un ombrello con qualche buco è sempre meglio di non avere affatto un ombrello

La Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi con la presente iniziativa intende supportare la realizzazione di percorsi di alternanza scuola lavoro attraverso:

  • dote di servizi di sensibilizzazione, supporto, accompagnamento e formazione in favore delle Micro Piccole e Medie Imprese (MPMI) erogati da Enti Accreditati iscritti all’albo dei servizi al lavoro di Regione Lombardia (Misura A Ambito 1)
  • contributi alle Micro Piccole e Medie Imprese (MPMI) in proporzionale al numero di studenti coinvolti (Misura A Ambito 2 – Misura B).

Le risorse disponibili per il presente bando ammontano complessivamente a 900.000,00 euro di cui Euro 600.000,00 destinate alla Misura A (Ambito 1  e Ambito 2) ed Euro 300.000,00 alla Misura B

A chi

La Misura A Ambito 1, è rivolta agli Enti Accreditati iscritti all’albo dei servizi al lavoro di Regione Lombardia.

La Misura A Ambito 2 e la Misura B  sono rivolte alle Micro Piccole e Medie Imprese (MPMI) aventi sede legale e /o operativa nelle province di Milano, Monza-Brianza e Lodi.
Misure D’Intervento
Misura A Ambito 1

La misura prevede Dote-servizi riservati agli Enti Accreditati finalizzati all’erogazione di servizi di sensibilizzazione, supporto e accompagnamento rivolti MPMI che intendono avviare percorsi di alternanza scuola-lavoro della durata minima di 80 ore. Gli Enti Accreditati riceveranno un rimborso a fronte dell’erogazione delle seguenti due tipologie di servizi:

  1. Servizi di accompagnamento e sensibilizzazione all’alternanza, propedeutici all’attivazione dei percorsi di alternanza.Tali servizi saranno riconosciuti “a risultato” per un importo pari a 198,00 Euro per singola impresa.
  2. Servizi di supporto all’inserimento di studenti in percorsi di alternanza per un massimo di 15 studenti. Tali servizi saranno riconosciuti “a risultato” per un importo massimo di 5.308,00 Euro per singola impresa.

I servizi di cui alla lettera a) sono propedeutici all’attivazione dei servizi di supporto all’inserimento di studenti in percorsi di alternanza di cui alla lettera b).

L’importo massimo del rimborso per ciascun operatore è di euro 80.000,00
Misura A Ambito 2 

La misura prevede Voucher-contributo riservato alle MPMI che realizzano o hanno realizzato percorsi di alternanza scuola lavoro attraverso i servizi di supporto erogati dagli enti accreditati previsti dall’ambito 1 del presente bando o dal bando della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi per l’erogazione di una dote di servizi di supporto allo svolgimento dell’alternanza scuola-lavoro rivolta alle micro-piccole imprese (MPI) rif. Del. 51 del 27/11/2017.

Il contributo è proporzionale al numero di studenti ospitati in percorsi di alternanza scuola lavoro ed è compreso tra un minimo di euro 500,00 per un solo studente a un massimo di euro 8.000,00 per 15 studenti di cui massimo 10 con disabilità.
Misura B

La misura prevede Voucher-contributo riservato alle MPMI non rientranti nell’ambito 2 della misura A che hanno svolto o svolgeranno nel 2018 un percorso di alternanza della durata minima di 40 ore il cui tutor aziendale abbia frequentato il corso di formazione gratuito per tutor aziendali, della durata di almeno 4 ore, erogato dalla Camera di Commercio di Milano, MonzaBrianza e Lodi attraverso la propria Azienda Formaper (per info https://www.formaper.it/), entro la data di rendicontazione.

Il contributo è proporzionale al numero di studenti ospitati in percorsi di alternanza scuola lavoro ed è compreso tra un minimo di euro 250,00 per un solo studente a un massimo di euro 4.000,00 per 15 studenti di cui massimo 10 con disabilità.
Procedimento

Le domande saranno accolte secondo  l’ordine cronologico di arrivo (procedura a sportello)  previa istruttoria formale effettuata dall’U.O. Innovazione e Credito.
A seguito degli esiti della verifica amministrativa saranno emessi provvedimenti periodici di assegnazione della concessione, a cura del Dirigente dell’Area Comunicazione e Sviluppo delle imprese.
Gli esiti del procedimento istruttorio saranno pubblicati su questo sito e comunicati ai diretti interessati.

