La sezione penale della corte di cassazione in tema di omesso pagamento delle ritenute ai lavoratori dipendenti, ripercorre le sue decisioni e le conferma. Il caso è un pò singolare in quanto l’amministratore era stato nominato quattro giorni prima della chiusura dell’esercizio in cui si era consumato il reato. Questo fatto non è rilevante ai fini del giudizio, anzi lo è di più l’impossibilità per l’azienda di non essere nelle condizioni finanziarie di aver potuto adempiere al proprio obbligo. In effetti la posizione dei giudici supremi in materia non è stata sempre netta, anzi in passato molte pronunzie hanno evidenziato che era nelle possibilità degli imputati di poter provare il periodo di crisi , qualche volta dimostrazione accolta con favore e seguita da assoluzione. Quello che rileva è anche l’omesso versamento che poteva effettuarsi non già allo scadere dell’esercizio ma della presentazione del modello 770 con i vari ravvedimenti operosi, secondo l’art.10-bis del d.lgs 74/2000 : “ 1. E’ punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, per un ammontare superiore a cinquantamila euro per ciascun periodo d’imposta”. Pertanto tutte le scusanti e le esimenti addotte ma non dimostrate non salvano l’amministratore appena nominato.