“Verifica” per una società, “rappresentante fiscale in Italia” di una azienda tedesca. Passaggi successivi sono il “processo verbale di constatazione”, datato 16 marzo 2007, e l’“avviso di accertamento”, datato 4 aprile 2007, con cui viene “disconosciuto il credito d’imposta (Iva) chiesto – e in parte ottenuto – a rimborso per l’anno 2003”.
Nodo gordiano, nella battaglia col Fisco, è la tempistica dell’“atto impositivo”, alla luce del “termine dilatorio di 60 giorni” previsto per legge.
Su questo fronte, nonostante la decisione pro Fisco emessa in Commissione tributaria regionale, i giudici della Cassazione ritengono motivate le proteste dell’azienda tedesca. In sostanza, è evidente la violazione del “termine dilatorio”, soprattutto perché il Fisco non ha rispettato “l’obbligo di attivarsi tempestivamente per consentire il dispiegarsi del doveroso contraddittorio procedimentale” colla società. E in questo quadro, concludono i giudici, è irrilevante il richiamo a presunti “motivi di particolare urgenza, costituita dalla scadenza della fideiussione a fronte del rimborso per l’anno 2003”.
Tutto ciò porta i giudici della Cassazione a sancire la sconfitta definitiva del Fisco.
rimborso
Catapano Giuseppe osserva: Ritardi Trenitalia, arriva il bonus per ritardi anche brevi
Cambiano le regole sui ritardi dei treni. Da due mesi a questa parte (e, in particolare dallo scorso marzo 2015), se hai acquistato un biglietto Trenitalia e il treno fa un ritardo da 30 a 59 minuti, hai diritto al bonus del 25%. Per poterlo richiedere non devi più attendere 20 giorni come in passato, ma ne bastano solo 3. Se però vuoi chiedere il “rimborso” appena arrivato alla stazione di destinazione non lo puoi fare. Tutto ciò che ti è consentito è ritirare il modulo del reclamo reperibile nelle biglietterie o negli uffici di assistenza clienti, presenti nelle stazioni più grandi. È chiaro che, così facendo, l’azienda gioca sull’inerzia e sulla dimenticanza degli utenti che, una volta usciti dalla stazione, difficilmente vi ritornano se non sono mossi da un interesse particolarmente forte. Trenitalia spiega questo divieto di anticipare i tempi dicendo che l’azienda deve registrare il ritardo del treno e per farlo ci mette tre giorni.
GLI SCAGLIONI DEL RITARDO E IL TIPO DI RISARCIMENTO
Da quest’anno, solo per i treni Frecciarossa, Frecciargento e Frecciabianca è possibile ottenere un’indennità anche per ritardi tra 30 e 59 minuti. L’indennità è pari al 25% del biglietto ma viene riconosciuta solo nella forma del bonus e non del risarcimento in denaro.
Invece, per i ritardi tra 60 e 119 minuti, per tutti i treni (e non solo le tre Frecce) è prevista l’indennità in bonus o in denaro pari al 25% del biglietto.
Infine, per i ritardi superiori a 120 minuti, per tutti i treni è prevista l’indennità in bonus o in denaro pari al 50% del biglietto.
C’è inoltre una grande novità per chi deve cambiare spesso treno ed è soggetto a coincidenze: su pressione dell’Antitrust, Trenitalia ha esteso il diritto all’indennizzo anche ai biglietti relativi a due o più tratte, comprensivi di un servizio regionale e uno nazionale. Si tratta del biglietto globale misto, un biglietto unico al posto di quello a più tratte, in modo da garantire al passeggero il bonus di rimborso sull’intero importo pagato.
Da marzo, inoltre, per gli acquisti effettuati sul sito internet di Trenitalia, l’indennità di ritardo è calcolata rispetto al prezzo complessivo dell’intera soluzione di viaggio, che può contemplare l’utilizzo di uno o più servizi del trasporto nazionale in combinazione tra loro e/o in combinazione con uno o più servizi del trasporto regionale, acquistati contestualmente. Sono esclusi i treni del servizio internazionale o di altra azienda ferroviaria, nonché le combinazioni di viaggio che contemplino esclusivamente servizi regionali.
