Un contribuente ricorre avverso la sentenza, di una CTR avente ad oggetto sanzioni amministrative ed in parziale accoglimento dell’appello proposto dall’Ufficio che ha riformato la sentenza di primo grado, confermando la comminatoria della sanzione amministrativa relativa alla dichiarazione Ilor, mentre ha mantenuto fermo l’annullamento della sanzione relativa alla dichiarazione Irpeg. La Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla refusione delle spese, avendo appurato, infatti, sulla base dei fatti la esclusione della sussistenza del dolo e della colpa grave, e come tutta l’attività del legale rappresentante sia stata diligente ed orientata al riconoscimento dell’applicazione della normativa agevolativa, comportante l’esenzione decennale dalle imposte Ilor ed Iperg, e rilevato altresì che emerge come fossero state rilevate sia la formazione del giudicato interno che l’esistenza di una delibera della Società che si assumeva il debito da sanzioni del proprio amministratore, stabilisce tuttavia che il legislatore non abbia voluto, in tale ipotesi, escludere in toto l’irrogazione della sanzione, ma prevedere che, nel caso di assenza di dolo o colpa e di diretto vantaggio, all’autore materiale non potrà essere richiesto il pagamento della sanzione per la somma eccedente euro il massimale previsto, tanto che lo stesso comma fa salva, per l’intero, la responsabilità prevista a carico della società. Conclude che nel caso in esame, quando la violazione non è commessa con dolo o colpa grave, il pagamento della sanzione e, nel caso in cui siano state irrogate sanzioni diverse, il pagamento di quella più grave, da chiunque eseguito, estingue tutte le obbligazioni, che comunque devono essere assolte.