IN SINTESI
Con un apposito Provvedimento l’Agenzia delle Entrate ha
apportato alcune modifiche al nuovo mod. DI, nonché alle relative
istruzioni di compilazione, che l’esportatore abituale è tenuto ad
inviare prima all’Agenzia delle Entrate e successivamente al
fornitore / Dogana.
In particolare è ora previsto che nella Sezione “Dichiarazione”:
gli importi richiesti vanno esposti al centesimo di euro (anziché
all’unità di euro);
in caso di importazione, va indicato il presunto ammontare
dell’imponibile IVA riferito alla singola operazione doganale
“che tenga cautelativamente conto di tutti gli elementi che
concorrono al calcolo di tale imponibile”.
Come noto, con il Provvedimento 12.12.2014, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il nuovo Mod.
DI con le connesse istruzioni (Informativa SEAC 13.1.2015, n. 9) che l’esportatore abituale è
tenuto ad inviare:
all’Agenzia delle Entrate, telematicamente;
al fornitore / Dogana, unitamente alla ricevuta di avvenuta presentazione dello stesso
all’Agenzia delle Entrate.
Si rammenta che le nuove modalità di presentazione della dichiarazione d’intento vanno
applicate obbligatoriamente a decorrere dallo scorso 12.2.2015.
Le dichiarazioni d’intento inviate prima di tale data con le vecchie modalità (al fornitore) e
relative anche ad operazioni da effettuare dal 12.2.2015, “coprono” soltanto le operazioni
effettuate fino all’11.2.2015.
Decorso tale termine, ossia a decorrere dal 12.2.2015, il fornitore potrà fatturare operazioni
senza IVA solo se il mod. DI risulta presentato telematicamente all’Agenzia delle
Entrate dall’esportatore abituale.
LE MODIFICHE APPORTATE AL MODELLO E LE NUOVE MODALITÀ DI COMPILAZIONE
Con il recente Provvedimento 11.2.2015 l’Agenzia delle Entrate ha apportato alcune modifiche al
modello nonché alle istruzioni di compilazione dello stesso, che riguardano la Sezione
“Dichiarazione” nella quale l’esportatore abituale:
oltre a dichiarare:
per quale tipologia di operazioni, “ACQUISTI” ovvero “IMPORTAZIONI”, intende
avvalersi della facoltà di effettuare acquisti senza applicazione dell’IVA;
l’anno nel quale detti acquisti / importazioni saranno effettuati;
la tipologia del bene / servizio che intende acquistare / importare;
è tenuto ad indicare la “validità” della dichiarazione, ossia se la stessa si riferisce:
ad una sola operazione;
a più operazioni, fino a concorrenza dell’ammontare indicato;
a più operazioni che saranno effettuate nell’arco temporale indicato.
DICHIARAZIONE D’INTENTO RELATIVA AD UNA SOLA OPERAZIONE
Nei casi in cui il mod. DI riguarda l’effettuazione senza IVA di una sola operazione è necessario
indicare il relativo importo.
Nel caso in cui il mod. DI sia presentato in Dogana per l’effettuazione senza IVA di
un’importazione, in considerazione del fatto che non è possibile determinarne “a priori” l’esatto
ammontare, con il Provvedimento in esame le istruzioni per la compilazione sono state
implementate, prevedendo che a campo 1 va indicato:
“un valore presunto relativamente all’imponibile ai fini IVA, riferito alla singola operazione
doganale, che tenga cautelativamente conto di tutti gli elementi che concorrono al calcolo
di tale imponibile. L’importo di effettivo impegno del plafond sarà quello risultante dalla
dichiarazione doganale collegata alla dichiarazione d’intento”.
Nell’importo da indicare a campo 1, quindi, dovendo far riferimento all’“imponibile doganale”,
l’esportatore abituale deve tener conto anche, ad esempio, dei diritti doganali e delle spese di
inoltro nel territorio comunitario.
Come chiarito dall’Agenzia delle Dogane nella Nota 11.2.2015, prot. n. 17631/RU, la “cautela”
nella quantificazione di detto ammontare risulta essere un invito a stimare l’importo “in eccesso”
piuttosto che “in difetto”, fermo restando che l’effettivo utilizzo del plafond sarà quello risultante
dalla bolletta doganale.
A seguito di tale modifica, la descrizione di campo 1 risulta ora essere “una sola operazione per
un importo fino a euro” (anziché “una sola operazione per un importo pari a euro”).
Si evidenzia che la possibilità di indicare l’importo “presunto” riguarda solo le dichiarazioni
d’intento relative ad un’importazione. Negli altri casi, a campo 1 va indicato l’esatto ammontare
dell’operazione che si intende effettuare senza IVA con utilizzo del plafond disponibile.
Con il Comunicato stampa 12.2.2015 l’Agenzia delle Entrate ha precisato che:
“per le dichiarazioni già presentate con la versione precedente del modello (per le quali
non è ovviamente necessario procedere a un nuovo invio), l’importo indicato in
corrispondenza del campo 1 del riquadro «Dichiarazione» si intenderà comunque riferito
alla nuova dicitura («importo fino a euro»)”.
AMMONTARE DEGLI IMPORTI AL CENTESIMO DI EURO
L’ulteriore novità rilevante apportata con il Provvedimento in esame riguarda l’esposizione degli
importi ai campi 1 e 2 della Sezione “Dichiarazione” del mod. DI.
In base alle nuove modalità di compilazione gli importi da indicare in detti campi vanno
esposti al centesimo di euro (non all’unità di euro come precedentemente previsto).
Per tale motivo nei campi in esame della nuova versione del mod. DI non sono più presenti gli
zeri prestampati.