“Omesso versamento di imposte”: questa la contestazione nei confronti della società. A essere chiamati in causa, però, sono anche i soci, con relative “cartelle”.
Per una socia, però, i giudici tributari regionali ritengono corretto annullare una singola “cartella”, relativa all’anno 1999, perché essa concerneva “un periodo temporale” in cui la donna “non ricopriva più” il ruolo di componente della compagine societaria.
Tale visione, però, è ritenuta eccessiva dai giudici della Cassazione, i quali, di conseguenza, considerazioni illegittimo l’azzeramento della “cartella”. Ciò innanzitutto perché, alla luce della “disciplina in tema di responsabilità dei soci per debiti della società”, deve “escludersi che la donna fosse esonerata dalla responsabilità per il periodo durante il quale, nell’anno 1999” ella “ricopriva ancora la qualità di socia”.
Allo stesso tempo, va evidenziato che “la Commissione tributaria regionale è partita dal presupposto che le somme portate dalla cartella per l’anno 1999 si riferissero all’intera annualità e non al periodo durante il quale la donna era stata socia”, mentre l’Agenzia delle Entrate ha sostenuto “di avere indicato nel corso del giudizio i documenti dai quali risultava che la cartella impugnata aveva riguardato unicamente il periodo” dell’anno in cui la donna “era stata socia”.
Peraltro, aggiungono i giudici in conclusione, una volta acclarata “la circostanza che la cartella” è stata “ridotta nell’importo rispetto alla maggiore pretesa relativa all’anno 1999, correlata alla partecipazione societaria della contribuente”, il giudice di merito avrebbe comunque dovuto “rideterminare la pretesa fiscale nella parte ritenuta dovuta”, senza poter optare per “l’annullamento dell’intera cartella”, dovendo il giudice “dichiarare l’inefficacia della cartella soltanto in relazione alle somme non dovute”.
Tutto ciò conduce i giudici della Cassazione a tenere aperta la vicenda giudiziaria, affidandola nuovamente alle valutazioni dei componenti della Commissione tributaria regionale.
versamento
Catapano Giuseppe comunica: IL VERSAMENTO DELL’IMPOSTA DI BOLLO “VIRTUALE” TRAMITE IL MOD. F24
IN SINTESI
A decorrere dal 20.2.2015 il versamento dell’imposta di bollo
assolta in modo “virtuale”, nonché dei relativi accessori, interessi
e sanzioni, va effettuato mediante il mod. F24 utilizzando gli
specifici nuovi codici tributo recentemente istituiti dall’Agenzia
delle Entrate.
Per consentire l’adeguamento alle nuove modalità di pagamento
è previsto un periodo transitorio fino al 31.3.2015, durante il quale
è possibile ancora utilizzare il mod. F23.
Come noto, in base a quanto disposto dagli artt. 15 e 15-bis, DPR n. 642/72 per determinate
categorie di atti e documenti l’imposta di bollo può essere assolta in modo “virtuale”.
In base a quanto previsto dall’art. 17, comma 2, lett. h-ter), D.Lgs. n. 241/97 l’utilizzo del mod. F24
per il pagamento dei tributi può essere esteso “alle altre entrate individuate con decreto del
Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, e con i Ministri competenti per settore”.
Sul punto, il MEF con Decreto 8.11.2011 ha esteso le modalità di versamento di cui al citato art. 17
anche all’imposta di bollo nonché ai relativi accessori, interessi e sanzioni.
Recentemente, l’Agenzia delle Entrate con il Provvedimento 3.2.2015 ha disposto che a partire dal
20.2.2015 il versamento dell’imposta di bollo assolta in modo “virtuale”, nonché dei relativi
accessori, interessi e sanzioni va effettuato mediante il mod. F24.
Quest’ultimo in un’ottica di razionalizzazione dei processi amministrativi relativi ai tributi indiretti,
“garantisce una maggiore efficienza nella gestione dell’imposta e rappresenta inoltre un ulteriore
progresso verso la semplificazione degli adempimenti fiscali dei contribuenti che già utilizzano il
modello F24 per il pagamento di numerosi tributi”.
Al fine di consentire l’adeguamento alle nuove modalità, è previsto un periodo transitorio fino al
31.3.2015 nel quale l’imposta in esame può essere ancora versata mediante il mod. F23.
Ai fini del versamento tramite il mod. F24, l’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 3.2.2015, n.
12/E ha istituito i seguenti codici tributo:
Codice tributo Descrizione
“2505” BOLLO VIRTUALE – RATA
“2506” BOLLO VIRTUALE – ACCONTO
“2507” BOLLO VIRTUALE – Sanzioni
“2508” BOLLO VIRTUALE – Interessi
I codici tributo in esame vanno utilizzati anche per il versamento dell’imposta di bollo “virtuale”
tramite il mod. “F24 Enti pubblici”.
In caso di versamento rateale (codice tributo “2505”) nel campo
“rateazione/regione/prov./mese di rif.to” del mod. F24 e nel campo “riferimento A” del mod.
“F24 Enti pubblici” va riportato il numero della rata in pagamento seguito dal numero
complessivo delle rate bimestrali.
I suddetti codici, come precisato nella citata Risoluzione n. 12/E, sono utilizzabili esclusivamente
“in corrispondenza delle somme indicate nella colonna importi a debito versati”. Ne consegue che
eventuali eccedenze di versamento relative all’imposta in esame non potranno essere compensate
con altri tributi.
L’Agenzia precisa infine che, il codice tributo “9400” denominato “Spese di notifica per atti
impositivi”, già utilizzato per i pagamenti tramite il mod. F24, è esteso anche ai versamenti
effettuati mediante il mod. “F24 Enti pubblici”.