Catapano Giuseppe comunica: Avvocati, ok alla pubblicità online

Gli avvocati potranno promuovere la loro attività in rete. La norma del codice deontologico del Consiglio nazionale forense che impone la possibilità di promuovere l’attività legale solo su siti internet relativi ai propri studi limita la libera concorrenza e, di conseguenza, danneggia i consumatori. A stabilirlo l’Antitrust che, con il provvedimento 25487, pubblicato nel bollettino del 15 giugno 2015 ha dichiarato illegittima la cosiddetta norma bavaglio prevista dal Cnf (si veda ItaliaOggi di ieri). Via libera, quindi, alla pubblicità sul web per gli avvocati. Questi non saranno, infatti, più vincolati alla promozione dell’attività solo attraverso i siti internet dei loro studi. La pronuncia dell’Antitrust è arrivata a seguito della richiesta dell’Aiga (Associazione italiana giovani avvocati) di chiarimenti da parte del Cnf. L’Associazione, in particolare, «fin da subito», si legge nella nota diffusa ieri, «aveva contestato l’esistenza di una disposizione che, di fatto, limita fortemente la possibilità degli avvocati di essere presenti online su siti diversi da quello del proprio studio. Niente Facebook, niente pubblicità online e, in bilico anche la presenza su siti di ricerca di indirizzi». Dubbi ritenuti più che fondati dall’Authority secondo cui ,la disposizione del codice deontologico forense in base al quale l’avvocato può utilizzare, a fini informativi, esclusivamente i siti web con domini propri senza reindirizzamento, direttamente riconducibili a sé, allo studio legale associato o alla società di avvocati alla quale partecipi, pena l’applicazione della sanzione disciplinare della censura, «è in contrasto con i principi e le valutazioni effettuate dall’Autorità stessa nel provvedimento n. 25154 del 22 ottobre 2014». Pronuncia con cui l’Antitrust aveva già sanzionato il Cnf per aver ristretto la concorrenza sui compensi professionali con una maxi multa da quasi un milione di euro (per la precisione 912.536,40 euro).