Le cause per ottenere la dichiarazione di nullità e annullabilità di delibere dell’assemblea della società riguardano anche le delibere di approvazione del bilancio. È quanto si evince dalla riforma del codice civile di recente approvazione. La regola generale prevede che l’azione di nullità si possa intraprendere entro il termine massimo di tre anni. Al contrario, l’azione di annullamento va promossa entro 90 giorni dal deposito. Tuttavia, le predette azioni non possono essere proposte nei confronti delle deliberazioni di approvazione del bilancio dopo che è avvenuta l’approvazione del bilancio dell’esercizio successivo. Si tratta di un termine più breve rispetto a quello ordinario per far valere la nullità, che si impone per garantire la stabilità non solo degli atti, ma anche della società stessa e dei mercati. Solo le deliberazioni che modificano l’oggetto sociale, prevedendo attività illecite o impossibili, possono essere impugnate senza limiti di tempo. Ciascuno dei soci assenti, dissenzienti o astenuti, gli amministratori, il consiglio di sorveglianza e il collegio sindacale possono impugnare il bilancio perché affetto da nullità. Ma l’azione può essere anche proposta da chiunque abbia interesse e anche rilevata d’ufficio dal giudice, ma non più senza limiti di tempo. Qualora il revisore non abbia formulato rilievi (il termine revisore va interpretato in senso ampio comprendendo anche il collegio sindacale, qualora allo stesso sia affidata la revisione legale dei conti), l’impugnativa deve essere proposta da tanti soci che rappresentino almeno il 5% del capitale. I vizi del bilancio possono riguardare: – il procedimento di formazione del bilancio (per esempio i casi di mancata convocazione dell’assemblea, di mancanza del verbale e di impossibilità o illiceità dell’oggetto; – il suo contenuto (per esempio quando il bilancio sia redatto in violazione dei principi di chiarezza e di rappresentazione veritiera e corretta tali da mettere in pericolo la sua funzione informativa, quando risultino pregiudicati gli interessi generali e manchi una veritiera e corretta informazione sulla situazione economica patrimoniale e finanziaria della società tale da “ingenerare incertezze o erronee convinzioni nei soci e nei terzi; sono quindi esclusi i casi in cui le violazioni siano insignificanti o trascurabili”). Invece, le irregolarità nel procedimento di formazione del bilancio quali, per esempio, il tardivo deposito del progetto di bilancio nella sede sociale, il mancato rispetto dei termini per la convocazione dell’assemblea, l’impossibilità della consultazione del progetto di bilancio da parte dei soci, il mancato deposito della relazione degli amministratori o dei sindaci, la mancanza dei requisiti in capo ai sindaci che avevano redatto la relazione sono, solo causa di annullabilità (che quindi andrà fatta valere entro 90 giorni). Sono annullabili, inoltre, tutte le delibere, e quindi anche quelle di approvazione del bilancio, per la partecipazione all’assemblea di persone non legittimate, salvo che tale partecipazione sia stata determinante ai fini della regolare costituzione dell’assemblea; per l’invalidità di singoli voti o per il loro errato conteggio, salvo che il voto invalido o l’errore di conteggio siano stati determinanti ai fini del raggiungimento della maggioranza richiesta; per l’incompletezza o l’inesattezza del verbale, salvo che impediscano l’accertamento del contenuto, degli effetti e della validità della deliberazione, nonché le delibere che non sono prese in conformità alla legge o all’atto costitutivo: questi ultimi casi rientrano nella categoria dei “vizi comuni”.
Catapano Carmine Vincenzo
Giuseppe Catapano scrive: Trasferire i contratti in corso dalla vecchia alla nuova azienda in presenza di debiti
Rischia grosso l’imprenditore la cui impresa, sommersa dai debiti, viene “parcheggiata” e, nel frattempo, cede i contratti in corso ad un’altra azienda, sempre dello stesso soggetto o di un prestanome. Infatti, se lo scopo è solo quello di evitare i creditori, e tra questi c’è il fisco, il pericolo è quello di una incriminazione per il reato di sottrazione illecita al pagamento delle imposte. Lo ha chiarito la Cassazione con una sentenza di questa mattina. Facile per il fisco dimostrare che l’imprenditore, in relazione ai beni trasferiti ed alla modalità di rientro in possesso dei medesimi beni, ha posto solo in essere una condotta finalizzata alla sottrazione al pagamento in favore dell’erario. Peraltro, è del tutto irrilevante il mancato completamento dell’operazione rispetto alla punibilità delle condotte finalizzate alla distrazione. Infatti, sostiene la Corte, il reato sussiste a prescindere dalla realizzazione del trasferimento effettivo e del vantaggio economico. Il reato in commento non richiede che l’amministrazione tributaria abbia già compiuto un’attività di verifica, accertamento o iscrizione a ruolo, né richiede l’evento, vale a dire la sussistenza di una procedura di riscossione in atto e la effettiva vanificazione della riscossione tributaria coattiva. Si tratta infatti di un reato “di pericolo” e non “di danno” e l’esecuzione esattoriale, quindi, non configura un presupposto della condotta illecita, ma è prevista solo come evenienza futura che la condotta tende (e deve essere idonea) a neutralizzare. Ai fini della perfezione del delitto, pertanto, è sufficiente la semplice idoneità della condotta a rendere potenzialmente inefficace (a prescindere, poi, dai risultati effettivi e concreti) la procedura di riscossione .
