Anche se nato da una relazione di fatto, ossia senza matrimonio, il figlio va sempre mantenuto da parte di entrambi i genitori: così, se il padre si fa vivo dopo diverso tempo, e riconosce il minore, la ex compagna gli può chiedere gli arretrati non corrisposti dalla nascita; è questa la sintesi di una recente sentenza della Cassazione. Assicurato il rimborso delle spese di mantenimento Secondo la Corte la madre ha sempre diritto al rimborso pro quota delle spese da lei sostenute anteriormente al riconoscimento da parte del padre. Come è noto, infatti, l’obbligo di provvedere al mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio sorge automaticamente con la nascita per il solo fatto di averli generati e rimane fino al momento del conseguimento della loro indipendenza economica: indipendenza che, certo, non significa un lavoro a tempo indeterminato e sicuro, ma comunque una collocazione lavorativa tale da consentirgli – anche senza certezze per il futuro – la possibilità di mantenersi da soli in modo dignitoso. Come si quantifica tale importo? Difficile, anche per il giudice, determinare a quanto ammonti il rimborso delle spese spettante al genitore che ha provveduto fin dalla nascita all’integrale mantenimento del figlio. Di certo, si tratta di un risarcimento vero e proprio per gli esborsi sostenuti da solo per il mantenimento. Proprio perché per tali spese risulterebbe complessa una quantificazione nel loro preciso ammontare, per determinare le somme dovute a titolo di rimborso il giudice può ricorrere al cosiddetto “criterio equitativo”: in pratica, il magistrato determina l’importo in base a quanto gli appaia più giusto, benché svincolato da qualsiasi documento o criterio certo e prefissato.