Catapano Giuseppe: Jihadi John è Mohamed Emwazi, londinese. Isis, svelata l’identità del boia

Si chiama Mohamed Emwazi, ha 27 anni ed è di Londra. E’ l’identità di “Jihadi John“, il ragazzo incappucciato che abbiamo imparato a riconoscere nei terribili video dell’Isis. Fino ad oggi sapevamo che era giovane, con marcato accento britannico, e che con un coltellaccio sgozzava ostaggi americani o inglesi. Oggi sappiamo anche chi è: Mohamed ha 27 anni, è di una zona ovest di Londra, ed è nato in Kuwait.
Viene da una famiglia agiata ed è laureato in informatica. Fino al 2012, a quanto pare, ha condotto una vita “normale” in Gran Bretagna, poi si è arruolato nell’Isis, probabilmente nel 2012. Tutte queste informazioni le ha diffuse la Bbc che a sua volta si basa su un comunicato di Scotland Yard.
Fino ad oggi si pensava che Jihadi John fosse l’ex rapper e dj Abdel-Majed Abdel Bary, un ragazzo londinese di 23 anni. Mohamed Emwazi è comparso per la prima volta in un video Isis nell’agosto 2014, con la decapitazione dell’americano James Foley.
Secondo fonti vicine al terrorista, Emwazi si sarebbe avvicinato all’estremismo islamico dopo un viaggio in Tanzania organizzato a maggio del 2009. In realtà Emwazi e due suoi amici – un tedesco convertito all’Islam che si chiama Omar e un certo Abu Talib – non hanno mai fatto la vacanza perché sono stati arrestati all’aeroporto di Dar es Salaam ed espulsi il giorno dopo. Le fonti non rivelano le ragioni dell’arresto.
“Jihadi John” era stato detenuto dall’antiterrorismo britannico nel 2010 dopo essere arrivato a Londra dal Kuwait. In quell’occasione la polizia gli aveva preso le impronte digitali e lo aveva perquisito, inserendo poi il suo nome nella lista dei terroristi sotto controllo, e gli aveva anche vietato la possibilità di espatrio e quindi di ritorno in Kuwait.
Intanto i jihadisti continuano a seminare il terrore in Siria. E’ salito a 220 il numero dei cristiani rapiti dall’Isis: 15 di loro sono stati uccisi. Sono cristiani assiri rapiti negli ultimi tre giorni nella regione nord-orientale di Hasaka, punto di collegamento con il Califfato in Iraq. Lo riferisce l’Osservatorio siriano per i diritti umani secondo il quale i sequestri di cristiani sono avvenuti in dieci villaggi intorno al capoluogo Hasaka. L’Isis però ha ucciso 15 cristiani rapiti, nel governatorato di Hassake, al confine Nord-orientale con l’Iraq. Negli stessi territori è anche in corso da domenica l’offensiva dei peshmerga curdi dell’Ypg sostenuti dai raid aerei della coalizione internazionale guidata dagli Usa.

Catapano Giuseppe informa: Ucraina: il vero nemico è il Fmi

Più ancora dei separatisti filo russi il vero nemico dell’Ucraina potrebbe essere il Fondo Monetario Internazionale.

Secondo due fonti citate da Bloomberg, infatti, se il conflitto nella parte orientale dell’ex blocco sovietico dovesse continuare, l’istituto di Washington potrebbe smettere di sostenere economicamente il paese fortemente indebitato la cui economia è messa in ginocchio dal conflitto sanguinolento.

Kiev rischia di perdere i 17,5 miliardi di dollari di aiuti concessi dai paesi membri del Fmi. Il programma di 4 anni deve ancora essere approvato dal consiglio direttivo del Fondo, che rappresenta 188 nazioni.

Ottenere il via libera diventa sempre più difficile ora che i ribelli filo russi continuano la loro avanzata. Se dovessero conquistare zone strategiche come la città portuale di Mariupol – evento temuto dal Regno Unito che per questo motivo ha deciso di inviare 75 soldati che avranno il compito di addestrare le forze locali – il Fondo Monetario Internazionale potrebbe chiudere i rubinetti.

Se da un lato l’escalation del conflitto, ormai degenerato in una guerra civile, renderebbe più difficile l’apprrovazione del pacchetto di aiuti, i rappresentanti del Fondo cercheranno in tutti i modi di mantenere finanziariamente in vita il paese dell’est Europa, a meno che non scoppi una guerra aperta e frontale con la Russia in tutta l’Ucraina.

Entrambe le fonti citate dall’agenzia di stampa americana hanno chiesto di non essere nominate perché si tratta di informazioni confindenziali.

Solo il dubbio che i fondi dovessero finire, metterà sotto pressione gli alleati dell’Ucraina. Europa e Stati Uniti si vedranno costretti a offrire supporto finanziario per evitare che Kiev diventi più vulnerabile alle pressioni economiche russe e all’incursione dei separatisti.

Inoltre nel caso in cui il conflitto dovesse intensificarsi, nonostante gli accordi di tregua firmati a Minsk da Francia, Germania, Ucraina e Russia, il governo di Petro Poroshenko farebbe fatica a rispettare gli impegni presi con il Fmi.

Se Kiev dovesse tardare a ripagare i debiti, il Fondo potrebbe stancarsi di essere coinvolto nella crisi umanitaria, politica e diplomatica più grave dai tempi della Guerra Fredda.