Catapano Giuseppe informa: Genitore assente nella vita del figlio: danno risarcito anche dagli eredi
Se un genitore abbandona il figlio, privandolo sin da bambino del sostegno morale e delle cure materiali necessarie a una sua serena crescita, quest’ultimo ha diritto al risarcimento per il danno morale conseguente alla privazione affettiva subita. Le responsabilità scaturenti dal ruolo di padre e madre non vengono meno neppure alla morte del genitore. Lo chiarisce la Cassazione che, con una pronuncia di pochi giorni fa , ha riconosciuto a un figlio naturale il diritto di agire nei confronti degli eredi del padre che lo aveva trascurato dalla nascita, al fine di essere da loro risarcito del danno non patrimoniale subito. La Corte si sofferma a lungo sui presupposti e i risvolti (anche processuali) del danno provocato al figlio in caso di abbandono. Essa precisa, innanzitutto, che ciascun genitore è tenuto al mantenimento, all’educazione, all’istruzione e all’assistenza morale dei figli per il solo fatto che siano venuti al mondo; tale dovere prescinde da qualsiasi domanda giudiziale (come, ad esempio, quella di accertamento di paternità) . Pertanto, anche se uno solo dei genitori abbia riconosciuto il figlio alla nascita, provvedendo in via esclusiva alle sue cure, resta fermo il dovere dell’altro – anche per il periodo che precede la sentenza dichiarativa della paternità o maternità naturale – di ottemperare ai propri doveri di genitore (per un approfondimento sul tema leggi: Figli non riconosciuti: spetta il danno morale e Assistenza familiare: se manca l’affetto il padre risarcisce il minore). Ricordano, in particolare, i giudici supremi che il disinteresse mostrato dal genitore nei confronti del figlio, se da un lato integra una grave violazione dei doveri di cura e assistenza morale da parte del genitore, dall’altro non può che provocare una inevitabile e profonda lesione di tutti i diritti del figlio nascenti dal rapporto di filiazione: ferita, destinata ad incidere in modo permanente nella vita del soggetto che ha subito l’abbandono. Si pensi, solo per fare degli esempi, all’insicurezza vissuta nelle relazioni sociali o alla sensazione che la famiglia non possa rappresentare un punto di riferimento nei momenti difficili della vita: ripercussioni psicologiche così profonde che, tra l’altro – lo ricordiamo – la stessa Cassazione, in una recente pronuncia, aveva parificato la sofferenza legata all’assenza del genitore nella vita del figlio a quella della perdita dovuta alla sua morte, ritenendo applicabili, ai fini della liquidazione del danno morale, le tabelle relative alla perdita di un familiare (per un approfondimento leggi l’articolo: “Condanna per il genitore che abbandona il figlio”). La Corte precisa, inoltre, che il risarcimento del danno morale spettante al figlio e dovuto, in caso di morte del genitore, dagli eredi di questo, raccoglie in sé il complesso insieme dei diritti che sorgono già dalla sua nascita (che vanno ben al di là del solo mantenimento economico) e ben si inquadra nella nozione di danno endofamiliare; quando, infatti, vengono lesi diritti della persona rientranti nell’ambito dei rapporti familiari (quale, ad esempio, quello all’onore e alla dignità del coniuge in caso di infedeltà), chi ha subito il danno può ricorrere a strumenti non strettamente legati al diritto di famiglia (come può esserlo, ad esempio, la richiesta di addebito nel giudizio di separazione). Nello specifico, la violazione dei diritti del figlio (riconosciuti dalla Costituzione e dalle leggi internazionali recepite dal nostro ordinamento), fa ricadere il comportamento del genitore assente nella sua vita nell’ambito dell’illecito civile; il danneggiato matura, così, il diritto di promuovere un’autonoma domanda giudiziaria (perché estranea al procedimento familiare in senso stretto) per ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale. La vicenda Nel caso in esame, la Cassazione ha confermato la condanna inferta agli eredi (moglie e figlia legittima) di un uomo a risarcire 50000 euro alla figlia naturale di questo, la quale per tutta la sua vita non aveva ricevuto dal genitore il necessario sostegno morale e materiale.
