Catapano Giuseppe informa: LA NORMA SALVA L’AUTORE DELLA VIOLAZIONE PER ASSENZA DI DOLO E COLPA GRAVE MA NON LA SOCIETA’

Un contribuente ricorre avverso la sentenza, di una CTR avente ad oggetto sanzioni amministrative ed in parziale accoglimento dell’appello proposto dall’Ufficio che ha riformato la sentenza di primo grado, confermando la comminatoria della sanzione amministrativa relativa alla dichiarazione Ilor, mentre ha mantenuto fermo l’annullamento della sanzione relativa alla dichiarazione Irpeg. La Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla refusione delle spese, avendo appurato, infatti, sulla base dei fatti la esclusione della sussistenza del dolo e della colpa grave, e come tutta l’attività del legale rappresentante sia stata diligente ed orientata al riconoscimento dell’applicazione della normativa agevolativa, comportante l’esenzione decennale dalle imposte Ilor ed Iperg, e rilevato altresì che emerge come fossero state rilevate sia la formazione del giudicato interno che l’esistenza di una delibera della Società che si assumeva il debito da sanzioni del proprio amministratore, stabilisce tuttavia che il legislatore non abbia voluto, in tale ipotesi, escludere in toto l’irrogazione della sanzione, ma prevedere che, nel caso di assenza di dolo o colpa e di diretto vantaggio, all’autore materiale non potrà essere richiesto il pagamento della sanzione per la somma eccedente euro il massimale previsto, tanto che lo stesso comma fa salva, per l’intero, la responsabilità prevista a carico della società. Conclude che nel caso in esame, quando la violazione non è commessa con dolo o colpa grave, il pagamento della sanzione e, nel caso in cui siano state irrogate sanzioni diverse, il pagamento di quella più grave, da chiunque eseguito, estingue tutte le obbligazioni, che comunque devono essere assolte.

Catapano Giuseppe: TUTTO PRONTO PER L’OPERAZIONE VOLUNTARY DISCLOSURE. DA OGGI IN RETE IL MODELLO DEFINITIVO CON LE ISTRUZIONI PER IL RIENTRO DEI CAPITALI

Pronto il modello definitivo con tutte le istruzioni da seguire per aderire alla procedura di collaborazione volontaria introdotta dalla legge n. 186/2014. E’ consultabile, sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, la versione finale, approvata con Provvedimento firmato oggi dal Direttore dell’Agenzia, del modulo di richiesta di adesione alla voluntary disclosure corredata dalle istruzioni, che recepiscono le osservazioni espresse dagli operatori del settore e illustrano le modalità per regolarizzare le attività finanziarie o patrimoniali detenute all’estero e non dichiarate al fisco, in un’ottica di collaborazione con l’Amministrazione finanziaria, ottenendo una riduzione delle sanzioni amministrative e alcune esclusioni delle sanzioni di tipo penale.

Chi può aderire – Possono presentare richiesta di adesione alla voluntary disclosure tutti i contribuenti che detengono attività e beni all’estero e hanno omesso di dichiararli al fisco, per sanare le relative violazioni dichiarative, ivi incluse quelle inerenti i maggiori imponibili riferiti e non alle attività e ai beni anzidetti. La procedura deve riguardare tutti gli investimenti e tutte le attività di natura finanziaria costituiti o detenuti all’estero.

Possono inoltre presentare richiesta di adesione alla voluntary disclosure anche tutti gli altri contribuenti per sanare eventuali violazioni dichiarative.

In entrambi i casi l’emersione può interessare solo le violazioni commesse prima del 30 settembre 2014, a patto che la richiesta non sia presentata dopo che l’autore della violazione abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali, per violazione di norme tributarie, relativi all’ambito oggettivo di applicazione della procedura.

Come e quando presentare la richiesta – Una volta compilato, il modello deve essere trasmesso all’Agenzia delle Entrate entro il 30 settembre 2015. L’invio può essere effettuato tramite i canali telematici Entratel o Fisconline, oppure tramite un intermediario abilitato.

I vantaggi dell’adesione – Il contribuente che aderisce alla collaborazione volontaria beneficia di una riduzione fino alla metà delle sanzioni legate all’omessa compilazione del quadro RW del modello. Per chi aderisce alla voluntary, inoltre, è esclusa la punibilità per diverse tipologie di reati.

Il modello definitivo e le istruzioni sono disponibili sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, http://www.agenziaentrate.it, nella sezione “Modelli”.