Compro oro: definite le regole del Registro

Dal 5 luglio 2017 sono entrate in vigore le nuove regole per
l’esercizio dell’attività di compro oro, finalizzate ad arginare il
fenomeno del sommerso e delle attività criminali.
Tra le novità più importanti l’introduzione del Registro degli
operatori compro oro, cui è obbligatorio iscriversi per esercitare
l’attività.
Con il Decreto Mef del 14.05.2018 sono state stabilite le modalità
tecniche di invio dei dati al Registro, che diventerà operativo il 3
settembre, come annunciato con il comunicato stampa
dell’OAM del 30.07.2018.

Considerata la rapida ed ampia diffusione del fenomeno dei “compro oro” su
tutto il territorio nazionale, e l’assenza di una regolamentazione specifica, il
legislatore ha emanato il Decreto legislativo 92/2017, in attuazione del criterio
di delega di cui all’art. 15 comma 2 lett. l) della L. 170/2016 (legge di
delegazione europea).
Con questo decreto vengono definiti gli obblighi cui gli operatori compro
oro devono attenersi al fine di garantire la piena tracciabilità della
compravendita e permuta degli oggetti preziosi.
Oltre al problema delle numerose transazioni commerciali in contanti,
senza emissione di alcuna ricevuta fiscale, o altra forma di tracciatura, il
fenomeno dei compro oro – prima del recente intervento – era soggetto
all’infiltrazione di organizzazioni criminali che utilizzavano tale attività di
compro oro per riciclare proventi illeciti.

Catapano Giuseppe comunica: Avvocati, regole certe per esami e tirocini

Esame di abilitazione in tempi certi e un tirocinio maggiormente controllato. Queste le proposte di miglioramento che, ieri, il Consiglio nazionale forense ha inoltrato al Ministero della giustizia in merito ai due schemi di regolamento che attuano le disposizioni della riforma forense a seguito della consultazione con gli Ordini, l’Oua e le Associazioni forensi. Per quanto riguarda lo svolgimento dell’esame di abilitazione alla professione legale, il Cnf guidato da Andrea Mascherin, ha proposto di «introdurre termini precisi intercorrenti tra le varie fasi delle prove d’esame, per dare ai candidati la possibilità di prepararsi e di organizzarsi nel percorso d’esame». Allo stesso tempo, poi, ha sottolineato il fatto che, «non è più funzionale a una prova di abilitazione professionale il sistema di sorteggio della domande tratto da una database». Sul fronte, invece, dello svolgimento del tirocinio le proposte avanzate dal Consiglio nazionale mirano ad ottenere maggiori dettagli in merito alle modalità alternative (non in studio) dello svolgimento del tirocinio, in particolare per quanto riguarda il praticantato presso gli uffici giudiziari e la possibilità di anticipare in corso di studio, sei dei 18 mesi previsti. «L’Avvocatura, inoltre», si legge nella nota del Cnf, «chiede di specificare quale documentazione produrre a riprova del tirocinio svolto, in modo che il controllo dei Consigli dell’Ordine, al fine del rilascio del certificato di compiuta pratica, sia omogeneo sul territorio ed effettivo». Controlli, a cui deve fare seguito anche una disciplina ad hoc in caso di una valutazione negativa sul suo corretto svolgimento.

Catapano Giuseppe osserva: Privacy dei dipendenti pubblici e privati, le regole previste dal Garante

Il Garante per la Privacy ha reso note alcune misure che le aziende private e le amministrazioni pubbliche dovrebbero adottare per tutelare la privacy dei dipendenti, i quali hanno diritto a mantenere riservati alcuni dati sensibili nei confronti dei colleghi, dei clienti e di tutti coloro con cui entrano in contatto per ragioni di lavoro.

Alcuni dati personali del dipendente possono essere poi trattati dal datore di lavoro soltanto se indispensabili e comunque nel rispetto delle misure di sicurezza necessarie a garantire la maggiore riservatezza possibile e il minore rischio di identificazione all’esterno.

Difatti il trattamento dei dati personali dei singoli lavoratori è lecito solo quando è finalizzato ad adempiere obblighi derivanti dalla legge, dal regolamento o dal contratto individuale.

Ogni utilizzo non necessario e non pertinente alle finalità ammesse è illecito perché lesivo della privacy e dignità del lavoratore.

Nello svolgimento dell’attività lavorativa, si creano molteplici occasioni in cui le informazioni personali dei dipendenti escono allo scoperto e sono soggette ad alto rischio di diffusione incontrollata (dati relativi alla salute, al nucleo familiare, alla residenza e ai recapiti ecc.).