Giuseppe Catapano informa: Buca sulla strada, auto danneggiata, risarcimento escluso
Sarà capitato a tutti, almeno una volta nella propria “vita automobilistica”, di finire con una ruota in una buca nascosta sul manto stradale e, per causa di ciò, doverla sostituire. In molti casi, il danno economico non è particolarmente elevato e, specie di questi tempi, non giustifica un’azione giudiziaria per il risarcimento del danno. Ma il tempo perso per l’imprevisto, la fatica nella sostituzione dello pneumatico bucato (che spesso richiede l’intervento di terzi), il fermo tecnico del mezzo dal gommista spingono poi, non poche persone, a muovere le contestazioni all’ente pubblico proprietario della strada. E se, oltre al danno, si aggiunge la beffa di una mancata risposta, allora scattano le richieste di indennizzo attraverso la domanda al giudice di pace o al Tribunale (a seconda del valore della causa). Attenzione, però. Non sempre la legge consente di ottenere il risarcimento del danno. E questo dipende, soprattutto, dalla dimensione della buca, dalla sua collocazione, dalla condotta di guida del conducente. In questa breve guida, cercheremo di fare il punto della situazione per consigliare al meglio chi, specie nella stagione invernale, subisce un danno del genere. 1 | LA BUCA STRADALE È bene sapere che la giurisprudenza ritiene risarcibile solo i danni provocati da “insidie stradali occulte”: per tali si intendono quegli ostacoli (nel nostro caso, le buche sull’asfalto) che non siano facilmente visibili o prevedibili usando l’ordinaria diligenza. E questo perché all’utente della strada è sempre richiesto di attivare un comportamento prudente. Insomma, è necessaria la “non visibilità” del pericolo e la “non prevedibilità” della situazione. Per esempio: una fossa di dimensioni tali da invadere un’intera carreggiata non può certo qualificarsi come un’insidia occulta o un trabocchetto. Chi ci cade dentro non potrà, quindi, che prendersela con sé stesso. Paradossalmente, se il Comune non ripara una strada e la lascia in condizioni di evidente dissesto avrà meno possibilità di essere condannato al risarcimento rispetto a una situazione in cui, invece, la strada sia sostanzialmente agibile, ma sia presente qualche saltuario pericolo (leggi: “Danni alle ruote da fosse: se il Comune non ripara la strada dissestata non è responsabile”). 2 | LA CONDOTTA DI GUIDA Nello stesso tempo, il conducente deve tenere una condotta di guida prudente. Egli non deve aver concorso a determinare il danno. Così, anche in presenza di una fossa insidiosa, ma il cui danno l’automobilista poteva evitare tenendo un comportamento rispettoso del codice della strada, non scatta il risarcimento del danno. Insomma, la condizione di pericolosità deve derivare dalla cosa in sé (la buca) e non anche dal concorso del conducente. Secondo la Cassazione, una strada, anche astrattamente pericolosa, non è in grado di nuocere chi tiene una condotta di guida prudente . Chi chiede, quindi, il risarcimento dovrà anche dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un’obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno. Per esempio: la presenza di un cantiere sulla strada deve sollecitare la massima prudenza nell’automobilista che, pertanto, è tenuto ad adeguare la propria guida alle mutate condizioni di pericolo. In casi come questo sarà molto più difficile ottenere il risarcimento. Per esempio: anche la presenza di un cartello stradale che avvisi l’utente della presenza di una strada dissestata dovrebbe imporre una cautela maggiore al conducente, il quale ben potrebbe scegliere un percorso alternativo. 3 | L’ESTENSIONE DELLA STRADA Per le fosse apertesi da poco tempo, l’estensione della strada (ossia la sua lunghezza) potrebbe essere motivo per ostacolare la richiesta di risarcimento. Difatti, l’ente proprietario deve avere il tempo necessario, dal verificarsi del pericolo e dalla relativa segnalazione, per attivarsi e, previa collocazione dell’opportuna segnaletica, provvedere alla riparazione. Così, come non potrebbero esserci scuse per non pagare per il danno provocato da una buca su strada del centro abitato (posta la vicinanza e la sorveglianza diretta delle stesse), le cose potrebbero cambiare su una strada statale o, comunque, su una particolarmente estesa e, magari, “sperduta” . 