Strada in salita per chi gli avvocati spagnoli. L’abogado, infatti, può esser dispensato dalla prova attitudinale per l’iscrizione nell’Albo ordinario solo dopo aver esercitato per tre anni in Italia con il titolo ottenuto in Spagna e cioè, con il titolo professionale di origine e non con quello di avvocato. A chiarirlo, le Sezioni unite civili della Suprema Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 5073 del 15 marzo 2016, hanno respinto il ricorso di un abogado veneziano. Nel dettaglio, i giudici di Piazza Cavour hanno dato torto a un professionista che aveva conseguito il titolo di avvocati in Spagna e che, in Italia, aveva sempre esercitato come avvocato e non come abogado. Un comportamento che, di fatto, gli impedisce evitare la prova attitudinale prevista. La Cassazione chiarisce, infatti, che l’avvocato che abbia acquisito la qualifica professionale in altro stato membro dell’Unione Europea, può ottenere la dispensa dalla prova attitudinale prevista all’art. 8 del dlgs 115/1992 se, nel rispetto delle condizioni poste dall’art. 12 dlgs 96/2001 (di attuazione della direttiva 98/5/CE), abbia esercitato in Italia in modo effettivo e regolare l’attività con il titolo professionale di origine per almeno tre anni, a decorrere dalla data di iscrizione nella sezione speciale dell’albo degli avvocati.
Tale presupposto non risulta integrato quando l’avvocato stabilito abbia esercitato la professione, seppur in buona fede, con il titolo di avvocato invece che con il titolo professionale di origine.
Di diverso avviso, però, la Procura generale del Palazzaccio che aveva invece chiesto che il ricorso del professionista fosse accolto.