CHE COS’É IL BONUS
Il riconoscimento del bonus dà diritto all’emissione di un nuovo biglietto per un importo pari al 25% del biglietto oppure il rilascio di un bonus valido per l’acquisto, entro 12 mesi dalla data del viaggio, di altri biglietti di viaggio.
COME CHIEDERE L’INDENNITÀ O IL BONUS
Chi ha subìto il ritardo del treno nazionale, dovrà conservare il biglietto che attesti la corsa. Quindi, dopo tre giorni dalla data di arrivo, potrà chiedere il bonus del 25 o del 50% (a seconda del ritardo) o (per i ritardi superiori a 59 minuti anche) l’indennità in denaro in qualsiasi biglietteria o all’agenzia di viaggi che ha emesso il biglietto (il modulo è reperibile presso le biglietterie e sul sito di Trenitalia).
Per i biglietti acquistati con carta di credito ci si può rivolgere solo al sito e al call center.
Per i biglietti regionali la richiesta va invece inviata per posta, entro un anno dalla data di effettuazione del viaggio, alla Direzione Regionale/Provinciale competente per la località di destinazione del viaggio (indirizzi reperibili sul sito http://www.trenitalia.com), allegando il biglietto in originale, timbrato alla partenza e all’arrivo.
Entro un mese dal ricevimento della richiesta, sarà inviato al viaggiatore, a sua scelta, un biglietto a fascia chilometrica o un modulo per il ritiro di denaro.
ARIA CONDIZIONATA NON FUNZIONANTE
L’utente ha diritto al bonus del 25% anche se, all’interno del vagone, non funziona l’aria condizionata. Se però il treno arriva anche in ritardo, i due benefici non si cumulano e si ha diritto solo all’indennizzo per ritardo.
Attenzione: la richiesta di bonus per l’aria condizionata va presentata non prima di 20 giorni dall’arrivo. Il termine massimo, invece, è di 12 mesi.
Si può verificare il diritto al bonus tramite biglietterie, agenzie di viaggio, il sito internet di Trenitalia e il call center. Il rimborso si chiede presso le biglietterie o l’agenzia di viaggio emittente, previa consegna del biglietto originario.
RIMBORSO DEL BIGLIETTO NON UTILIZZATO
Se dovevi partire e poi, all’ultimo, il viaggio è saltato o vi hai rinunciato per qualsiasi ragione puoi ottenere un rimborso solo se il prezzo del biglietto è superiore a 10 euro. Trenitalia applicata una trattenuta sull’importo del biglietto che è diversa a seconda del tipo di biglietto acquistato. Per esempio, per un biglietto base, il 20% del prezzo fino all’orario di partenza del treno.
Giuseppe Catapano informa: NEL RIMBORSO IVA IL CONTRIBUENTE DIVIENE ATTORE SOSTANZIALE MA DEVE PROVARE IL PROPRIO CREDITO
Una Cooperativa cessava la propria attività e chiedeva il rimborso di un credito Iva nei confronti dell’Erario. L’Ufficio territoriale negava il rimborso, assumendo che non vi era stato l’esercizio dell’impresa. La CTP riconosceva la validità del rimborso ed annullava il diniego. Appellava la sentenza l’Agenzia che risultava ulteriormente soccombente. Propone ricorso per la cassazione della sentenza l’A. delle E. La Cassazione accoglie il ricorso cassa l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso originariamente proposto dalla società contribuente avverso il diniego di rimborso. La decisone scaturisce dalle considerazioni che seguono. La Suprema Corte premette che a seguito della richiesta di rimborso della società, l’ufficio aveva già posto in dubbio la legittimità del credito Iva a causa della protratta inattività negli anni precedenti e seguita dalla cessazione della suddetta. Di conseguenza l’onere probatorio incombente sul contribuente non può, certamente, essere adempiuto con la mera esposizione della propria pretesa restitutoria nella dichiarazione presentata in relazione all’Iva, come è accaduto nel caso concreto, giacché il credito fiscale non nasce da questa, bensì dal meccanismo naturale di applicazione del tributo previsto dalla legge. La predetta ragione del diniego espressa dall’Ufficio, a giudizio della Cassazione, essendo ritenuto non provato il credito, conferisce validità al rifiuto operato dall’ufficio. Semmai, restava di verificare a suo tempo ad opera della Cooperativa, se fossero già spirati i termini per l’accertamento ed eventualmente eccepirli al fine di determinare la incontestabilità della validità credito.