4 | ONERE DELLA PROVA In ogni caso, all’atto della richiesta del risarcimento, all’automobilista spetta solo documentare: – il fatto storico (l’essere caduto nella buca stradale) – e la conseguente spesa (il danno economico). Al contrario, tutte le contrarie eccezioni volte a paralizzare la richiesta di indennizzo (buca facilmente visibile, condotta imprudente del danneggiato, presenza di un cantiere, cartellonista stradale con gli avvisi, ecc.) spettano all’ente pubblico proprietario della strada. Quest’ultimo deve dimostrare quello che la giurisprudenza chiama “caso fortuito” ossia il fatto che l’incidente si è verificato non per colpa del proprietario del suolo, ma per: – un’alterazione dello stato dei luoghi imprevista, imprevedibile e non tempestivamente eliminabile o segnalabile ai conducenti nemmeno con l’uso dell’ordinaria diligenza (si pensi ad una buca appena apertasi a causa della caduta di un masso); – oppure la condotta negligente e imprudente della stessa vittima. 5 | LA RICHIESTA DI RISARCIMENTO Quando vi sarete accertati che tutte le condizioni vi consentono di chiedere il risarcimento, a questo punto sarà necessario “preparare” le prove per la vostra pretesa. Nell’immediatezza del danno, sarà necessario scattare le fotografie: tanto alla strada, quanto al mezzo danneggiato. Provate a “contestualizzare” le immagini: non limitatevi a immortalare i singoli particolari. Sarà meglio fotografare la fossa con una persona vicino o, meglio, con l’auto, per evidenziare il rapporto delle rispettive grandezze. Inoltre la via andrà ripresa anche in una visione prospettica, per dimostrarne lo stato dei luoghi e individuarne l’esatta collocazione geografica. Telefonate alle autorità per chiedere che accorrano e stilino il relativo verbale. Non sempre però la polizia è disponibile a intervenire se non vi sono danni a persone. Per cui sarà opportuno chiedere ai testimoni presenti nelle vicinanze i relativi nominativi per poterli poi fornire al giudice in caso di contenzioso. Se vi siete fatti male, non dimenticate di andare subito al pronto soccorso e farvi rilasciare il relativo certificato medico con l’attestazione del vostro stato di salute. Il carrozziere al quale affiderete l’auto per la riparazione dovrà rilasciarvi la fattura o un preventivo per la spesa necessaria al ripristino del mezzo. Questa servirà per documentare il danno economico che avete subito o che dovrete sostenere. Infine, dovrete inviare una richiesta di risarcimento danni (diffida) con raccomandata a.r. all’ente pubblico proprietario della strada (spesso si tratta del Comune). Dovrete allegare anche la documentazione fotografica, i certificati medici, i preventivi di spesa e i nomi dei testimoni che sono disposti a confermare quanto da voi sostenuto. Se tutto ciò non dovesse essere sufficiente a ottenere il risarcimento, sarà opportuno consultarsi con un avvocato che vi spieghi, innanzitutto, la convenienza di una eventuale causa e, quindi, possa procedere all’atto di citazione, previa eventuale negoziazione assistita.
Catapano Giuseppe comunica: Avvocati: preventivo scritto anche se il cliente non lo chiede
Il disegno di legge Concorrenza, licenziato venerdì scorso dal Consiglio dei Ministri e ora prossimo all’esame delle Camere, prevede importanti novità in numerosi settori economici e commerciali sino ad oggi rimasti “rigidi” ad ogni riforma. Si ricorderà la triste fine che aveva fatto il decreto “Destinazione Italia” del quale furono bocciate le norme con maggiore impatto sul mercato, tra cui quelle sugli sconti delle Rc-auto. Oggi il ddl Concorrenza ne riprende le stesse disposizioni (con alcune modifiche) e, allo stesso tempo, ne prevede di nuove sulla scorta delle recenti raccomandazioni fornite dall’Antitrust. Le principali novità – dalle quali sono state però stralciate le disposizioni che avrebbero consentito alle parafarmacie e ai supermercati di vendere i farmaci di fascia C – riguardano il mondo delle professioni, in particolare avvocati e notai. Si pensi, ad esempio, alla possibilità per avvocati e commercialisti di stipulare, al posto dei notai, i “piccoli” atti di compravendita (leggi “Avvocati al posto dei notai”). Fine dell’esclusiva Per quanto riguarda la professione forense, viene esclusa l’esclusività della consulenza stragiudiziale ai soli avvocati, ai quali resta comunque resta riservata totalmente la difesa in tribunale ed in qualsiasi grado di giudizio. Si rende così possibile ad esperti e consulenti (v. commercialisti, consulenti del