La superficialità probatoria inficia l’accertamento

L’Amministrazione Finanziaria non può giustificare i propri recuperi adducendo unicamente una mancanza di trasparenza nel contegno del contribuente e il sospetto di evasione d’imposta: la carenza di motivazione rappresenta in tale ambito un efficace tassello della difesa tributaria.
Con una sintetica ma efficace pronuncia, la Cassazione (Cass. Civ. Sez. VI, ord. 25.06.2018, n. 16647) interviene su una tematica di rilievo riguardante la valutazione della concretezza della strutturazione probatoria dei rilievi mossi
dall’Agenzia delle Entrate nel contesto delle ordinarie attività ispettive, di controllo e accertamento.
In particolare, la vicenda trae spunto da un’attività accertativa risultante ex post evidentemente carente sotto l’aspetto dell’idoneità probatoria dei recuperi oggetto di contestazione. Infatti è stato rilevato ed evidenziato, in sede di giudizio di merito, che le singole pretese tributarie risultavano connotate da evidenti carenze, insufficienze e
superficialità dei recuperi, in quanto l’accertamento dell’Ufficio finanziario procedente risultava esser fondato su evidenze fattuali esposte in maniera approssimativa e generica, avendo l’ufficio dedotto, ma non concretamente esplicato e motivato, la mancanza di trasparenza nella condotta del contribuente verificato (tramite c.d. redditometro) e arrestandosi in tale contesto a gettare sospetti, senza dimostrare con prove le proprie asserzioni.
I rilievi del Fisco, in tale prospettiva, sono stati ritenuti “indimostrati” e pertanto “non ammessi”.
La pronuncia in commento, nonostante la brevità e la semplicità espressa, ruota attorno al fulcro di ogni controversia col
Fisco: la prova.
Si rileva infatti che nel contesto della propria attività istituzionale, per i controlli orientati alla corretta determinazione degli imponibili e delle imposte, l’Amministrazione Finanziaria si deve adoperare per la ricerca della prova, soprattutto nei casi in cui debba giustificare una propria pretesa impositiva o sanzionatoria.
Affinché l’attività svolta dall’Amministrazione Finanziaria possa superare il vaglio di eventuali invalidità, è opportuno che nell’esecuzione di tali incombenze sia rispettato tale dovere che, concretamente, si trova a essere frazionato:
– in primis, nell’obbligo di acquisire elementi informativi concretamente idonei ad attestare la rispondenza al vero degli enunciati fattuali insiti nella propria pretesa impositiva;
– in seconda istanza, nell’obbligo di esplicitare in maniera adeguata, nella motivazione, i presupposti alla base di tali pretese.
L’obbligatorietà e la completezza della motivazione emergono in maniera piuttosto evidente da un buon numero di norme (in primis l’art. 3, L. 241/1990), sino a giungere alla formulazione sulla disciplina delle sanzioni tributarie,
prevedendo espressamente, nell’art. 16 D.Lgs. 472/1997, l’obbligo per l’ufficio di enunciare gli elementi probatori nell’atto di contestazione delle sanzioni e comminando la sanzione della nullità in caso di inosservanza di tale precetto.
In termini di completezza del controllo a posteriori di tali attività accertative e avuto riguardo agli argomenti proposti, si ritiene che in termini funzionali possano costituire oggetto di controllo valutativo sia la prova quale elemento cognizione
(il mezzo di prova), che la prova come fattore dimostrativo (dimostrazione del fatto).

Catapano Giuseppe comunica: Pignoramento presso terzi Equitalia, impugnazione al giudice tributario

Se il contribuente viene a conoscenza della pretesa del Fisco soltanto al momento della notifica del pignoramento presso terzi, senza prima ricevere la cartella esattoriale, competente a decidere della relativa opposizione è la Commissione Tributaria e non il giudice dell’esecuzione. È quanto affermato da una recente sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, secondo la quale la mancata ricezione dell’atto prodromico al pignoramento (cartella esattoriale) rende necessaria la valutazione nel merito della pretesa fiscale che il contribuente non ha potuto domandare prima che gli venisse notificato l’atto di pignoramento. La questione, comunque, è particolarmente dibattuta in giurisprudenza. La regola generale è quella secondo cui la competenza della Commissione tributaria si ferma una volta che il procedimento esattoriale avente ad oggetto tributi erariali sia giunto alla fase esecutiva, per la quale è competente il giudice dell’esecuzione (in sede civile). La legge stabilisce infatti che restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti dell’esecuzione forzata successivi alla notifica della cartella di pagamento e dell’avviso di mora. Inoltre nell’esecuzione esattoriale delle imposte sui redditi, non sono ammesse le opposizioni all’esecuzione e agli atti esecutivi, se non per la pignorabilità dei beni. Tali regole, se applicate anche all’ipotesi di pignoramento non preceduto dalla notifica della cartella esattoriale, creerebbero un vuoto di tutela per il contribuente: se la giurisdizione tributaria è esclusa per gli atti dell’esecuzione forzata successivi alla cartella di pagamento e se nell’esecuzione relativa alle imposte sui redditi non è ammessa l’opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi, come può tutelarsi il contribuente che, non avendo ricevuto la cartella e non avendola potuta impugnare, non può più contestarla nel merito perché è già nella fase esecutiva? Il problema è stato risolto da alcune pronunce giurisprudenziali, tra cui quella in esame, che hanno ammesso la tutela dinanzi alla Commissione Tributaria nonostante sia stata già avviata la fase esecutiva. La mancata notifica della cartella esattoriale rende infatti impossibile l’applicazione della regola generale secondo cui il credito non contestato prima dell’esecuzione sia da considerarsi definitivamente accertato. Il contribuente ha dunque diritto all’esame nel merito della pretesa del Fisco potendo impugnare il pignoramento presso terzi e chiedere alla Commissione Tributaria competente di decidere sulla nullità del ruolo per mancata notifica della cartella di pagamento, sull’illegittimità dell’atto di pignoramento presso terzi e sull’infondatezza della pretesa. Secondo la CTR Lombardia tali domande rientrano nella competenza del giudice tributario, laddove la richiesta si riferisce alla mancanza dell’atto prodromico all’atto di pignoramento e alla infondatezza della pretesa contenuta nella cartella di pagamento.