Catapano Giuseppe scrive: Ritardo del treno, risarcimento o rimborso del biglietto

Treni, ritardi e rimborso dei biglietti. Sta arrivando l’estate e, come ogni anno, gli italiani utilizzeranno i treni per raggiungere i luoghi di vacanza o per trovare i parenti lontani; valgono allora le solite indicazioni da tenere presente nel caso in cui la compagnia ferroviaria, sia essa Trenitalia o qualsiasi altra, faccia ritardo.

Ritardo in partenza del treno
Se il ritardo del treno è superiore a 60 minuti il passeggero può scegliere tra il rimborso del biglietto o il proseguimento con il primo treno utile o con servizi sostitutivi. In quest’ultimo caso, il passeggero ha diritto a pasti sul treno o in stazione e, qualora il treno sia disponibile solo il giorno successivo, al pernottamento in albergo.

Ritardo in arrivo del treno
In tal caso il passeggero ha diritto a un risarcimento pari al:
– 25% del prezzo del biglietto e della eventuale prenotazione in caso di ritardo dal 60 al 119mo minuto
– 50% del prezzo del biglietto e della eventuale prenotazione in caso di ritardo dal 120mo minuto.

Il risarcimento viene erogato entro un mese dalla richiesta e può essere in denaro o essere un bonus per l’acquisto di un ulteriore biglietto.

Le richieste di rimborso per i ritardi possono essere presentate entro 3 giorni dall’arrivo a destinazione (in passato erano 20 giorni).

Giuseppe Catapano informa: Come aggiungere il cognome della madre a quello del padre

Ad oggi una coppia di genitori sposati può trasmettere al proprio figlio solo il cognome paterno; al momento della registrazione della nascita presso lo stato civile, infatti, al bambino viene assegnato il solo cognome del padre (salvo ovviamente ci si trovi in situazioni nelle quali è nota solo la madre del neonato). È tuttavia possibile, al fine di garantire effettivamente la parità di diritti tra uomo e donna, tra madre e padre, chiedere in un momento successivo o il cambio di cognome del figlio (sostituendo al cognome paterno quello materno), o l’aggiunta del cognome della madre a quello del padre. LA RICHIESTA La relativa domanda deve essere presentata al Prefetto della Provincia del luogo di residenza del figlio o di quello nella cui circoscrizione è situato l’ufficio dello stato civile dove si trova l’atto di nascita al quale la richiesta si riferisce. La domanda deve essere presentata da entrambi i genitori e accompagnata dalla seguente documentazione: – marca da bollo da € 16,00 – dichiarazione sostitutiva di certificazione per ciascun genitore, attestante il luogo e la data di nascita, la residenza e lo stato di famiglia ovvero i relativi certificati – fotocopia di un documento di identità di entrambi i genitori (solo se la dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui al punto 1 è inviata per posta) – eventuale documentazione utile a sostenere le motivazioni della richiesta – dichiarazione di assenso degli eventuali cointeressati, accompagnata dalla fotocopia di un documento di identità Inoltre la richiesta deve essere specificamente motivata. La giurisprudenza ha considerato valide giustificazioni alla richiesta di aggiunta del cognome materno, ad esempio, la presenza di un forte legame affettivo tra madre e figlio; l’appartenenza della madre ad una famiglia famosa e il conseguente particolare vantaggio per il figlio nell’ereditare il suo cognome. La richiesta può essere presentata personalmente dai genitori e dagli stessi sottoscritta alla presenza dell’impiegato addetto a riceverla, oppure può essere spedita a mezzo posta, unitamente alla fotocopia dei rispettivi documenti di identità. PROCEDIMENTO Il Prefetto, ricevuta la richiesta, valuta le ragioni che la giustificano ed i documenti allegati. Se la richiesta appare meritevole di considerazione, i genitori vengono autorizzati con decreto del Ministro dell’Interno a far affiggere all’albo pretorio del comune di nascita e del comune di attuale residenza un avviso contenente una “riassunto” della domanda. L’affissione ha durata di 30 giorni. Decorso tale termine senza che nessuno si sia opposto, i genitori dovranno presentare in Prefettura una copia dell’avviso di affissione ed una relazione da parte del competente addetto comunale che attesta l’avvenuta affissione e la sua durata. Il Prefetto, valutata la regolarità dell’affissione e valutate le eventuali opposizioni, emana un decreto con cui concede l’aggiunta del cognome materno a quello paterno. RECLAMO Se il Prefetto ritiene invece di non accogliere l’istanza dei genitori, essi possono proporre – avverso il relativo decreto di rigetto – ricorso giurisdizionale al T.A.R entro 60 giorni dalla notifica, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notifica.

