Catapano Giuseppe scrive: Ritardo del treno, risarcimento o rimborso del biglietto

Treni, ritardi e rimborso dei biglietti. Sta arrivando l’estate e, come ogni anno, gli italiani utilizzeranno i treni per raggiungere i luoghi di vacanza o per trovare i parenti lontani; valgono allora le solite indicazioni da tenere presente nel caso in cui la compagnia ferroviaria, sia essa Trenitalia o qualsiasi altra, faccia ritardo.

Ritardo in partenza del treno
Se il ritardo del treno è superiore a 60 minuti il passeggero può scegliere tra il rimborso del biglietto o il proseguimento con il primo treno utile o con servizi sostitutivi. In quest’ultimo caso, il passeggero ha diritto a pasti sul treno o in stazione e, qualora il treno sia disponibile solo il giorno successivo, al pernottamento in albergo.

Ritardo in arrivo del treno
In tal caso il passeggero ha diritto a un risarcimento pari al:
– 25% del prezzo del biglietto e della eventuale prenotazione in caso di ritardo dal 60 al 119mo minuto
– 50% del prezzo del biglietto e della eventuale prenotazione in caso di ritardo dal 120mo minuto.

Il risarcimento viene erogato entro un mese dalla richiesta e può essere in denaro o essere un bonus per l’acquisto di un ulteriore biglietto.

Le richieste di rimborso per i ritardi possono essere presentate entro 3 giorni dall’arrivo a destinazione (in passato erano 20 giorni).

Catapano Giuseppe: Carta di credito o bancomat – furto o smarrimento, la banca risarcisce

Se hai smarrito il bancomat o la carta di credito e, dopo appena cinque minuti, dal tuo conto corrente scompare una ingente somma di denaro, cosa potrebbe pensare la tua banca? Che il ladro non ha avuto difficoltà a trovare il pin della carta e che pertanto, molto probabilmente, lo avevi conservato proprio dentro il portafogli rubato. E allora la tua richiesta di restituzione delle somme sottratte dal malvivente verrebbe bollata con un secco “no”: e questo perché la legge stabilisce che la banca è tenuta a restituirti gli importi trafugati dal conto corrente a condizione che tu abbia custodito diligentemente tanto il bancomat (o la carta di credito) quanto il pin e, soprattutto, che tu non abbia conservato entrambi nello stesso posto, agevolando il lavoro al malvivente. In ogni caso, è la banca che deve dare tale prova, ossia dimostrare tale tua negligenza. Senonché è di qualche mese fa una interessante sentenza dell’Arbitro Bancario e Finanziario che viene in soccorso dei correntisti. Secondo l’ABF, l’istituto di credito non può presumere la grave negligenza del correntista nella custodia separata della carta e del corrispondente pin solo per via del breve lasso di tempo intercorso tra il furto e l’utilizzo dello strumento di pagamento. Si tratta di semplici presunzioni che non possono giustificare il rifiuto della banca alla restituzione delle somme sottratte. Insomma, la banca, se non vuole rimborsare al proprio cliente gli importi rubati deve dare una prova puntuale della mancata adozione, da parte di quest’ultimo, di misure idonee per la custodia diligente della carta e del relativo pin.

Giuseppe Catapano informa: Buca sulla strada, auto danneggiata, risarcimento escluso

