Riscossione delle sanzioni senza frontiere in Europa. Per gli stati dell’Unione l’introito viene curato, su richiesta dello stato che ha emesso la decisione, dal paese dove risiede o detiene i beni l’obbligato. È quanto prevede il dlgs 37/2016, pubblicato in G.U. n.60 del 12 marzo scorso, che entrerà in vigore il 27 marzo 2016 e che attua la decisione quadro 2005/214/Gai del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle sanzioni pecuniarie nell’Ue. Il decreto stabilisce le procedure da seguire sia in caso di attività in Italia su richiesta di altro stato dell’unione, sia nell’ipotesi reciproca. Da sottolineare che se da un lato lo stato che cura l’esecuzione ne sostiene anche le spese, dall’altro lato ne fa suo l’introito. In Italia, con riferimento all’esecuzione dei provvedimenti sanzionatori, il bilancio degli incassi risulta essere minimo: non raggiunge nemmeno il 3%.
Nel dettaglio, il provvedimento riguarda la pena pecuniaria (irrogata dal giudice a seguito di condanna); la somma liquidata dal giudice come risarcimento delle vittime, se le stesse non si sono costituite parte civile; la somma dovuta a seguito di condanna alle spese nei giudizi penali e amministrativi; la somma da versare in favore di fondi pubblici o di organizzazioni di assistenza alle vittime. In relazione al testo, già passato al vaglio del parlamento, è emerso come tra le definizioni di «sanzione pecuniaria» non sia stata inserita la «sanzione amministrativa pecuniaria». Per il recupero all’estero di sanzioni comminate in Italia il pubblico ministero dovrà, quindi, trasmettere la decisione sulla sanzione pecuniaria all’autorità dello stato europeo nel quale o si trova la persona condannata o la persona condannata dispone dei beni o dei redditi o, nel caso delle persone giuridiche, dove è stabilita la sede legale.