l’imposta come tutti gli altri soggetti residenti: è corretto?

 

Sebbene il principio ispiratore dell’imposta sui rifiuti – per come risultante anche dalla disciplina della Comunità Europea – sia “chi inquina paga” e paga in base a quanto inquina, il sistema con cui l’Italia ha Ridotta-la-tassa-sui-rifiuti-se-il-cassonetto-lontano-da-casa-370x230disegnato l’attuale imposta sui rifiuti è di tipo “presuntivo”: in pratica il prelievo non è commisurato ai rifiuti “effettivamente” prodotti, ma a quelli “standard”, cioè ai rifiuti che “ordinariamente” produce una famiglia del medesimo numero di membri, in una casa avente la stessa superficie e occupata per l’intero anno.

Quindi le variabili sono costituite dal numero di familiari conviventi e dalla dimensione dell’immobile, e non dai giorni in cui l’immobile stesso viene abitato. Vien fatta salva, da numerosi giudici, la possibilità, per il proprietario, di dimostrare che l’unità immobiliare non è mai stata (né può esserlo) abitata, dando prova del fatto che non sono stati mai sottoscritti contratti per la fornitura delle utenze “essenziali” come la luce, il gas e il telefono.

In ogni caso, i Comuni possono concedere riduzioni sull’imposta sui rifiuti per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo. Si tratta però di una mera discrezionalità per l’ente locale che, quindi, è anche libero di non prevedere alcuna agevolazione e lasciare inalterato il sistema di tassazione, indipendentemente dai giorni di permanenza nell’immobile, dalla residenza e dalla quantità dei rifiuti prodotti.

Se questo sistema sia compatibile o meno con il principio comunitario del “Chi inquina paga” se n’è già occupata la Corte di Giustizia Europea, fornendo una sentenza piuttosto generica, che sembra accontentare entrambe le parti: secondo i giudici di Lussemburgo, il metodo “presuntivo” adottato dall’Italia non contrasta, in linea di principio, con il Trattato dell’U.E.. Tuttavia, esso trova un limite laddove comporti che taluni “detentori … si facciano carico di costi manifestamente non commisurati ai volumi o alla natura dei rifiuti da essi producibili”.

Che fare, dunque, in questi casi? Di certo se si procede a un ricorso in autotutela o una richiesta, per altre forme, inoltrata all’ente locale, non si sortiranno effetti di sorta. Si tenga conto, infatti, che numerosi Comuni, posti sui litorali d’Italia (e, quindi, dalla vocazione prettamente turistica) mantengono il servizio di nettezza urbana proprio grazie alla contribuzione di tutti i proprietari di immobili, residenti e non.

Non resta, quindi, che fare ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale, chiedendo ad essa di disapplicare la delibera locale e sperando in una sentenza “evolutiva”: non è, infatti, per niente scontata una sentenza favorevole, sebbene in astratto e in punto di diritto, la tesi della differenziazione delle tariffe potrebbe essere sorretta da validi motivi.

Giuseppe Catapano: Immobile pericolante, responsabile solo il proprietario

Se l’immobile è pericolante, a pagare le conseguenze degli eventuali danni arrecati a terzi è sempre e soltanto il proprietario: questo, perché, secondo la Cassazione , il reato di omissione di lavori in Immobile-pericolante-responsabile-solo-il-proprietario-370x230edifici o costruzioni che minacciano rovina, si realizza allorché il titolare del bene non si sia attivato per rimuovere le cause del pericolo accertato; non rileva l’ignoranza, da parte del predetto proprietario, dello stato di pericolo dell’edificio stesso (si pensi al caso in cui questi viva in un’altra città o sia residente all’estero). Non è neanche necessaria una preventiva diffida da parte del Comune o di chiunque altro possa essere danneggiato dallo stato pericolante. In altri termini, il proprietario non può ignorare lo stato dei suoi immobili, anche se dati in affitto da più anni.

Secondo i supremi giudici, l’ignoranza circa lo stato di pericolosità dell’immobile non esclude la colpevolezza, essendo normale diligenza del proprietario di un immobile curarne lo stato al fine di evitare una rovina pericolosa per la pubblica incolumità.

Giuseppe Catapano: Offese del dipendente al datore, la reazione esclude il licenziamento

Il datore gli nega il permesso e lui “sbotta” con un’espressione oltraggiosa. Ma non è questo che, secondo la Cassazione, giustifica il licenziamento del dipendente, tanto più se “in tronco” (senza cioè il dovuto preavviso). Per valutare la legittimità del licenziamento disciplinare bisogna scendere nelle “viscere” dell’offesa, comprenderne l’effettiva portata, le intenzioni e lo spirito di insubordinazione che la anima.