lavoro, ecc.), anche se non iscritti all’albo degli avvocati, di fornire consulenza legale, ampliando il bacino di offerta di tale servizio e la libertà del cliente nella scelta del soggetto al quale richiedere tale prestazione. Preventivo scritto sempre obbligatorio Il Ddl concorrenza stabilisce poi che l’obbligo per l’avvocato – attualmente previsto dalla legge – di fornire il preventivo della parcella per la prestazione professionale solo in caso di domanda espressa da parte del cliente scatterà sempre e comunque. In pratica, il legale dovrà fornire il preventivo scritto anche senza una esplicita richiesta in tal senso da parte dell’assistito. La nuova norma modificherà quindi la legge di riforma dell’ordinamento forense che ora risulterà formulata in questo modo: Il professionista è tenuto, nel rispetto del principio di trasparenza, a rendere noto al cliente il livello della complessità dell’incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell’incarico; è altresì tenuto a comunicare in forma scritta a colui che conferisce l’incarico professionale la prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo fra oneri, spese, anche forfetarie, e compenso professionale. Associazioni e società di professionisti Potranno partecipare alle associazioni tra gli avvocati anche legali che non abbiano necessariamente il domicilio professionale presso la sede dell’associazione. L’avvocato potrà aderire a più di un’associazione. Circa la facoltà di esercizio della professione in forma societaria, per evitare contrasti con la disciplina generale in materia di società tra professionisti (STP), viene estesa agli avvocati la possibilità di costituire società per l’esercizio di attività professionali, anche multidisciplinari, con la presenza di soci di capitale non professionisti, nella misura di un terzo dei conferimenti.
Catapano Giuseppe: Debitori: subito sotto torchio
Non c’è solo il Tribunale di Mantova a dare man forte ai creditori rimasti “a secco” dai propri debitori, dopo lunghi, estenuanti e costosi pignoramenti infruttuosi. Anche il Tribunale di Novara sposa lo stesso orientamento e si aggiunge alla lista dei fori che ritengono subito applicabile la riforma dell’esecuzione forzata e, in particolare, sulla ricerca, con modalità telematiche, dei beni da pignorare. La nuova normativa consente al creditore di evitare la consueta “caccia al tesoro” di conti correnti, stipendi, pensioni, e ogni altro bene intestato al debitore solo dando una sbirciatina alle banche dati che usa il fisco per scovare l’evasione fiscale. Stiamo, cioè, parlando della famigerata Anagrafe tributaria e dell’Anagrafe dei rapporti finanziari (o più comunemente detta “dei conti correnti”), tristemente note ai contribuenti per essere gli strumenti attraverso cui l’Agenzia delle Entrate ha individuato i soggetti a maggior rischio “evasione”. Strumenti, però, che ora verranno utilizzati anche ai fini “civilistici”, ossia nelle cause tra dipendente e datore di lavoro, professionista ed ex cliente, padrone di casa e inquilino, correntista e banca e, insomma, tutte le volte in cui è in gioco un rapporto tra un creditore e un debitore. Per le modalità operative leggi: “Esecuzione forzata: la nuova ricerca telematica dei beni da pignorare” “Pignoramento: come si fa la nuova ricerca telematica dei beni del debitore” Da sempre, le principali riforme del nostro Paese – nonostante la formale e definitiva approvazione da parte del Parlamento – sono rimaste impantanate anni e anni, per via dei biblici ritardi nell’approvazione dei relativi regolamenti attuativi. E questa fine rischiava di fare anche il nuovo strumento concesso ai creditori di poter agire in esecuzione forzata: la possibilità, cioè, di chiedere all’ufficiale giudiziario, previa autorizzazione del Presidente del Tribunale, di ricercare, in via telematica, i beni del debitore, accedendo alle banche dati dell’amministrazione finanziaria, viene infatti subordinata all’emanazione dei decreti ministeriali. I tribunali, però, si stanno orientando in modo diverso da una rigida interpretazione della norma. La sostanza è questa: è vero che gli uffici giudiziari non sono ancora attrezzati e necessitano delle precisazioni ministeriali che ancora non sono arrivate. Ma nulla toglie al creditore di bypassare l’ufficiale giudiziario e accedere direttamente all’anagrafe tributaria e dei conti. Lo potrà fare sempre previa autorizzazione