Tanto in caso di fallimento (volontario o richiesto su istanza dei creditori), tanto in caso di chiusura del fallimento per insufficienza di attivo, tanto nel caso di rigetto dell’istanza di fallimento (per assenza, da parte dell’azienda – comunque insolvente – delle condizioni soggettive e/o oggettive per l’ammissione a tale procedura), se il datore di lavoro è una società a responsabilità limitata o per azioni, il lavoratore può chiedere l’intervento del Fondo di garanzia: un particolare fondo istituito presso l’Inps. È quest’ultimo a pagare: – le ultime tre mensilità di stipendio (a condizione che il rapporto di lavoro non sia cessato prima di un anno dalla data di presentazione del ricorso per il fallimento); – tutto il TFR maturato dal dipendente alla data di fallimento dell’azienda. È necessario che il credito del lavoratore risulti però già accertato. Il che, in termini pratici, si traduce: – nel caso di fallimento: ci deve essere stata (e conclusasi) la cosiddetta “udienza di verifica dello stato passivo”. In essa il giudice delegato al fallimento accerta tutti i crediti intervenuti al fallimento e che hanno chiesto l’ammissione al passivo e, dopo aver redatto una sorta di schema degli ammessi, dichiara esecutivo lo stato passivo. Con l’emissione di questo provvedimento, il lavoratore può chiedere l’intervento del Fondo di Garanzia; – nel caso di rigetto dell’istanza di fallimento per insussistenza dei presupposti per l’ammissione alla procedura, o in caso di chiusura del fallimento per insufficienza di attivo, non essendo intervenuta la verifica dello stato passivo, è necessario che il lavoratore abbia ottenuto, preventivamente, un decreto ingiuntivo o una sentenza del tribunale che abbia accertato il proprio credito. A riguardo di quest’ultimo punto è intervenuta una precisazione dell’Inps. È noto che, con la riforma del diritto fallimentare, non è più necessario procedere alla verifica dello stato passivo qualora risulti che non vi sia (o non possa essere acquisito) attivo da distribuire ai creditori intervenuti al passivo del fallimento. Questo significa che non vi può essere né un’udienza di verifica dello stato passivo, né tantomeno un provvedimento che dichiara esecutivo lo stato passivo. Come fanno, allora, i lavoratori a chiedere il pagamento al Fondo di Garanzia dell’Inps? È l’Inps stesso a chiarirlo: quando il datore di lavoro sia una società a responsabilità limitata o per azioni, poiché la legge prevede la cancellazione dal Registro delle Imprese in caso di chiusura del fallimento per insufficienza di attivo, stante l’impossibilità di tentare azioni esecutive contro un soggetto estinto, è sufficiente che il lavoratore – che voglia ottenere il pagamento del Tfr – produca all’Inps il decreto di chiusura della procedura concorsuale. Resta ferma la necessità di provare l’esistenza del credito mediante la consegna dell’originale di un titolo esecutivo quale una sentenza, un decreto ingiuntivo, un decreto di esecutività del verbale di conciliazione davanti alla Direzione del Lavoro, la diffida accertativa quando, con provvedimento del Direttore della Dpl, acquista valore di accertamento tecnico con efficacia di titolo esecutivo.
pagamento
Catapano Giuseppe comunica: AZIENDA IN CRISI, ‘SALTATO’ IL PAGAMENTO DELL’IVA: IL SUCCESSIVO FALLIMENTO NON SALVA IL LEGALE RAPPRESENTANTE
Ben “sei mesi di reclusione” per il “legale rappresentante di una ‘srl’”: a lui è addebitato il mancato pagamento dell’“Iva dovuta, entro il 27 dicembre 2008, in base alla dichiarazione annuale per il periodo d’imposta 2007”. Notevole la cifra: quasi 110mila euro.
Secondo l’uomo, però, i giudici di merito hanno trascurato le enormi “difficoltà economiche” che hanno colpito la società, tanto da condurla “al fallimento nel 2011”.
