Catapano Giuseppe: CONTRIBUTO ‘SSN’, CARTELLA ‘TARGATA’ INPS E OPPOSIZIONE DELLA SOCIETA’: DECISIONE AFFIDATA AL GIUDICE TRIBUTARIO

“Cartella di pagamento” consegnata alla società, e finalizzata al “recupero di contribuzione dovuta per il ‘Servizio sanitario nazionale’” e relativa al periodo 1994-1997. Scontro inevitabile con l’Istituto nazionale di previdenza sociale. A fare da ‘arbitro’, però, deve essere il giudice tributario, e non quello ordinario.
A sancirlo sono i giudici della Cassazione, i quali, accogliendo il ricorso proposto dalla società e sovvertendo l’ottica proposta dalla Commissione tributaria regionale – dove era stata dichiarata la “giurisdizione del giudice ordinario” –, evidenziano che “il contributo per il ‘Servizio sanitario nazionale’” ha “natura tributaria”.
Accolta la tesi proposta dalla società, secondo cui “la controversia instaurata successivamente all’entrata in vigore dell’entrata in vigore dell’art. 12, comma 2, l. n. 448 del 2001, seppure relativamente ad anni pregressi, aventi a oggetto il preteso omesso versamento di ‘contributi SSN’ in riferimento a prestazioni di lavoro subordinato e relative sanzioni, appartiene alla giurisdizione del giudice tributario ex art. 2 d.lgs. 546/92”.
Questione riaffidata, quindi, nuovamente alla Commissione tributaria, che dovrà, ora, esaminare la vicenda in dettaglio.

Catapano Giuseppe informa: SOCIETÀ IN DIFFICOLTÀ E IN ATTESA DEL PAGAMENTO DEL COMUNE: SANZIONATO COMUNQUE L’OMESSO VERSAMENTO DELL’IVA

Società in attesa di poter riscuotere il “credito” vantato nei confronti di un Comune. Ma tale introito virtuale – peraltro, da definire con certezza – non rende meno grave la condotta del rappresentante della compagine, accusato di “omesso versamento dell’Iva dovuta, in base alla dichiarazione annuale, entro il termine per il versamento dell’acconto relativo al periodo di imposta successivo”.
Conseguenziale la condanna alla “pena, condizionalmente sospesa, di un anno di reclusione”, condanna resa definitiva dalla decisione della Cassazione.
Per i giudici di terzo grado, difatti, l’“omesso versamento dell’Iva” – pari a quasi 112mila euro – non è giustificabile colla “situazione di insolvenza” lamentata dalla società, e attribuibile, secondo il rappresentante dell’azienda, alla “mancata riscossione di un credito verso il Comune”.
Tale valutazione è poggiata su diversi elementi. Prima di tutto, la “mancata allegazione di elementi volti a determinare con esattezza la quota di credito” della società “rispetto all’intero ammontare (240.000 euro) dovuto al consorzio di imprese” di cui essa è parte. Altrettanto rilevante, poi, la mancanza di documenti relative alle “iniziative, giudiziarie e non, volte al recupero della somma dovuta”.
Assolutamente fragile, quindi, la tesi proposta dalla società – e finalizzata a ‘giustificare’ l’“omesso versamento dell’Iva” –, anche perché, concludono i giudici, “si ha solo una diffida ad adempiere fatta dall’associazione di imprese, avente ad oggetto un credito pari, nel complesso, a 240.000 euro” senza specificare “quale quota dell’intera somma spetterebbe alla società”.