Catapano Giuseppe scrive: Imu, Tasi, Irpef in ritardo: il nuovo ravvedimento operoso

Il 16 giugno, ogni anno, è una data “fatale” per tutti i contribuenti: scadono infatti i pagamenti di molte imposte, come Imu, Tasi, Tari (ovvero le tre componenti della Iuc, imposta unica comunale), Irpef, Ires. Irap… Anche se alcune scadenze sono state posticipate al 6 luglio (tutti i versamenti derivanti da Unico e Irap 2015), quelle relative ai pagamenti delle imposte comunali restano, purtroppo invariate: inoltre, la proroga, anche se di 20 giorni, non risolve certamente i problemi di tutti coloro che hanno difficoltà nell’adempimento. Ecco che, allora, viene in aiuto di chi pagherà in ritardo l’istituto del ravvedimento operoso: si tratta, in pratica, della possibilità di pagare le tasse, comprese quelle locali, oltre i termini, versando sanzioni ridotte. Come si calcola il ravvedimento operoso per il ritardo La quantificazione delle sanzioni varia a seconda dei giorni di ritardo: – da 1 a 14 giorni oltre la scadenza, si applica il ravvedimento sprint, grazie a cui la sanzione per omesso versamento viene ridotta a 1/15 del minimo per ogni giorno di ritardo; conseguentemente, essendo la sanzione, per la maggior parte dei casi, pari al 30% dell’imposta dovuta, dunque essendo il minimo pari al suo decimo (3%), si dovrà pagare un tanto pari allo 0,2% per ogni giornata che va dal termine di legge al versamento effettivo: ad esempio, se Tizio adempie 5 giorni dopo la scadenza, verserà l’1% in più, rispetto all’importo originario, oltre agli interessi; – da 15 a 30 giorni dopo il termine, si applica il ravvedimento breve; grazie a quest’istituto, la sanzione corrisponde a 1/12 del 30% dell’ammontare dell’imposta, ovvero al 2,5%, innalzato al 3% (1/10 del minimo) per le violazioni commesse dopo il 31 gennaio 2011. Facciamo un esempio: Tizio e Caio devono pagare 100 Euro d’Irpef; Tizio effettua il versamento con 29 giorni di ritardo, Caio con soli 20 giorni; per entrambi la sanzione sarà di 3 Euro, cambierà solo l’importo degli interessi; – dal 31° giorno posteriore alla scadenza, entro i termini di presentazione della dichiarazione periodica successiva, oppure entro un anno, ove non prevista, si applica invece il ravvedimento lungo. La sanzione alla quale si è assoggettati, in questo caso, è pari a 1/8 del 30%, dunque al 3,75%: esemplificando, se Tizio e Caio devono versare l’Imu per un ammontare di 100 Euro, ma, mentre il primo versa l’imposta dopo 3 mesi e mezzo, il secondo la versa dopo 6 mesi, l’importo della sanzione sarà di 3,75 Euro per tutti e due; varierà soltanto la quantificazione degli interessi, anche in questo caso. Vi sono, però, delle modifiche recentemente apportate, nel caso in cui il ritardo non superi il 90° giorno, che andremo ora ad esporre. Il nuovo ravvedimento della Legge di Stabilità 2015. Grazie alla nuova normativa introdotta dal primo gennaio 2015, ci si può ravvedere senza limiti di tempo: le uniche cause ostative al ravvedimento operoso consisteranno solo nella notifica di un atto di liquidazione o di un avviso di accertamento; pertanto, si potrà usufruire dell’istituto anche con ispezioni e verifiche in corso. L’ammontare delle sanzioni, per ravvedimento sprint e breve, resta lo stesso, così come per il lungo, qualora si superi la scadenza di oltre 90 giorni. Per i versamenti che vanno dal 31° al 90° giorno, si applica invece una sanzione ridotta del 3,3%. Ottime notizie anche per i super ritardatari. Difatti: – per i versamenti da 1 a 2 anni oltre la scadenza, è ora applicabile una sanzione del 4,2%; – superati i 2 anni, la sanzione ammonta solamente al 5%. Calcolo degli interessi per ravvedimento operoso Come abbiamo accennato, per ravvedere i versamenti non basta la sanzione, ma è necessario anche il pagamento degli interessi legali. L’ammontare del tasso d’interesse legale varia ogni anno: nel 2014 era pari all’1%, e nel 2015 è sceso allo 0,50%.La formula per calcolare gli interessi, relativa a ogni annualità, è la seguente: importo da pagare, moltiplicato per il tasso d’interesse, diviso 365, per il numero dei giorni di ritardo. Ad esempio, se Tizio deve pagare 100 Euro d’Irpef, con 90 giorni di ritardo, il calcolo sarà: [(100x 0,50%):365]x90. Quindi verserà 12 centesimi d’interessi.