del Presidente del Tribunale e, comunque, mai in prima persona (per evitare violazioni della privacy), ma richiedendolo ai relativi uffici dell’amministrazione finanziaria (presumibilmente l’Agenzia delle Entrate). Quando poi gli ufficiali giudiziari si saranno dotati delle strutture tecniche e delle regolamentazioni interne per operare in tal modo, la riforma andrà a regime e per l’accesso basterà rivolgersi al proprio tribunale. Qualche giorno fa avevamo commentato un provvedimento del tribunale di Mantova che spiega quanto appena detto (leggi l’articolo: “Creditori: le ricerche nell’anagrafe tributaria dei beni del debitore sono già operative”). Oggi aggiungiamo anche un precedente, dello stesso tenore, del Tribunale di Novara. Nel provvedimento in commento si precisa che l’istanza volta ad ottenere l’autorizzazione all’accesso diretto da parte degli ufficiali giudiziari alle banche dati telematiche del fisco può avvenire solo in procedimenti esecutivi iniziati dopo l’11 dicembre 2014 e solo da quando saranno emanati i decreti attuativi ministeriali. Ma nulla toglie che, nel frattempo, il creditore possa ottenere un accesso diretto alle suddette banche dati e solo se, per motivi di carattere tecnologico, non sia possibile accedere alle banche dati tramite ufficiale giudiziario (in verità, nel caso di specie, l’ordinanza termina con un diniego alla consultazione, ma solo perché il richiedente aveva fatto istanza di accesso per il tramite degli ufficiali giudiziari). Insomma, non ci sono scuse per non autorizzare il creditore ad accedere all’Anagrafe tributaria. Questa volta i debitori hanno le ore contate…
Catapano Giuseppe informa: Pensione anticipata forzata: dipendenti pubblici e cessazione d’ufficio
Dopo tanti anni di blocco delle assunzioni, all’interno degli enti pubblici, finalmente le linee programmatiche paiono mutate e volte ad un ricambio generazionale, auspicato da tempo. Giovedì scorso, difatti, è stata pubblicata un’importante circolare della Funzione Pubblica, che chiarisce il contenuto degli ultimi interventi legislativi, in materia di cessazione del rapporto lavorativo su iniziativa dell’Amministrazione. Innanzitutto, dobbiamo ricordare che, dallo scorso giugno [2], nel settore pubblico, l’istituto del trattenimento in servizio è stato abolito, così come è stata riformulata la risoluzione unilaterale del rapporto per il raggiungimento dei limiti di età e di contribuzione. A tal proposito, la circolare illustra le recenti modifiche, fornendo un’esaustiva interpretazione della normativa. Tre sono le ipotesi di pensionamento “forzato” da parte dell’Ente Pubblico: due obbligatorie, applicabili verso chi abbia maturato i requisiti per la pensione di vecchiaia, ovvero il diritto alla pensione anticipata, avendo raggiunto il limite d’età ordinamentale (previsto dai singoli settori d’appartenenza); una rimessa alla discrezionalità dell’amministrazione, volta a chi abbia raggiunto i parametri previsti dalla “Riforma Monti Fornero”[3] per la pensione anticipata. Quest’ultima casistica, tuttavia, presenta delle particolarità: difatti, la circolare chiarisce che, anche qualora il dipendente abbia raggiunto i requisiti per la pensione anticipata (nel 2015, 42 anni + 6 mesi di contributi per gli uomini, e 41 anni + 6 mesi per le donne), potrà essere collocato a riposo d’ufficio solo al raggiungimento dei 62 anni d’età (parametro previsto dalla Riforma Pensionistica per percepire il trattamento anticipato senza penalizzazioni). La Legge di Stabilità 2015 [4], nonostante abbia abolito le decurtazioni percentuali dell’assegno di pensione anticipata (sino al 31.12.2017), non ha comportato modifiche alla disciplina della cessazione unilaterale dal servizio, che resta, pertanto, applicabile solo al compimento del sessantaduesimo anno d’età. Per quanto concerne le ipotesi al di fuori del pensionamento anticipato, proseguire il rapporto di lavoro oltre il limite d’età ordinamentale (oppure oltre l’età prevista per il trattamento di vecchiaia) sarà permesso solo per garantire la maturazione dei requisiti minimi (20 anni di contributi) per l’accesso alla pensione; in ogni caso, non si potrà superare il settantesimo anno di età (parametro che dovrà essere periodicamente adeguato alla speranza di vita). I requisiti post Riforma Monti Fornero non devono essere rispettati in tutte le cessazioni d’ufficio: infatti, per i soggetti in possesso della quota 