Responsabile del procedimento è il Dirigente dell’Area Comunicazione e Sviluppo delle Imprese della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi.
Quando

Gli  Operatori e le MPMI possono presentare la domanda di partecipazione dal 28/05/2018 al 31/12/2018.
Presentazione

Tramite la piattaforma informatica, sezione Servizi e-gov alla voce Contributi alle Imprese previa registrazione al sito www.registroimprese.it, seguendo le istruzioni indicate in Bandi – contributi alle imprese.
Guida per l’iscrizione al RASL
Per le imprese non iscritte al RASL, l’operatore può attivare e facilitare il processo d’iscrizione dell’azienda.

 
Rendicontazione
Tramite la piattaforma informatica www.registroimprese.it, sezione Servizi e-gov alla voce Contributi alle Imprese utilizzata in fase di presentazione della domanda, secondo quando previsto dal bando, punto 10) “Modalità di Rimborso dei Servizi di dote”.

Corri veloce, non farti prendere.

Corri così veloce da non farti acciuffare dalla noia, dall’invidia, dall’istinto di sentirti migliore degli altri. Corri senza fermarti, più veloce di tutto e tutti, perchè altrimenti anche tu sarai preso.

Non tutto il reale è riconducibile alla misurabilità matematica. Non lo sono di certo le esperienze più tipicamente umane, come l’amore, la fedeltà, l’onestà, la creatività. Non lo è l’arte: i centimetri quadrati o i pixel di nudo non potranno mai misurare la differenza tra porno e arte. Non lo è la libertà. Non lo è il bello, come non lo sono il buono e il vero. Essi non sono valori quantificabili, ma esigenze e criteri di giudizio inscritti nel profondo dell’essere uomo che segnalano un rapporto misterioso con l’infinito. Si può chiamare cuore, questo livello profondo dell’umano, o ragione nella pienezza della sua apertura. Questo cuore (o ragione, se preferiamo), a differenza dell’algoritmo, non confonderà mai la bellezza con un pornazzo. Il cuore è ferito dal desiderio della bellezza. L’algoritmo neanche un po’. È per questo che equivoca.

Attività marginale e poco redditizia: irrilevante lo ‘studio di settore’

Fisco sconfitto grazie alla “artigianalità” dell’opera svolta dal contribuente, ossia “preparare carabine e munizioni” per i pochi italiani appassionati del cosiddetto ‘tiro di precisione’.
Irrilevante, di conseguenza, “lo scostamento del suo reddito dagli studi di settore”, ossia quelli applicati al settore ‘Fabbricazione d’armi’.
Convincente la linea difensiva del contribuente, il quale ha spiegato che “l’attività ha redditività marginale assai limitata, cui egli supplisce con redditi dominicali” e ha aggiunto che “in quanto consistente nella preparazione, elaborazione, personalizzazione di armi da fuoco, l’attività è comunque soggetta al Testo Unico della Leggi di Pubblica Sicurezza in ordine alla presa in consegna, detenzione, custodia e restituzione dell’arma e delle munizioni, con le conseguenti rigorose formalità in termini di registrazione e comunicazione alle superiori autorità, con tenute di registri soggetti ad ispezioni che rendono assai più difficile l’occultamento di reddito o di parte dell’attività svolta”.

Concordati e ristrutturazione del debito: dall’Agenzia la circolare in tema di crediti tributari e contributivi

La circolare 16/E dell’Agenzia delle Entrate, che fornisce indicazioni in merito al corretto trattamento dei crediti tributari e contributivi nell’ambito delle procedure di concordato preventivo e di accordo di ristrutturazione dei debiti, si è resa necessaria successivamente alle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2017. In particolare in merito alle procedure avviate successivamente al 1 Gennaio 2017 o comunque a tale data non ancora votate o sottoscritte per adesione, per le quali è obbligatorio il procedimento previsto dall’art. 182-ter della L.F. in tutte le ipotesi di concordato preventivo così
come è riconosciuta la possibilità di falcidiare, all’interno del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione, anche i debiti relativi all’IVA e alle ritenute operate e non versate, con il limite della quota realizzabile sul ricavato in caso
di liquidazione.
Agenzia delle Entrate – Circolare n. 16/E del 23 Luglio 2018

