Per l’impresa che aumenta la propria competitività arrivano aiuti dallo stato

Si ha un aiuto di stato solo nel caso in cui l’intervento pubblico produca un vantaggio per l’impresa cui è rivolto. ll fatto che si verifichi un trasferimento di denaro da un soggetto pubblico a un’impresa non comporta necessariamente un vantaggio per quest’ultima. Occorre cioè verificare se l’impresa, in virtù dell’intervento pubblico, migliora la propria situazione finanziaria a condizioni diverse dalle normali condizioni di mercato. Queste alcune delle risposte ad una serie di quesiti posti ad Unioncamere in merito alla concessione e gestione degli aiuti di stato alle imprese. Possono costituire oggetto di contributi in de minimis le spese di viaggio sostenute da un’impresa per la partecipazione, per esempio, a un evento o a una manifestazione promozionale.

Casi di esclusione di aiuto di stato

Non siamo in presenza di un aiuto di stato nel caso di concessione di voucher per la copertura delle spese per l’attività svolta dai tutor aziendali nell’ambito dei progetti di alternanza scuola-lavoro. In questo caso le imprese non godono di nessun vantaggio in quanto il voucher costituisce tutt’al più un risarcimento per i costi che l’impresa dovrà sostenere per assistere lo studente. L’alternanza scuola-lavoro è una metodologia didattica svolta sotto la responsabilità dell’istituzione scolastica; Il giovane che sviluppa l’esperienza rimane giuridicamente uno studente. L’inserimento in azienda non costituisce un rapporto di lavoro. Le competenze apprese nei contesti operativi integrano quelle scolastiche al fine di realizzare il profilo educativo, culturale e professionale previsto dal corso di studi. Le imprese ospitanti devono essere in grado di garantire

– capacità strutturali, ovvero spazi adeguati per consentire l’esercizio delle attività ricomprese in alternanza scuola-lavoro;

– capacità tecnologiche, ossia la disponibilità di attrezzature idonee per l’esercizio delle attività in convenzione;

– capacità organizzative, consistenti in adeguate competenze professionali per la realizzazione delle attività.

A tal fine deve essere garantita la presenza di un tutor incaricato dalla struttura ospitante, anche esterno alla stessa, a supporto delle attività di alternanza scuola lavoro, dotato di competenze professionali e dedicato alla supervisione ed alla valutazione dello studente, a cui quest’ultimo fa riferimento e con oneri a carico del soggetto ospitante. Il voucher potrà essere utilizzato per coprire le spese legate alla figura del tutor e potrà inoltre servire per acquistare servizi accessori, necessari all’impresa partecipante a gestire le comunicazioni con il sistema scolastico e a rafforzare la partnership con esso. Tutti costi che l’impresa che non si renderà disponibile ad ospitare studenti non dovrà sostenere. La volontarietà della partecipazione all’operazione da parte delle imprese è elemento essenziale ai fini della qualificazione del voucher sotto il profilo delle regole di concorrenza. Il voucher acquisisce così essenzialmente la funzione di stimolo per le imprese ad aderire all’iniziativa, che diversamente avrebbe grandi difficoltà ad essere messa in atto in forma generalizzata.

 

Giuseppe Catapano: Fattore vincente e motore per lo sviluppo

Nel mercato globale la competizione continua a crescere ed accelerare. Aumenta la domanda soprattutto grazie ai mercati in ascesa e aumenta l’offerta soprattutto grazie ai nuovi produttori. Nei settori ad elevata tecnologia permangono forti barriere all’ingresso, ma riescono solo a rallentare e selezionare l’arrivo di nuovi concorrenti, non ad impedirlo.

L’arrivo di nuovi concorrenti
Su quest’ultimo fronte giocano molteplici fattori:

1) La globalizzazione comporta un maggiore e più facile trasferimento delle conoscenze (comprese le tecnologie) e delle persone (comprese quelle ad elevata istruzione), anche grazie alla maggiore facilità di comunicazione e movimento.

