È illegittimo ed incostituzionale il blocco degli stipendi dei dipendenti pubblici solo per risparmiare sul disavanzo pubblico: i conti dello Stato devono trovare altre risorse per la loro spending review, ma non possono attingere dalle tasche dei lavoratori; è questa la sintesi della sentenza “scossone” appena emessa dalla Corte Costituzionale avente ad oggetto la legittimità della norma emanata dal Governo ben quattro anni fa (in particolare dal ministro Tremonti) che aveva deciso di congelare gli stipendi dei pubblici dipendenti dal 2011 al 2013; la disposizione è stata poi prorogata per il 2014 dal governo Letta e, infine, per tutto il 2015 da Renzi. Tuttavia, la Corte tira un colpo al cerchio e uno alla botte e, per evitare al Governo un buco da 35 miliardi di euro, salva il passato: in altre parole, da oggi in poi il blocco degli stipendi sarà illegittimo, ma per gli anni pregressi non sarà dovuta, ai dipendenti pubblici, alcuna restituzione. La motivazione – almeno in attesa di leggere quelle ufficiali rilasciate dalla Corte – potrebbe consistere nel fatto che, secondo l’orientamento già manifestato in passato dai giudici costituzionali, una misura d’urgenza – quale appunto il blocco degli stipendi – può essere ammessa solo a condizione che sia “straordinaria”, ossia non ripetuta con cadenza annuale. I conti dello Stato sono “parzialmente” salvi. Non bisognerà cioè trovare 35 miliardi per provvedere alle restituzioni di quanto sottratto ai dipendenti sino ad oggi: a tanto sarebbe, infatti, ammontato il peso della sentenza dalla Corte Costituzionale qualora avesse accolto integralmente le istanze dei ricorrenti. La pronuncia avrebbe minato il patto di stabilità con l’Europa e rischiava soprattutto di far saltare le clausole di salvaguardia contenute nell’ultima legge di Stabilità (in particolare, l’aumento dell’Iva al 25,5% e l’innalzamento delle accise sulla benzina). La vicenda Il Tribunale di Roma e quello di Ravenna, avevano chiesto alla Corte Costituzionale di pronunciarsi circa la legittimità costituzionale della norma che ha disposto il blocco dell’indicizzazione (ossia dell’adeguamento all’inflazione) degli stipendi dei pubblici dipendenti. In pratica, con una legge del 2010, il Governo aveva stabilito che, per gli anni dal 2011 al 2015, il trattamento economico complessivo dei dipendenti pubblici non potesse crescere e adeguarsi al paniere ISTAT, ma dovesse rimanere, in ogni caso, lo stesso di quello già erogato per l’anno 2010. Ciò, comunque, al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva, ivi incluse le variazioni dipendenti da eventuali arretrati, conseguimento di funzioni diverse in corso di anno (fermo in ogni caso quanto previsto le progressioni di carriera comunque denominate, malattia, missioni svolte all’estero, effettiva presenza in servizio). Ebbene, questa norma, secondo la Corte Costituzionale è illegittima, ma questa volta non con effetto retroattivo. Quindi, i lavoratori diventeranno creditori dello Stato solo se, da quest’anno, non saranno adeguati gli stipendi al costo della vita. In ogni caso, sarà meglio attendere le motivazioni ufficiali della Corte prima di ipotizzare eventuali scenari futuri. Il comunicato della Corte Costituzionale Per il momento la Corte Costituzionale ha semplicemente diffuso un lapidario comunicato stampa: “In relazione alle questioni di legittimità costituzionale sollevate con le ordinanze R.O. n. 76/2014 e R.O. n. 125/2014, la Corte Costituzionale ha dichiarato, con decorrenza dalla pubblicazione della sentenza, l’illegittimità costituzionale sopravvenuta del regime del blocco della contrattazione collettiva per il lavoro pubblico, quale risultante dalle norme impugnate e da quelle che lo hanno prorogato. La Corte ha respinto le restanti censure proposte“. Come con le pensioni Meno di due mesi fa la Corte Costituzionale aveva già deciso la stessa questione con riferimento, però, alle pensioni: in quella sede, tuttavia, la Corte si era spinta oltre, ritenendo illegittima l’originaria norma sul blocco dell’adeguamento delle pensioni (meglio nota come Riforma Monti-Fornero) e disponendo la restituzione di tutte le somme non versate per gli anni passati. Risultato, il Governo oggi si trova a dover restituire ai pensionati tutti gli scatti dell’inflazione che non ha erogato in questi anni (circa 5 miliardi). L’esecutivo ha emesso un decreto legge per tamponare alla situazione di emergenza, disponendo delle restituzioni ridotte (pari a circa il 10% del dovuto). Questo non ha impedito, evidentemente, ai tribunali di ritenere che ai pensionati siano comunque dovute tutte le somme non elargite in questi anni, e non solo la ridotta misura regalata dal Governo. Tant’è che il Tribunale di Napoli ha accolto il ricorso per decreto ingiuntivo avanzato da un pensionato nei confronti dell’Inps per il pagamento dell’intero non percepito.
