Catapano Giuseppe informa: INAMMISSIBILE IL RECLAMO PER MANCATO PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO IN CASO DI TARDIVO DEPOSITO DEL RICORSO

A stabilire il principio i giudici di una CTP pugliese. Il riferimento è all’art. 17 bis del DLgs. 546/92, e più precisamente al comma 1 che dispone: “Per le controversie di valore non superiore a ventimila euro, relative ad atti emessi dall’Agenzia delle entrate, chi intende proporre ricorso è tenuto preliminarmente a presentare reclamo secondo le disposizioni seguenti ed è esclusa la conciliazione giudiziale di cui all’art. 48″. Dalla lettura della norma si rileva che ai sensi della predetta norma, il reclamo mediazione va proposto solo se l’atto, per importo inferiore a euro 20.000,00, è emesso dall’Agenzia delle Entrate, con costituzione in giudizio nel termine previsto dal comma 9 dello stesso art. 17-bis. Nella fattispecie in giudizio, l’atto impugnato non risulta emesso dall’Agenzia delle Entrate e il ricorrente, oltre a non dover presentare il ricorso reclamo contro la predetta Agenzia delle Entrate, avrebbe dovuto costituirsi in giudizio nel temine, previa inammissibilità, dei 30 giorni dalla presentazione del ricorso alla competente CTR. Ragion per cui la costituzione in giudizio, per deposito della copia del ricorso nella segreteria della CTP, è tardiva e per conseguenza il ricorso in esame va ritenuto inammissibile.