2) L’innovazione tecnologica di prodotto e di processo lascia ampio spazio all’intervento umano sia direttamente sia attraverso il supporto informatico e, quindi, non sempre è richiesta la presenza di massicci investimenti fissi.

3) L’acquisto di prodotti ad elevata tecnologia è condizionato al trasferimento di capacità tecnologiche e industriali. Che questo avvenga per ragioni politiche o anche economiche è, da questo punto di vista, irrilevante. E che si tratti di centrali atomiche o di impianti per l’energia o di velivoli, elicotteri, navi militari o aerei passeggeri (solo per citare i casi più conosciuti), lo è altrettanto.

4) Le nuove potenze regionali spingono per entrare in questi settori perché importanti per la loro crescita (in ragione dell’effetto trainante), perché prestigiosi (il caso più eclatante è quello spaziale), perché fondamentali ai fini della loro sicurezza e difesa.

5) I Paesi più industrializzati limitano solo parzialmente i trasferimenti tecnologici (prodotti militari altamente sofisticati) soprattutto per la necessità di trovare nuovi mercati di sbocco per prodotti sempre più avanzati e costosi che i loro mercati interni non sono in grado di mantenere.
Solo gli Stati Uniti fanno eccezione a questa regola e, anche per questo, riescono a controllare meglio i trasferimenti tecnologici. La Russia è molto più disinvolta, come gli stessi Paesi europei, soprattutto in questo periodo di crisi o basso sviluppo economico e di taglio delle spese militari.

Nella competizione globale l’innovazione tecnologica è uno dei fattori vincenti ed è riconosciuta da tutti come il motore dello sviluppo.

Innovazione di prodotto e di processo, una valanga
L’opinione pubblica vede quasi esclusivamente e inevitabilmente l’innovazione di prodotto che permea la vita quotidiana. E questo vale ormai in tutto il mondo, escluse le sole aree ad altissima povertà.

Ma, in realtà, è ancora più importante l’innovazione di processo perché ne rappresenta la premessa, coinvolge tutti i settori (compresi quelli dove i prodotti apparentemente restano gli stessi e non sono considerati sofisticati) ed è completamente trasversale.

Anche per queste ragioni in tutti i paesi l’innovazione tecnologica è sostenuta direttamente o indirettamente dai governi, poco importa se attraverso politiche fiscali, della ricerca, della formazione, disponibilità di finanziamenti, realizzazione di infrastrutture, centri e istituti di ricerca.

Fra tutti gli altri, il settore forse più supportato è quello dell’aerospazio, sicurezza e difesa perché aggiunge alla componente tecnologica e industriale una caratteristica unica ed essenziale, quella della tutela e della difesa del proprio sistema-paese.

L’innovazione tecnologica assomiglia, in positivo, ad una valanga: aumenta continuamente la sua velocità e trova nuova energia nella sua corsa (e, simbolicamente, travolge ogni ostacolo): bisogna, quindi, starci davanti e anticiparne l’evoluzione, correndo come e, se possibile, più degli altri, se si vuole rimanere nel gruppo di testa o, per lo meno, non restare troppo distaccati: alle spalle si ingrossa e si avvicina il gruppo degli inseguitori.

Il caso Italia: ritardi e limiti
L’Italia costituisce un caso originale. È entrata in ritardo, rispetto ai Paesi concorrenti, nei settori ad elevata tecnologia. Ma le ridotte dimensioni del mercato nazionale e la dispersione dei finanziamenti pubblici su troppi fronti, hanno finito con il limitare il “tasso di sopravvivenza” delle nostre capacità di innovazione. Il risultato è che oggi, fra i pochi settori sopravvissuti, il principale è rappresentato dall’aerospazio, sicurezza e difesa.

