IN SINTESI
A seguito dell’introduzione dei nuovi criteri per individuare i
terreni agricoli per i quali è riconosciuta l’esenzione IMU,
recentemente il MEF, a pochi giorni dalla scadenza del termine di
versamento dell’IMU 2014, ha fornito alcuni interessanti
chiarimenti.
In particolare è stato precisato che:
−l’estensione dell’esenzione ai terreni agricoli concessi in
comodato / affitto a coltivatori diretti / IAP iscritti nella
previdenza agricola opera a condizione che anche il
concedente rivesta detta qualifica;
−per i terreni agricoli imponibili IMU, l’aliquota applicabile è pari
al 7,6‰, salvo che il Comune abbia deliberato, con riferimento
agli stessi, una specifica aliquota;
−i soggetti che hanno versato l’IMU 2014 per terreni agricoli
assoggettati all’imposta in base ai previgenti criteri che
risultano esenti in base ai nuovi criteri, possono richiedere a
rimborso quanto versato ovvero, se consentito dal Comune,
utilizzare l’importo in compensazione.
Come noto, con il DL n. 4/2015 sono stati ridefiniti i criteri per l’individuazione dei terreni agricoli
esenti IMU ed è stato fissato al 10.2.2015 il termine entro il quale effettuare il versamento
dell’IMU 2014 dovuta per i terreni che non fruiscono dell’esenzione.
I nuovi criteri operano dal 2015; tuttavia, gli stessi trovano applicazione anche per il 2014 per il
quale, comunque, se più favorevoli, possono ancora essere applicati i criteri di cui al DM
28.11.2014 (altimetria del Comune risultante dall’elenco ISTAT dei Comuni).
Recentemente il MEF, con la Risoluzione 3.2.2015, n. 2/DF ha fornito alcuni importanti chiarimenti
connessi con l’introduzione dei predetti nuovi criteri.
TERRENI AGRICOLI POSSEDUTI DA COLTIVATORI DIRETTI / IAP
In base ai nuovi criteri, utilizzando la classificazione risultante dalla colonna R dell’elenco dei
Comuni elaborato dall’ISTAT (http://www.istat.it/it/archivio/6789), è ora prevista l’esenzione IMU
per i terreni agricoli ubicati in un Comune:
a) totalmente montano (contraddistinto dalla lettera “T”).
In tal caso, come evidenziato nella citata Risoluzione n. 2/DF, l’esenzione opera per tutti i
terreni agricoli, a prescindere dalla qualifica del possessore;
b) parzialmente montano (contraddistinto dalla lettera “P”) solo se posseduti e condotti da
coltivatori diretti o IAP iscritti nella previdenza agricola.
In tal caso, secondo quanto chiarito dal MEF, l’esenzione opera esclusivamente se il
possessore è un coltivatore diretto o IAP e pertanto la stessa non è applicabile per i
terreni posseduti da soggetti diversi da coltivatori diretti o IAP, “vale a dire posseduti dai
cosiddetti rentiers”.
Inoltre, si ritiene che per un terreno in comproprietà l’esenzione spetti solo al comproprietario
(relativamente alla propria percentuale di possesso) avente i requisiti sopra accennati.
Si rammenta che, per effetto dell’abrogazione dell’art. 4, comma 5-bis, DL n. 16/2012, è venuta
meno l’esenzione (a prescindere dal Comune di ubicazione) dei terreni ad immutabile
destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile. In base
alla nuova disciplina, quindi, anche tale tipologia di terreni è esente / imponibile IMU a seconda
che il relativo Comune sia montano / parzialmente montano ovvero non montano.
TERRENI CONCESSI IN AFFITTO O COMODATO
Il comma 2 dell’art. 1, DL n. 4/2015 estende l’esenzione IMU ai terreni di cui alla citata lett. b), ossia
ubicati in un Comune parzialmente montano posseduti e condotti da coltivatori diretti / IAP
iscritti nella previdenza agricola, “in caso di concessione degli stessi in comodato o in affitto a
coltivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali … iscritti nella previdenza agricola”.
Come evidenziato dal MEF nella Risoluzione n. 2/DF in esame:
tale disposizione introduce una deroga al principio generale in base al quale, per la fruizione
dell’esenzione, i terreni devono essere posseduti e condotti dallo stesso soggetto che riveste la
qualifica di coltivatore diretto o IAP, iscritto nella previdenza agricola;
per poter beneficiare dell’esenzione IMU è necessario che il soggetto che concede il
terreno in comodato / affitto ad un coltivatore diretto / IAP iscritto nella previdenza agricola sia
anch’esso un coltivatore diretto / IAP iscritto nella previdenza agricola.