Dopo aver avvertito che una guerra in Ucraina sarebbe un evento “apocalittico”, anche se improbabile, il presidente russo ha usato parole pesanti riferendosi alla decisione di Kiev di tagliare le forniture di gas alle zone occupate dai separatisti.

“Puzza un po’ di genocidio”, ha detto Vladimir Putin durante la conferenza stampa tenuta a Mosca al termine del suo incontro con l’omologo cipriota Nicos Anastasiades.

Catapano Giuseppe comunica: Ecco come Renzi ha tolto potere a notai per darlo a banche

In molti ricorderanno i toni trionfalistici con cui il premier Matteo Renzi ha presentato il ddl concorrenza, descrivendolo come una misura per ridurre i privilegi del mondo delle lobby. Diversa l’opinione contenuta nell’articolo di Dagoreport, secondo cui il disegno di legge “in realtà sembra consegnare il mercato immobiliare nelle mani di banche e assicurazioni, eliminando le tutele per i cittadini”.

Di fatto, scrive Dagoreport, nel combinare “insieme la norma che consentirebbe l’ingresso di soci di capitale nelle società tra professionisti (art. 26, comma 1, lett. d) e la norma che estende a duecentoquarantamila avvocati (privi del titolo del concorso pubblico) attribuzioni della funzione pubblica, per autenticare vendite, donazioni e mutui (al momento di uso non abitativo e del valore catastale inferiore a 100000 euro)”, il ddl sulla concorrenza “crea la legittimazione del progetto già in essere da parte di grandi gruppi bancari (ad es. Unicredit e Intesa)”.

Il titolo dell’articolo è più che indicativo: “Il regalo di Renzi alle banche – Altro che liberalizzazioni: il premier toglie competenze ai notai per regalarle ai grandi istituti come Intesa e Unicredit, pronte a mangiarsi pure il mercato immobiliare”.

A sostegno della teoria, vengono citate due notizie: Una, recentessima, relativa a Intesa SanPaolo che allo sportello venderà case, attraverso “Intesa Sanpaolo Casa, interna al gruppo e focalizzata esclusivamente sulla intermediazione immobiliare. Che, come primo passo, introdurrà all’interno delle proprie filiali agenzie immobiliari con personale dedicato”; l’altra, ancora più recente, che riguarda Unicredit, che oltre a offrire Subito Casa offre ora ai suoi clienti “Fascicolo Casa, un documento che raccoglie tutte le caratteristiche più importanti dell’immobile, come quelle catastali, quelle relative alla certificazione energetica o urbanistiche: un corposo documento che accompagna l’immobile al fine di agevolare i soggetti coinvolti nella compravendita”, come sottolinea l’articolo di MutuiOnLine.it Adesso la casa si compra in Banca.

Cosa c’entra l’espansione delle grandi banche nel mercato immobiliare con il ddl concorrenza del governo Renzi? C’entra molto secondo l’articolo, dal momento che si tolgono competenze ai notai, che sono pubblici ufficiali, per consegnarle alle banche, che “potranno creare un monopolio, occupandosi di tutto: compravendita, mutuo, e pure assicurazione”.

Insomma, “viene fatta fuori la figura terza ed indipendente del notaio, sostituita da autenticatori orientati a fare l’interesse delle società e non a garantire le tutele di entrambi contraenti”. Nessun beneficio dunque per il cittadino consumatore.

Dagoreport conclude: “Che belle le liberalizzazioni in cui si toglie una prerogativa a un soggetto privato, ma con funzioni e responsabilità pubbliche (il notaio), per consegnarle a un altro soggetto privato, che però ha il solo interesse dei suoi azionisti. Lo sanno anche i sassi che il problema per i cittadini non sono i notai o le loro funzioni, ma le esorbitanti tasse di registro e sugli immobili che devono riscuotere per conto dello Stato. E’ riducendo quelle, e non regalando un mercato alle banche, che si incentiva l’iniziativa privata”.

Giuseppe Catapano scrive: Multe, tassa rifiuti e sulla casa: Equitalia e pignoramenti in bilico

Equitalia potrebbe rinunciare alla notifica di milioni di cartelle esattoriali per multe e tributi locali (quali le imposte sulla casa e sui rifiuti). Questo perché una legge del 2012, la cui attuazione è stata rimandata sino a oggi, ha stabilito che le sanzioni e i tributi locali non potranno più essere riscossi da Equitalia, bensì da società in house (appartenenti cioè agli stessi Comuni) o da soggetti esterni che avranno firmato un’apposita convenzione con i municipi italiani. All’approssimarsi dell’ultimo rinvio, nulla è cambiato né Equitalia ha fatto sapere se intende costituire un consorzio con Anci (l’Associazione Nazionale Comuni Italiani) per la riscossione coattiva delle entrate locali. Ragion per cui, a strettissimo giro, i Comuni saranno per legge obbligati a sbarazzarsi di Equitalia e a non inviarle più i ruoli sulla base dei quali emettere poi le cartelle esattoriali. In pratica, nonostante le autorità di polizia continueranno a elevare e notificare le multe per violazione del codice della strada; nonostante l’amministrazione comunale proseguirà nell’attività ispettiva per il mancato pagamento dei tributi locali, nulla si potrà fare poi, in termini concreti, contro i contribuenti se non inviare loro una lettera di sollecito di pagamento. E questo perché solo l’Agente per la riscossione (Equitalia appunto) può formare le cartelle esattoriali per dar vita all’esecuzione forzata. Risultato: non venendo formata la cartella , mancherà anche il titolo esecutivo per poter procedere al fermo auto, all’ipoteca sulla casa o al pignoramento di conti, pensioni, stipendi, ecc. Insomma, il pagamento di diversi miliardi di euro delle entrate dei nostri Comuni (si pensi che solo le multe stradali superano un miliardo e mezzo) verrà rimesso al “buon cuore” degli italiani. E non è difficile immaginare quale possa essere la risposta dei contribuenti, già sufficientemente tartassati (ma – ciò che è peggio – privi dei servizi profumatamente pagati alle amministrazioni locali). Il divieto di esecuzione forzata toccherà non solo i debiti maturati alla scadenza del mandato, ma anche le procedure già in corso che dovranno essere stoppate, in quanto Equitalia sarà formalmente destituita di tutti i propri poteri. Dunque, le eventuali cartelle notificate in questi anni e che non hanno dato luogo alla procedura di riscossione saranno “abbandonate” e non produrranno più, sul piano pratico, effetti per i contribuenti. Non esiste infatti alcuna norma che attribuisca ad Equitalia il potere di effettuare la riscossione coattiva, senza una procedura ad evidenza pubblica.