Tribunale
Giuseppe Catapano scrive: Autostrade, vietati alberi alti e barriere protettive
Il rischio di perdere la vita, nel caso in cui l’auto sbandi, è alto qualora si vada a sbattere contro un albero (di quelli a fusto alto e grosso) o una barriera protettiva di quelle fatte in cemento: ecco perché, almeno sulle autostrade, l’Anas ha il divieto rimuovere tali oggetti oppure creare una sorta di contenimento “salva-automobilista” attorno alle piante. Lo ha chiarito il Tribunale di Palermo in una recente sentenza.
Secondo il giudice, l’ente che ha la custodia delle autostrade deve calcolare il rischio che gli automobilisti non rispettino il codice e, quindi, procedano a velocità elevata: per provenire, quindi, eventuali incidenti e infortuni mortali, è obbligato predisporre un guard-rail ai bordi della strada e rimuovere la presenza di alberi particolarmente pericolosi, per via del loro volume, a ridosso della corsia di emergenza.
Insomma, nonostante la strada possa essere formalmente rispettosa di tutte le regole tecniche e delle leggi sulla costruzione della rete viaria, questo non vuol dire che l’Anas non sia responsabile qualora, nonostante tale conformità, non rimuova tutte le eventuali e ulteriori insidie o pericoli che possono profilarsi per l’utilizzatore. E ciò anche in caso di un comportamento colpevole da parte di quest’ultimo che violi il codice della strada.
Anche ammesso, quindi, che le norme di settore non impongano, in un determinato tratto di autostrada, l’apposizione di barriere di sicurezza o la predisposizione di opere di protezione dal rischio degli alberi, è innegabile che, in una autostrada caratterizzata da una elevata velocità dei veicoli, è fonte di pericolo la presenza, sul margine destro della carreggiata di un filare di alberi di alto fusto (nel caso di specie si trattava di una distanza di circa 2,70 metri).
La fuoriuscita dalla sede stradale, infatti, in special modo in autostrada, è un evento non solo possibile, ma anzi probabile e che quindi va preventivato dall’Anas. Sicché è fonte di pericolo la presenza di un ostacolo fisso e rilevante, come un albero ad altro fusto, a così breve distanza dalla carreggiata.
Giuseppe Catapano informa: Anatocismo sugli interessi della banca, il punto della situazione
La questione dell’anatocismo che le banche hanno applicato per anni, e continuano illegittimamente ad applicare, sui conti correnti, prosciugandoli, ha conosciuto, negli ultimi due anni, un importante inversione di tendenza. È necessario, quindi, fare il punto della situazione perché mai come ora si può dire che la pratica di calcolare la percentuale degli interessi, non solo sul capitale finanziato, ma anche sugli interessi già maturati in precedenza (moltiplicandone quindi gli importi a tutto vantaggio della banca) è definitivamente illegittima e fuorilegge.
Cos’è l’anatocismo?
Per effetto dell’anatocismo, gli interessi scaduti si aggiungono al capitale, originando, così, ulteriori interessi. Per questo si parla anche di “capitalizzazione degli interessi”, in quanto gli interessi producono altri interessi.