Catapano Giuseppe: Volo in ritardo o cancellato, come farsi rimborsare dalla compagnia aerea

Con l’avvento della stagione estiva, i viaggi aerei sono sempre più frequenti, così come, purtroppo, lo sono le cancellazioni delle tratte ed i forti ritardi dei voli.
Sfortunatamente, anch’io, in questo “weekend di fuoco”, mi sono trovata nel nutrito gruppo di passeggeri che sono costretti a “bivaccare” in aeroporto, a causa di un volo in ritardo di oltre tre ore.
Il disagio, in questi casi, è molto forte, ed è ancora più grave quando, ad esempio, si perde una coincidenza, un appuntamento di lavoro, o, addirittura, quando il viaggio è cancellato: come si può, allora, ottenere un rimborso dalla compagnia aerea, a titolo di risarcimento del danno? Esiste una normativa unica, o dipende dalla linea aerea utilizzata, o dalla lunghezza della tratta?

Innanzitutto, dobbiamo dire che la disciplina in materia è applicabile in tutt’Europa, e vale anche per i voli che hanno come partenza o destinazione uno Stato membro dell’UE; quello che cambia è l’ammontare del rimborso, a seconda del perdurare del ritardo o della distanza.

Se il volo ha oltre 2 ore di ritardo, e la tratta aerea è minore di 1.500 Km., si avrà diritto ad un rimborso, da parte della compagnia, di 250 Euro.

Se l’aereo ha oltre 3 ore di ritardo, e la tratta è comunitaria e superiore ai 1.500 km., oppure al di fuori dell’Unione Europea, con una lunghezza tra 1500 e 3.000km., il risarcimento sarà pari a 400 Euro.

Quando, infine, la partenza ritarda di oltre 4 ore, ed in tutti i casi restanti, il rimborso previsto è di 600 Euro.

Oltre a tali somme, i passeggeri hanno diritto a due chiamate telefoniche o messaggi via fax/email, ed a ricevere cibi e bevande, in proporzione alla durata dell’attesa; qualora sia necessario anche il pernottamento, si avrà diritto alla sistemazione in albergo, nonché al trasporto da e per l’hotel.

Le cifre erogate dalla compagnia possono essere ridotte del 50% se è offerto un volo alternativo entro 2 ore, nella prima ipotesi, 3 ore nella seconda, e 4 nella terza.

Ma come e a chi si fa la domanda di rimborso?
La richiesta, ovviamente, deve essere effettuata alla Società che gestisce la linea aerea: all’interno del sito internet della compagnia, difatti, si trova una pagina in cui si può scaricare il modulo di reclamo, ed un apposito indirizzo mail, o numero di fax, a cui inviarlo, assieme al biglietto aereo ed alla carta d’imbarco.
Nel caso in cui non si riesca ad inoltrare la documentazione online o via fax, oppure se la risposta dell’azienda tardasse ad arrivare, è consigliabile inviare il tutto tramite PEC, all’indirizzo della Società, o tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, alla Sede Legale.
Se non si riceve risposta entro sei settimane, si potrà inviare un reclamo all’Enac (anche online, tramite il sito dell’Ente, nel canale “Diritti dei Passeggeri”, nel quale è già predisposta tutta la modulistica necessaria), o ai competenti Organismi Responsabili degli Stati UE, della Norvegia, dell’Islanda e della Svizzera, per i voli da e per quelle Nazioni.

Non è necessaria alcuna dimostrazione dell’esistenza di un danno, da parte del passeggero, poiché esso è implicito già nell’esservi stato un ritardo: pertanto, non vi sarà bisogno di provare i pregiudizi subiti, per ricevere le somme stabilite dal Regolamento.

Qualora, nonostante tutto, il rimborso non arrivi, oppure se il danno subito è notevolmente maggiore rispetto agli importi standard previsti, il passeggero è libero di far causa alla compagnia, presso il tribunale ordinario.
La compagnia, per evitare il risarcimento, dovrà dimostrare non solo di aver adoperato l’ordinaria diligenza per evitare il ritardo o la cancellazione, ma anche di aver adottato ogni accorgimento possibile , nonché tutte le misure alternative esistenti.

Catapano Giuseppe osserva: Ritardi Trenitalia, arriva il bonus per ritardi anche brevi

Cambiano le regole sui ritardi dei treni. Da due mesi a questa parte (e, in particolare dallo scorso marzo 2015), se hai acquistato un biglietto Trenitalia e il treno fa un ritardo da 30 a 59 minuti, hai diritto al bonus del 25%. Per poterlo richiedere non devi più attendere 20 giorni come in passato, ma ne bastano solo 3. Se però vuoi chiedere il “rimborso” appena arrivato alla stazione di destinazione non lo puoi fare. Tutto ciò che ti è consentito è ritirare il modulo del reclamo reperibile nelle biglietterie o negli uffici di assistenza clienti, presenti nelle stazioni più grandi. È chiaro che, così facendo, l’azienda gioca sull’inerzia e sulla dimenticanza degli utenti che, una volta usciti dalla stazione, difficilmente vi ritornano se non sono mossi da un interesse particolarmente forte. Trenitalia spiega questo divieto di anticipare i tempi dicendo che l’azienda deve registrare il ritardo del treno e per farlo ci mette tre giorni.