Qui lo Stato italiano ha, oltre tutto, una doppia responsabilità: è, come tutti gli altri, “regolatore” del mercato, principale acquirente, sostenitore dell’export, finanziatore della ricerca tecnologica, ma è fra i pochi ad essere anche l’azionista di riferimento dei principali gruppi industriali nazionali, Finmeccanica e Fincantieri.

Il problema è che questa seconda funzione si estrinseca quasi esclusivamente con la nomina dei suoi vertici e non con la definizione e coerente attuazione di una politica di settore, anche a causa della mancanza di una cabina di regia che raccolga e superi le diverse competenze e gelosie ministeriali.

Questa azione di guida risulta ancora più importante di fronte all’integrazione del mercato europeo e all’inevitabile ripresa del processo di razionalizzazione e ristrutturazione dell’industria europea. Decidere dove vogliamo restare, dove possiamo accettare di essere interdipendenti coi partner europei, dove dobbiamo abbandonare il campo, è una responsabilità del Governo che non può essere elusa o delegata.

Coerenza con il Libro Bianco
Non a caso il recente Libro Bianco della Difesa prevede una collaborazione interministeriale volta a rafforzare le nostre capacità tecnologiche e industriali attraverso l’elaborazione di un Piano, mantenuto periodicamente aggiornato, che individui le attività strategiche nel campo della difesa e della sicurezza, anche tenendo conto delle potenziali applicazioni duali delle relative tecnologie.

Primo obiettivo da perseguire è, quindi, scegliere dove vogliano restare. Là dobbiamo, però, crescere perché non abbiamo alternative. Non possiamo stare fermi: o andiamo avanti o andiamo indietro.

Dobbiamo, però, essere coerenti. Se si definisce un’attività strategica per il Paese, bisogna conseguentemente concentrarvi le energie e le risorse disponibili e non disperderle a pioggia su troppi fronti. Ma bisogna anche assicurare un livello minimo di finanziamenti, stabili nel tempo, senza i quali è inutile cercare di attuare una politica di settore.

Anche di questo si parlerà nel Convegno che lo IAI in collaborazione con Avio Aero organizza il primo luglio su “Sviluppo e innovazione nei settori a elevata tecnologia”.

Giuseppe Catapano scrive: Corte dei Conti, aumento tasse locali dovuto allo Stato centrale

Aumentano le tasse locali, ma ciò è dovuto a scelte del governo centrale, “piuttosto che espressione dell’autonomia impositiva degli enti decentrati”. La Corte dei Conti evidenzia inoltre che tra il 1995 e il 2014 la quota delle entrate derivanti dalle amministrazioni locali sul totale della Pubblica Amministrazione è quasi raddoppiata passando dall’11,4% al 21,9%, ribadendo che “ciò è stato il frutto di scelte operate a livello di governo centrale”.
Lo rileva il Rapporto 2015 della Corte dei Conti sul coordinamento della finanza pubblica, nel quale sono forniti al Parlamento e al Governo una valutazione della nostra finanza pubblica. Vengono anche analizzati gli andamenti macroeconomici e le prospettive della finanza pubblica.
“Il rapporto fra la spesa dei Governi locali e il totale della spesa pubblica del periodo 2001-2014 è rimasto sostanzialmente costante, in Italia come pure in Germania. Solo in Francia, ove si registrava un livello di “centralismo” di partenza decisamente più elevato, il peso della spesa pubblica locale si è lievemente accresciuto”.
Si sostiene anche che “un duraturo controllo sulle dinamiche di spesa può ormai difficilmente prescindere da una riscrittura del patto sociale che lega i cittadini all’azione di governo e che abbia al proprio centro una riorganizzazione dei servizi di welfare”.
Così come indicato anche nel Def, “le condizioni di sostenibilità di lungo periodo della finanza pubblica – sottolinea la Corte dei Conti – richiedono uno scenario macroeconomico ambizioso”, con interventi profondi capaci di rialzare le dinamiche produttive. In questo programma di riforme strutturali bisogna anche “restituire capacità di spesa a famiglie e imprese. Una direzione intrapresa nel 2014, con la riduzione del cuneo fiscale sul costo del lavoro e con un bonus erogato alle famiglie”.
Il blocco della dinamica retributiva e “la consistente flessione” del numero dei dipendenti della P.a. hanno portato nei quattro anni 2011-2014 ad una diminuzione complessiva della spesa di personale di circa il 5%, pari a 8,7 miliardi.
Mentre il riordino delle Province deve sciogliere ancora il nodo dei dipendenti. “L’assorbimento dei soprannumerari delle Province rischia di rendere più difficile l’operazione di riordino”. Si tratta questa di “un’operazione impegnativa che impatta su un quadro disomogeneo e frammentato”, che evidenzia criticità strutturali, in parte acuite dai recenti interventi di contenimento della spesa pubblica.
Quella della distribuzione del personale delle Province tra Regioni e Comuni, spiega la Corte, è una operazione che pesa “sia sotto i profili del dimensionamento organizzativo dei diversi enti, sia sotto quello dell’esistenza di non sempre giustificate differenze nel trattamento economico”.