Con la sentenza in commento, la Suprema Corte detta le linee guida in tema di offese tra datore di lavoro e dipendente. E se all’imprenditore non è mai consentito sfruttare la propria posizione di superiorità gerarchica per insultare il dipendente “sul personale” (leggi “Fin dove il superiore può insultare il dipendente”), al contrario al lavoratore si può perdonare – di tanto in tanto – la parola di troppo.

Nel caso di specie, i giudici hanno qualificato il comportamento dell’uomo – a seguito di una proposta di trasferimento – come una semplice reazione istintiva ad un provvedimento del datore che, per le sue modalità, ben poteva essere interpretato come finalizzato non a perseguire oggettive esigenze aziendali, ma ad impedirgli di assumere importanti incarichi sindacali. Proprio per il modo in cui il lavoratore ha percepito la volontà dell’azienda la sua reazione poteva essere giustificata: la condotta, insomma, non era poi così grave, secondo i giudici, sia per l’insussistenza della portata intimidatoria delle espressioni utilizzate, sia per il profilo psicologico.

La vicenda fa comprendere una questione molto chiara: in tema di licenziamento disciplinare determinato a seguito di insulti del dipendente, una regola fissa non c’è, ma bisogna valutare caso per caso. Sarà quindi il giudice a dover effettuare un accertamento in concreto della reale entità e gravità del comportamento addebitato al dipendente nonché della proporzione tra sanzione disciplinare e infrazione.

Giuseppe Catapano: Firme illegittime dei dirigenti, la CTP di Bari boccia l’Agenzia Entrate

Ce n’è per tutti i contribuenti: ad annullare gli accertamenti dell’Agenzia delle Entrate sono ormai una valanga di sentenze, da ultima quella della CTP di Bari.

Non è la prima volta che la Commissione Tributaria pugliese sposa la tesi pro-contribuente: ancora una volta viene bocciata la difesa del fisco che, strenuamente, sta tentando, in più parti d’Italia, di sostenere la validità degli atti dei 767 dirigenti delle Entrate decaduti dopo la sentenza della Corte Costituzionale. Ma neanche stavolta riesce nell’intento.

Nella sentenza in commento si ribadisce infatti che la firma del Capo Team Controlli è insufficiente a far ritenere valido l’avviso di accertamento, stante il difetto di sottoscrizione del funzionario, il quale non è dirigente, né rientra nel personale munito di potere necessario previsto dalla legge alla sottoscrizione degli atti fiscali.

Insomma, ancora un precedente che appesantisce il rischio del danno erariale commesso dai vertici del fisco per aver promosso personale senza pubblico concorso.

Giuseppe Catapano: Slitta al 21 settembre 2015 la presentazione del modello 770 dei sostituti di imposta

Slitta dal 31 luglio al 21 settembre il termine per la presentazione in via telematica della dichiarazione dei sostituti di imposta – modello 770 del 2015 (relativo all’anno 2014). La proroga è stata disposta con un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’Economia e delle Finanze, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di oggi. Entro lo stesso termine sarà possibile la riduzione delle sanzioni per l’infedele dichiarazione dei 770/2014, l’omessa effettuazione, nel 2014, delle ritenute e l’omesso, insufficiente o tardivo versamento delle ritenute operate nel 2014.

Con la proroga per la presentazione del modello 770/2015, prorogati di conseguenza anche i termini per l’invio telematico da parte dei datori di lavoro all’Agenzia delle Entrate delle Certificazioni Uniche (CU) relative ai redditi di lavoro autonomo non occasionale. Infatti, l’Agenzia delle entrate, ad integrazione di quanto stabilito, prima con comunicato stampa del 12 febbraio 2015 e poi con la circolare n. 6/E del 19 febbraio 2015, paragrafo 2.9 (in “Finanza & Fisco” n. 43/2014, pag. 3017), ha definitivamente statuito, con circolare n. 26 E del 7 luglio 2015 (punto 14, in “Finanza & Fisco” n. 13/2015, pag. 917), ed in riferimento solo all’anno 2015, che le Certificazioni contenenti esclusivamente redditi non dichiarabili mediante il modello 730 (come i redditi di lavoro autonomo non occasionale) possono essere inviate anche dopo il 7 marzo 2015, senza applicazione di sanzioni entro il termine previsto per la presentazione del modello 770 Semplificato.