96 al 31.12.2011 (con almeno 60 anni d’età e 35 di contribuzione), sono sufficienti 40 anni di contributi (parametro previsto per la vecchia pensione d’anzianità). Per quanto riguarda il computo i periodi utili al raggiungimento della pensione, dovrà essere considerata tutta l’anzianità contributiva accreditata , non solo quella accantonata presso l’ex Inpdap; nel caso di contributi versati in diverse gestioni, il dipendente, per valorizzarli tutti, senza oneri, ai fini del diritto e della misura del trattamento, potrà utilizzare gli istituti della totalizzazione o del cumulo contributivo. In conclusione, dalle disposizioni emerge certamente una ratio volta al rinnovamento dei dipendenti pubblici, avvalorata dai chiarimenti forniti. Tuttavia, i provvedimenti indicati appaiono incisivi in maniera limitata: ad esempio, per garantire un turnover maggiormente efficace, sarebbe stato opportuno il pensionamento “forzato” di tutti coloro che abbiano maturato i requisiti della pensione anticipata, a prescindere dall’età, almeno sino al 31.12.2017 (data ultima per fruire del trattamento senza penalizzazioni per chi non avesse compiuto 62 anni). Ad ogni modo, per quanto non rivoluzionario, si tratta comunque di un buon inizio per il processo di ringiovanimento della Pubblica Amministrazione. – See more at: http://www.laleggepertutti.it/79341_pensione-anticipata-forzata-dipendenti-pubblici-e-cessazione-dufficio#sthash.EaROedT6.dpuf
Catapano Giuseppe osserva: Hollande:sostegno a Roma per una soluzione Onu in Libia. Renzi alle opposizioni: meno ostruzionismo, meno decreti
Prima il vertice bilaterale a Parigi con il presidente francese François Hollande, al termine del quale il numero uno dell’Eliseo ha chiarito che “abbiamo, io e Matteo Renzi, confermato la necessità del rispetto del cessate il fuoco in Ucraina, senza deroghe e senza ritardi” e ha ribadito come la Francia sostenga “tutti gli sforzi dell’Italia affinché al livello più elevato, vale a dire l’Onu, si possa trovare soluzione al caos e quindi al terrorismo in Libia, ha detto Hollande nel corso della conferenza stampa congiunta con Renzi all’Eliseo. Poi le parole del premier italiano sulla situazione interna, sulle riforme e sulla polemica con il leader della Fiom, Maurizio Landini, che lo ha accusato di rappresentare un pericolo per la democrazia perché non eletto dai cittadini: “Ricordo che l’italia è una repubblica parlamentare”, ha sottolineato Renzi. “E’ il parlamento a dare la fiducia al governo, come previsto dalla carta costituzionale. Proprio Landini nel dibattito sulla riforma costituzionale ha fatto molto per evitare che diventasse qualcosa di diverso. Renzi ha risposto anche a quanti gli rinfacciano di fare un uso troppo spregiudicato dei decreti legge. “Saremo in grado di fare meno decreti se le opposizioni faranno meno atti di ostruzionismo”, ha spiegato. “Se le opposizoni in tutti i passaggi della vita parlamentare scelgono la strada dell’ostruzionismo, esercitano certamente un loro diritto. Ma lo strumento naturale diventa fatalmente il decreto legge. “Le modalità con cui si fanno le leggi in Italia sono disciplinate dalla Costituzione. Facciamo decreti legge quando ci sono le caratteristiche di necessità e urgenza. Se le opposizioni fanno ostruzionismo una volta è comprensibile, due volte è comprensibile, tre volte è un pò meno comprensibile”, ha aggiunto il premier. Che comunque ha tagliato corto sulle riforme: “Le polemiche sono rispettabili, ma al di là delle polemiche dei sindacati della sinistra radicale, della Lega, di Grillo, di Fi, noi con serenità, tranquillità e il sorriso sulle labbra abbiamo il compito di portare l’Italia nel futuro e non ci fermeranno né le polemiche né gli slogan ideologici”.
Il vertice italo-francese: Hollande, rafforzare Triton
Sulla questione libica, Hollande ha sostenuto che serve un “accordo politico tra le diverse fazioni”, ha detto ancora Hollande. “Sono i gruppi terroristici a fare questo traffico” di esseri umani “che comporta un aiuto ai terroristi. Abbiamo chiesto all’Europa di rafforzare Triton”, ha detto il presidente francese. Renzi ha commentato: “E’ molto importante che oggi dal colloquio con Hollande sia emerso che la Libia non è solo un tema italiano ma di tutta l’Europa: il Mediterraneo non può essre periferia o cimitero del nostro continente, ma ne è il cuore. La priorità della Libia va evidenziata e sottolineata con forza”.
