Obbligatorie procedure competitive per l’assegnazione di contributi ai soggetti del terzo settore. La deliberazione dell’Anac 30 gennaio 2016, n. 32, contenente le linee guida per l’affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali afferma in modo esplicito ciò che, per la verità, era già reso evidente dalla normativa sull’anticorruzione e la trasparenza.
Occorre ricordare che ai sensi dell’articolo 1, comma 16, della legge 190/2012 la «concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati» è considerata un processo amministrativo ad alto rischio di corruzione. Si parla di un flusso di denaro che secondo i dati estrapolabili dal Siope (Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici) ammontava nel 2014, solo per le amministrazioni locali, a circa 2 miliardi di euro.
Era, dunque, già chiaro che la legge 190/2012 (ma, ancor prima, con l’articolo 12 della legge 241/1990) avesse messo fuori causa la prassi diffusissima, soprattutto negli enti locali, di assegnare contributi e sovvenzioni «ad personam», da parte degli organi di governo, senza alcuna procedura realmente selettiva.
