Catapano Giuseppe informa: Zingaretti presenta la svolta Lazio, dai fondi UE alle norme anticorruzione

“Il Lazio è sempre più europeo. La regione sta facendo dei passi in avanti incredibili, negli ultimi due anni abbiamo aumentato del 123% la capacità di spendere i fondi della nuova programmazione”. Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, ha sottolineato la svolta operativa dovuta al lavoro della Giunta, come quella relativa ad una “serie di azioni concrete che partiranno entro quest’anno sulla programmazione unitaria dei Fondi europei 2014-2020”.
“Siamo a un punto di svolta ma dentro un percorso che parte da lontano – spiega Zingaretti – Questa sfida è iniziata ancora prima che ci insediassimo alla guida della Regione: un percorso che inizia con un programma di governo che individuava proprio nell’Europa la più grande occasione di rigenerazione del Lazio e l’orizzonte naturale per cambiare la nostra regione”.
Zingaretti ha così presentato la programmazione unitaria 2014-2020 dei fondi Sie (Strutturali e investimenti europei).
A marzo 2013 il Lazio – spiega Zingaretti – era “di gran lunga l’ultima regione italiana per certificazione della spesa dei fondi Ue. Ora siamo a un passo dall’obiettivo del 100%”.
“Per la prima volta c’è un’unica cabina di regia, apriremo gli sportelli Europa nei territori per dare a tutti l’accessibilità alle notizie dei bandi, dopo la fase di risanamento oggi entriamo nella fase del lancio dello sviluppo. E’ un momento difficile ma sappiamo che in questo caso il Lazio se avrà un rapporto intelligente con l’Europa, potrà risorgere e tornerà a essere una delle locomotive italiane”.
Inoltre una legge della regione Lazio interviene sulle concessioni delle spiagge, per quanto “riguarda la classificazione delle diverse tipologie di utilizzo del demanio marittimo e la ripartizione delle spiagge libere (o libere con servizi) per le quali prima non esisteva una equa distribuzione sul litorale e che invece oggi viene regolamentata nella misura di almeno il 50% dell’arenile per ogni Comune”.
“Punto fondamentale della riforma – spiega Zingaretti – l’obbligo della trasparenza che prima non era assolutamente prevista e che invece oggi obbliga i Comuni a pubblicare le informazioni sulle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative. Altrettanto importante, poi, aver introdotto una norma, prima inesistente, che regolamenta la destagionalizzazione delle attività degli stabilimenti e che tende a incentivare un utilizzo del demanio marittimo per tutto l’anno e non solo nel periodo estivo”.
Infine Zingaretti presenta anche le nuove norme anticorruzione. Da settembre nel Lazio cambieranno infatti le regole per la composizione delle commissioni di gara, partiranno le gare telematiche e prenderà forma il ‘Patto d’integrità con i fornitori’.

Catapano Giuseppe comunica: Rateizzazione delle plusvalenze e delle sopravvenienze attive – Segnalazione possibili anomalie

Determinazione del reddito di impresa: dal Fisco un alert su possibili anomalie in merito alla rateizzazione delle plusvalenze e delle sopravvenienze attive. Dati condivisi per “regolarizzare” con il nuovo ravvedimento

L’articolo 1, comma 636, della legge 23 dicembre 2014 n. 190 prevede che con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate siano individuate le modalità con le quali gli elementi e le informazioni, di cui ai commi 634 e 635 del medesimo articolo, sono messi a disposizione del contribuente e della Guardia di Finanza. Si tratta di elementi e informazioni in possesso dell’Agenzia delle Entrate riferibili al contribuente, acquisiti direttamente o pervenuti da terzi, relativi anche ai ricavi o compensi, ai redditi, al volume d’affari e al valore della produzione, alle agevolazioni, deduzioni o detrazioni, nonché ai crediti d’imposta, anche qualora gli stessi non risultino spettanti. In attuazione delle citate disposizioni con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 25 maggio 2015, Prot. 2015/71472 sono state dettate le disposizioni concernenti le modalità con le quali sono messe a disposizione del contribuente e della Guardia di Finanza, anche mediante l’utilizzo di strumenti informatici, informazioni riguardanti la non corretta indicazione delle quote costanti delle plusvalenze e/o sopravvenienze attive per le quali i contribuenti hanno optato, derogando al regime naturale di tassazione integrale nell’anno di realizzo ai sensi degli articoli 86 e 88 del TUIR, per la rateizzazione fino ad un massimo di cinque esercizi. Gli elementi e le informazioni (riportate al punto 1.2 nel provvedimento) forniscono al contribuente dati utili al fine di porre rimedio agli eventuali errori od omissioni, mediante l’istituto del ravvedimento operoso.

In particolare, nelle comunicazioni sono riportate le seguenti informazioni:
· numero identificativo della comunicazione;
· modello di dichiarazione presentato relativo all’anno di realizzazione della plusvalenza o sopravvenienza;
· protocollo identificativo e data di invio della dichiarazione;
· ammontare complessivo della plusvalenza o sopravvenienza attiva realizzata, per la quale si è optato per la rateazione;
· numero di rate scelte e ammontare della quota costante;
· dati relativi alla dichiarazione per il periodo d’imposta 2011, nella quale la quota di competenza risulta parzialmente o totalmente omessa;
· ammontare della quota di competenza parzialmente o totalmente omessa.