Il Garante suggerisce, in un vero e proprio vademecum, le modalità e i mezzi più idonei ad evitare che la circolazione di tali dati violi la riservatezza e dignità del lavoratore.

Cartellino identificativo
Il cartellino di riconoscimento del dipendente non deve necessariamente indicare tutti i dati anagrafici e le generalità. Può infatti bastare l’indicazione di un codice identificativo, il nome o il ruolo professionale svolto.

Comunicazioni esterne
Nel settore privato, il datore può comunicare informazioni sul lavoratore ad associazioni di datori di lavoro, conoscenti o familiari, solo con il consenso dell’interessato.
Nel pubblico impiego, per le comunicazioni di dati relativi ai dipendenti è necessaria una norma di legge o di regolamento.

Bacheche aziendali
Nella bacheca aziendale possono essere affissi ordini di servizio, turni lavorativi o feriali.
Non possono invece essere affissi documenti contenenti gli emolumenti percepiti, le sanzioni disciplinari, le motivazioni delle assenze (malattie, permessi ecc.), l’eventuale adesione a sindacati o altre associazioni.

Siti web aziendali
Nel settore privato, la pubblicazione sul sito web o la rete interna aziendale di informazioni personali del dipendente (per esempio foto e curriculum vitae) è possibile solo con il consenso dell’interessato.

Nel pubblico impiego, le P.A. possono mettere a disposizione sui propri siti web istituzionali atti e documenti amministrativi contenenti dati personali, solo se la normativa di settore preveda espressamente tale obbligo.

In questo caso il datore di lavoro deve selezionare i dati personali da inserire in tali atti e documenti, evitando di divulgare dati eccedenti o non pertinenti. I dati personali non divulgabili devono essere oscurati.

È sempre preferibile, tenuto conto delle necessità della pubblicazione, indicare meno elementi di identificazione dei lavoratori, ricorrendo se possibile all’anonimato.

È sempre vietata la pubblicazione di informazioni da cui si possa desumere lo stato di salute dei soggetti interessati, compreso qualsiasi riferimento alle condizioni di invalidità, disabilità o handicap fisici e/o psichici.

Dati sanitari
La diffusione di “dati idonei a rivelare lo stato di salute” del lavoratore è sempre vietata.

Per ragioni strettamente connesse all’attività lavorativa, è invece ammesso l’accesso del datore di lavoro o dei soggetti incaricati ai dati sanitari che il lavoratore fornisce, a titolo esemplificativo, per beneficiare di permessi o giustificare le proprie assenze.

In questi casi i dati sanitari del dipendente devono essere conservati in fascicoli separati e riservati, non accessibili a chiunque.
Il lavoratore assente per malattia è tenuto a consegnare al proprio ufficio un certificato senza diagnosi ma con la sola indicazione dell’inizio e della durata presunta dell’infermità.

Il datore di lavoro non può accedere alle cartelle sanitarie dei dipendenti sottoposti ad accertamenti dal medico del lavoro.

Nel caso di denuncia di infortuni o malattie professionali all’Inail, il datore di lavoro deve limitarsi a comunicare solo le informazioni connesse alla patologia denunciata.

Impronte digitali e altri dati biometrici
Aziende e P.A. non possono fare un uso generalizzato e incontrollato dei cosiddetti “dati biometrici” dei dipendenti.

Le impronte digitali o della topografia della mano, ad esempio, possono essere usate per gli accessi ad “aree sensibili” (processi produttivi pericolosi, locali destinati a custodia di beni di particolare valore e/o alla conservazione di documenti riservati) o per l’utilizzo di apparati e macchinari pericolosi da parte dei soli soggetti qualificati.

L’impronta digitale o l’emissione vocale possono essere utilizzate per l’autenticazione informatica (accesso a banche dati o a pc aziendali); la firma grafometrica per la sottoscrizione di documenti informatici.

È sempre necessario tuttavia il rispetto di rigorose misure di sicurezza. Inoltre, il datore di lavoro è tenuto ad informare i dipendenti sui loro diritti, sugli scopi e le modalità del trattamento dei loro dati biometrici.

In alcuni casi di tecnologia biometrica, il datore di lavoro, prima di iniziare il trattamento dei dati, richiedere un’apposita verifica preliminare al Garante.

