La procura ampia rilasciata al difensore gli conferisce il potere di intraprendere qualunque azione inclusa la chiamata in causa di terzo. Lo hanno sancito le Sezioni unite civili della Corte di cassazione che, con la sentenza n. 4909 del 14 marzo 2016, hanno respinto il ricorso di una società chiamata in causa dal difensore di un condominio per delle infiltrazioni d’acqua. L’impresa aveva eccepito l’invalidità della procura alle liti rilasciata dall’amministratore in quanto era solo stata chiamata in causa per manlevare la prima società che si era occupata dei lavori. Ma l’eccezione non ha fatto breccia né in sede di merito né i sede di legittimità. Il Massimo consesso di Piazza Cavour, dopo aver risolto il contrasto di giurisprudenza, ha infatti messo nero su bianco che i poteri del difensore discendono direttamente dalla legge, la procura valendo solamente a realizzare la scelta e la designazione dell’avvocato e a far emergere la relativa (più o meno ampia) eventuale limitazione in base alla volontà della parte. Per la Cassazione da ciò deriva che la procura, ove risulti come nella specie conferita in termini ampi e comprensivi («con ogni facoltà»), in base a un’interpretazione costituzionalmente orientata della normativa processuale idonea a dare attuazione ai principi di tutela del diritto di azione e di difesa nonché di economia processuale (artt. 24 e 111 Cost. ) deve intendersi come idonea ad attribuire al difensore il potere di esperire tutte le azioni necessarie o utili per il conseguimento del risultato a tutela dell’interesse della parte assistita. Ivi ricompresa, pertanto, l’azione di garanzia c.d. impropria, volta come detto a salvaguardare l’interesse della parte mediante la chiamata in causa del terzo, perché risponda in suo luogo o venga condannato a tenerla indenne di quanto risulti eventualmente tenuta a prestare all’attore.