Delitto di omesso versamento delle ritenute certificate di cui all’art. 10-bis del D.lgs. n. 74 del 2000

Per i datori di lavoro/sostituti che hanno operato ritenute “certificate” nel 2014 e che non le hanno versate è importante che vi provvedano, entro il 21 settembre. Questo per evitare il consumarsi del reato previsto dall’art. 10-bis D.Lgs. 74/2000 al superamento dei 50.000 Euro (per ciascun periodo d’imposta). Peraltro, si evidenzia che l’interessato non necessariamente dovrà riversare per intero le ritenute certificate originariamente non corrisposte all’Erario, ma potrà aver cura di saldare (almeno) l’eccedenza rispetto ai 50mila euro contemplati dalla norma,con ciò ponendosi sotto la soglia di rilevanza penale ed impedendo così la contestazione del reato; tuttavia, la riduzione sotto soglia deve tassativamente avvenire entro la scadenza del termine finale per la presentazione della dichiarazione annuale. Ciò, coerentemente con gli insegnamenti della Suprema Corte Cassazione secondo i quali il reato di omesso versamento di ritenute certificate di cui all’art. 10-bis D.Lgs. n. 74 del 2000, si consuma con il mancato versamento per un ammontare superiore ad euro cinquantamila delle ritenute complessivamente risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti entro la scadenza del termine finale per la presentazione della dichiarazione annuale del sostituto (Mod. 770). Per la commissione del reato, in altri termini, basta la coscienza e volontà di non versare all’Erario le ritenute effettuate nel periodo considerato, con la precisazione che tale coscienza e volontà deve investire anche la soglia dei cinquantamila euro, che è un elemento costitutivo del fatto, contribuendo a definirne il disvalore. La prova del dolo è insita, in genere, nella duplice circostanza del rilascio della certificazione al sostituito e della presentazione della dichiarazione annuale del sostituto (Mod. 770), che riporta le trattenute effettuate, la loro data ed ammontare, nonché i versamenti relativi. (Cfr.Cass., Sez. III Penale, Sent. n. 20266 del 15 maggio 2014)

Modifiche in arrivo in materia di omesso versamento di ritenute certificate

Va evidenziato che l’articolo 7 (Modifica in materia di omesso versamento di ritenute certificate) della schema di decreto legislativo recante revisione del sistema sanzionatorio (atto 183) nel modificare l’articolo 10-bis del D.Lgs. n. 74 del 2000, chiarisce la portata del reato di omesso versamento di ritenute certificate e innalza la soglia di non punibilità da cinquantamila euro a centocinquantamila euro. In base della modifiche proposte nello schema, il reato di omesso versamento di ritenute certificate punirà in “futuro”, salvo l’applicazione del favor rei, con la reclusione da sei mesi a due anni(pena non modificata) chiunque non versa entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta le ritenute «dovute sulla base della dichiarazione» (inserito con la norma dallo schema di decreto legislativo) ovvero risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, per un ammontare superiore a «150 mila euro» (la soglia vigente è di 50 mila euro) per ciascun periodo d’imposta. Ne consegue che nel reato di omesso versamento delle ritenute le omissioni non devono più necessariamente risultare dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, essendo sufficiente che esse siano dovute in base alla dichiarazione

Peraltro, l’articolo 11 dello stesso schema di decreto legislativo sostituisce l’attuale art. 13 del decreto legislativo n. 74 del 2000 prevedendo la non punibilità dei reati di omesso versamento delle ritenute certificate, di omesso versamento di IVA, di indebita compensazione (limitatamente all’ipotesi di cui al comma 1 dell’articolo 10-quater) qualora i debiti tributari, comprensivi di sanzioni e interessi, siano stati integralmente pagati prima dell’apertura del dibattimento. Per tale tipologia di reati la causa di non punibilità trova la sua giustificazione nella scelta di concedere al contribuente la possibilità di eliminare la rilevanza penale della propria condotta attraverso una piena soddisfazione dell’erario prima del processo penale: in questi casi infatti il contribuente ha correttamente indicato il proprio debito risultando in seguito inadempiente; il successivo adempimento, pur non spontaneo, rende sufficiente il ricorso alle sanzioni amministrative. Il pagamento degli importi dovuti può essere fatto anche mediante le speciali procedure conciliative e di adesione all’accertamento, nonché mediante il ravvedimento operoso.

Giuseppe Catapano: Canone Rai, governo battuto, minoranza Pd vota contro, niente aiuto da Verdini

ROMA – Governo battuto in Senato sulla riforma Rai,la minoranza Pd vota contro le indicazioni della maggioranza mentre non arriva l’aiuto a Renzi e ai suoi dei 10 senatori di Verdini.

senato_ddl_riforme_m5s_lega-112-300x200La maggioranza è andata sotto sulla votazione per l’art.4 del disegno di legge di riforma della tv di Stato. Sono stati approvati emendamenti di minoranza Dem, FI e M5S, sui quali il governo aveva espresso parere negativo.