Si ricorda. a tal proposito che istituto del ravvedimento è stato, profondamente rinnovato dall’articolo 1, comma 637, della legge 23 dicembre 2014 n. 190, al fine di garantire al contribuente la possibilità di effettuare le opportune correzioni ed i connessi versamenti delle somme dovute, usufruendo della riduzione delle sanzioni applicabili, graduata in ragione della tempestività dell’intervento correttivo. Tale comportamento potrà essere posto in essere a prescindere dalla circostanza che la violazione sia già stata constatata ovvero che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo, delle quali i soggetti interessati abbiano avuto formale conoscenza, salvo la formale notifica di un atto di liquidazione, di irrogazione delle sanzioni o, in generale, di accertamento e il ricevimento delle comunicazioni di irregolarità di cui agli articoli 36-bis del D.P.R. 600/1973 e 54-bis del D.P.R. 633/1972 e degli esiti del controllo formale di cui all’articolo 36-ter del D.P.R. 600/1973. Nel provvedimento sono state altresì indicate le modalità con le quali i contribuenti possono richiedere informazioni o comunicare all’Agenzia delle entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti.

Giuseppe Catapano comunica: Voluntary e obblighi anti-riciclaggio: clienti o assistiti?

Nell’articolo “Voluntary disclosure a rischio per clienti e professionisti” si era parlato dell’esonero, dall’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette, in capo ai professionisti incaricati di seguire i clienti nel corso dell’esame della loro posizione giuridica nell’ambito di procedimenti giudiziari.

Ora il Ministero dell’Economia e delle Finanze replica attraverso una risposta ad una FAQ (Frequent Asked Question) in materia offrendo una interpretazione originale.

La domanda specifica rivolta al Ministero è la seguente:
il professionista che incontra un cliente preliminarmente all’inizio della procedura di voluntary disclosure e viene a conoscenza durante un primo colloquio di documenti e di notizie che costituirebbero presupposto per la segnalazione di operazione sospetta, qualora ritenga che non sia consigliabile l’esecuzione della procedura, è tenuto comunque ad effettuare la segnalazione?

La risposta del Ministero è singolare.

Dapprima viene precisato che l’esonero previsto dalla norma anti-riciclaggio non è applicabile ai professionisti che ricevono l’incarico di predisporre l’istanza di collaborazione volontaria, in quanto detto esonero è consentito solo qualora si tratti di affrontare procedimenti giudiziari, fra i quali la procedura della voluntary disclosure non viene compresa.

Quindi il Ministero precisa cosa si debba intendere per “cliente” ai fini della norma anti-riciclaggio: ossia il soggetto al quale i professionisti rendono una prestazione professionale a seguito del conferimento di un incarico.

La risposta poi introduce una specifica attività professionale ed afferma che, qualora il professionista svolga attività limitata alla valutazione circa l’opportunità, per un soggetto che viene definito come suo assistito, di accedere o meno alla procedura di voluntary disclosure, senza che a questa attività preliminare segua il conferimento di un incarico, non sussistono gli obblighi antiriciclaggio.

La risposta suscita legittime perplessità. La prima riguarda l’esclusione della procedura di collaborazione volontaria dal novero dei procedimenti giudiziari, posto che, alla consegna dei documenti e dell’istanza alla amministrazione finanziaria, quest’ultima dovrà comunque procedere alla segnalazione alla Procura della Repubblica competente, chiudendo la segnalazione solo al momento dell’avvenuto pagamento del dovuto, condizione necessaria per accedere alla esclusione da punibilità per i reati commessi.

In secondo luogo, con riferimento alla attività di consulenza precisata nella risposta, si apre uno spiraglio destinato a diventare una breccia nella posizione che il professionista deve assumere al momento della valutazione del futuro cliente, ai fini degli obblighi antiriciclaggio.

Si ricorda infatti che gli obblighi antiriciclaggio comprendono sia la adeguata verifica delle clientela che l’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette.

Dalla risposta data dal Ministero si evince che, qualora il professionista si limiti a valutare l’opportunità o meno di accedere alla procedura a favore di un assistito, il quale non diventi cliente conferendo specifico incarico, sussiste l’esonero da tutti gli obblighi antiriciclaggio, cioè anche da quelli di adeguata verifica.

Ma a questo punto, in qualsiasi altra situazione nella quale il professionista si limiti a valutare l’opportunità per il proprio assistito di accedere o meno ad una procedura, purché non giudiziaria, varrebbe l’esonero dagli obblighi antiriciclaggio?

È evidente che la distinzione fra cliente ed assistito, come ricavata dalla lettura che il Ministero fa della norma, diviene fondamentale per poter affrontare l’attività professionale quotidiana, in relazione all’adempimento agli obblighi antiriciclaggio.

Insomma sembrerebbe più una soluzione all’italiana che una risposta in linea con la normativa. Tuttavia, in ogni caso, ora una risposta esiste ed i professionisti faranno bene ad attenersi a quanto precisato dal Ministero.