In mancanza di usi normativi contrari, però, l’anatocismo è illegittimo perché così stabilito dal codice civile. In ambito bancario la Cassazione ha ritenuto che tali usi non sussistano, ma ne aveva salvato, in passato, la legittimità tutte le volte in cui la capitalizzazione degli interessi avesse riguardato non solo gli interessi passivi (quelli debitori), ma anche quelli attivi (cioè a favore del correntista).
Cosa è successo il 1° gennaio 2014? Il Governo contro l’anatocismo
La legge di Stabilità per il 2014 aveva dichiarato definitivamente abolito l’anatocismo bancario. Tuttavia aveva subordinato l’attuazione di questa norma all’emanazione di una delibera attuativa del CICR (il Comitato interministeriale di credito e risparmio). Neanche a dirlo, questa delibera non è mai intervenuta.
Cosa è successo il 25 marzo 2015? Il tribunale di Milano contro l’anatocismo
Il Tribunale di Milano ha ritenuto l’anatocismo fuorilegge già a partire dal 1° gennaio 2014, nonostante la delibera del CICR non sia stata emanata. E questo perché, secondo i giudici del capoluogo lombardo, la norma è già sufficientemente chiara e specifica da non necessitare di ulteriori dettagli per poter essere applicata ai correntisti.
La decisione è suonata come uno scossone per il mondo bancario: inevitabili le prime richieste di rimborso da parte dei correntisti.
Cosa è successo il 6 maggio 2015? La Cassazione contro l’anatocismo
A rincarare la dose è stata anche la Cassazione che ha stabilito, neanche un mese dopo, che l’anatocismo sarebbe illegittimo non solo quando applicato trimestralmente, ma anche annualmente: una decisione storica, perché in controtendenza rispetto a quanto essa stessa aveva in precedenza affermato.
Abbiamo quindi spiegato, in una precedente guida, cosa deve fare il correntista e cosa deve richiedere al giudice, con quali documenti.
Cosa è successo il 7 maggio 2015? Di nuovo la Cassazione contro l’anatocismo
Non paga di quanto aveva fatto solo un giorno prima, la Cassazione ha poi chiarito che la nullità dell’anatocismo – ivi compreso quello calcolato su base annuale – può essere rilevata d’ufficio, ossia direttamente dal giudice, a prescindere da eventuali eccezioni di parte. Il che ha riaperto le porte a una serie di giudizi già consumati in primo grado per i quali, quindi, in appello (salvo decorrenza dei termini) i calcoli potrebbero essere ulteriormente rivisti in favore del clienti.
Com’è oggi?
Dunque, oggi, dalla miscela di norme e sentenze che si sono susseguite dopo il 2014, è legittimo affermare che l’anatocismo è definitivamente fuorilegge: a prescindere dall’emanazione dei regolamenti di attuazione del CICR, a prescindere che si tratti di capitalizzazione trimestrale o annuale.
Tale convincimento era apparso già chiaro all’indomani della legge di stabilità per il 2014.
Infatti, si preannunciava che le Banche avrebbero dovuto modificare, una volta per tutte, le loro procedure di calcolo degli interessi in modo tale da evitare qualsiasi forma di anatocismo.
Nella vigente norma del testo unico bancario si prevede che “il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria, prevedendo in ogni caso che: a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori; b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale”.
Ma, secondo i giudici di Milano, al di là della mancata adozione della relativa delibera da parte del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, il sistema bancario dovrà restituire, a tutti i correntisti, gli interessi addebitati in modo illegittimo a fare data dal 1° gennaio 2014.
Insomma, da oggi le banche saranno chiamate a una contabilità molto più attenta del conto corrente e della restituzione del finanziamento, in modo da non confondere la restituzione degli interessi con quella del capitale, evitando che i primi si cumulino ancora al secondo.
Giuseppe Catapano scrive: Agenzia Entrate, annullamento accertamento oltre i termini?
