Catapano Giuseppe comunica: Mancata registrazione della sentenza: il termine breve per l’impugnazione decorre lo stesso

Se il creditore si fa rilasciare una copia della sentenza di primo grado a uso notifica, prima ancora di versare la relativa imposta di registro all’Agenzia delle Entrate, e l’ufficiale giudiziario la consegna correttamente alla parte soccombente del giudizio, comincia a decorrere subito, per quest’ultima, il termine breve per proporre impugnazione (30 giorni per l’appello; 60 giorni per il ricorso in Cassazione). Questo perché – secondo quanto affermato da una sentenza della Cassazione del 2012 e ribadita qualche giorno fa dalla stesa Corte  – la mancata registrazione della sentenza notificata non impedisce il decorso del termine breve per impugnare nei confronti del destinatario. Non si può, infatti, subordinare la decorrenza del termine per impugnare la sentenza alle disponibilità economiche della parte vittoriosa. Una interpretazione di tal genere determinerebbe una ingiustificata disparità di trattamento fra soggetti in situazioni identiche, e si porrebbe in contrasto non solo con la nostra Costituzione, ma anche con la Convenzione europea dei Diritti dell’Uomo volta ad assicurare la ragionevole durata del processo. Del resto, le Sezioni Unite della Cassazione hanno più volte affermato che non vi è più l’obbligo di registrazione per tutte le sentenze civili. In ogni caso, anche per quelle ove l’obbligo è previsto, il cancelliere, su richiesta dell’avvocato, deve rilasciare a quest’ultimo una copia ad uso notifica, ancor prima della registrazione, se ciò è necessario ai fini della prosecuzione del giudizio e, quindi, al decorso dei termini per l’impugnazione. Dunque, una volta avvenuta la comunicazione dell’avviso di deposito della sentenza, la successiva notificazione della copia integrale del dispositivo fa comunque decorrere, indipendentemente dalla registrazione della sentenza, il termine breve di per la proposizione dell’appello.