GLI SCAGLIONI DEL RITARDO E IL TIPO DI RISARCIMENTO

Da quest’anno, solo per i treni Frecciarossa, Frecciargento e Frecciabianca è possibile ottenere un’indennità anche per ritardi tra 30 e 59 minuti. L’indennità è pari al 25% del biglietto ma viene riconosciuta solo nella forma del bonus e non del risarcimento in denaro.

Invece, per i ritardi tra 60 e 119 minuti, per tutti i treni (e non solo le tre Frecce) è prevista l’indennità in bonus o in denaro pari al 25% del biglietto.

Infine, per i ritardi superiori a 120 minuti, per tutti i treni è prevista l’indennità in bonus o in denaro pari al 50% del biglietto.

C’è inoltre una grande novità per chi deve cambiare spesso treno ed è soggetto a coincidenze: su pressione dell’Antitrust, Trenitalia ha esteso il diritto all’indennizzo anche ai biglietti relativi a due o più tratte, comprensivi di un servizio regionale e uno nazionale. Si tratta del biglietto globale misto, un biglietto unico al posto di quello a più tratte, in modo da garantire al passeggero il bonus di rimborso sull’intero importo pagato.

Da marzo, inoltre, per gli acquisti effettuati sul sito internet di Trenitalia, l’indennità di ritardo è calcolata rispetto al prezzo complessivo dell’intera soluzione di viaggio, che può contemplare l’utilizzo di uno o più servizi del trasporto nazionale in combinazione tra loro e/o in combinazione con uno o più servizi del trasporto regionale, acquistati contestualmente. Sono esclusi i treni del servizio internazionale o di altra azienda ferroviaria, nonché le combinazioni di viaggio che contemplino esclusivamente servizi regionali.

CHE COS’É IL BONUS

Il riconoscimento del bonus dà diritto all’emissione di un nuovo biglietto per un importo pari al 25% del biglietto oppure il rilascio di un bonus valido per l’acquisto, entro 12 mesi dalla data del viaggio, di altri biglietti di viaggio.

COME CHIEDERE L’INDENNITÀ O IL BONUS

Chi ha subìto il ritardo del treno nazionale, dovrà conservare il biglietto che attesti la corsa. Quindi, dopo tre giorni dalla data di arrivo, potrà chiedere il bonus del 25 o del 50% (a seconda del ritardo) o (per i ritardi superiori a 59 minuti anche) l’indennità in denaro in qualsiasi biglietteria o all’agenzia di viaggi che ha emesso il biglietto (il modulo è reperibile presso le biglietterie e sul sito di Trenitalia).

Per i biglietti acquistati con carta di credito ci si può rivolgere solo al sito e al call center.

Per i biglietti regionali la richiesta va invece inviata per posta, entro un anno dalla data di effettuazione del viaggio, alla Direzione Regionale/Provinciale competente per la località di destinazione del viaggio (indirizzi reperibili sul sito http://www.trenitalia.com), allegando il biglietto in originale, timbrato alla partenza e all’arrivo.
Entro un mese dal ricevimento della richiesta, sarà inviato al viaggiatore, a sua scelta, un biglietto a fascia chilometrica o un modulo per il ritiro di denaro.

ARIA CONDIZIONATA NON FUNZIONANTE

L’utente ha diritto al bonus del 25% anche se, all’interno del vagone, non funziona l’aria condizionata. Se però il treno arriva anche in ritardo, i due benefici non si cumulano e si ha diritto solo all’indennizzo per ritardo.

Attenzione: la richiesta di bonus per l’aria condizionata va presentata non prima di 20 giorni dall’arrivo. Il termine massimo, invece, è di 12 mesi.
Si può verificare il diritto al bonus tramite biglietterie, agenzie di viaggio, il sito internet di Trenitalia e il call center. Il rimborso si chiede presso le biglietterie o l’agenzia di viaggio emittente, previa consegna del biglietto originario.

RIMBORSO DEL BIGLIETTO NON UTILIZZATO

Se dovevi partire e poi, all’ultimo, il viaggio è saltato o vi hai rinunciato per qualsiasi ragione puoi ottenere un rimborso solo se il prezzo del biglietto è superiore a 10 euro. Trenitalia applicata una trattenuta sull’importo del biglietto che è diversa a seconda del tipo di biglietto acquistato. Per esempio, per un biglietto base, il 20% del prezzo fino all’orario di partenza del treno.