Catapano Giuseppe scrive: “CERTA” L’OPERAZIONE INESISTENTE QUANDO IL SOGGETTO È PRIVO DI ORGANIZZAZIONE E VIENE PROVATA LA CONSAPEVOLEZZA DEL CESSIONARIO

A seguito di segnalazione della G.d.F., in ordine ai rapporti intercorrenti tra una società e le società acquirenti di bestiame di provenienza comunitaria, con p.v.c. i militari contestavano la registrazione di fatture di acquisto per operazioni soggettivamente inesistenti emesse dalla società assumendo che questa fungesse da soggetto “filtro”, rispetto alla società “cartiera” che acquistava il bestiame da ditte estere comunitarie senza presentare alcuna dichiarazione. La Società impugnava il conseguente avviso di rettifica dell’Ufficio, con cui le venivano contestate la partecipazione ad una “frode carosello”, la correlata irregolarità delle scritture contabili. La CTP adita, accoglieva il ricorso così come anche la CTR appellata, in virtù non solo dell’assoluzione del legale rappresentante ma perché riteneva non fondati i rilievi addotti dall’ufficio. Ricorre per la cassazione della sentenza l’Ufficio accolto dalla Suprema Corte che cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR, che provvederà anche per le spese. In particolare, osserva la Cassazione che, mentre per le operazioni oggettivamente inesistenti l’onere probatorio si riduce alla prova certa della loro inesistenza e che per quelle di tipo triangolare, esso può esaurirsi, nella prova che il soggetto interposto è privo di dotazione personale e che nei casi più complessi di “frode carosello”, come quello in esame, contraddistinti da una catena di passaggi in cui sono riscontrabili fatturazioni per operazioni sia oggettivamente che soggettivamente inesistenti, con strumentali interposizioni anche di società “filtro”, occorre dimostrare non solo gli elementi di fatto caratterizzanti la frode ovverosia l’assenza di struttura, ma anche la consapevolezza di essi da parte del cessionario, e quindi la sua connivenza nella frode, anche attraverso presunzioni semplici, purché munite dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, poiché solo in tale evenienza il soggetto cessionario che intende fruire della detrazione può essere considerato, ai fini della Direttiva 2006/112/CE, come “partecipante a tale evasione”. Stabiliti i predetti principi la Cassazione rileva che, nel caso di specie, il giudice d’appello ha omesso di dare conto, in motivazione, della valutazione compiuta sulla consistenza probatoria dei suddetti elementi di prova presuntiva forniti dall’A.F. in merito all’asserita inesistenza soggettiva delle operazioni commerciali intercorse tra le diverse società coinvolte, limitandosi a rilevare come fosse stato concretamente dimostrato che effettivamente le società. esistevano, avevano una sede sociale, operavano e risultavano regolarmente registrate presso i pubblici registri, attingendo a circostanze invece ininfluenti.

Catapano Giuseppe osserva: LIQUIDATORE FRESCO DI NOMINA, SOTTO ACCUSA PER L’OMESSO VERSAMENTO DELL’IVA: DA VALUTARE LA CRISI DI LIQUIDITÀ DELLA SOCIETÀ E IL COMPORTAMENTO DEI DUE LIQUIDATORI PRECEDENTI

Terzo “liquidatore” per la società. A lui viene addebitato l’“omesso versamento dell’Iva”, con consequenziale “sequestro preventivo”, sul suo “patrimonio personale”, di una somma pari a quasi 154mila euro.
Ma l’intera vicenda va riesaminata nuovamente, con grande attenzione…
Questa la posizione assunta dai giudici della Cassazione, i quali, accogliendo le obiezioni mosse dall’uomo e criticando le valutazioni compiute in primo grado, ritengono necessario approfondire il ‘capitolo’ relativo al “dato oggettivo del mancato pagamento di quanto dovuto a titolo di Iva” per capire se esso ha rappresentato “il risultato di una scelta autonoma e discrezionale del liquidatore della società al momento della scadenza” oppure “una scelta obbligata scaturente dalla carenza, nel breve periodo, di ogni forma di liquidità dovuta al mancato accantonamento dell’Iva da parte di chi” – ossia i due “liquidatori” precedenti – “aveva avuto la rappresentanza della società”.
Per fare chiarezza sarà necessario ritornare – compito, questo, affidato ai giudici del Tribunale – sul materiale probatorio e sulla ricostruzione della vicenda societaria, tenendo ben presenti, peraltro, “il circoscritto periodo di tempo di cinque mesi trascorso dalla nomina” del liquidatore e “l’importo non indifferente di 153mila euro circa maturati a titolo di debito Iva”.