Catapano Giuseppe comunica: Provvigione del mediatore: quando è dovuta?

Il Codice Civile definisce mediatore quel soggetto che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare . Per questa attività il mediatore matura nei confronti delle parti che sono state messe in contatto il diritto al pagamento di una provvigione, la quale viene calcolata in percentuale sul valore dell’affare. Se la misura della provvigione non è preventivamente concordata fra le parti ed il mediatore, questa viene liquidata in base agli “Usi e consuetudini” del luogo in cui l’affare è stato concluso . Per avere un’idea degli importi, possiamo dire che in genere gli Usi prevedono per le mediazioni immobiliari una provvigione che si aggira intorno al 4% del valore della compravendita: 2% a carico del venditore e 2% a carico dell’acquirente. Tuttavia la misura esatta della provvigione può variare il base al luogo della compravendita. Affinché il mediatore maturi il proprio diritto alla provvigione non è necessario che ciò venga messo nero su bianco in un contratto, né è necessario che il mediatore sia stato incaricato dalle parti di svolgere la propria opera. Egli può attivarsi autonomamente. Le parti possono invitarlo ad astenersi dallo svolgere l’attività di mediazione ma se non lo fanno e si avvalgono della sua attività saranno obbligate a corrispondergli la provvigione nel caso in cui l’affare si concluda positivamente. Se il diritto alla provvigione scatta nel momento in cui viene concluso un affare per merito dell’attività di messa in relazione svolta dal mediatore, la domanda da porsi è la seguente: quand’è che si può ritenere un affare concluso? Se ad esempio le parti stipulano un contratto preliminare per la compravendita di un immobile ma prima di concludere il contratto definitivo ci ripensano e concordemente fanno marcia indietro, l’affare potrà comunque dirsi concluso? Le parti dovranno pagare la provvigione al mediatore anche se l’immobile non viene venduto? La risposta fornita dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione è sì. Infatti, affinché si possa sostenere che un affare si è concluso non è necessaria la stipula del contratto definitivo bensì è sufficiente che fra le parti si sia creato un vincolo giuridico che consenta a ciascuna di agire in giudizio per ottenere l’esecuzione del contratto. Nel caso di stipula di un contratto preliminare di compravendita, se una delle parti non adempie spontaneamente all’obbligo di trasferire la proprietà dell’immobile, l’altra parte potrà chiedere al Tribunale di pronunciare una sentenza che produca lo stesso effetto delle stipula del contratto definitivo e che dunque trasferisca la proprietà. Pertanto, la stipula di un preliminare di compravendita deve considerarsi a tutti gli effetti come conclusione di un affare. In pratica il mediatore avrà diritto al pagamento della provvigione anche se le parti ci ripensano e fanno marcia indietro prima di concludere il contratto definitivo. La provvigione dovrà comunque essere calcolata in percentuale rispetto all’intero prezzo di vendita concordato. Ad esempio, se Tizio e Caio hanno concluso un contratto preliminare con il quale il primo si è impegnato a vendere al secondo un immobile dietro un corrispettivo di € 200.000,00 e la provvigione prevista per il mediatore era del 4%, quest’ultimo avrà diritto al pagamento di € 8.000,00 anche se le parti non hanno concluso il contratto definitivo. Diverso è invece il caso in cui il contratto sia sottoposto ad una condizione sospensiva. In questo caso il diritto del mediatore alla provvigione scatterà soltanto nel momento in cui tale condizione si sarà avverata. Esempio tipico è quello in cui le parti stipulano un contratto preliminare di compravendita immobiliare subordinato alla concessione di un mutuo. In questo caso, se la banca non approva la richiesta di mutuo e dunque la condizione non si avvera, il contratto preliminare non acquista efficacia vincolante per le parti e conseguentemente il mediatore non avrà diritto alla provvigione, poiché nessun affare potrà dirsi concluso.

