I lavoratori hanno diritto, ogni anno, ad almeno quattro settimane di ferie, indipendentemente dallo stato di salute. Quando cessa il rapporto di lavoro, il lavoratore ha diritto ad avere un’indennità economica sostitutiva se non è riuscito a fruire delle ferie a prescindere da ogni altra motivazione. Lo stabilisce la corte di giustizia Ue nella sentenza alla causa C/341/15.
La vicenda riguarda un dipendente pubblico di Vienna, collocato a riposo a sua richiesta, dal 1° luglio 2012. Tra il 15 novembre 2010 e il 30 giugno 2012 egli non si è presentato sul posto di lavoro; per un mese e mezzo (dal 15 novembre al 31 dicembre 2010), è stato in congedo per malattia. Dal 1° gennaio 2011 si attenuto, conformemente a una convenzione conclusa con il suo datore di lavoro, a non presentarsi sul posto di lavoro, continuando però a percepire lo stipendio.
Dopo il pensionamento, il lavoratore ha chiesto il pagamento dell’indennità per ferie annuali non godute, sostenendo di essersi nuovamente ammalato poco prima del pensionamento. Il datore di lavoro ha respinto la richiesta, sostenendo che, ai sensi della normativa sul lavoro pubblico, un lavoratore che, di propria iniziativa, cessa il rapporto di lavoro, in particolare chiedendo di essere collocato a riposo, non ha diritto all’indennità per ferie non godute. Il lavoratore ha quindi fatto ricorso al tribunale di Vienna, il quale ha chiesto alla Corte Ue di pronunciarsi sulla compatibilità della normativa nazionale (Vienna) con i principi della direttiva Ue 2003/88.