La legge di conversione del cd. “Decreto dignità” ha introdotto molte novità.

Il Senato ha approvato il 7 agosto 2018 la conversione in legge del cd. Decreto
Dignità, già in vigore dal 14 luglio come decreto 87/2018 (primo
provvedimento del Governo Conte in materia economica) con importanti
modifiche.
Il testo è stato pubblicato nella Gazzetta n. 186 dell’11 agosto 2018 come
Legge n.96 del 9/8/2018 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto
legge 12 luglio 2018, n.87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei
lavoratori e delle imprese”. Gli argomenti principali affrontati nella Legge
riguardano:
 misure per il contrasto al precariato,
 misure per il contrasto alla delocalizzazione e la salvaguardia dei livelli
occupazionali,
 misure di contrasto al gioco d’azzardo,
 Semplificazioni fiscali.

 

Giuseppe Catapano informa: Addio al lavoro a progetto

Addio alle collaborazioni coordinate e continuative. Abrogata, infatti, la disciplina del lavoro a progetto, mentre alle co.co.co. personali e continuative organizzate dai committenti si estende la disciplina del lavoro subordinato. A stabilirlo, tra l’altro, è il dlgs con il «testo organico delle tipologie contrattuali e revisione disciplina delle mansioni» licenziato in via definitiva, ieri, dal consiglio dei ministri. Confermata, inoltre, la procedura di stabilizzazione (sanatoria) sempre dei collaboratori e lo stop ai rapporti di co.co.co. nel settore pubblico.

Addio alle co.co.co. Il provvedimento dà attuazione ai commi 7 e 11 dell’art. 1 della legge n. 183/2014 (Jobs Act). Una novità immediatamente operativa è quella sul lavoro a progetto, disciplina dettata dagli artt. dal 61 al 69-bis del dlgs n. 276/2003 (riforma Biagi): è abrogata dall’entrata in vigore del decreto di riforma (giorno dopo la pubblicazione sulla G.U.). Pertanto, non sarà più possibile sottoscrivere nuovi contratti di lavoro a progetto, mentre la relativa disciplina resterà efficace esclusivamente per regolamentare i contratti in atto alla stessa data di entrata in vigore della riforma e fino alla loro naturale scadenza. Con esclusivo riferimento al settore pubblico, inoltre, è confermato il divieto, a partire dal 1° gennaio 2017, alle pubbliche amministrazioni di stipulare collaborazioni coordinate e continuative a carattere personale e continuativo.