Innanzi tutto è opportuno fare una breve premessa in merito allo scandalo dei dirigenti dell’Agenzia delle Entrate e sulla validità dei relativi atti di accertamento fiscale. A seguito della sentenza della Corte Costituzionale, “sono decaduti, con effetto retroattivo, dagli incarichi dirigenziali tutti coloro che erano stati nominati in base alle norme dichiarate incostituzionali e, di conseguenza, devono ritenersi illegittimi tutti gli avvisi di accertamento firmati dai dirigenti nominati in base a leggi dichiarate incostituzionali”. Sul versante dell’onere probatorio, come detto più volte dalla Corte di Cassazione, a fronte dell’eccezione del contribuente sulla validità della sottoscrizione, spetta all’Agenzia delle Entrate dimostrare la legittimità della stessa, il che, nella specie, si concretizza nel provare che il soggetto è stato assunto a seguito di regolare concorso. Diversi giudici tributari stanno riconoscendo la nullità degli atti sottoscritti dai c.d. “dirigenti decaduti”. Tra tutti spiccano, per importanza: CTR Lombardia, CTP Campobasso, CTP Lecce, CTP Milano. In quasi tutti suddetti precedenti si parla di radicale nullità dell’accertamento: questo significa che il vizio può essere fatto valere in ogni stato e grado del giudizio e può essere rilevato anche d’ufficio. Essendo tali atti radicalmente nulli, ossia non sanabili neanche con il decorso del tempo, viene aperta la possibilità del ricorso ad una vasta area di contribuenti. Tra questi possiamo menzionare a titolo esemplificativo non solo a chi è stato notificato un accertamento fiscale, ma anche a chi abbia già presentato ricorso contro quest’ultimo avendo già sostenuto vari gradi di giudizio senza successo o addirittura chi non abbia mai fatto opposizione contro alcun atto impositivo. Tutto ciò è spiegato dal fatto che i vizi di nullità possono essere fatti valere in qualsiasi momento in quanto tali vizi non possono essere mai sanati. Nessun tribunale, sino ad oggi, si è occupato della fattispecie evidenziata dal lettore: ossia la decorrenza dei termini per proporre ricorso. Tuttavia, i principi del nostro ordinamento stabiliscono che un atto radicalmente nullo non può essere sanato neanche con il decorso dei termini per proporre opposizione. Il che aprirebbe la possibilità, nel caso di specie, all’accoglimento del ricorso. Il condizionale è tuttavia d’obbligo quando si ha a che fare con un fenomeno di portata talmente ampia da coinvolgere la stabilità di gran fetta della riscossione esattoriale. In ogni caso, c’è anche da dire che sul punto ancora non si è pronunciata la Cassazione. Quanto alle possibilità di vittoria, ovviamente, stando alla perfetta autonomia decisionale dei giudici, il fatto che la maggioranza delle sentenze sia a favore del contribuente non garantirà al ricorrente una sicura vittoria, potendo il singolo magistrato decidere diversamente dall’indirizzo generale e persino da quello tracciato dalla Cassazione.
Catapano giuseppe informa: Pignoramento con modalità telematiche
Esecuzioni forzate. Buone notizie per i creditori insoddisfatti. Aumenta il numero di tribunali che consentono di consultare immediatamente, per via telematica, le banche dati della pubblica amministrazione (come l’anagrafe tributaria, l’anagrafe dei conti correnti, PRA, ecc.) al fine di individuare i beni del debitore da sottoporre a pignoramento. E ciò anche se la norma che ha previsto tale novità – inserita nell’ultima riforma del processo civile – richiede l’approvazione di specifici decreti attuativi che tuttavia ancora non esistono.