Catapanao Giuseppe informa: Equitalia, quale difesa contro il pignoramento del conto corrente

Il pignoramento è l’atto con il quale ha inizio l’espropriazione forzata. Esso consiste nel provvedimento con cui l’ufficiale giudiziario ingiunge al debitore di astenersi dal porre in atto qualsiasi azione il cui scopo sia quello di sottrarre alla garanzia del credito i beni ad esso assoggettati ed i loro frutti, con la dichiarazione che qualsiasi azione compiuta su di esso non sarà valida. In sostanza con il pignoramento il bene oggetto dell’atto viene sottratto alla disponibilità del suo proprietario. La disciplina dell’espropriazione forzata ordinaria è contenuta nel Codice di procedura civile. Le regole invece dell’espropriazione esattoriale sono speciali e prevedono l’incasso diretto delle somme a ristoro del debito da parte degli agenti della riscossione, in seguito all’esito positivo della procedura di verifica. Il procedimento è notevolmente più veloce rispetto a quello ordinario, in quanto: – non richiede che venga designato un difensore; – non necessita l’autorizzazione dal Giudice dell’esecuzione; – non prevede che venga fissata un’udienza; – non prevede la citazione del terzo pignorato, né il conseguente passaggio dal giudice dell’esecuzione; – il terzo è tenuto a effettuare il versamento in base all’atto ricevuto dall’agente della riscossione, senza che vi sia un’ordinanza di assegnazione da parte dell’autorità giudiziaria. Il procedimento esecutivo presenta, quindi, un carattere derogatorio rispetto alla disciplina prevista dal codice di procedura civile. L’Agente della riscossione, nel caso in cui il contribuente non abbia versato la somma iscritta a ruolo entro i sessanta giorni successivi alla notifica della cartella di pagamento, ovvero i novanta giorni successivi alla notifica dell’accertamento esecutivo, ha la possibilità di avviare l’espropriazione forzata potendo inoltre scegliere se procedere al pignoramento di un bene immobile o di un bene mobile o di un credito del contribuente debitore. La procedura del pignoramento dei crediti presso terzi L’Agente della riscossione ha titolo a pignorare un credito vantato dal contribuente nei confronti di un terzo (ed un deposito bancario è, in sostanza, un credito che il correntista vanta nei confronti dell’Istituto di credito) sia con le modalità ordinarie (dettate dalla disciplina processualcivilistica) sia con quelle specifiche. L’atto con cui vengono pignorati i crediti del debitore verso soggetti terzi può contenere l’ordine impartito al terzo di pagare direttamente il credito all’Agente della riscossione fino a concorrenza del credito per il quale si procede (la banca può quindi essere obbligata a versare all’erario la giacenza esistente sul conto corrente nonché gli eventuali accrediti che su di esso vengano a confluire). In questo caso l’intervento del Giudice dell’esecuzione è eventuale in quanto relegato al solo caso di inottemperanza da parte del terzo, all’ordine di effettuare il pagamento (il giudice interviene solo se la banca non esegue il trasferimento a favore del’Erario delle giacenze sul conto corrente pignorato). Allo scopo di evitare l’inottemperanza e quindi la necessità di adire l’Autorità Giudiziaria, l’Agente della riscossione può adottare la procedura cosiddetta preventiva, richiedendo ai soggetti terzi che sono debitori del contribuente iscritto a ruolo di comunicargli per iscritto le cose o le somme che sono da loro dovute al contribuente debitore. L’atto di pignoramento dei crediti del debitore presso terzi può contenere, in luogo della citazione