Reclusione evitata per l’imprenditore che omette di versare le ritenute previdenziali a causa della crisi. A stabilirlo la sezione penale della Corte di Cassazione che, richiamando precedente giurisprudenza delle Sezioni Unite, ha ribadito come “la sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria è consentita anche in relazione a condanna inflitta a persona in condizioni economiche disagiate, in quanto la prognosi di inadempimento, ostativa alla sostituzione in forza della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 58, comma 2, si riferisce soltanto alle pene sostitutive di quella detentiva accompagnate da prescrizioni, ossia alla semidetenzione e alla libertà controllata, e non alla pena pecuniaria sostitutiva, che non prevede alcuna particolare prescrizione”. Errata quindi l’interpretazione fornita dalla Corte di Appello di Brescia in quanto ha motivato il diniego della sostituzione in base alle difficoltà economiche dell’imputato.