Per la conservazione dei dati biometrici non è generalmente ammessa la costituzione di banche dati centralizzate ma è preferibile l’utilizzo di altre forme di memorizzazione (per esempio smart card ad uso esclusivo del dipendente).

Controllo della navigazione internet
I controlli effettuati dal datore sull’uso di internet durante il lavoro sono leciti solo se effettuati per motivi organizzativi o di sicurezza e nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza.

I sistemi software devono essere programmati e configurati in modo da cancellare periodicamente ed automaticamente i dati personali relativi agli accessi ad internet e al traffico telematico, la cui conservazione non sia necessaria.

I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici possono trattare i dati personali del lavoratore, diversi da quelli sensibili, per il legittimo esercizio di un diritto in sede giudiziaria, a fronte della manifestazione di un libero consenso o per un legittimo interesse.

I datori di lavoro pubblici, invece, possono trattare i dati del lavoratore soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, in base al Codice privacy, alle leggi e ai regolamenti.

Il datore di lavoro deve chiarire ai dipendenti se la navigazione in Internet o la gestione di file nella rete interna autorizzi o meno specifici comportamenti come il download di software o di file musicali o l’uso dei servizi di rete con finalità ludiche o estranee all’attività lavorativa.

Il datore deve anche specificare quali conseguenze, anche di tipo disciplinare, si riserva di trarre quando la posta elettronica o la rete internet sono utilizzate indebitamente.

Il datore di lavoro per ridurre il rischio di usi impropri di Internet può adottare opportune misure (filtri alla navigazione, blocco di alcuni siti) che possono prevenire controlli successivi sul lavoratore.

Accesso alla posta elettronica del dipendente
I contenuti della posta elettronica del dipendente sono tutelati costituzionalmente da garanzie di segretezza ma riguardano anche l’organizzazione del lavoro.

In questo quadro è opportuno che il datore di lavoro renda disponibili indirizzi di posta elettronica condivisi tra più lavoratori (ad es. ufficioreclami@società.com) affiancandoli a quelli individuali.

Il datore di lavoro può mettere a disposizione di ciascun lavoratore apposite funzionalità di sistema che consentano di inviare automaticamente, in caso di assenze programmate, messaggi di risposta che contengano le “coordinate” di un altro lavoratore.
Si può altresì consentire al lavoratore di delegare un altro lavoratore (fiduciario) in caso di assenze prolungate, a leggere i messaggi di posta e ad inoltrare al titolare del trattamento quelli ritenuti rilevanti per l’attività lavorativa. Di tale attività dovrebbe essere redatto apposito verbale e informato il lavoratore interessato.

In caso di assenze non programmate (ad es. per malattia), qualora il lavoratore non possa attivare la procedura descritta, il datore di lavoro può incaricare altro personale (ad esempio l’amministratore di sistema) di gestire la posta del lavoratore, avvertendo l’interessato e i destinatari.

Controlli a distanza: geolocalizzazione
I datori di lavoro pubblici e privati non possono controllare a distanza i lavoratori.

Tuttavia in alcuni casi la geolocalizzazione può essere utile per una maggiore sicurezza dei dipendenti permettendo l’invio mirato di soccorsi in caso di difficoltà.

Se viene utilizzata a tale scopo un’app attiva sugli smartphone in dotazione ai lavoratori, devono essere adottate misure volte a garantire che le informazioni visibili dall’app siano solo quelle di geolocalizzazione, impedendo l’accesso ad altri dati (sms, posta elettronica, traffico telefonico).

I dipendenti dovranno essere ben informati sulle caratteristiche dell’applicazione (ad es., sui tempi e le modalità di attivazione) e sui trattamenti di dati effettuati dalle società.
Prima di attivare il sistema, le società devono notificare all’Autorità il trattamento di dati sulla localizzazione.

Videosorveglianza
Per quanto riguarda il ricorso alla videosorveglianza, è vietato il controllo a distanza al fine di verificare l’osservanza dei doveri di diligenza stabiliti per il rispetto dell’orario di lavoro e la correttezza nell’esecuzione della prestazione lavorativa (ad es. orientando la telecamera sul badge).

Vanno poi osservate le garanzie previste in materia di lavoro quando la videosorveglianza o la geolocalizzazione sono rese necessarie da esigenze organizzative o produttive, o sono richieste per la sicurezza del lavoro.

Difatti, in tali casi, gli impianti e le apparecchiature, dai quali può derivare anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori, possono essere installati soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, oppure, in mancanza di queste, con la commissione interna.