prevista dal Codice di procedura civile l’ordine al terzo di pagare il credito direttamente al concessionario, fino a concorrenza del credito per cui si procede: – nel termine di sessanta giorni a partire dalla data della notifica dell’atto di pignoramento, per le somme per le quali il diritto alla percezione sia maturato anteriormente alla data di tale notifica; – alle rispettive scadenze, per le restanti somme. In sostanza il termine entro cui il debitore del pignorato deve adempiere al versamento diretto nei confronti del concessionario della riscossione è di 60 giorni, termine che decorre dalla data in cui è stato notificato l’atto di pignoramento. L’atto di espropriazione forzata esattoriale di crediti può essere redatto anche da parte di dipendenti dell’Agente della riscossione procedente non abilitati all’esercizio delle funzioni di ufficiale della riscossione e, in tal caso, reca l’indicazione a stampa dello stesso agente della riscossione. La disposizione non trova applicazione relativamente ai crediti pensionistici e con i limiti stabiliti per le ipotesi contemplate dal codice di procedura civile secondo cui le somme che sono dovute dai privati a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate non oltre la misura di un quinto per i tributi dovuti allo Stato, alle province e ai comuni, ed in eguale misura per ogni altro credito. Il pignoramento per il simultaneo concorso delle cause indicate precedentemente non può estendersi oltre alla metà dell’ammontare delle somme predette. Restano in ogni caso ferme le altre limitazioni contenute in speciali disposizioni di legge. Limiti di pignorabilità Le somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate dall’agente della riscossione in misura pari ad: – 1/10 per importi fino a 2.500 euro – 1/7 per importi superiori a 2.500 euro e non superiori a 5.000 euro – 1/5 per importi superiori a 5.000 euro. Resta in ogni caso ferma la misura della pignorabilità pari ad un quinto, nel caso in cui le somme dovute al debitore a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, superano i cinquemila euro. Inoltre, nel caso di accredito delle somme (quali stipendi, salari o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento) oggetto di pignoramento sul conto corrente intestato al debitore, l’obbligo del terzo pignorato (la banca) di trattenere tale importo per poi girarlo all’Agente della riscossione non si estende all’ultimo emolumento accreditato a favore del debitore. In sostanza, l’Istituto di Credito, nel caso in cui venga accreditato sul conto corrente, già pignorato dall’Agente della riscossione, l’ultimo stipendio deve comunque rendere disponibile tale somma al debitore senza poterla acquisire a scomputo delle iscrizioni a ruolo. Rimane esclusa la pignorabilità delle cd. rimesse, vale a dire i versamenti che nel contratto bancario di apertura di credito vengono effettuati dal titolare del conto corrente per ridurre o estinguere il saldo debitore del conto medesimo. L’Agente della riscossione ha poi la possibilità di utilizzare tutti i dati che affluiscono nell’anagrafe tributaria da parte di tutti gli intermediari e, in generale, gli operatori finanziari, compresa Poste Italiane s.p.a. Ciò mette il Concessionario nelle condizioni di conoscere dove i contribuenti hanno depositate le loro somme o dove sono impiegati i loro risparmi. Quali sono le tutele giurisdizionali per il contribuente esecutato Ci si chiede, a questo punto, quali siano gli strumenti giuridici che possono essere utilizzati da parte del contribuente/debitore esecutato al fine di ottenere una tutela