Mandato d’arresto europeo: occorre il rischio reale

Rinvio pregiudiziale – Procedimento pregiudiziale d’urgenza – Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale – Mandato d’arresto europeo – Decisione quadro 2002/584/GAI – Articolo 1, paragrafo 3 – Procedure di consegna tra Stati membri – Condizioni di esecuzione – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 47 – Diritto a un giudice indipendente e imparziale

L’articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, deve essere interpretato nel senso che, qualora l’autorità giudiziaria dell’esecuzione, chiamata a decidere sulla consegna di una persona oggetto di un mandato d’arresto europeo emesso ai fini dell’esercizio di un’azione penale, disponga di elementi, come quelli contenuti in una proposta motivata della Commissione europea, adottata a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, TUE, idonei a dimostrare l’esistenza di un rischio reale di violazione del diritto fondamentale a un equo processo garantito dall’articolo 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, a causa di carenze sistemiche o generalizzate riguardanti l’indipendenza del potere giudiziario dello Stato membro emittente, detta autorità deve verificare in modo concreto e preciso se, alla luce della situazione personale di tale persona, nonché della natura del reato per cui è perseguita e delle circostanze di fatto poste alla base del mandato d’arresto europeo, e tenuto conto delle informazioni fornite dallo Stato membro emittente, ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584, come modificata, vi siano motivi seri e comprovati di ritenere che, in caso di consegna a quest’ultimo Stato, detta persona corra un siffatto rischio.

 

Separazione e Divorzio

Cassazione civile, sez. III, 15 Maggio 2018, n. 11766. Est. Guizzi.

Le attribuzioni patrimoniali a favore del convivente more uxorio effettuate nel corso del rapporto configurano l’adempimento di un’obbligazione naturale ex art.2034 c.c., a condizione che siano rispettati i principi di proporzionalità e adeguatezza.

Incombe sull’autore della dichiarazione ex art. 1988 c.c. l’onere di provare l’inesistenza o l’invalidità o l’estinzione del rapporto fondamentale; di conseguenza, non è sufficiente che lo stesso affermi e dimostri che altro rapporto fondamentale è stato estinto, essendo, invece, indispensabile che esista coincidenza – concreta – tra tale rapporto (di cui è data prova) e quello “presunto” per effetto della ricognizione di debito e non una mera compatibilità astratta tra i due titoli. [Nella fattispecie, in assenza di prova di tale coincidenza, la Corte ha confermato la condanna della ricorrente a restituire all’ex convivente somme di denaro che la stessa asseriva costituire contributi alla vita di coppia, come tali non ripetibii.