Oltre al Tribunale di Mantova e Novara, c’è anche Napoli e Taranto. In verità, se a Napoli l’orientamento era già stato battezzato alcuni mesi fa, ora viene ribadito con un ulteriore provvedimento, a conferma dell’unità di interpretazione del foro partenopeo. Anche a Taranto, il presidente del Tribunale ha autorizzato direttamente l’ufficiale giudiziario, su richiesta del creditore, ad accedere mediante collegamento telematico diretto ai dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni o alle quali le stesse possono accedere e, in particolare, nell’anagrafe tributaria, compreso l’archivio dei rapporti finanziari, nel pubblico registro automobilistico (PRA) e in quelle degli enti previdenziali (Inps, su tutti), per l’acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per l’individuazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione, comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito e datori di lavoro o committenti. Detto in parole povere, nonostante sul punto si registri un contrasto giurisprudenziale (non tutti i tribunali sono sulla stessa linea di pensiero), stando a questo orientamento il creditore avrà gioco facile nella ricerca dei beni del debitore da pignorare (sempre che ve ne siano). Senza, infatti, bisogno di attendere i provvedimenti di attuazione del Governo – che chissà quanto tempo ancora richiedono – da subito il creditore potrà ricercare i beni del debitore tramite il computer dell’ufficiale giudiziario. Chi ha perso una causa ed è stato condannato con una sentenza, ha emesso assegni a vuoto, non ha pagato un decreto ingiuntivo ricevuto, ecc. non potrà più nascondere né l’automobile, né eventuali pensioni, né soprattutto conti in banca. Il pignoramento di quest’ultimo è, di norma, il più “convincente”: a nessuno piace vedersi bloccati i risparmi provenienti dallo stipendio o dalla pensione. Senonché se fino a ieri il creditore doveva utilizzare difficoltosi mezzi di intelligence per scoprire la banca di appoggio del debitore, oggi questo dato si potrà ottenere in un batter d’occhi attraverso la consultazione di quella banca dati che tutti gli istituti di credito hanno l’obbligo di alimentare con le informazioni in loro possesso, inerenti la tenuta e la consistenza dei conti correnti degli italiani. Insomma, non si scappa!
Catapano Giuseppe osserva: Pignoramento della casa a spese del debitore
Cambio di rotta in giurisprudenza. Il Tribunale di Napoli, con una ordinanza che si discosta diametralmente dall’indirizzo (benché datato) della Cassazione, ha stabilito che, nonostante sia in atto il pignoramento sull’immobile del debitore, spettano a quest’ultimo tutte le spese per la conservazione del bene. E questo perché la responsabilità per eventuali pericoli o danni in capo a terzi, determinati dallo stato di cattiva conservazione dell’immobile, ricadono solo sul suo proprietario che, appunto, fino al decreto di aggiudicazione e trasferimento dell’immobile a seguito dell’asta, resta il debitore stesso.
Dunque, secondo il Tribunale di Napoli, in caso di pignoramenti immobiliari, il soggetto esecutato, benché corra il rischio di dover abbandonare la casa di lì a breve, sarà comunque tenuto a pagare le spese di manutenzione straordinaria e tutti gli altri oneri per la relativa conservazione. Questo perché il creditore ha diritto di espropriare i beni del debitore nello stato in cui si trovano, senza dover sopportare alcun onere economico per la previa esecuzione di opere volte a salvaguardare l’integrità dell’immobile o il suo valore di realizzo.
La responsabilità per la messa in sicurezza e per la manutenzione dell’edificio, anche in presenza del custode giudiziario, resta sempre e solo il proprietario. Risultato: in caso di pericolo per l’incolumità pubblica, i lavori di straordinaria manutenzione dovranno essere eseguiti dal debitore e, se inerte, la competente autorità attiverà un’ulteriore esecuzione forzata in suo danno.
Invece, secondo la Suprema Corte, tale obbligo dovrebbe spettare al creditore procedente e, in caso di sua inerzia, sul custode del bene.
A conferma della propria interpretazione, il Tribunale campano ricorda che il debitore, nonostante il pignoramento, non perde il proprio diritto di partecipazione e di voto – e il corrispondente diritto di impugnazione – nelle assemblee condominiali; e, a tal fine, non ha bisogno di una preventiva autorizzazione del giudice dell’esecuzione. Se oggetto dell’assemblea sono, invece, opere di straordinaria manutenzione, innovazioni, eccetera, il custode dovrà necessariamente e preventivamente munirsi dell’autorizzazione del giudice dell’esecuzione per poter presenziare e votare.