In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede la Direzione Territoriale del Lavoro, dettando, ove occorra, le modalità per l’uso di tali impianti.

Catapano Giuseppe comunica: Pignoramento presso terzi Equitalia, impugnazione al giudice tributario

Se il contribuente viene a conoscenza della pretesa del Fisco soltanto al momento della notifica del pignoramento presso terzi, senza prima ricevere la cartella esattoriale, competente a decidere della relativa opposizione è la Commissione Tributaria e non il giudice dell’esecuzione. È quanto affermato da una recente sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, secondo la quale la mancata ricezione dell’atto prodromico al pignoramento (cartella esattoriale) rende necessaria la valutazione nel merito della pretesa fiscale che il contribuente non ha potuto domandare prima che gli venisse notificato l’atto di pignoramento. La questione, comunque, è particolarmente dibattuta in giurisprudenza. La regola generale è quella secondo cui la competenza della Commissione tributaria si ferma una volta che il procedimento esattoriale avente ad oggetto tributi erariali sia giunto alla fase esecutiva, per la quale è competente il giudice dell’esecuzione (in sede civile). La legge stabilisce infatti che restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti dell’esecuzione forzata successivi alla notifica della cartella di pagamento e dell’avviso di mora. Inoltre nell’esecuzione esattoriale delle imposte sui redditi, non sono ammesse le opposizioni all’esecuzione e agli atti esecutivi, se non per la pignorabilità dei beni. Tali regole, se applicate anche all’ipotesi di pignoramento non preceduto dalla notifica della cartella esattoriale, creerebbero un vuoto di tutela per il contribuente: se la giurisdizione tributaria è esclusa per gli atti dell’esecuzione forzata successivi alla cartella di pagamento e se nell’esecuzione relativa alle imposte sui redditi non è ammessa l’opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi, come può tutelarsi il contribuente che, non avendo ricevuto la cartella e non avendola potuta impugnare, non può più contestarla nel merito perché è già nella fase esecutiva? Il problema è stato risolto da alcune pronunce giurisprudenziali, tra cui quella in esame, che hanno ammesso la tutela dinanzi alla Commissione Tributaria nonostante sia stata già avviata la fase esecutiva. La mancata notifica della cartella esattoriale rende infatti impossibile l’applicazione della regola generale secondo cui il credito non contestato prima dell’esecuzione sia da considerarsi definitivamente accertato. Il contribuente ha dunque diritto all’esame nel merito della pretesa del Fisco potendo impugnare il pignoramento presso terzi e chiedere alla Commissione Tributaria competente di decidere sulla nullità del ruolo per mancata notifica della cartella di pagamento, sull’illegittimità dell’atto di pignoramento presso terzi e sull’infondatezza della pretesa. Secondo la CTR Lombardia tali domande rientrano nella competenza del giudice tributario, laddove la richiesta si riferisce alla mancanza dell’atto prodromico all’atto di pignoramento e alla infondatezza della pretesa contenuta nella cartella di pagamento.

Catapanao Giuseppe informa: Equitalia, quale difesa contro il pignoramento del conto corrente