Catapano Giuseppe: Debiti e fallimento del privato: applicazioni della procedura da sovraindebitamento

La procedura da sovraindebitamento – meglio nota come “fallimento del consumatore” – può essere utilizzata non solo per estinguere debiti con Equitalia, ma per ogni altro tipo di passività, anche un concordato preventivo. Ma andiamo con ordine. La legge del 2012 consente a tutti i soggetti che non possono fallire di purgarsi dei propri debiti presentato un piano di “rientro” in tribunale e, attraverso la supervisione di organismi di gestione della crisi, pagare in percentuali i propri creditori. Questi ultimi, sebbene riceveranno somme inferiori rispetto a quelle a cui, altrimenti, avrebbero diritto, potranno tuttavia contare su un pagamento certo da parte di un soggetto che, altrimenti, difficilmente riuscirebbe a coprire l’intera esposizione debitoria. Per un approfondimento sulla procedura leggi “Fallimento del consumatore e sovraindebitamento: procedura di liberazione dai debiti” e “Come togliere i debiti: la nuova procedura del sovraindebitamento”. Interessante la recente sentenza del Tribunale di Busto Arsizio, che ha consentito il ricorso al fallimento del consumatore, e alla relativa esdebitazione, anche in presenza di un solo creditore, Equitalia nella fattispecie. Così il contribuente che abbia accumulato un eccesso di cartelle esattoriali non pagate, potrà evitare il pignoramento della casa o dello stipendio ricorrendo a tale procedura. Per maggiori dettagli, leggi “Equitalia azzera il debito se il consumatore dichiara fallimento”. Di recente, poi, il Tribunale di Pistoia ha stabilito che il piano di pagamento dei creditori, presentato al giudice nell’ambito della suddetta procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, può anche prevedere che una consistente parte dell’attivo derivi dall’esecuzione di un piano di concordato preventivo, già omologato, di un’altra azienda. Fondamentale è apparsa l’attestazione di fattibilità dell’organismo di composizione della crisi proprio sotto l’aspetto della dichiarata attendibilità e fattibilità di realizzazione nell’ambito della procedura concordataria del surplus necessario alla procedura di composizione della crisi. Ricordiamo, comunque, che va revocata l’omologazione del piano del consumatore nel caso in cui risulti la natura non incolpevole del sovraindebitamento. È quanto risulta da un’ulteriore pronuncia del Tribunale di Pistoia. Nella specie, per un errore di fatto nel calcolo del reddito familiare complessivo non era stato valutato che la stipulazione di un nuovo contratto di finanziamento per far fronte alle crescenti difficoltà economiche della famiglia era avvenuta senza la ragionevole prospettiva di poter adempiere le obbligazioni conseguenti). Viceversa, è omologabile il piano del consumatore redatto con l’ausilio dell’organismo di composizione della crisi, quando risultino la non colpevolezza del sovraindebitamento, la fattibilità e sostenibilità del piano, nonché la sua convenienza per i creditori, sia rispetto all’alternativa liquidatoria sia in relazione alla durata (nella specie, si trattava di graduale sovraindebitamento generato da contratti di finanziamento stipulati per far fronte a spese correnti necessarie per la vita quotidiana, a spese mediche, al sostegno a familiare in difficoltà).

Catapano Giuseppe osserva: Pignoramento della casa a spese del debitore

Cambio di rotta in giurisprudenza. Il Tribunale di Napoli, con una ordinanza che si discosta diametralmente dall’indirizzo (benché datato) della Cassazione, ha stabilito che, nonostante sia in atto il pignoramento sull’immobile del debitore, spettano a quest’ultimo tutte le spese per la conservazione del bene. E questo perché la responsabilità per eventuali pericoli o danni in capo a terzi, determinati dallo stato di cattiva conservazione dell’immobile, ricadono solo sul suo proprietario che, appunto, fino al decreto di aggiudicazione e trasferimento dell’immobile a seguito dell’asta, resta il debitore stesso.

Dunque, secondo il Tribunale di Napoli, in caso di pignoramenti immobiliari, il soggetto esecutato, benché corra il rischio di dover abbandonare la casa di lì a breve, sarà comunque tenuto a pagare le spese di manutenzione straordinaria e tutti gli altri oneri per la relativa conservazione. Questo perché il creditore ha diritto di espropriare i beni del debitore nello stato in cui si trovano, senza dover sopportare alcun onere economico per la previa esecuzione di opere volte a salvaguardare l’integrità dell’immobile o il suo valore di realizzo.
La responsabilità per la messa in sicurezza e per la manutenzione dell’edificio, anche in presenza del custode giudiziario, resta sempre e solo il proprietario. Risultato: in caso di pericolo per l’incolumità pubblica, i lavori di straordinaria manutenzione dovranno essere eseguiti dal debitore e, se inerte, la competente autorità attiverà un’ulteriore esecuzione forzata in suo danno.

Invece, secondo la Suprema Corte, tale obbligo dovrebbe spettare al creditore procedente e, in caso di sua inerzia, sul custode del bene.

A conferma della propria interpretazione, il Tribunale campano ricorda che il debitore, nonostante il pignoramento, non perde il proprio diritto di partecipazione e di voto – e il corrispondente diritto di impugnazione – nelle assemblee condominiali; e, a tal fine, non ha bisogno di una preventiva autorizzazione del giudice dell’esecuzione. Se oggetto dell’assemblea sono, invece, opere di straordinaria manutenzione, innovazioni, eccetera, il custode dovrà necessariamente e preventivamente munirsi dell’autorizzazione del giudice dell’esecuzione per poter presenziare e votare.

