E’ da intendersi come inadempiente il mutuatario moroso per almeno 18 rate. L’immobile, in caso di inadempimento, potrà essere messo in vendita esclusivamente dopo la sottoscrizione di un atto di disposizione da parte del cliente a favore della banca. La valutazione della casa non dipenderà dall’istituto di credito, ma sarà effettuata da un perito indipendente nominato dal tribunale. La normativa sull’inadempimento, infine, non si applicherà ai contratti già in essere, neanche in caso di surroga. Ultima nota: il riconoscimento del patto marciano, che, pur non codificato da norme, è utilizzato dalla giurisprudenza come vincolo di restituzione al debitore dell’eccedenza ottenuta dalla vendita del bene. Sono queste le linee guida del parere al decreto sui mutui ipotecari anticipate ieri dagli onorevoli Michele Pelillo e Giovanni Sanga (Pd). Parere, il predetto, che verrà presentato definitivamente il prossimo martedì. Le disposizioni in esso contenute, rende nota la maggioranza, verranno rese definitive dopo l’esame.
La direttiva 2014/17/Ue. Quella sui mutui, insomma, si è tradotta (come anticipato da ItaliaOggi del 03/03) in una polemica, fomentata dal Movimento 5 stelle e nata su grandi equivoci. Alla base del decreto che recepisce la direttiva europea 2014/17/Ue vi sono infatti tre intenti: in primo luogo, completare la disciplina del Testo unico bancario con nuovi obblighi di trasparenza del finanziatore e informativa al cliente; in secondo luogo, concedere una moratoria di 6 mesi al debitore coinvolto in un processo esecutivo; infine, codificare il cosiddetto «patto marciano», confermando però il divieto (ex art. 2744 cc) del patto commissorio.
La ripresa del Tub. La polemica che mercoledì ha bloccato l’esame dell’atto 256 alla Camera è originata da un solo articolo presente nel decreto, il 120-quinquiesdecies. Questo, composto di 4 commi, regola tre differenti situazioni. I primi due periodi confermano infatti quanto disposto dal Tub (art. 40 comma 2) sul diritto della banca ad invocare come causa di risoluzione del contratto di mutuo il ritardo nel pagamento di almeno 7 rate anche non consecutive, intendendo con “ritardo” un periodo compreso tra il 30° e il 180° giorno dopo la scadenza del termine dato.








