Giuseppe Catapano comunica: Voluntary e obblighi anti-riciclaggio: clienti o assistiti?

Nell’articolo “Voluntary disclosure a rischio per clienti e professionisti” si era parlato dell’esonero, dall’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette, in capo ai professionisti incaricati di seguire i clienti nel corso dell’esame della loro posizione giuridica nell’ambito di procedimenti giudiziari.

Ora il Ministero dell’Economia e delle Finanze replica attraverso una risposta ad una FAQ (Frequent Asked Question) in materia offrendo una interpretazione originale.

La domanda specifica rivolta al Ministero è la seguente:
il professionista che incontra un cliente preliminarmente all’inizio della procedura di voluntary disclosure e viene a conoscenza durante un primo colloquio di documenti e di notizie che costituirebbero presupposto per la segnalazione di operazione sospetta, qualora ritenga che non sia consigliabile l’esecuzione della procedura, è tenuto comunque ad effettuare la segnalazione?

La risposta del Ministero è singolare.

Dapprima viene precisato che l’esonero previsto dalla norma anti-riciclaggio non è applicabile ai professionisti che ricevono l’incarico di predisporre l’istanza di collaborazione volontaria, in quanto detto esonero è consentito solo qualora si tratti di affrontare procedimenti giudiziari, fra i quali la procedura della voluntary disclosure non viene compresa.

Quindi il Ministero precisa cosa si debba intendere per “cliente” ai fini della norma anti-riciclaggio: ossia il soggetto al quale i professionisti rendono una prestazione professionale a seguito del conferimento di un incarico.

La risposta poi introduce una specifica attività professionale ed afferma che, qualora il professionista svolga attività limitata alla valutazione circa l’opportunità, per un soggetto che viene definito come suo assistito, di accedere o meno alla procedura di voluntary disclosure, senza che a questa attività preliminare segua il conferimento di un incarico, non sussistono gli obblighi antiriciclaggio.

La risposta suscita legittime perplessità. La prima riguarda l’esclusione della procedura di collaborazione volontaria dal novero dei procedimenti giudiziari, posto che, alla consegna dei documenti e dell’istanza alla amministrazione finanziaria, quest’ultima dovrà comunque procedere alla segnalazione alla Procura della Repubblica competente, chiudendo la segnalazione solo al momento dell’avvenuto pagamento del dovuto, condizione necessaria per accedere alla esclusione da punibilità per i reati commessi.

In secondo luogo, con riferimento alla attività di consulenza precisata nella risposta, si apre uno spiraglio destinato a diventare una breccia nella posizione che il professionista deve assumere al momento della valutazione del futuro cliente, ai fini degli obblighi antiriciclaggio.

Si ricorda infatti che gli obblighi antiriciclaggio comprendono sia la adeguata verifica delle clientela che l’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette.

Dalla risposta data dal Ministero si evince che, qualora il professionista si limiti a valutare l’opportunità o meno di accedere alla procedura a favore di un assistito, il quale non diventi cliente conferendo specifico incarico, sussiste l’esonero da tutti gli obblighi antiriciclaggio, cioè anche da quelli di adeguata verifica.

Ma a questo punto, in qualsiasi altra situazione nella quale il professionista si limiti a valutare l’opportunità per il proprio assistito di accedere o meno ad una procedura, purché non giudiziaria, varrebbe l’esonero dagli obblighi antiriciclaggio?

È evidente che la distinzione fra cliente ed assistito, come ricavata dalla lettura che il Ministero fa della norma, diviene fondamentale per poter affrontare l’attività professionale quotidiana, in relazione all’adempimento agli obblighi antiriciclaggio.

Insomma sembrerebbe più una soluzione all’italiana che una risposta in linea con la normativa. Tuttavia, in ogni caso, ora una risposta esiste ed i professionisti faranno bene ad attenersi a quanto precisato dal Ministero.

Catapano Giuseppe scrive: Ritornano gli sconti RC auto per chi ha la scatola nera

Dovrebbe essere approvato, entro fine mese, il nuovo disegno di legge “Concorrenza” che vedrà il riassetto della normativa relativa a diverse attività commerciali (tra cui le assicurazioni) e professionali (tra cui notai e avvocati).