Catapano Giuseppe informa: Il testo dello schema di decreto legislativo sulle forme contrattuali

Il Consiglio dei Ministri, nella riunione del 20.02.2015 ha varato in via preliminare lo schema di decreto attuativo del Jobs act recante “il testo organico delle tipologie contrattuali e la revisione della disciplina delle mansioni”. Il provvedimento dovrà ora essere inviato alle commissioni parlamentari competenti, che potranno proporre modifiche. Lo schema di decreto sancisce il principio secondo cui il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune di rapporto di lavoro. Al riguardo va peraltro tenuto conto delle recenti novità introdotte in materia di contratto a tutele crescenti. Dopo tale enunciazione di principio il decreto detta un regolamento organico delle altre forme di rapporto di lavoro (“precarie”), introducendo alcune rilevanti novità. Dall’entrata in vigore del decreto non potranno essere più attivati co.co.pro. Discorso diverso per i contratti già in essere. In questo caso, i rapporti di lavoro proseguiranno alle stesse condizioni fino alla loro naturale scadenza. Tuttavia, a partire dall’1 gennaio 2016, alle collaborazioni “camuffate“ sarà applicata la disciplina del lavoro subordinato. Si parla di quei “rapporti di collaborazione che si concretino in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative, di contenuto ripetitivo e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro”. Restano fuori da questi casi le collaborazioni regolate da accordi sindacali collettivi, quelle relative a professioni inquadrate negli albi, quelle legate alle società sportive, quelle esercitate dai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società. Per promuovere il passaggio dalle collaborazioni a contratti a tempo indeterminato, entro il 31 dicembre 2015 il decreto prevede una sorta di sanatoria per i datori di lavoro che abbiano imposto collaborazioni “fasulle”: più precisamente, sarà possibile ottenere un’ “estinzione delle violazioni previste dalle disposizioni in materia di obblighi contributivi, assicurativi e fiscali connessi alla eventuale erronea qualificazione del rapporto di lavoro pregresso” purchè si proceda a stabilizzare tali lavoratori e purchè ricorrano due condizioni: il datore di lavoro non potrà estinguere il rapporto di lavoro nell’anno successivo all’assunzione e il lavoratore dovrà rinunciare, sottoscrivendo appositi atti di conciliazione, “a tutte le possibili pretese riguardanti la qualificazione del pregresso rapporto di lavoro”. Il decreto abolisce due forme contrattuali: l’associazione in partecipazione (vale a dire quella tipologia contrattuale in cui l’imprenditore si accorda con uno o più soggetti che svolgono la propria attività lavorativa e sono ricompensati con una partecipazione agli utili dell’impresa), strumento spesso abusato per mascherare rapporti di vera e propria subordinazione; il lavoro ripartito, comunemente detto “job sharing“ (secondo il quale due persone si dividono consensualmente lo stesso posto di lavoro, assumendosi in solido l’adempimento di un’unica e identica obbligazione lavorativa), forma contrattuale scarsamente applicata nella realtà operativa. Se da una parte si cancellano co.co.pro., associazione in partecipazione e job sharing, dall’altra si mantengono attivi, anche se con qualche modifica, gli altri rapporti di lavoro precari. Non cambia il contratto a tempo determinato, con un tetto massimo di durata di 36 mesi comprensivi di cinque proroghe. Resta confermato il contratto a chiamata (lavoro intermittente). Per il contratto di somministrazione, tipico delle agenzie interinali, è prevista un’estensione del campo di applicazione, eliminando le causali. Al contempo si introduce però un limite al suo utilizzo: i dipendenti con questo contratto possono essere al massimo il 10% rispetto al totale dei lavoratori a tempo indeterminato all’interno dell’azienda. Restano anche i voucher e, anzi, sarà elevato da 5mila a 7mila euro all’anno il tetto dell’importo per il lavoratore. Sul fronte dell’apprendistato, si unificano il primo livello (quello per il diploma e la qualifica professionale) e il terzo (alta formazione e ricerca). Lo schema di decreto legislativo rivede anche la disciplina delle mansioni. Si prevede che in caso di “modifica degli assetti organizzativi aziendali” il lavoratore possa essere assegnato a mansioni di un livello inferiore rispetto a quello per cui era stato assunto. Il lavoratore “ha diritto alla conservazione del livello di inquadramento e del trattamento retributivo in godimento, fatta eccezione per gli elementi retributivi collegati a particolari modalità di svolgimento della precedente prestazione lavorativa”. Il mutamento di mansioni deve comunque essere accompagnato da obblighi di formazione “il cui mancato adempimento non determina comunque la nullità” del demansionamento. Ulteriori ipotesi di assegnazione di mansioni inferiori possono essere previste dai contratti di lavoro collettivi, anche aziendali. Possono inoltre “essere stipulati accordi individuali di modifica delle mansioni, del livello di inquadramento e della relativa retribuzione, nell’interesse del lavoratore alla conservazione dell’occupazione, all’acquisizione di una diversa professionalità o al miglioramento delle condizioni di vita”. In caso di modifica degli assetti organizzati aziendali, il lavoratore può anche essere trasferito da un’unità produttiva all’altra.