Sarà capitato a tutti, almeno una volta nella propria “vita automobilistica”, di finire con una ruota in una buca nascosta sul manto stradale e, per causa di ciò, doverla sostituire. In molti casi, il danno economico non è particolarmente elevato e, specie di questi tempi, non giustifica un’azione giudiziaria per il risarcimento del danno. Ma il tempo perso per l’imprevisto, la fatica nella sostituzione dello pneumatico bucato (che spesso richiede l’intervento di terzi), il fermo tecnico del mezzo dal gommista spingono poi, non poche persone, a muovere le contestazioni all’ente pubblico proprietario della strada. E se, oltre al danno, si aggiunge la beffa di una mancata risposta, allora scattano le richieste di indennizzo attraverso la domanda al giudice di pace o al Tribunale (a seconda del valore della causa). Attenzione, però. Non sempre la legge consente di ottenere il risarcimento del danno. E questo dipende, soprattutto, dalla dimensione della buca, dalla sua collocazione, dalla condotta di guida del conducente. In questa breve guida, cercheremo di fare il punto della situazione per consigliare al meglio chi, specie nella stagione invernale, subisce un danno del genere. 1 | LA BUCA STRADALE È bene sapere che la giurisprudenza ritiene risarcibile solo i danni provocati da “insidie stradali occulte”: per tali si intendono quegli ostacoli (nel nostro caso, le buche sull’asfalto) che non siano facilmente visibili o prevedibili usando l’ordinaria diligenza. E questo perché all’utente della strada è sempre richiesto di attivare un comportamento prudente. Insomma, è necessaria la “non visibilità” del pericolo e la “non prevedibilità” della situazione. Per esempio: una fossa di dimensioni tali da invadere un’intera carreggiata non può certo qualificarsi come un’insidia occulta o un trabocchetto. Chi ci cade dentro non potrà, quindi, che prendersela con sé stesso. Paradossalmente, se il Comune non ripara una strada e la lascia in condizioni di evidente dissesto avrà meno possibilità di essere condannato al risarcimento rispetto a una situazione in cui, invece, la strada sia sostanzialmente agibile, ma sia presente qualche saltuario pericolo (leggi: “Danni alle ruote da fosse: se il Comune non ripara la strada dissestata non è responsabile”). 2 | LA CONDOTTA DI GUIDA Nello stesso tempo, il conducente deve tenere una condotta di guida prudente. Egli non deve aver concorso a determinare il danno. Così, anche in presenza di una fossa insidiosa, ma il cui danno l’automobilista poteva evitare tenendo un comportamento rispettoso del codice della strada, non scatta il risarcimento del danno. Insomma, la condizione di pericolosità deve derivare dalla cosa in sé (la buca) e non anche dal concorso del conducente. Secondo la Cassazione, una strada, anche astrattamente pericolosa, non è in grado di nuocere chi tiene una condotta di guida prudente . Chi chiede, quindi, il risarcimento dovrà anche dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un’obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno. Per esempio: la presenza di un cantiere sulla strada deve sollecitare la massima prudenza nell’automobilista che, pertanto, è tenuto ad adeguare la propria guida alle mutate condizioni di pericolo. In casi come questo sarà molto più difficile ottenere il risarcimento. Per esempio: anche la presenza di un cartello stradale che avvisi l’utente della presenza di una strada dissestata dovrebbe imporre una cautela maggiore al conducente, il quale ben potrebbe scegliere un percorso alternativo. 3 | L’ESTENSIONE DELLA STRADA Per le fosse apertesi da poco tempo, l’estensione della strada (ossia la sua lunghezza) potrebbe essere motivo per ostacolare la richiesta di risarcimento. Difatti, l’ente proprietario deve avere il tempo necessario, dal verificarsi del pericolo e dalla relativa segnalazione, per attivarsi e, previa collocazione dell’opportuna segnaletica, provvedere alla riparazione. Così, come non potrebbero esserci scuse per non pagare per il danno provocato da una buca su strada del centro abitato (posta la vicinanza e la sorveglianza diretta delle stesse), le cose potrebbero cambiare su una strada statale o, comunque, su una particolarmente estesa e, magari, “sperduta” . 4 | ONERE DELLA PROVA In ogni caso, all’atto della richiesta del risarcimento, all’automobilista spetta solo documentare: – il fatto storico (l’essere caduto nella buca stradale) – e la conseguente spesa (il danno economico). Al contrario, tutte le contrarie eccezioni volte a paralizzare la richiesta di indennizzo (buca facilmente visibile, condotta imprudente del danneggiato, presenza di un cantiere, cartellonista stradale con gli avvisi, ecc.) spettano all’ente pubblico proprietario della strada. Quest’ultimo deve dimostrare quello che la giurisprudenza chiama “caso fortuito” ossia il fatto che l’incidente si è verificato non per colpa del proprietario del suolo, ma per: – un’alterazione dello stato dei luoghi imprevista, imprevedibile e non tempestivamente eliminabile o segnalabile ai conducenti nemmeno con l’uso dell’ordinaria diligenza (si pensi ad una buca appena apertasi a causa della caduta di un masso); – oppure la condotta negligente e imprudente della stessa vittima. 5 | LA RICHIESTA DI RISARCIMENTO Quando vi sarete accertati che tutte le condizioni vi consentono di chiedere il risarcimento, a questo punto sarà necessario “preparare” le prove per la vostra pretesa. Nell’immediatezza del danno, sarà necessario scattare le fotografie: tanto alla strada, quanto al mezzo danneggiato. Provate a “contestualizzare” le immagini: non limitatevi a immortalare i singoli particolari. Sarà meglio fotografare la fossa con una persona vicino o, meglio, con l’auto, per evidenziare il rapporto delle rispettive grandezze. Inoltre la via andrà ripresa anche in una visione prospettica, per dimostrarne lo stato dei luoghi e individuarne l’esatta collocazione geografica. Telefonate alle autorità per chiedere che accorrano e stilino il relativo verbale. Non sempre però la polizia è disponibile a intervenire se non vi sono danni a persone. Per cui sarà opportuno chiedere ai testimoni presenti nelle vicinanze i relativi nominativi per poterli poi fornire al giudice in caso di contenzioso. Se vi siete fatti male, non dimenticate di andare subito al pronto soccorso e farvi rilasciare il relativo certificato medico con l’attestazione del vostro stato di salute. Il carrozziere al quale affiderete l’auto per la riparazione dovrà rilasciarvi la fattura o un preventivo per la spesa necessaria al ripristino del mezzo. Questa servirà per documentare il danno economico che avete subito o che dovrete sostenere. Infine, dovrete inviare una richiesta di risarcimento danni (diffida) con raccomandata a.r. all’ente pubblico proprietario della strada (spesso si tratta del Comune). Dovrete allegare anche la documentazione fotografica, i certificati medici, i preventivi di spesa e i nomi dei testimoni che sono disposti a confermare quanto da voi sostenuto. Se tutto ciò non dovesse essere sufficiente a ottenere il risarcimento, sarà opportuno consultarsi con un avvocato che vi spieghi, innanzitutto, la convenienza di una eventuale causa e, quindi, possa procedere all’atto di citazione, previa eventuale negoziazione assistita.