Presa di posizione durissima della corte di cassazione sezione penale che risolve una diatriba alquanto complessa ma ricorrente durante la procedura fallimentare . La distrazione dei beni durante la procedura ricordata integra il reato di bancarotta fraudolenta. Ma ciò che vi è di particolare in questa sentenza è l’oggetto della distrazione. Secondo la difesa, la Corte territoriale avrebbe errato nella sua pronuncia in quanto i beni concessi in leasing finanziario non sono di proprietà dell’azienda ma sono soltanto in affitto e per tanto fuori dalla disponibilità materiale dell’utilizzatore. Ma la corte di cassazione , in tema di leasing finanziario non la pensa così, individuando non già la distrazione dei beni medesimi, ma dei diritti esercitabili dal fallimento al termine del contratto , determinando in questo modo per i creditori il pregiudizio derivante dall’inadempimento delle obbligazioni verso il concedente. Pertanto ritiene corretta confermandola, la decisione dei giudici precedenti.
reato
Catapano Giuseppe informa: Diffamare con un post su Facebook è un reato aggravato
Diffamazione sul web: chi scrive un post sulla propria bacheca di Facebook lo ha consegnato “ai quattro venti”? In altre parole, il profilo privato, benché limitato ai contatti prescelti e non a tutti gli utenti di internet, si deve considerare un posto pubblico o no?
La differenza è di fondamentale importanza quando si ha a che fare con frasi o commenti che potrebbero ledere l’onore e la reputazione degli altri. Perché, a voler considerare il social network, se non un mezzo di stampa, quantomeno un mezzo di pubblicità, allora scatterebbe una aggravante speciale nel caso di reato di diffamazione: aggravante che, oltre a spostare la competenza del procedimento dal giudice di pace al Tribunale, comporta – come è ovvio che sia – una pena più grave (la reclusione da sei mesi a tre anni o la multa non inferiore a 516 euro).
Ebbene, per la Cassazione – espressasi sul punto proprio questa mattina – non ci sono dubbi: Facebook è una piazza e, come tutte le piazze, di privato c’è davvero poco. La diffusione di un messaggio sulla bacheca di Facebook ha potenzialmente la capacità di raggiungere un numero indeterminato di persone. Pertanto, se l’offesa è arrecata con il social network, a prescindere se il profilo è “chiuso”, scatta l’aggravante.
Le potenzialità di Facebook, del resto, sono a tutti note: esso, a prescindere se usato per diffondere il proprio pensiero, un’attività commerciale o per consumare un reato, è in grado di coinvolgere e raggiungere una pluralità di persone, anche se non individuate nello specifico. Ed è proprio questa enorme diffusione dei contenuti, unita alla viralità che ne segue, che è suscettibile di procurare il maggior danno alla persona offesa che giustifica, quindi, la pena più severa.
Insomma, Facebook viene equiparato, dai giudici, a un pubblico comizio o all’utilizzo, al fine di inviare un messaggio, della posta elettronica secondo le modalità del farward e cioè verso una pluralità di destinatari (tali sono state le decisioni, in passato, che hanno ritenuto applicabile l’aggravante del “mezzo di pubblicità” oggi imputato al social network).
Sia un comizio che la posta elettronica, infatti, vanno considerati mezzi di pubblicità, giacché idonei a provocare una ampia e indiscriminata diffusione della notizia tra un numero indeterminato di persone. Dunque, anche la diffusione di un messaggio pubblicato sulla bacheca Fb ha la capacità di raggiungere un numero indeterminato di persone e, perciò, si tratta di un reato più grave.
Ora, però, bisognerà coordinare la norma con la riforma entrata in vigore lo scorso mese, che “perdona” il colpevole quando il fatto è considerato lieve (o meglio “tenue“).
Catapano Giuseppe osserva: Fotocopia pass invalidi, non è reato
Non costituisce reato di contraffazione l’esporre, sul lunotto della propria auto, la fotocopia a colori del pass per invalidi. Lo ha messo nero su bianco la Cassazione con una sentenza pubblicata qualche ora fa. Così, per esempio, chi esibisce sulla propria vettura la fotocopia a colori di un permesso per invalidi, in modo da consentire all’anziano genitore l’accesso alla zona a traffico limitato (ZTL), non può subire il procedimento penale perché – scrive la Corte – “il fatto non costituisce reato”.
In verità la questione è stata da sempre molto dibattuta e non tutti i giudici sono d’accordo. Anche la stessa Cassazione si è pronunciata in modi diversi in più occasioni. Solo lo scorso anno i giudici supremi avevano detto che è contraffazione l’uso della fotocopia del permesso per invalidi anche nel caso in cui l’auto corrispondente non sia poi utilizzata. In quell’occasione, era stato detto che integra l’illecito la condotta di falsificazione di copie che sostituiscono gli originali qualora il relativo documento abbia l’apparenza dell’originale e sia utilizzato come tale.
La Corte oggi, più che ripensarci, ha precisato un importante aspetto, utile per comprendere meglio i termini della questione: non è tanto la fotocopia del pass a costituire reato ma la falsificazione dell’attestazione di autenticità. Dunque, la fotocopia di un documento originale, se priva di qualsiasi attestazione che ne confermi la sua originalità, non integra alcun falso documentale. Potrebbe, al massimo, ricorrere la truffa, ma solo qualora venisse riscontrata l’attitudine della fotocopia a trarre in inganno terzi. Invece, se l’utilizzatore della copia è, a tutti gli effetti, anche titolare del pass originale non può parlarsi di alcuna truffa.
Come detto, dunque, non è punito l’utilizzo della fotocopia del contrassegno, ma la falsificazione dell’attestazione di autenticità. Se, invece, quest’ultima non viene riprodotta sulla fotocopia, sicché è chiaro che il “clone” è destinato ad apparire tale e non a far credere che si tratti dell’originale, non scatta il delitto di falsità materiale. In tali casi, infatti, la copia, pur avendo la funzione di assumere l’apparenza dell’originale, mantiene tuttavia la sua natura di semplice riproduzione meccanica e non può acquisire una valenza probatoria equiparabile a quella del documento originale, se non attraverso l’attestazione di conformità legalmente appostavi.