Giuseppe Catapano: Come non pagare il bollo dopo il sequestro dell’auto

Se hai subito il sequestro amministrativo dell’auto in conseguenza di violazioni come la guida in stato di ebbrezza o alterata dalla droga, o magari un diverso provvedimento di confisca amministrativa o penale, non devi pagare il bollo auto. Tuttavia, perché ciò venga formalizzato, è necessario che la pubblica amministrazione abbia richiesto al P.R.A. l’annotazione del vincolo. Se non lo ha fatto, non ti resta che la carta del ricorso al giudice di pace che va sotto il nome di “perdita di possesso” (in questo caso, l’automobilista otterrà una sentenza del magistrato che dichiarerà che questi non è più possessore del mezzo e, quindi, non più tenuto al pagamento del bollo auto). A spiegare tutto ciò è una recente circolare dell’ACI che costituisce una vera e propria guida per le annotazioni al PRA (per scaricare la circolare e leggere la relativa guida clicca su “Sequestro auto: con trascrizione al PRA niente bollo”). In presenza di violazioni gravi del codice della strada che comportano il sequestro del mezzo spetta, di norma, alla Prefettura chiedere al PRA l’annotazione del vincolo amministrativo. Ma se la pubblica amministrazione non si attiva subito e, nel frattempo, continuano ad arrivare le richieste di pagamento del bollo, tocca al cittadino procedere presso il giudice di pace e richiedere la cosiddetta perdita del possesso. Fatto ciò, l’interessato dovrà recarsi al Pra e qui fare istanza per la trascrizione della suddetta perdita di possesso per indisponibilità del veicolo. Tutto ciò vale sia nell’ipotesi che si tratti di un sequestro penale, giudiziario o amministrativo, specifica l’Aci. Sul fermo amministrativo dell’auto – per esempio, conseguente al mancato pagamento di una cartella esattoriale di Equitalia – la circolare spiega quali formalità burocratiche sono necessarie per sospendere il vincolo e a ridurne l’importo. Resta escluso dall’annotazione al Pra il fermo amministrativo dei veicoli disposto per violazione del codice della strada.

Giuseppe Catapano informa: Contestazione Agenzia Entrate: verbale e avviso al contribuente di farsi assistere dall’avvocato