Il presidente del Consiglio italiano, accompagnato da molti dei suoi ministri, è stato accolto dal presidente francese con cui ha scambiato un abbraccio. Bilaterale per i due leader, mentre i ministri della delegazione incontrano i loro omologhi francesi. Al centro dell’agenda, oltre ai temi internazionali – dall’Ucraina, alla Libia e alle partire europea – anche, tra l’altro, la firma di un protocollo per la tav Torino-Lione. Tra gli altri accordi, oltre a quello integrativo sulla Torino-Lione, anche un’intesa Asi (Agenzia spaziale italiana) e una sull’Enea. Renzi, arrivato a Parigi in leggero ritardo, è accompagnato da gran parte del suo governo. Con lui i ministri dell’Interno Alfano, dell’Economia Padoan, delle Riforme Boschi, dello Sviluppo economico Guidi, dei trasporti Lupi, della Pa Madia, dell’istruzione Giannini oltre al sottosegretario all’Ue Gozi. Tra gli accordi prevista la sigla, da parte di Renzi e Hollande, dell’intesa per la Torino-Lione (con la società che dalla fase progettuale passerà a quella della realizzazione dell’opera), oltre ad una serie di altri protocolli sullo spazio, la disciplina delle acque territoriali, la tutela marina.
Catapano Giuseppe: Boldrini ricorda Pertini scomparso 25 anni fa: “Esempio di impegno politico e morale”
La presidente della camera, Laura Boldrini, ha commemorato nell’Aula di Montecitorio l’ex presidente della Repubblica Sandro Pertini nel giorno del 25esimo anniversario della sua morte. Boldrini ha definito Pertini “politico di grande rigore, coerenza e integrità morale, socialista appassionato, Sandro Pertini ha sempre nutrito un profondo rispetto per le Istituzioni repubblicane che lui stesso aveva contribuito a fondare. Consapevole dei pericoli che la democrazia può correre allorquando il rapporto di fiducia che deve legare i cittadini alle Istituzioni si logora”, ha detto la presidente della camera , “Pertini ha speso gran parte della sua vita politica a trasmettere agli italiani questo sentimento di attaccamento agli istituti democratici, e in particolare alle giovani generazioni, alle quali egli affidava idealmente il patrimonio morale e politico dell’antifascismo e della Resistenza”. Boldrini ha poi ricordato che durante il suo mandato di presidente di Montecitorio “Pertini si è impegnato a rendere sempre più trasparenti e comprensibili i meccanismi decisionali all`interno del parlamento, nella ferma convinzione che anche attraverso questa via fosse possibile contribuire a rinsaldare il legame tra Istituzioni e cittadini”. “La sua costante attenzione verso i suoi concittadini”, ha proseguito la presidente, il suo instancabile richiamo ai valori di libertà e giustizia sociale favorito dal suo straordinario carisma, rimarranno un tratto caratteristico della sua politica anche quando, eletto presidente della Repubblica, egli dimostrerà una sensibilità non comune nel saper interpretare i cambiamenti che si stavano verificando nella società italiana”.Quindi Boldrini ha concluso: “A distanza di così tanti anni dalla sua scomparsa, Sandro Pertini rimane un esempio sempre attuale e vivissimo di impegno politico e morale per tutti noi”.
Catapano Giuseppe osserva: Lombardia, governo pronto a impugnare l’Antimoschee
La legge della Regione Lombardia che regola in materia urbanistica i nuovi luoghi di culto, la cosiddetta ‘anti moschee’, sarà impugnata dal governo davanti alla Corte costituzionale forse già nel prossimo consiglio dei ministri. Lo ha anticipato Enrico Brambilla, capogruppo del Pd al consiglio regionale della Lombardia, che ha spiegato ai giornalisti di aver avuto informazioni in tal senso “attraverso canali politici” in parlamento e al governo. Brambilla insieme con Umberto Ambrosoli, coordinatore del centrosinistra al Pirellone, e Lucia Castellano, capogruppo del Patto civico, ha presentato un’istanza di impugnativa della legge che sarà inviata al premier Matteo Renzi e agli uffici di Palazzo Chigi. Una sollecitazione al governo perché impugni per illegittimità costituzionale le norme volute dalla Lega e dal centrodestra, accusate di violare il diritto fondamentale alla libertà di culto, ma anche uno strumento per essere ammessi nell’eventuale giudizio alla Consulta. Secondo il centrosinistra la legge lombarda vuole colpire i musulmani, “ma viola la libertà di culto di tutte le confessioni”, ha detto la consigliera Castellano.