Per i debiti non soddisfatti dalla societa’ di capitali, davvero succede a pieno titolo il socio che quindi risponde nei confronti del creditore? La tesi appare non supportata dal dato normativo ma e’ tuttavia presente in modo ambiguo in una recente pronuncia della Cassazione.
Per le obbligazioni contratte dalla società di capitali risponde sempre e solo quest’ultima con il suo patrimonio. Questo principio generale vale anche quando la società procede all’estinzione per effetto del termine della liquidazione, pur
non avendo onorato in tutto o in parte i propri debiti: infatti a norma dell’art. 2495, c. 2, C.C., per i debiti non estinti i creditori possono rivolgersi ai soci, se questi ultimi hanno incassato somme derivanti dall’attività di liquidazione, oppure al liquidatore se il mancato pagamento è dipeso da colpa di quest’ultimo. Questi principi cardine del nostro
ordinamento, che con alcune precisazioni valgono anche per i debiti tributari, sono stati messi in dubbio da una recente sentenza della Corte di Cassazione (2.07.2018, n. 17243), nella cui succinta motivazione emergono passaggi francamente incomprensibili, a meno che, appunto, la succinta stesura non tragga in inganno il lettore. Nella citata
sentenza si afferma che il socio subentra con un fenomeno di tipo successorio, per cui i debiti insoddisfatti si trasferiscono in capo a quest’ultimo. Ma ciò che davvero è grave è il passaggio successivo, in cui si afferma che ciò accade indipendentemente “dalla circostanza che essi abbiano goduto di un qualche riparto in base al bilancio finale di
liquidazione” e poi si aggiunge che la responsabilità del socio di società di capitali “non subisce limitazione alcuna in ragione dell’entità del conferimento in favore dei soci“.
Si tratta di affermazione dalle quali emerge un quadro preoccupante e certamente in controtendenza rispetto a quanto generalmente si è sostenuto dalla dottrina e cioè che la responsabilità del socio rispetto alle obbligazioni non estinte dalla società di capitali, cancellata dal Registro Imprese per effetto dell’avvenuta liquidazione volontaria, è limitata alla ipotesi in cui, durante la fase di liquidazione, abbia riscosso somme a titolo di riparto del patrimonio della società. Per la particolare ipotesi dei debiti tributari, l’art. 36 del D.P.R. 602/1973, al c. 3 aggiunge la previsione secondo cui i soci rispondono dei debiti stessi, nel limite non solo delle somme incassate durante la liquidazione bensì anche per quelle incassate quale effetto di assegnazioni avvenute nei due periodi d’imposta precedenti la messa in liquidazione. Ma si tratta pur sempre di limiti ben precisi, in relazione ai quali si può affermare che, se il socio non ha
incassato nulla a titolo di riparto dalla società durante la fase di liquidazione e durante il biennio precedente, nessuna responsabilità può essergli ascritta.
Lo scenario potrebbe sembrare eccessivamente lesivo dei diritti dei creditori, ma occorre sempre ricordare che, anche se la società fosse operativa, la responsabilità rispetto alle obbligazioni sociali sarebbe sempre limitata al patrimonio della società: i creditori non potrebbero intentare alcuna azione nei confronti dei soci. E a pensarci bene, il limite di
responsabilità previsto dal combinato disposto degli artt. 2495 C.C. e 36 D.P.R. 602/1973 (le somme incassate dai soci a titolo di riparto) altro non fa che confermare la regola generale: risponde sempre e solo il patrimonio netto della società, anche se trasferito ai soci: appunto, le assegnazioni avvenute prima e durante la fase di liquidazione. Alla luce
di tutto ciò, risulta ancora più incomprensibile il contenuto della sentenza sopra citata.
spa
Giuseppe Catapano comunica: DATA DI SPEDIZIONE DELLA RACCOMANDATA, RISULTANTE DALL’AVVISO DI RICEVIMENTO, PRIVA DI VALORE PROBATORIO. TARDIVO L’APPELLO PROPOSTO DAL FISCO
“Avviso di accertamento” in materia di Iva, relativamente all’anno 2005, per la ‘spa’, ma, in primo grado, viene sostenuta la “illegittimità” dell’operato del Fisco, che, poi, viene sconfitto anche in secondo grado. Più precisamente, i giudici tributari regionali hanno dichiarato “inammissibile l’appello proposto dall’Ufficio”: in sostanza, “poiché doveva applicarsi il termine di impugnazione semestrale ai sensi dell’art. 327 c.p.c., l’appello alla sentenza di primo grado, depositata il 31.1.2011, era stato notificato oltre il termine del 16.9.2011 e precisamente in data 19.9.2011, come risultava dalla certificazione di ‘Poste Italiane’ fornita dalla società resistente, consultabile agli atti, e diversamente da quanto indicato dal mittente nella ‘cartolina’ predisposta dal medesimo soggetto a titolo di avviso di ricevimento”. Di conseguenza, secondo i giudici tributari regionali, l’appello presentato dall’Ufficio “è tardivo”.