DEBITI SOCIETA’ESTINTE

Per i debiti non soddisfatti dalla societa’ di capitali, davvero succede a pieno titolo il socio che quindi risponde nei confronti del creditore? La tesi appare non supportata dal dato normativo ma e’ tuttavia presente in modo ambiguo in una recente pronuncia della Cassazione.
Per le obbligazioni contratte dalla società di capitali risponde sempre e solo quest’ultima con il suo patrimonio. Questo principio generale vale anche quando la società procede all’estinzione per effetto del termine della liquidazione, pur
non avendo onorato in tutto o in parte i propri debiti: infatti a norma dell’art. 2495, c. 2, C.C., per i debiti non estinti i creditori possono rivolgersi ai soci, se questi ultimi hanno incassato somme derivanti dall’attività di liquidazione, oppure al liquidatore se il mancato pagamento è dipeso da colpa di quest’ultimo. Questi principi cardine del nostro
ordinamento, che con alcune precisazioni valgono anche per i debiti tributari, sono stati messi in dubbio da una recente sentenza della Corte di Cassazione (2.07.2018, n. 17243), nella cui succinta motivazione emergono passaggi francamente incomprensibili, a meno che, appunto, la succinta stesura non tragga in inganno il lettore. Nella citata
sentenza si afferma che il socio subentra con un fenomeno di tipo successorio, per cui i debiti insoddisfatti si trasferiscono in capo a quest’ultimo. Ma ciò che davvero è grave è il passaggio successivo, in cui si afferma che ciò accade indipendentemente “dalla circostanza che essi abbiano goduto di un qualche riparto in base al bilancio finale di
liquidazione” e poi si aggiunge che la responsabilità del socio di società di capitali “non subisce limitazione alcuna in ragione dell’entità del conferimento in favore dei soci“.
Si tratta di affermazione dalle quali emerge un quadro preoccupante e certamente in controtendenza rispetto a quanto generalmente si è sostenuto dalla dottrina e cioè che la responsabilità del socio rispetto alle obbligazioni non estinte dalla società di capitali, cancellata dal Registro Imprese per effetto dell’avvenuta liquidazione volontaria, è limitata alla ipotesi in cui, durante la fase di liquidazione, abbia riscosso somme a titolo di riparto del patrimonio della società. Per la particolare ipotesi dei debiti tributari, l’art. 36 del D.P.R. 602/1973, al c. 3 aggiunge la previsione secondo cui i soci rispondono dei debiti stessi, nel limite non solo delle somme incassate durante la liquidazione bensì anche per quelle incassate quale effetto di assegnazioni avvenute nei due periodi d’imposta precedenti la messa in liquidazione. Ma si tratta pur sempre di limiti ben precisi, in relazione ai quali si può affermare che, se il socio non ha
incassato nulla a titolo di riparto dalla società durante la fase di liquidazione e durante il biennio precedente, nessuna responsabilità può essergli ascritta.
Lo scenario potrebbe sembrare eccessivamente lesivo dei diritti dei creditori, ma occorre sempre ricordare che, anche se la società fosse operativa, la responsabilità rispetto alle obbligazioni sociali sarebbe sempre limitata al patrimonio della società: i creditori non potrebbero intentare alcuna azione nei confronti dei soci. E a pensarci bene, il limite di
responsabilità previsto dal combinato disposto degli artt. 2495 C.C. e 36 D.P.R. 602/1973 (le somme incassate dai soci a titolo di riparto) altro non fa che confermare la regola generale: risponde sempre e solo il patrimonio netto della società, anche se trasferito ai soci: appunto, le assegnazioni avvenute prima e durante la fase di liquidazione. Alla luce
di tutto ciò, risulta ancora più incomprensibile il contenuto della sentenza sopra citata.

Per quanto sia lunga la partita, alla fine dei giochi, il re, la regina ed i pedoni torneranno tutti nella stessa scatola

Cinquant’anni fa, il 22 luglio 1968, Giovannino Guareschi lasciava improvvisamente questo mondo. Aveva sessant’anni. Quello che spinge a parlare di lui non è solo la ricorrenza e il dovere di ricordare uno degli scrittori italiani più tradotti nel mondo (142 lingue) insieme a Dante Alighieri. E nemmeno il desiderio di rendere giustizia a un genio dell’umano così incompreso e ingiustamente bistrattato. Il fatto è che le vicende vissute da don Camillo, da Peppone e dai tanti altri personaggi meno conosciuti, così come le considerazioni contenute negli articoli di un settimanale  che dirigeva e i giudizi taglienti espressi nelle sue vignette, hanno molto da insegnare, non “anche”, ma soprattutto oggi e in vista del domani. Almeno per una serie di fattori.

Di certo possiamo imparare da Guareschi: l’esperienza della fede cristiana come dialogo con Cristo e che ha come scopo l’educazione del cuore. A ciò continuamente spinge il Cristo con ironia malinconica, correggendo la facinorosità settaria di don Camillo e invitandolo a valorizzare l’umano che c’è in tutti, anche nei rivali , a perdonare anche il sopruso.

Così quei dialoghi tra Cristo e don Camillo, che sembravano quasi mitici e fiabeschi in quegli anni ‘50, diventano esperienza di un Cristianesimo fatto di dialogo con una Presenza reale che rende più bella la vita, e parte di una comunità che valorizza il singolo e non lo rende gregge. Così era Giovannino Guareschi, un grande scrittore e grande uomo .