Il pignoramento è l’atto con il quale ha inizio l’espropriazione forzata. Esso consiste nel provvedimento con cui l’ufficiale giudiziario ingiunge al debitore di astenersi dal porre in atto qualsiasi azione il cui scopo sia quello di sottrarre alla garanzia del credito i beni ad esso assoggettati ed i loro frutti, con la dichiarazione che qualsiasi azione compiuta su di esso non sarà valida. In sostanza con il pignoramento il bene oggetto dell’atto viene sottratto alla disponibilità del suo proprietario. La disciplina dell’espropriazione forzata ordinaria è contenuta nel Codice di procedura civile. Le regole invece dell’espropriazione esattoriale sono speciali e prevedono l’incasso diretto delle somme a ristoro del debito da parte degli agenti della riscossione, in seguito all’esito positivo della procedura di verifica. Il procedimento è notevolmente più veloce rispetto a quello ordinario, in quanto: – non richiede che venga designato un difensore; – non necessita l’autorizzazione dal Giudice dell’esecuzione; – non prevede che venga fissata un’udienza; – non prevede la citazione del terzo pignorato, né il conseguente passaggio dal giudice dell’esecuzione; – il terzo è tenuto a effettuare il versamento in base all’atto ricevuto dall’agente della riscossione, senza che vi sia un’ordinanza di assegnazione da parte dell’autorità giudiziaria. Il procedimento esecutivo presenta, quindi, un carattere derogatorio rispetto alla disciplina prevista dal codice di procedura civile. L’Agente della riscossione, nel caso in cui il contribuente non abbia versato la somma iscritta a ruolo entro i sessanta giorni successivi alla notifica della cartella di pagamento, ovvero i novanta giorni successivi alla notifica dell’accertamento esecutivo, ha la possibilità di avviare l’espropriazione forzata potendo inoltre scegliere se procedere al pignoramento di un bene immobile o di un bene mobile o di un credito del contribuente debitore. La procedura del pignoramento dei crediti presso terzi L’Agente della riscossione ha titolo a pignorare un credito vantato dal contribuente nei confronti di un terzo (ed un deposito bancario è, in sostanza, un credito che il correntista vanta nei confronti dell’Istituto di credito) sia con le modalità ordinarie (dettate dalla disciplina processualcivilistica) sia con quelle specifiche. L’atto con cui vengono pignorati i crediti del debitore verso soggetti terzi può contenere l’ordine impartito al terzo di pagare direttamente il credito all’Agente della riscossione fino a concorrenza del credito per il quale si procede (la banca può quindi essere obbligata a versare all’erario la giacenza esistente sul conto corrente nonché gli eventuali accrediti che su di esso vengano a confluire). In questo caso l’intervento del Giudice dell’esecuzione è eventuale in quanto relegato al solo caso di inottemperanza da parte del terzo, all’ordine di effettuare il pagamento (il giudice interviene solo se la banca non esegue il trasferimento a favore del’Erario delle giacenze sul conto corrente pignorato). Allo scopo di evitare l’inottemperanza e quindi la necessità di adire l’Autorità Giudiziaria, l’Agente della riscossione può adottare la procedura cosiddetta preventiva, richiedendo ai soggetti terzi che sono debitori del contribuente iscritto a ruolo di comunicargli per iscritto le cose o le somme che sono da loro dovute al contribuente debitore. L’atto di pignoramento dei crediti del debitore presso terzi può contenere, in luogo della citazione prevista dal Codice di procedura civile l’ordine al terzo di pagare il credito direttamente al concessionario, fino a concorrenza del credito per cui si procede: – nel termine di sessanta giorni a partire dalla data della notifica dell’atto di pignoramento, per le somme per le quali il diritto alla percezione sia maturato anteriormente alla data di tale notifica; – alle rispettive scadenze, per le restanti somme. In sostanza il termine entro cui il debitore del pignorato deve adempiere al versamento diretto nei confronti del concessionario della riscossione è di 60 giorni, termine che decorre dalla data in cui è stato notificato l’atto di pignoramento. L’atto di espropriazione forzata esattoriale di crediti può essere redatto anche da parte di dipendenti dell’Agente della riscossione procedente non abilitati all’esercizio delle funzioni di ufficiale della riscossione e, in tal caso, reca l’indicazione a stampa dello stesso agente della riscossione. La disposizione non trova applicazione relativamente ai crediti pensionistici e con i limiti stabiliti per le ipotesi contemplate dal codice di procedura civile secondo cui le somme che sono dovute dai privati a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate non oltre la misura di un quinto per i tributi dovuti allo Stato, alle province e ai comuni, ed in eguale misura per ogni altro credito. Il pignoramento per il simultaneo concorso delle cause indicate precedentemente non può estendersi oltre alla metà dell’ammontare delle somme predette. Restano in ogni caso ferme le altre limitazioni contenute in speciali disposizioni di legge. Limiti di pignorabilità Le somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate dall’agente della riscossione in misura pari ad: – 1/10 per importi fino a 2.500 euro – 1/7 per importi superiori a 2.500 euro e non superiori a 5.000 