“Hai diritto di farti assistere da un avvocato”: una frase che va bene nei film polizieschi, nei procedimenti penali più delicati e finanche prima di effettuare la prova con l’alcoltest. Ma non di certo al momento in cui il personale dell’Agenzia delle Entrate redige il verbale di contestazioni nei confronti del contribuente. E questo perché si tratta di un atto che non ha alcuna valenza processuale, ma solo amministrativo: dunque non presuppone l’obbligo di avviso al soggetto sottoposto a verifica fiscale della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia. È quanto affermato dalla Cassazione in una sentenza di ieri. La Cassazione ricorda che il verbale di constatazione, redatto da personale della Guardia di Finanza o da funzionari degli uffici finanziari, è solo un documento “extraprocessuale” di natura amministrativa e, in quanto tale, è acquisibile ed utilizzabile a fini di prova. Questa sua caratteristica di atto non processuale comporta una importante conseguenza per il contribuente. Se, in generale, la legge impone che, prima di compiere atti di particolare rilevanza, la polizia giudiziaria avverte l’indagato della facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia (allo scopo di consentirgli, pur nell’imminenza di atti urgenti di polizia, di usufruire dell’assistenza di un difensore), ciò non vale in caso di presenza del personale dell’Agenzia delle Entrate. Quest’ultimo, infatti, non può essere considerato alla pari della polizia giudiziaria, ma solo personale di tipo “amministrativo”. Per cui, posto che l’avviso all’indagato della possibilità di farsi assistere da un avvocato presuppone un’attività svolta dalla polizia giudiziaria nei suoi confronti, tale obbligo non scatta in caso di verbale di verifica fiscale. Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 30 gennaio – 23 febbraio 2015, n. 7930 Presidente Mannino – Relatore Ramacci Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Viterbo, con ordinanza del 24/7/2014 ha parzialmente accolto le istanze di riesame proposte nell’interesse di M.E. e M.C. , determinando in Euro 4.581.904,37 (anziché 6.214.652,90) il valore dei beni da sequestrare in funzione di confisca ed in relazione al decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale medesimo il 23/6/2014 in relazione ai reati di cui agli artt. 4 e 11 d.lgs. 74/2000. Avverso tale pronuncia i predetti propongono separati ricorsi per cassazione, aventi identico contenuto. 2. Con un primo motivo di ricorso deducono la violazione degli artt. 114 disp. att. cod. proc. pen. e 356 cod. proc. pen. in ragione del fatto che, nel redigere il verbale di constatazione, i funzionari dell’Agenzia delle Entrate non avrebbero dato l’avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore, non sottraendosi tale atto alle disposizioni di legge. Aggiungono che l’insorgenza dell’obbligo che si assume violato sarebbe coincisa con la richiesta di esibizione della documentazione fiscale ed il contestuale accertamento del suo occultamento, fatto che configura l’elemento materiale del reato di cui all’art. 10 d.lgs. 74/2000. 3. Con un secondo motivo di ricorso denunciano la violazione di legge, rilevando che il Tribunale avrebbe erroneamente affermato la legittimità del disposto sequestro sui beni della società “AD MAIORA s.r.l.” sul presupposto che la stessa avesse esclusivamente operato al fine di mascherare le utilità degli indagati, in quanto le movimentazioni sui conti correnti avrebbero avuto, quale scopo primario, quello di trasferire dai conti correnti della “GOLDEN GROUP s.p.a.” provviste transitate sui conti correnti della suddetta s.r.l. e della “1 GOLDEN GROUP s.p.a.”, per essere poi posti nella diretta ed immediata disponibilità sia di M.C. , amministratrice di entrambe, che di M.E. . Osservano, a tale proposito, che, contrariamente a quanto sostenuto dai giudici del riesame, la società “AD MAIORA” sarebbe soggetto del tutto estraneo agli illeciti tributari contestati e non sarebbe stata inattiva fino ad epoca recente, essendo stata costituita nel 2008 ed avendo quale oggetto la locazione di immobili propri che effettivamente possedeva, in numero di sette, in diverse località. 4. Con un terzo motivo di ricorso deducono la violazione di legge lamentando l’errato calcolo del valore reale dei beni effettuato dai giudici del riesame sulla base di una nota dell’Agenzia delle Entrate prodotta dal Pubblico Ministero la quale, in violazione dell’art. 2709 cod. civ., si fonderebbe su una utilizzazione parziale della documentazione acquisita. Insistono, pertanto, per l’accoglimento dei rispettivi ricorsi. In data 14/1/2015 depositavano in cancelleria una memoria difensiva ad ulteriore sostegno delle loro ragioni. Considerato in diritto 1. Entrambi i ricorsi sono inammissibili. Va rilevato, con riferimento al primo motivo di ricorso, che questa Corte (Sez. 3, n. 6881 del 18/11/2008 dep. 2009), Ceragioli e altri, Rv. 242523; Sez. 3, n. 6218 del 17/4/1997, Cetrangolo, Rv. 208633; Sez. 3, n. 4432 del 10/4/1997, Cosentini, Rv. 208030; Sez. 3, n. 1969 del 21/1/1997, Basile, Rv. 206944; Sez. 3, n. 6251 del 15/5/1996, Caruso, Rv. 205514) ha già avuto modo di prendere in considerazione la natura del “verbale di costatazione” redatto da personale della Guardia di Finanza o dai funzionari degli Uffici Finanziari, rilevando che esso è qualificabile come documento extraprocessuale ricognitivo di natura amministrativa e, in quanto tale, acquisibile ed utilizzabile ai fini probatori ai sensi dell’art. 234 cod. proc. pen.. Si è anche osservato che non si tratta di un atto processuale, poiché non è previsto dal codice di rito o dalle norme di attuazione (art. 207); né può essere qualificato quale “particolare modalità di inoltro della notizia di reato” (art. 221 disp. att. cod. proc. pen.), in quanto i connotati di quest’ultima sono diversi. Si è tuttavia precisato che, nel momento in cui emergono indizi di reato e non meri sospetti, occorre, però, procedere secondo le modalità prescritte dall’art. 220 disp. att. cod. proc. pen., con la conseguenza che la parte di documento, compilata prima dell’insorgere degli indizi, ha sempre efficacia probatoria ed è utilizzabile, mentre non è tale quella redatta successivamente, qualora non siano state rispettate le disposizioni del codice di rito. La richiamata disposizione stabilisce che “quando nel corso di attività ispettive o di vigilanza previste da leggi o decreti emergono indizi di reato, gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant’altro possa servire per l’applicazione della legge penale sono compiuti con l’osservanza delle disposizioni del codice”. A tale proposito questa Corte ha pure osservato (Sez. 3, n. 27682 del 17/06/2014, Palmieri, Rv. 259948) come, dalla semplice lettura della norma, emerga che essa presuppone, per la sua applicazione, un’attività di vigilanza o ispettiva in corso di esecuzione specificamente prevista da disposizioni normative e la sussistenza di indizi di reato emersi nel corso dell’attività medesima e solo in tal caso è richiesta l’osservanza delle disposizioni del codice di rito, ma soltanto per il compimento degli atti necessari all’assicurazione delle fonti di prova ed alla raccolta di quanto altro necessario per l’applicazione della legge penale. Nella medesima decisione si è fatto anche rilevare come la disposizione, che va letta in relazione anche al successivo art. 223, relativo alle analisi di campioni da effettuare sempre nel corso di attività ispettive o di vigilanza ed alle garanzie dovute all’interessato, abbia lo scopo evidente di assicurare l’osservanza delle disposizioni generali del codice di rito dal momento in cui, in