La superficialità probatoria inficia l’accertamento

L’Amministrazione Finanziaria non può giustificare i propri recuperi adducendo unicamente una mancanza di trasparenza nel contegno del contribuente e il sospetto di evasione d’imposta: la carenza di motivazione rappresenta in tale ambito un efficace tassello della difesa tributaria.
Con una sintetica ma efficace pronuncia, la Cassazione (Cass. Civ. Sez. VI, ord. 25.06.2018, n. 16647) interviene su una tematica di rilievo riguardante la valutazione della concretezza della strutturazione probatoria dei rilievi mossi
dall’Agenzia delle Entrate nel contesto delle ordinarie attività ispettive, di controllo e accertamento.
In particolare, la vicenda trae spunto da un’attività accertativa risultante ex post evidentemente carente sotto l’aspetto dell’idoneità probatoria dei recuperi oggetto di contestazione. Infatti è stato rilevato ed evidenziato, in sede di giudizio di merito, che le singole pretese tributarie risultavano connotate da evidenti carenze, insufficienze e
superficialità dei recuperi, in quanto l’accertamento dell’Ufficio finanziario procedente risultava esser fondato su evidenze fattuali esposte in maniera approssimativa e generica, avendo l’ufficio dedotto, ma non concretamente esplicato e motivato, la mancanza di trasparenza nella condotta del contribuente verificato (tramite c.d. redditometro) e arrestandosi in tale contesto a gettare sospetti, senza dimostrare con prove le proprie asserzioni.
I rilievi del Fisco, in tale prospettiva, sono stati ritenuti “indimostrati” e pertanto “non ammessi”.
La pronuncia in commento, nonostante la brevità e la semplicità espressa, ruota attorno al fulcro di ogni controversia col
Fisco: la prova.
Si rileva infatti che nel contesto della propria attività istituzionale, per i controlli orientati alla corretta determinazione degli imponibili e delle imposte, l’Amministrazione Finanziaria si deve adoperare per la ricerca della prova, soprattutto nei casi in cui debba giustificare una propria pretesa impositiva o sanzionatoria.
Affinché l’attività svolta dall’Amministrazione Finanziaria possa superare il vaglio di eventuali invalidità, è opportuno che nell’esecuzione di tali incombenze sia rispettato tale dovere che, concretamente, si trova a essere frazionato:
– in primis, nell’obbligo di acquisire elementi informativi concretamente idonei ad attestare la rispondenza al vero degli enunciati fattuali insiti nella propria pretesa impositiva;
– in seconda istanza, nell’obbligo di esplicitare in maniera adeguata, nella motivazione, i presupposti alla base di tali pretese.
L’obbligatorietà e la completezza della motivazione emergono in maniera piuttosto evidente da un buon numero di norme (in primis l’art. 3, L. 241/1990), sino a giungere alla formulazione sulla disciplina delle sanzioni tributarie,
prevedendo espressamente, nell’art. 16 D.Lgs. 472/1997, l’obbligo per l’ufficio di enunciare gli elementi probatori nell’atto di contestazione delle sanzioni e comminando la sanzione della nullità in caso di inosservanza di tale precetto.
In termini di completezza del controllo a posteriori di tali attività accertative e avuto riguardo agli argomenti proposti, si ritiene che in termini funzionali possano costituire oggetto di controllo valutativo sia la prova quale elemento cognizione
(il mezzo di prova), che la prova come fattore dimostrativo (dimostrazione del fatto).

Bando per la concessione di agevolazione a enti accreditati e micro piccole medie imprese per l’attivazione di percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro

La Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi con la presente iniziativa intende supportare la realizzazione di percorsi di alternanza scuola lavoro attraverso:

  • dote di servizi di sensibilizzazione, supporto, accompagnamento e formazione in favore delle Micro Piccole e Medie Imprese (MPMI) erogati da Enti Accreditati iscritti all’albo dei servizi al lavoro di Regione Lombardia (Misura A Ambito 1)
  • contributi alle Micro Piccole e Medie Imprese (MPMI) in proporzionale al numero di studenti coinvolti (Misura A Ambito 2 – Misura B).

Le risorse disponibili per il presente bando ammontano complessivamente a 900.000,00 euro di cui Euro 600.000,00 destinate alla Misura A (Ambito 1  e Ambito 2) ed Euro 300.000,00 alla Misura B

A chi

La Misura A Ambito 1, è rivolta agli Enti Accreditati iscritti all’albo dei servizi al lavoro di Regione Lombardia.

