Al fine della deducibilità delle perdite su crediti non è necessario l’avvio di procedure esecutive o di attività contrassegnate dal medesimo fine, ma è sufficiente la sussistenza (con onere della prova a carico del contribuente) di elementi certi e precisi dai quali desumere l’effettività delle dette perdite, circostanza che è oggetto dell’esclusivo giudizio di merito riservato ai giudici territoriali.
Infatti, in tema di imposte sui redditi, l’art. 66 (attuale 101), terzo comma, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n, 917, prevedendo che le perdite su crediti sono deducibili dal reddito imponibile soltanto se risultino da elementi certi e precisi, pone a carico del contribuente, anche in relazione alle cessioni “pro soluto”, l’onere di allegare e documentare gli elementi “de quibus”, che non possono tautologicamente esaurirsi nella pattuizione di un corrispettivo inferiore al valore nominale del credito ceduto, ma devono riguardare le ragioni che hanno consigliato l’operazione ed il conseguente recupero solo parziale, dovendosi escludere, al di fuori dell’ipotesi del debitore assoggettato a procedure concorsuali, l’esistenza di qualsiasi automatismo di deducibilità delle perdite.