Di fatto, quindi, considerato che, ai fini dell’esenzione, anche il concedente deve rivestire la
qualifica di coltivatore diretto / IAP, secondo il MEF è necessario che lo stesso conduca almeno
un altro terreno.
Sul punto va tuttavia rilevato che la qualifica di coltivatore diretto / IAP non richiede necessariamente
la conduzione del terreno, posto che la stessa può essere assunta anche, ad esempio, da un
soggetto coadiuvante di un’impresa appartenente ad un altro coltivatore diretto / IAP.
TERRENI AGRICOLI SOGGETTI AD IMU E ALIQUOTA APPLICABILE
Da quanto sopra evidenziato si evince che l’IMU è dovuta per:
tutti i terreni ubicati in Comuni non montani (lettere “NM”);
i terreni ubicati in Comuni parzialmente montani (lettera “P”) di soggetti non coltivatori
diretti / IAP.
Con riguardo all’aliquota IMU applicabile il MEF, nella Risoluzione n. 2/DF in esame, ha
innanzitutto richiamato quanto disposto dall’art. 1, comma 692, Finanziaria 2015, in base al quale:
“Nei comuni nei quali i terreni agricoli non sono più oggetto dell’esenzione, anche parziale …
l’imposta è determinata per l’anno 2014 tenendo conto dell’aliquota di base fissata dall’articolo
13, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 … a meno che in detti comuni non siano
state approvate per i terreni agricoli specifiche aliquote”.
Alla luce di ciò viene confermato che qualora il Comune non abbia deliberato una specifica
aliquota riferita ai terreni agricoli, trova applicazione la misura “ordinaria” pari al 7,6‰ (di fatto,
quindi, ai terreni agricoli non è applicabile l’aliquota prevista per la categoria degli “altri immobili”).
VERSAMENTO IMU 2014
Come accennato, per il 2014, per stabilire se il terreno agricolo fruisce o meno dell’esenzione IMU
è possibile applicare il criterio che risulta più favorevole al contribuente e pertanto:
i terreni agricoli che risultano esenti IMU in base al DM 28.11.2014, ossia quelli:
−in Comuni con una altitudine pari o superiore a 601 metri slm;
−posseduti da coltivatori diretti / IAP iscritti alla previdenza agricola se ubicati in Comuni
con una altitudine pari o superiore a 281 metri slm (oltre i 600 metri slm trova
applicazione l’esenzione di cui al punto precedente);
−ad immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e
inusucapibile;
continuano a risultare esenti e per gli stessi quindi non va effettuato alcun versamento a titolo
di IMU 2014, a nulla rilevando le nuove disposizioni;
i terreni agricoli che risultano imponibili IMU in base al DM 28.11.2014, ossia quelli:
−in Comuni con altitudine inferiore a 601 metri slm;
−posseduti e condotti da coltivatori diretti / IAP in Comuni con altitudine inferiore a 281 metri slm;
ma esenti in base ai nuovi criteri, in quanto ubicati in Comuni:
−classificati totalmente montani (lettera “T”);
−parzialmente montani (lettera “P”) di coltivatori diretti / IAP iscritti alla previdenza agricola;
fruiscono dell’esenzione IMU anche per il 2014 e per gli stessi quindi non va effettuato alcun
versamento a titolo di IMU 2014.
DM 28.11.2014 DL n. 4/2015 IMU 2014 IMU 2015
esente IMU imponibile IMU non dovuta dovuta
imponibile IMU esente IMU non dovuta
imponibile IMU imponibile IMU dovuta (entro il 10.2.2015) dovuta
Sul punto il MEF specifica che:
“… i soggetti i quali hanno effettuato versamenti dell’IMU relativamente a terreni che sulla base
dei precedenti criteri risultavano imponibili e che, invece, in virtù dei nuovi criteri – introdotti,
a partire dal 2014, dall’art. 1 del D.L. n. 4 del 2015 – sono esenti dall’IMU hanno ovviamente
diritto a richiedere il rimborso di quanto versato o a effettuare la compensazione laddove il
comune abbia previsto con proprio regolamento tale facoltà”.
Con riferimento alle Tabelle contenute nell’Informativa SEAC 27.1.2015, n. 26, sono stati
rilevati i seguenti refusi:
assenza, tra i Comuni montani, del Comune di Fabrosa Sottana (CN);
a pag. 30 di 33, per alcuni Comuni parzialmente montani, errata indicazione della
provincia di appartenenza (i corretti riferimenti sono di seguito allegati).