giurisdizionale nei confronti dell’atto esecutivo. Secondo la tesi interpretativa prevalente resterebbero escluse dalla giurisdizione tributaria le controversie relative agli atti dell’esecuzione successivi alla notifica della cartella di pagamento. In campo tributario permane infatti l’esclusione delle ordinarie opposizioni all’esecuzione e agli atti esecutivi. Di conseguenza il debitore contribuente potrebbe esercitare il proprio diritto alla difesa, in sede di opposizione agli atti esecutivi, impugnando l’atto di pignoramento. innanzi la giurisdizione ordinaria, davanti al giudice dell’esecuzione. Per i crediti tributari, tuttavia, le opposizioni sono ammesse solo nei seguenti casi: – facendo riferimento all’opposizione all’esecuzione, solo per contestare la pignorabilità dei beni; – relativamente all’opposizione agli atti esecutivi, per tutti i casi che non riguardino la regolarità formale e la notificazione del titolo esecutivo. Non è quindi possibile un’azione di opposizione agli atti esecutivi avente ad oggetto la mancata notifica della cartella di pagamento (titolo esecutivo), o l’irregolarità formale della stessa. Altra corrente interpretativa sostiene invece che il contribuente esecutato abbia legittimamente possibilità di impugnare di fronte alla giurisdizione tributaria quello che rappresenta un vero e proprio atto di “esecuzione forzata”, che non contiene la citazione del terzo dinanzi al giudice dell’esecuzione. D’altra parte, nel caso in cui il contribuente eccepisse il difetto di notifica la norma prevede espressamente che la mancata notifica di un atto autonomamente impugnabile (quale ad esempio la cartella esattoriale) ne consente l’impugnazione unitamente all’ultimo atto notificato (ovvero l’atto di pignoramento presso terzi). Mancato rispetto dei doveri di diligenza: è possibile ipotizzare una azione di responsabilità verso l’Istituto di Credito? È già stato osservato che la procedura di pignoramento esattoriale presso terzi si concretizza in un rapporto diretto tra Agente della riscossione e terzo (banca), senza che la normativa imponga un obbligo specifico per il terzo di informare tempestivamente il cliente. È possibile, quindi, che l’atto di pignoramento non venga ritualmente notificato al contribuente/debitore, ovvero che sia notificato contestualmente a quello che viene indirizzato all’Istituto di credito che, solitamente, si affretta ad eseguire l’ordine imposto dall’Agente della riscossione. Ci si chiede quindi se si possa ipotizzare nei confronti dell’Istituto di Credito che, ricevuto l’ordine di versare direttamente nelle casse erariali il credito vantato dall’Agente della riscossione, si affretta ad adempiere a quanto intimato senza notificare alcunché all’intestatario del conto, una responsabilità in merito al dovere dare diligente esecuzione del mandato, tenuto conto che secondo quanto viene previsto dal Codice civile la banca risponde secondo le regole del mandato, per l’esecuzione d’incarichi ricevuti dal correntista o da altro cliente. A tale riguardo appaiono certamente interessanti le conclusioni cui è pervenuto l’Arbitro Bancario e Finanziario – Collegio di Roma che ha chiarito che il formale rispetto delle disposizioni in tema di pignoramento presso terzi non esaurisce il panorama degli obblighi gravanti sulla banca, atteso che il rapporto negoziale in essere con il cliente impone alla medesima doveri di trasparenza ed informazione e, pertanto, non può escludersi, a priori una responsabilità dell’Istituto di credito discendente dal dovere generale di diligente e corretta esecuzione del mandato.