Tale obiezione, però, non convince i giudici della Cassazione, i quali, difatti, confermano la condanna.
Certo, il “legale rappresentante” ha affermato “di essersi trovato nella impossibilità materiale di adempiere al pagamento dell’imposta per la crisi che aveva investito” la società, “giunta poi al fallimento dichiarato” ad agosto 2011, ma, nonostante tutto, nonostante il fallimento, non pare evidente una “condizione” tale da rendere impossibile il “pagamento dell’Iva”. Su questo punto, in particolare, spiegano i giudici, si può “escludere la impossibilità assoluta” a provvedere al pagamento anche “per la distanza cronologica tra l’anno di imposta per cui è stato contestato il reato (2007, per cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato entro il 27 dicembre 2008) e la maturazione dell’insolvenza (il fallimento fu dichiarato quasi tre anni dopo)”.
Catapano Giuseppe informa: MWC. MasterPass tra wallet e internet delle cose
Pieno supporto ad Apple Pay e Samsung Pay, così come a qualunque strumento di pagamento digitale si proponga in alternativa al cash. E una serie di soluzioni, basate sul wallet MasterPass, per portare le transazioni digitali sui nuovi device e nell’internet delle cose. Una breve sintesi della visita allo stand MasterCard al Mobile World Congress in quattro punti.
Uno. Supporto a Samsung Pay
Così come avvenuto per Apple Pay, così anche la soluzione di pagamento del produttore di smartphone coreano potrà contare sul supporto dei circuiti. La soluzione Samsung Pay è pienamente supportata e l’annuncio dei coreani è stato accompagnato da un “video demo” su come avverrà il pagamento. Il grande vantaggio è che lo stesso wallet, contenente la carta dematerializzata, potrà essere usato per transazioni offline e online con lo stesso livello di sicurezza di un pagamento card present.
Due. Riconoscimento biometrico
Sia Apple sia Samsung Pay faranno leva sul riconoscimento dell’impronta digitale del titolare della carta attraverso un apposito lettore, che sarà probabilmente presente anche su altri smartphone di fascia alta. Non tutti i cellulari, però, potrebbero esserne dotati: sarà così possibile autenticarsi anche mediante una scansione del volto del titolare (attraverso la fotocamera del telefono) oppure utilizzando il microfono, mediante riconoscimento vocale (che però funziona poco nei luoghi affollati). In ogni caso, l’obiettivo è semplificare l’acquisto all’utente senza rinunciare alla sicurezza. E senza doversi ricordare il PIN.
Tre. Trasformare il checkout
La catena di ristoranti asiatici Wagamama ha realizzato con MasterCard un nuovo modo di pagare il conto. Utilizzando una app per smartphone (ma una versione sarà presto disponibile anche per smartwatch) si potrà associare al proprio tavolo un codice di quattro cifre: tutte le portate ordinate verranno così associate a quel codice e, una volta concluso il pasto, si potrà procedere al pagamento del conto direttamente dalla app. I vantaggi: facilità di controllo del conto; nessuna attesa per il POS senza fili o, peggio ancora, camerieri che spariscono con la carta di pagamento del cliente; tempi di attesa minori per i clienti in attesa che si liberi un tavolo. Allo studio anche una versione della app per gli smartphone o gli smartwatch dei camerieri: giusto per avere una notifica della transazione e non doversi lanciare all’inseguimento dei clienti che stanno uscendo dal locale.
