La direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – come modificata dalla direttiva 2010/45/UE del Consiglio, del 13 luglio 2010 – in particolare i suoi articoli 213, 214 e 273, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che consente all’amministrazione fiscale di negare a un soggetto passivo, che ha effettuato acquisti durante il periodo in cui il suo numero d’identificazione dell’imposta sul valore aggiunto è stato annullato per la mancata presentazione delle dichiarazioni fiscali, il diritto di detrarre l’imposta sul valore aggiunto relativa a tali acquisti mediante dichiarazioni d’imposta sul valore aggiunto effettuate – o mediante fatture emesse – successivamente alla riattivazione del suo numero d’identificazione, per la sola ragione che tali acquisti sono avvenuti durante il periodo di disattivazione, pur se i requisiti sostanziali sono soddisfatti e il diritto a detrazione non è invocato in modo fraudolento o abusivo.
tributi
Fattura elettronica
E’ stato prorogato al 1° gennaio 2019 l’obbligo di utilizzare la
fattura elettronica (ed abbandonare quindi la scheda
carburante) per le cessioni di carburante per autotrazione
presso gli impianti stradali di distribuzione.
Per tale tipologia di operazione, pertanto, sarà possibile
continuare ad utilizzare la scheda carburante fino al 31.12.2018.
Resta fermo però l’obbligo, dal 1° luglio 2018, di utilizzare
strumenti tracciabili di pagamento al fine di poter detrarre l’Iva e
dedurre il relativo costo.
Giuseppe Catapano scrive: OMESSO VERSAMENTO DI IMPOSTE: SOTTO ACCUSA LA SOCIETÀ. CARTELLA LEGITTIMA ANCHE PER LA SOCIA CHE, AD ANNO IN CORSO, HA CEDUTO LE PROPRIE QUOTE
“Omesso versamento di imposte”: questa la contestazione nei confronti della società. A essere chiamati in causa, però, sono anche i soci, con relative “cartelle”.
Per una socia, però, i giudici tributari regionali ritengono corretto annullare una singola “cartella”, relativa all’anno 1999, perché essa concerneva “un periodo temporale” in cui la donna “non ricopriva più” il ruolo di componente della compagine societaria.
Tale visione, però, è ritenuta eccessiva dai giudici della Cassazione, i quali, di conseguenza, considerazioni illegittimo l’azzeramento della “cartella”. Ciò innanzitutto perché, alla luce della “disciplina in tema di responsabilità dei soci per debiti della società”, deve “escludersi che la donna fosse esonerata dalla responsabilità per il periodo durante il quale, nell’anno 1999” ella “ricopriva ancora la qualità di socia”.
Allo stesso tempo, va evidenziato che “la Commissione tributaria regionale è partita dal presupposto che le somme portate dalla cartella per l’anno 1999 si riferissero all’intera annualità e non al periodo durante il quale la donna era stata socia”, mentre l’Agenzia delle Entrate ha sostenuto “di avere indicato nel corso del giudizio i documenti dai quali risultava che la cartella impugnata aveva riguardato unicamente il periodo” dell’anno in cui la donna “era stata socia”.
Peraltro, aggiungono i giudici in conclusione, una volta acclarata “la circostanza che la cartella” è stata “ridotta nell’importo rispetto alla maggiore pretesa relativa all’anno 1999, correlata alla partecipazione societaria della contribuente”, il giudice di merito avrebbe comunque dovuto “rideterminare la pretesa fiscale nella parte ritenuta dovuta”, senza poter optare per “l’annullamento dell’intera cartella”, dovendo il giudice “dichiarare l’inefficacia della cartella soltanto in relazione alle somme non dovute”.
Tutto ciò conduce i giudici della Cassazione a tenere aperta la vicenda giudiziaria, affidandola nuovamente alle valutazioni dei componenti della Commissione tributaria regionale.