occasione di controlli di natura amministrativa, emergano indizi di reato, ricordando anche quella giurisprudenza secondo la quale presupposto dell’operatività della norma non è l’insorgenza di una prova indiretta quale indicata dall’art. 192 cod. proc. pen., quanto, piuttosto, la sussistenza della mera possibilità di attribuire comunque rilevanza penale al fatto che emerge dall’inchiesta amministrativa e nel momento in cui emerge, a prescindere dalla circostanza che esso possa essere riferito ad una persona determinata (Sez. 2, n. 2601 del 13/12/2005 (dep. 2006), Cacace, Rv. 233330; Sez. U, n. 45477 del 28/11/2001, Raineri, Rv. 220291) e precisando che la conseguenza della eventuale inosservanza delle disposizioni del codice di rito è una nullità di ordine generale di cui all’art. 178 cod. proc. pen., comma 1, lett. c), (Sez. F, n. 38393 del 27/07/2010, Persico, Rv. 248911). Si tratta di principi che il Collegio condivide e dai quali non intende discostarsi e che devono comunque essere presi in considerazione per risolvere la questione prospettata dai ricorrenti e concernenti la sussistenza o meno dell’obbligo di cui all’art. 114 disp. att. cod. proc. pen. con riferimento all’attività di accertamento svolta dal personale dell’Agenzia delle Entrate. 2. La risposta non può che essere negativa. In tal senso depone, in primo luogo, la natura dell’atto come individuata dalla menzionata giurisprudenza. Va inoltre rilevato che l’avviso previsto dall’art. 114 disp. att. cod. proc. pen. ha lo scopo di consentire all’indagato, pur nell’imminenza di atti urgenti di polizia, di usufruire dell’assistenza di un difensore e, a tale scopo, impone alla polizia giudiziaria di dare avviso del diritto all’assistenza del difensore quando procede al compimento di alcuno degli atti indicati dall’articolo 356 cod. proc. pen.. L’articolo stabilisce infatti testualmente che “nel procedere al compimento degli atti indicati nell’articolo 356 del codice, la polizia giudiziaria avverte la persona sottoposta alle indagini, se presente, che ha facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia”. Ciò posto, dal contenuto testuale della norma in esame emerge con chiarezza che essa presuppone un’attività svolta dalla polizia giudiziaria nei confronti di un soggetto già sottoposto ad indagini. Va rilevato, a tale proposito, che la questione concernente l’attribuzione o meno di funzioni di polizia giudiziaria al personale dell’Agenzia delle Entrate è dibattuta in dottrina, ove in alcuni casi è esclusa ed in altri è riconosciuta, richiamando il disposto degli artt. 30 e 31 legge 7 gennaio 1929 n. 4 e 57, comma 3 cod. proc. pen., mentre la giurisprudenza di questa Corte l’ha espressamente esclusa (Sez. 1, n. 13494 del 09/03/2011, Tamberlich, Rv. 249856). Prescindendo tuttavia da tale qualificazione, appare evidente che, nell’ambito di un’attività ispettiva fiscale, quale quella effettuata nella fattispecie, il soggetto sottoposto a verifica non riveste la posizione di persona sottoposta alle indagini ed, inoltre, detta attività non rientra tra quelle indicate dall’art. 356 cod. proc. pen. che l’art. 114 disp. att. cod. proc. pen. espressamente richiama. In altre parole, la disposizione in esame impone l’avviso del diritto all’assistenza del difensore solo ed esclusivamente nel caso in cui si proceda al compimento di uno degli atti indicati dall’art. 356 cod. proc. pen., il quale, a sua volta, stabilisce che il difensore della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini ha facoltà di assistere, senza diritto di essere preventivamente avvisato, agli atti previsti dagli articoli 352 (perquisizioni) e 354 (accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose e sulle persone e sequestro) oltre che all’immediata apertura del plico autorizzata dal pubblico ministero a norma dell’articolo 353 comma 2. Si tratta di una elencazione tassativa, come si desume dal puntuale richiamo ai singoli atti elencati. È appena il caso di osservare, inoltre che un’ulteriore conferma potrebbe rinvenirsi in quanto disposto dall’art. 12 della legge 27 luglio 2000, n. 212, il quale prevede specifici diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, tra le quali figura (comma 2) il diritto di essere informato, tra l’altro, della facoltà di farsi assistere da un professionista abilitato alla difesa dinanzi agli organi di giustizia tributaria. Da ciò consegue che, considerata la natura di documento extraprocessuale ricognitivo di natura amministrativa del verbale di constatazione redatto dal personale dell’Agenzia delle Entrate, esso non presuppone l’obbligo di avviso al soggetto sottoposto a verifica fiscale della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia. Il motivo di ricorso è, pertanto, manifestamente infondato. 3. A conclusioni analoghe deve pervenirsi per ciò che concerne il secondo motivo di ricorso. I giudici del riesame hanno correttamente richiamato la giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale, in tema di reati tributari commessi dal legale rappresentante di una persona giuridica, il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente non può essere disposto sui beni dell’ente, ad eccezione del caso in cui questo sia privo di autonomia e rappresenti solo uno schermo attraverso il quale il reo agisca come effettivo titolare dei beni (Sez. U, n. 10561 del 30/1/2014, Gubert, Rv. 258646. Conf. Sez. 3, n. 18311 del 6/3/2014, Cialini, Rv. 259102). Effettuato tale richiamo, hanno evidenziato come, dalle risultanze investigative, sia emerso che le movimentazioni sui conti correnti di alcune società avrebbero avuto, quale scopo finale, esclusivamente quello di trasferire dai conti correnti della “GOLDEN GROUP s.p.a.” risorse economiche transitate sui conti correnti della “AD MAIORA s.r.l.” e della “1 GOLDEN GROUP s.p.a.” per essere poi posti nella diretta ed immediata disponibilità degli indagati, riconoscendo così che la “AD MAIORA s.r.l.” costituisce lo schermo fittizio delle attività e delle disponibilità dei ricorrenti. Sulla base di alcuni elementi di fatto, puntualmente indicati, il Tribunale ha dunque escluso la fondatezza delle censura difensiva concernente la legittimità del sequestro sui beni della società “AD MAIORA s.r.l.”. A tali rilievi i ricorrenti oppongono una propria versione dei fatti, affermando che la suddetta società, diversamente da quanto rilevato dagli accertatori, era stata sempre attiva e svolgeva una propria attività, dovendosi escludere il ruolo di società schermo attribuitole dagli inquirenti. Si tratta, tuttavia, di argomentazioni in fatto che non possono avere ingresso in questa sede, non avendo questa Corte accesso agli atti né potendo procedere ad una valutazione autonoma dei dati fattuali già considerati dai giudici del riesame. 4. Altrettanto deve dirsi per ciò che concerne il terzo motivo di ricorso, che pure non supera la soglia dell’ammissibilità, in quanto articolato interamente in fatto, con richiami ad atti del procedimento allo scopo di evidenziare supposti errori nella ricostruzione contabile effettuata dall’Agenzia delle Entrate e riprodotte in una nota depositata dal Pubblico Ministero in sede di riesame. È di tutta evidenza che la verifica dell’esattezza del calcolo non può essere effettuata in questa sede di legittimità. 5. I ricorsi, conseguentemente, devono essere dichiarati inammissibile e alla declaratoria di inammissibilità – non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa dei ricorrenti (Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186) – consegue l’onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di Euro 1.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.