Con 121 voti favorevoli e 118 contrari l’Aula si è espressa contro l’articolo che delega al governo la possibilità di riformare le modalità di riscossione delcanone, ovvero una delle tasse più evase dagli italiani. Ecco cosa recita l’articolo 4 della bozza di riforma, così come viene riportato sul sito del Governo:

L’art. 4 (Disciplina del finanziamento pubblico della RAI S.p.A.) delega il Governo ad adottare entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge uno o più decreti legislativi per una disciplina del sistema di finanziamento pubblico alla RAI S.p.A.. Il decreto sarà adottato su proposta del MISE di concerto con il MEF, sentite le competenti commissioni parlamentari. La necessità di una revisione della normativa al riguardo è sentita da tempo, alla luce della inefficacia dell’attuale sistema di riscossione e della peculiarità della natura impositiva dello stesso, che trova fondamento in un regio decreto legge del 21 febbraio 1938, n.246. Il comma 3 richiama espressamente quanto disposto dall’articolo 17 della legge 196 del 2009 in merito alla necessaria previa copertura finanziaria degli eventuali oneri recati dai decreti legislativi.

Minoranza Pd, 18 contro il governo: sono 18 i senatori della minoranza Dem che hanno votato l’emendamento soppressivo dell’art.4 della riforma Rai, che ha visto il governo andar sotto per 3 voti.

La “stampella” di Verdini fallisce: emendamento soppressivo votato anche da 2 senatori di Ala, il nuovo gruppo di Verdini che dovrebbe essere la “stampella” del governo almeno in termini di numeri al Senato. Significative le assenze dei verdiniani. In un gruppo di 10 disertano il voto in 7.

Giuseppe Catapano: Svimez, sud Italia cresciuto la metà della Grecia in 13 anni: 1 su 3 è povero

ROMA – Un italiano su 3 al sud Italia è povero e la crescita del Mezzogiorno dal 2000 al 2013 è stata la metà di quella greca. A dirlo sono i dati raccolti daSvimez nel Rapporto sull’economia del Mezzogiorno 2015 sulla situazione economica italiana e in particolare del sud. Il divario tra centro-nord e sud si amplia, spiega Svimez, mentre resta alto l’allarme lavoro e cresce il numero di poveri. Se al nord è povero un cittadino su 10, al Mezzogiorno la povertà riguarda un cittadino su 3.

svimez-300x150DIVARIO PIL – Il divario del Pil pro capite tra Centro-Nord e Sud è tornato ai livelli del secolo scorso, dettaglia ancora il rapporto Svimez. In particolare, in termini di Pil pro capite, il Mezzogiorno nel 2014 è sceso al 63,9% del valore nazionale, un risultato mai registrato dal 2000 in poi. Recentemente, uno studio di Confindustria aveva mostrato che il Mezzogiorno offre segnali di ripresa, dal calo della cassa integrazione al recupero dell’occupazione, ma aveva anche aggiunto che bisognerà aspettare il 2025 (assumendo per altro una crescita in linea con il resto del Paese) per recuperare i 50 miliardi di Prodotto interno dispersi negli anni della recessione.

OCCUPAZIONE IN CALO – Tornando ai dati Svimez, resta comunque un allarme sul fronte del lavoro: “Il numero degli occupati nel Mezzogiorno, ancora in calo nel 2014, arriva a 5,8 milioni, il livello più basso almeno dal 1977, anno di inizio delle serie storiche Istat”. Emerge poi che i consumi delle famiglie meridionali sono ancora scesi, arrivando a ridursi nel 2014 dello 0,4%, a fronte di un aumento del +0,6% nelle regioni del Centro-Nord. Qui si è registrato un recupero dei consumi di beni durevoli, con un aumento delle spese per vestiario e calzature (+0,3%) e di altri “beni e servizi”, categoria che racchiude i servizi per la cura della persona e le spese per l’istruzione (+0,9%). In crescita nel centro-nord anche i consumi alimentari (+1%), a fronte della contrazione del mezzogiorno (-0,3%). In generale, nel 2014 i consumi pro capite delle famiglie del mezzogiorno sono stati pari al 67% di quelli del Centro-Nord.

POVERO UNO SU 3 –  In Italia negli ultimi tre anni, dal 2011 al 2014, le famiglie assolutamente povere sono cresciute a livello nazionale di 390mila nuclei, con un incremento del 37,8% al Sud e del 34,4% al Centro-Nord. Quanto al rischio povertà, nel 2013 in Italia vi era esposto il 18% della popolazione, ma con forti differenze territoriali: 1 su 10 al Centro-Nord, 1 su 3 al Sud. La regione italiana con il più alto rischio di povertà è la Sicilia (41,8%), seguita dalla Campania (37,7%). La povertà assoluta è aumentata al Sud rispetto al 2011 del 2,2% contro il +1,1% del Centro-Nord. Nel periodo 2011-2014 al sud le famiglie assolutamente povere sono cresciute di oltre 190 mila nuclei in entrambe le ripartizioni, passando da 511 mila a 704 mila al Sud e da 570 mila a 766 mila al Centro-Nord.