Gli effetti dell’adesione allo scudo fiscale

A stabilirlo la sezione penale della Corte di Cassazione in accoglimento del ricorso presentato da due imprenditori.

In particolare “il delitto di trasferimento fraudolento di valori, di cui all’art. 12-quinquies del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, è un reato di pericolo astratto, essendo sufficiente, per la sua commissione, che l’agente, sottoposto o sottoponibile ad una misura di prevenzione, compia un qualsiasi negozio giuridico al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali; ne consegue che la valutazione circa il pericolo di elusione della misura va compiuta ex ante, su base parziale, ovvero, alla stregua delle circostanze che, al momento della condotta, erano conosciute o conoscibili da un uomo medio in quella determinata situazione spazio-temporale”. L’adesione allo scudo fiscale con conseguente rimpatrio dei capitali diviene così un “radicale ostacolo alla configurabilità delle successive operazioni commerciali quali autonome condotte penalmente rilevanti”.

Separazione e Divorzio

Cassazione civile, sez. III, 15 Maggio 2018, n. 11766. Est. Guizzi.

Le attribuzioni patrimoniali a favore del convivente more uxorio effettuate nel corso del rapporto configurano l’adempimento di un’obbligazione naturale ex art.2034 c.c., a condizione che siano rispettati i principi di proporzionalità e adeguatezza.

Incombe sull’autore della dichiarazione ex art. 1988 c.c. l’onere di provare l’inesistenza o l’invalidità o l’estinzione del rapporto fondamentale; di conseguenza, non è sufficiente che lo stesso affermi e dimostri che altro rapporto fondamentale è stato estinto, essendo, invece, indispensabile che esista coincidenza – concreta – tra tale rapporto (di cui è data prova) e quello “presunto” per effetto della ricognizione di debito e non una mera compatibilità astratta tra i due titoli. [Nella fattispecie, in assenza di prova di tale coincidenza, la Corte ha confermato la condanna della ricorrente a restituire all’ex convivente somme di denaro che la stessa asseriva costituire contributi alla vita di coppia, come tali non ripetibii.