euro – 1/5 per importi superiori a 5.000 euro. Resta in ogni caso ferma la misura della pignorabilità pari ad un quinto, nel caso in cui le somme dovute al debitore a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, superano i cinquemila euro. Inoltre, nel caso di accredito delle somme (quali stipendi, salari o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento) oggetto di pignoramento sul conto corrente intestato al debitore, l’obbligo del terzo pignorato (la banca) di trattenere tale importo per poi girarlo all’Agente della riscossione non si estende all’ultimo emolumento accreditato a favore del debitore. In sostanza, l’Istituto di Credito, nel caso in cui venga accreditato sul conto corrente, già pignorato dall’Agente della riscossione, l’ultimo stipendio deve comunque rendere disponibile tale somma al debitore senza poterla acquisire a scomputo delle iscrizioni a ruolo. Rimane esclusa la pignorabilità delle cd. rimesse, vale a dire i versamenti che nel contratto bancario di apertura di credito vengono effettuati dal titolare del conto corrente per ridurre o estinguere il saldo debitore del conto medesimo. L’Agente della riscossione ha poi la possibilità di utilizzare tutti i dati che affluiscono nell’anagrafe tributaria da parte di tutti gli intermediari e, in generale, gli operatori finanziari, compresa Poste Italiane s.p.a. Ciò mette il Concessionario nelle condizioni di conoscere dove i contribuenti hanno depositate le loro somme o dove sono impiegati i loro risparmi. Quali sono le tutele giurisdizionali per il contribuente esecutato Ci si chiede, a questo punto, quali siano gli strumenti giuridici che possono essere utilizzati da parte del contribuente/debitore esecutato al fine di ottenere una tutela giurisdizionale nei confronti dell’atto esecutivo. Secondo la tesi interpretativa prevalente resterebbero escluse dalla giurisdizione tributaria le controversie relative agli atti dell’esecuzione successivi alla notifica della cartella di pagamento. In campo tributario permane infatti l’esclusione delle ordinarie opposizioni all’esecuzione e agli atti esecutivi. Di conseguenza il debitore contribuente potrebbe esercitare il proprio diritto alla difesa, in sede di opposizione agli atti esecutivi, impugnando l’atto di pignoramento. innanzi la giurisdizione ordinaria, davanti al giudice dell’esecuzione. Per i crediti tributari, tuttavia, le opposizioni sono ammesse solo nei seguenti casi: – facendo riferimento all’opposizione all’esecuzione, solo per contestare la pignorabilità dei beni; – relativamente all’opposizione agli atti esecutivi, per tutti i casi che non riguardino la regolarità formale e la notificazione del titolo esecutivo. Non è quindi possibile un’azione di opposizione agli atti esecutivi avente ad oggetto la mancata notifica della cartella di pagamento (titolo esecutivo), o l’irregolarità formale della stessa. Altra corrente interpretativa sostiene invece che il contribuente esecutato abbia legittimamente possibilità di impugnare di fronte alla giurisdizione tributaria quello che rappresenta un vero e proprio atto di “esecuzione forzata”, che non contiene la citazione del terzo dinanzi al giudice dell’esecuzione. D’altra parte, nel caso in cui il contribuente eccepisse il difetto di notifica la norma prevede espressamente che la mancata notifica di un atto autonomamente impugnabile (quale ad esempio la cartella esattoriale) ne consente l’impugnazione unitamente all’ultimo atto notificato (ovvero l’atto di pignoramento presso terzi). Mancato rispetto dei doveri di diligenza: è possibile ipotizzare una azione di responsabilità verso l’Istituto di Credito? È già stato osservato che la procedura di pignoramento esattoriale presso terzi si concretizza in un rapporto diretto tra Agente della riscossione e terzo (banca), senza che la normativa imponga un obbligo specifico per il terzo di informare tempestivamente il cliente. È possibile, quindi, che l’atto di pignoramento non venga ritualmente notificato al contribuente/debitore, ovvero che sia notificato contestualmente a quello che viene indirizzato all’Istituto di credito che, solitamente, si affretta ad eseguire l’ordine imposto dall’Agente della riscossione. Ci si chiede quindi se si possa ipotizzare nei confronti dell’Istituto di Credito che, ricevuto l’ordine di versare direttamente nelle casse erariali il credito vantato dall’Agente della riscossione, si affretta ad adempiere a quanto intimato senza notificare alcunché all’intestatario del conto, una responsabilità in merito al dovere dare diligente esecuzione del mandato, tenuto conto che secondo quanto viene previsto dal Codice civile la banca risponde secondo le regole del mandato, per l’esecuzione d’incarichi ricevuti dal correntista o da altro cliente. A tale riguardo appaiono certamente interessanti le conclusioni cui è pervenuto l’Arbitro Bancario e Finanziario – Collegio di Roma che ha chiarito che il formale rispetto delle disposizioni in tema di pignoramento presso terzi non esaurisce il panorama degli obblighi gravanti sulla banca, atteso che il rapporto negoziale in essere con il cliente impone alla medesima doveri di trasparenza ed informazione e, pertanto, non può escludersi, a priori una responsabilità dell’Istituto di credito discendente dal dovere generale di diligente e corretta esecuzione del mandato.