La Misura A Ambito 2 e la Misura B  sono rivolte alle Micro Piccole e Medie Imprese (MPMI) aventi sede legale e /o operativa nelle province di Milano, Monza-Brianza e Lodi.
Misure D’Intervento
Misura A Ambito 1

La misura prevede Dote-servizi riservati agli Enti Accreditati finalizzati all’erogazione di servizi di sensibilizzazione, supporto e accompagnamento rivolti MPMI che intendono avviare percorsi di alternanza scuola-lavoro della durata minima di 80 ore. Gli Enti Accreditati riceveranno un rimborso a fronte dell’erogazione delle seguenti due tipologie di servizi:

  1. Servizi di accompagnamento e sensibilizzazione all’alternanza, propedeutici all’attivazione dei percorsi di alternanza.Tali servizi saranno riconosciuti “a risultato” per un importo pari a 198,00 Euro per singola impresa.
  2. Servizi di supporto all’inserimento di studenti in percorsi di alternanza per un massimo di 15 studenti. Tali servizi saranno riconosciuti “a risultato” per un importo massimo di 5.308,00 Euro per singola impresa.

I servizi di cui alla lettera a) sono propedeutici all’attivazione dei servizi di supporto all’inserimento di studenti in percorsi di alternanza di cui alla lettera b).

L’importo massimo del rimborso per ciascun operatore è di euro 80.000,00
Misura A Ambito 2 

La misura prevede Voucher-contributo riservato alle MPMI che realizzano o hanno realizzato percorsi di alternanza scuola lavoro attraverso i servizi di supporto erogati dagli enti accreditati previsti dall’ambito 1 del presente bando o dal bando della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi per l’erogazione di una dote di servizi di supporto allo svolgimento dell’alternanza scuola-lavoro rivolta alle micro-piccole imprese (MPI) rif. Del. 51 del 27/11/2017.

Il contributo è proporzionale al numero di studenti ospitati in percorsi di alternanza scuola lavoro ed è compreso tra un minimo di euro 500,00 per un solo studente a un massimo di euro 8.000,00 per 15 studenti di cui massimo 10 con disabilità.
Misura B

La misura prevede Voucher-contributo riservato alle MPMI non rientranti nell’ambito 2 della misura A che hanno svolto o svolgeranno nel 2018 un percorso di alternanza della durata minima di 40 ore il cui tutor aziendale abbia frequentato il corso di formazione gratuito per tutor aziendali, della durata di almeno 4 ore, erogato dalla Camera di Commercio di Milano, MonzaBrianza e Lodi attraverso la propria Azienda Formaper (per info https://www.formaper.it/), entro la data di rendicontazione.

Il contributo è proporzionale al numero di studenti ospitati in percorsi di alternanza scuola lavoro ed è compreso tra un minimo di euro 250,00 per un solo studente a un massimo di euro 4.000,00 per 15 studenti di cui massimo 10 con disabilità.
Procedimento

Le domande saranno accolte secondo  l’ordine cronologico di arrivo (procedura a sportello)  previa istruttoria formale effettuata dall’U.O. Innovazione e Credito.
A seguito degli esiti della verifica amministrativa saranno emessi provvedimenti periodici di assegnazione della concessione, a cura del Dirigente dell’Area Comunicazione e Sviluppo delle imprese.
Gli esiti del procedimento istruttorio saranno pubblicati su questo sito e comunicati ai diretti interessati.

Responsabile del procedimento è il Dirigente dell’Area Comunicazione e Sviluppo delle Imprese della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi.
Quando

Gli  Operatori e le MPMI possono presentare la domanda di partecipazione dal 28/05/2018 al 31/12/2018.
Presentazione

Tramite la piattaforma informatica, sezione Servizi e-gov alla voce Contributi alle Imprese previa registrazione al sito www.registroimprese.it, seguendo le istruzioni indicate in Bandi – contributi alle imprese.
Guida per l’iscrizione al RASL
Per le imprese non iscritte al RASL, l’operatore può attivare e facilitare il processo d’iscrizione dell’azienda.

Rendicontazione
Tramite la piattaforma informatica www.registroimprese.it, sezione Servizi e-gov alla voce Contributi alle Imprese utilizzata in fase di presentazione della domanda, secondo quando previsto dal bando, punto 10) “Modalità di Rimborso dei Servizi di dote”.

 
Per informazioni

Per informazioni e accompagnamento le MPI possono rivolgersi all’Operatore prescelto.
Catalogo Alternanza Scuola-Lavoro
Per informazioni generali sul bando: contributialleimprese@mi.camcom.it
Per maggiori informazioni o assistenza tecnica: faialternanza@mi.camcom.it