Con 156 voti favorevoli, 78 contrari e un’astensione, il Senato ha approvato definitivamente il DDL n. 1779, di conversione del decreto-legge n. 192 del 31 dicembre 2014, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative (cosiddetto milleproroghe 2015).
Il provvedimento dispone proroghe di termini nelle seguenti materie: pubbliche amministrazioni, giustizia amministrativa, sviluppo economico, competenze del Ministero degli interni, beni culturali, istruzione, sanità, infrastrutture e trasporti, ambiente, economia e finanze, interventi emergenziali, regime fiscale per energie da fonti rinnovabili, federazioni sportive nazionali, contratti di affidamento di servizi. In sede di conversione in legge sono stati introdotti articoli aggiuntivi concernenti: i contratti di solidarietà, la disciplina transitoria per l’abilitazione professionale degli avvocati, il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, la Commissione per l’autorizzazione ambientale integrata.
In materia fiscale si segnala la novella introdotta dal comma 12-quinquies dell’articolo 10, che consente ai contribuenti decaduti dal beneficio della rateazione di poter beneficiare di un nuovo piano, articolato fino ad un massimo di settantadue rate mensili. La possibilità di accesso al piano di rateazione è riconosciuta su richiesta dell’interessato, da formalizzare entro il 31 luglio 2015, e per i casi in cui la decadenza sia intervenuta entro il 31 dicembre 2014.
Focus sulla proroga per tutto l’anno 2015 delle disposizioni in materia di regime fiscale di vantaggio
Articolo 10
Comma 12-undecies
Il comma 12-undecies, dell’articolo 10 del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertivo in legge, in corso di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, introdotto durante l’esame parlamentare, proroga per tutto l’anno 2015, le disposizioni in materia di regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all’articolo 27, commi 1, 2 e 7 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98.
Si rammenta che l’articolo 1, comma 85 della legge di stabilità per il 2015 ha abrogato, con la lettera a) il regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo (di cui all’articolo 13 della legge 388/2000) e con la lettera b) il citato regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (di cui all’articolo 27 del D.L. 98/2011), ed infine con la lettera c) le disposizioni dell’articolo 1, commi da 96 a 115 e 117 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 che disciplinavano il vecchio regime dei minimi, “richiamate”, tuttavia, anche per disciplinare il sopra citato regime di vantaggio.
Con la modifica in esame si proroga per tutto l’anno 2015 il regime agevolato di vantaggio “abrogato” dalla citata lettera b) del richiamato articolo 1, comma 85 della legge di stabilità per il 2015 con la conseguenza che non solo potranno continuare ad utilizzare detti regimi coloro che già ne usufruivano (come peraltro già previsto nella legge di stabilità per il 2015), ma potranno scegliere tali regimi anche coloro che inizieranno nuove attività nel corso del 2015.
Tuttavia, con documenti interpretativi, andranno regolamentati i casi in cui i contribuenti, avendo già optato nei due mesi dell’anno in corso per il nuovo regime forfetario – così come disciplinato dalla citata legge di stabilità per il 2015 – decidano di voler scegliere uno il regime agevolato ora prorogato; ciò si rende opportuno al fine di escludere contenziosi tributari e contributivi, visto che la circolare INPS n. 29 del 10 febbraio 2015 ha obbligato i contribuenti ad inviare per l’accesso al regime previdenziale agevolato un apposita dichiarazione.
Brevemente si ricorda che il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e per i lavoratori in mobilità prevede un limite dei ricavi di 30 mila euro e l’aliquota sostitutiva del 5 per cento; detto regime interessa coloro che, presentandone i requisiti, intraprendono una nuova attività ovvero coloro che l’hanno iniziata a partire dal 31 dicembre 2007, per il periodo d’imposta in cui l’attività è iniziata e per i quattro successivi ovvero fino al compimento del trentacinquesimo anno d’età.
Per quanto attiene invece, il previgente regime dei “vecchi” minimi di cui all’articolo 1, commi da 96 a 115 e 117 della legge24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni esso prevedeva un limite dei ricavi di 30 mila euro e l’aliquota sostitutiva del 20 per cento. Rientravano nel regime dei minimi le imprese individuali e i professionisti che nell’anno precedente presentavano determinati requisiti (soglia dei ricavi, mancanza di lavoratori dipendenti o collaboratori, mancanza di cessioni all’esportazione, limite agli acquisti di beni strumentali).
La deroga alla legge 190/2015 per la proroga del regime di vantaggio
Il testo del comma 12-undecies dell’articolo 10 introdotto nella conversione in legge del decreto-legge n. 192 del 31 dicembre 2014
«12-undecies. In deroga a quanto previsto dall’articolo 1, comma 85, lettere b) e c), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono prorogate le disposizioni previste dagli articoli 27, commi 1, 2 e 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e 1, commi da 96 a 115 e 117, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, per i soggetti che, avendone i requisiti, decidono di avvalersene, consentendone la relativa scelta nel corso dell’anno 2015. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 9,6 milioni di euro per l’anno 2015, a 71,4 milioni di euro per l’anno 2016, a 46,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 e a 37,1 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Le maggiori entrate derivanti dal presente comma, pari a 24,7 milioni di euro per l’anno 2021, affluiscono al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui al citato articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 307 del 2004. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»