Quattro. Integrazione con le smart car
Questa è forse la parte più pioneristica dello stand MasterCard. Le automobili di domani, connesse alla rete e piene di app (pure loro!) sono state uno dei temi forti di questa edizione del MWC. E anche MasterCard ha portato un prototipo di app integrata nei sistemi intelligenti delle Ford del futuro: tramite interazione vocale, permetterà di selezionare e pagare una serie di prodotti e servizi. La demo prevedeva l’individuazione, mediante geolocalizzazione, delle caffetterie più vicine (in cui il servizio è disponibile, ovviamente), l’ordine di un caffè e un muffin, il pagamento digitale mediante MasterPass: a quel punto resta solo da passare dal “drive in” della caffetteria e ritirare l’ordine. Il tema della demo non è forse così calzante per l’Italia, ma sostituendo al caffè il pagamento di un parcheggio o di una pizza da asporto, le possibili applicazioni diventano più chiare.
Catapano Giuseppe scrive: Omesso versamento delle ritenute: il pagamento estingue il reato?
L’esercizio di attività commerciali o d’impresa è diventato sempre più difficile in questi ultimi anni: tanti i carichi economici da sostenere, a fronte di entrate fin troppo esigue. Tant’è che, spesso, si preferisce provvedere alle necessità più urgenti (quali il pagamento dei fornitori, le retribuzioni dei dipendenti, ecc.), rinviando a un secondo momento l’adempimento di quelle meno immediate, quali gli obblighi contributivi.
Tuttavia tale omissione non sfugge all’occhio attento del legislatore che impone al datore di lavoro l’obbligo di versare all’INPS le ritenute operate sulle retribuzioni dei propri dipendenti entro il sedicesimo giorno del mese successivo a quello a cui si riferiscono, pena la configurazione del reato di omesso versamento delle ritenute .
Brevemente è opportuno ricordare che la figura in esame integra quello che i giuristi chiamano “un illecito omissivo istantaneo” cioè un delitto che si consuma nel momento in cui scade il termine utile previsto dalla legge per effettuare il pagamento.
Secondo la giurisprudenza costante, l’obbligo previdenziale presuppone l’effettivo pagamento della retribuzione: di conseguenza, il datore di lavoro non andrà incontro a responsabilità penale qualora, non avendo la disponibilità economica per pagare gli stipendi dei propri dipendenti, ometta di versare le relative ritenute .
L’omesso versamento entro i termini stabiliti dal legislatore, benché integri il reato sin dalla scadenza del termine prestabilito, non fa sorgere immediatamente la responsabilità penale.
La legge fornisce, infatti, una via di salvezza prevedendo che “il datore di lavoro non é punibile se provvede al versamento entro il termine di tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell’avvenuto accertamento della violazione”.
In concreto, l’ente previdenziale, una volta accertato l’omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali, trasmette al contribuente un avviso nel quale comunica l’omissione, i periodi contributivi interessati e lo informa della possibilità di regolarizzare il debito entro tre mesi dalla ricezione dell’accertamento.
La previsione ora citata integra una causa di non punibilità, cioè un’ipotesi in cui, pur essendosi perfezionato il reato in tutti i suoi elementi costitutivi, il legislatore ritiene opportuno non esercitare la potestà punitiva qualora il reo provveda tempestivamente a sanare la propria inadempienza.
Bisogna ricordare che, anche dopo la notifica del decreto penale di condanna, il contribuente può beneficiare della non punibilità qualora dimostri la mancata comunicazione dell’avviso da parte dell’INPS e purché il decreto contenga tutti gli elementi informativi già indicati (cioè le somme dovute, i periodi contributivi interessati).
Anche nel caso di citazione diretta a giudizio, l’imputato potrà ottenere un rinvio e beneficiare della causa di non punibilità qualora la citazione contenga gli elementi previsti per l’accertamento e non sia stata preceduta dalla notifica dell’avviso.
In ultimo con legge delega dell’aprile 2014, il Parlamento ha conferito al Governo il compito di trasformare in illecito amministrativo il reato tributario in esame limitatamente all’ipotesi in cui l’omesso versamento non ecceda la soglia di 10.000 euro annui e preservando il principio secondo cui il datore di lavoro non risponde dell’illecito amministrativo se provvede al pagamento delle somme dovute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell’avvenuto accertamento della violazione.