Compro oro: definite le regole del Registro

Dal 5 luglio 2017 sono entrate in vigore le nuove regole per
l’esercizio dell’attività di compro oro, finalizzate ad arginare il
fenomeno del sommerso e delle attività criminali.
Tra le novità più importanti l’introduzione del Registro degli
operatori compro oro, cui è obbligatorio iscriversi per esercitare
l’attività.
Con il Decreto Mef del 14.05.2018 sono state stabilite le modalità
tecniche di invio dei dati al Registro, che diventerà operativo il 3
settembre, come annunciato con il comunicato stampa
dell’OAM del 30.07.2018.

Considerata la rapida ed ampia diffusione del fenomeno dei “compro oro” su
tutto il territorio nazionale, e l’assenza di una regolamentazione specifica, il
legislatore ha emanato il Decreto legislativo 92/2017, in attuazione del criterio
di delega di cui all’art. 15 comma 2 lett. l) della L. 170/2016 (legge di
delegazione europea).
Con questo decreto vengono definiti gli obblighi cui gli operatori compro
oro devono attenersi al fine di garantire la piena tracciabilità della
compravendita e permuta degli oggetti preziosi.
Oltre al problema delle numerose transazioni commerciali in contanti,
senza emissione di alcuna ricevuta fiscale, o altra forma di tracciatura, il
fenomeno dei compro oro – prima del recente intervento – era soggetto
all’infiltrazione di organizzazioni criminali che utilizzavano tale attività di
compro oro per riciclare proventi illeciti.

Agevolazioni “prima casa” computo della superficie utile. (Cass. Civ., Sez. V, sent. n. 2010 del 26 gennaio 2018)

In tema di imposta di registro, per stabilire se un’abitazione sia di lusso e, quindi, sia esclusa dall’agevolazione per l’acquisto della prima casa, di cui all’art. 1, comma III, Parte prima, Tariffa allegata al D.P.R. n. 131/1986 (T.U. Imposta Registro), occorre fare riferimento alla nozione di “superficie utile complessiva” di cui all’art. 6 del D.M. Lavori Pubblici 2 agosto 1969. In forza di detto provvedimento è irrilevante il requisito dell'”abitabilità” dell’immobile, siccome da esso non richiamato, mentre quello della “utilizzabilità” degli ambienti, a prescindere dalla loro effettiva abitabilità, costituisce parametro idoneo ad esprimere il carattere “lussuoso” di un’abitazione assumendo rilievo – in coerenza con l’apprezzamento dello stesso mercato immobiliare – la marcata potenzialità abitativa dello stesso. in ogni caso, in esito all’entrata in vigore della nuova disciplina di cui al d.lgs. 23/2011, non sono dovute le sanzioni applicate .