E ora tale visione viene condivisa e fatta propria anche dai giudici della Cassazione, i quali confermano la “inammissibilità dell’appello”. Sconfitta definitiva, quindi, per il Fisco.
Per i giudici è “priva di alcun valore probatorio la data di spedizione della raccomandata risultante dall’avviso di ricevimento in quanto priva di fede privilegiata non accompagnata da alcuna attestazione da parte dell’ufficiale postale”. Allo stesso tempo, va preso atto della “assenza di ulteriori elementi, che spettava all’Agenzia delle Entrate dedurre e provare, idonei a conclamare la tempestività dell’impugnazione”.
Catapano Giuseppe osserva: Internazionalizzazione P.M.I., dal 22 settembre via ai finanziamenti a fondo perduto fino a € 10.000
Con decreto direttoriale del 23 giugno 2015 il Ministero dello Sviluppo Economico (Mi.S.E.) ha indicato i termini di presentazione delle domande per l’accesso al Voucher Internazionalizzazione PMI. La misura è rivolta alle micro, piccole e medie imprese, ed è finalizzata alla concessione di contributi a fondo perduto per ususfruire di servizi professionali per i processi di internazionalizzazione.
La dotazione finanziaria complessiva è pari ad € 19.000.000.
Beneficiari
Possono presentare domanda per la concessione del Voucher le micro, piccole e medie imprese che siano costituite in forma di società di capitali (ossia S.r.l., S.p.A., Sa.p.A.) oppure cooperative. Possono presentare domanda anche le Reti di Imprese nonché le Start-up Innovative che abbiano la forma di società di capitali o cooperative.
Ai fini della concessione del contributo occorre che i singoli richiedenti, ovvero le Reti di Impresa, dimostrino di avere realizzato un fatturato non inferiore ad € 500.000 in almeno uno degli ultimi tre esercizi approvati. Quest’ultimo requisito non interessa le Start-up Innovative.
In cosa consiste il Voucher Internazionalizzazione?
Il Voucher è un contributo a fondo perduto pari ad € 10.000 per l’acquisto di servizi di un T.E.M. (Temporary Export Manager) per almeno 6 mesi il quale dovrà occuparsi delle attività di studio, progettazione, gestione dei processi e programmi di internazionalizzazione aziendale. L’impresa beneficiaria è comunque tenuta a partecipare all’acquisto del servizio mediante una quota di cofinanziamento pari ad almeno € 3.000.
Pertanto l’impegno di spesa complessivo, per il beneficiario, non può essere inferiore ad € 13.000 al netto dell’i.v.a.
Il Voucher Internazionalizzazione verrà erogato in unica soluzione a fronte della trasmissione di tutti i titoli di spesa (fatture d’acquisto) inerenti i servizi di affiancamento erogati dalla società fornitrice per il tramite del T.E.M. per effetto di apposito contratti di servizio.
Il contratto di servizio verrà sottoscritto solo successivamente alla pubblicazione degli elenchi delle imprese che potranno beneficiare del Voucher.
In altre parole l’impresa beneficiaria dovrà sopportare l’intero costo dell’operazione.
Successivamente potrà presentare istanza al Ministero dello Sviluppo Economico l’erogazione del contributo di € 10.000 a deconto delle spese sostenute.
Come ottenere il Voucher Internazionalizzazione
Per accedere al contributo a fondo perduto, il richiedente è tenuto ad acquistare servizi professionali resi da T.E.M. inseriti nell’organico di società fornitrici indicate nell’apposito elenco redatto e tenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico, che sarà pubblicato nel mese di settembre 2015.
Le domande di accesso alla misura potranno essere inoltrate a partire dalle ore 10.00 del 22 settembre 2015 e fino alle ore 17.00 del 2 ottobre 2015.
Entro 45 giorni dalla chiusura dello sportello è prevista la pubblicazione di un apposito decreto col quale saranno indicati i soggetti beneficiari. Nei successivi 45 giorni i beneficiari saranno tenuti, a pena di decadenza, a trasmettere il contratto di servizio sottoscritto con la società fornitrice unitamente alla documentazione richiesta per l’accesso alla misura.