Per quanto riguarda l’Rc-auto, molte norme sono riprese dal Decreto “Destinazione Italia” del 2013 che, però, era rimasto inattuato (leggi: “Sconti Rc-auto e testimoni”). In particolare, sarà ripristinata la norma che obbliga le compagnie ad attuare forti sconti in presenza di determinate condizioni, tra cui:

– l’installazione, all’interno del veicolo, della scatola nera: chi acconsentirà a montarla otterrà vantaggi in termini di “bonus malus” delle classi di merito, con incrementi di premio inferiori. La scatola nera, peraltro, sarà considerata una valida “prova” nelle cause civili per il risarcimento del danno;

– il consenso, da parte dell’assicurato, al cosiddetto “risarcimento in forma specifica” ossia la riparazione del mezzo, in caso di sinistro, ad opera di officine convenzionate con la compagnia del danneggiato.

Tuttavia, se nell’originaria versione del decreto veniva fissato un limite minimo per tali sconti (si parlava del 5%) oggi, invece, ogni riferimento fisso è stato cancellato e si parla solo di “significativi sconti”. Una definizione troppo generica per avere l’effetto dirompente sperato nel mondo delle assicurazioni, già fin troppo “auto-protetto”.

Secondo quanto anticipato dal “Sole24Ore” di questa mattina, sono poi previste una serie di norme “per la trasparenza delle variazioni del premio, sia in aumento sia in diminuzione, e obblighi informativi degli agenti sui premi offerti per il contratto base, anche mediante collegamento al preventivatore del sito internet dell’Ivass e fornendo informazioni sulle condizioni offerte da ulteriori due imprese”.

Le auto prive di assicurazione potranno essere identificate anche attraverso i dispositivi di controllo elettronico della velocità come il tutor.

Ritorna di nuovo in gioco la norma sul divieto di prova testimoniale nelle cause civili per quei soggetti il cui nominativo non sia stato previamente indicato nella denuncia di sinistro o nella richiesta di indennizzo inviata, in via stragiudiziale, all’assicurazione. La disposizione era contenuta nel Decreto “Destinazione Italia”, ma poi era caduta in fase di attuazione (leggi “Addio testimoni nelle cause da sinistri stradali”).

In materia energetica, si punta all’abrogazione della disciplina sul mercato tutelato sia del gas che dell’elettricità. L’Autorità per l’energia, d’intesa con l’Antitrust, monitorerebbe le variazioni dei prezzi offerti al cliente finale nella fase della liberalizzazione.

Giuseppe Catapano: Condominio: gli infissi non vanno autorizzati dall’assemblea

Capita che, nella normale “vita” di un appartamento condominiale si debba provvedere, almeno una volta, alla sostituzione degli infissi e che, in tale circostanza, ci si ponga il problema se detti lavori debbano richiedere l’approvazione dell’assemblea di condominio.

Fughiamo subito questi dubbi. Per la sostituzione degli infissi, come per qualsiasi altra opera nelle unità immobiliari di proprietà individuale, non è richiesta l’autorizzazione degli altri condomini o dell’assemblea, ma è sufficiente una comunicazione dell’intervento all’amministratore, il quale riferirà nella successiva assemblea.

A riguardo, infatti, il codice civile stabilisce un solo limite: nell’immobile di sua proprietà (o anche nelle parti normalmente destinate all’uso comune, che siano state attribuite in proprietà esclusiva o destinate all’uso individuale) il singolo condomino-proprietario non può eseguire opere che rechino danno alle parti comuni oppure determinino un pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza o al decoro architettonico dell’edificio. In ogni caso egli è tenuto a fornire una preventiva notizia all’amministratore che, a sua volta, lo comunica all’assemblea.

Pertanto, l’unico vincolo che incontra il condomino nella sostituzione degli infissi è di non recare pregiudizio, oltre che alla stabilità e alla sicurezza, al decoro architettonico dell’edificio. Altrimenti, qualunque condomino o l’amministratore potrà pretenderne la rimozione.

Il concetto di “decoro architettonico” è certamente generico, ma di certo non si riferisce solo agli edifici di pregio, ma indica i motivi architettonici riscontrabili in qualsiasi tipo di edificio.

Ai fini del decoro architettonico di un edificio condominiale, occorre far riferimento all’estetica del fabbricato che è data dall’insieme delle linee e strutture ornamentali, senza che occorra che si tratti di un edificio di particolare pregio. Il decoro architettonico, laddove possa individuarsi nel fabbricato una linea armonica sia pure estremamente semplice, che ne caratterizzi la fisionomia, è dunque un bene comune il cui mantenimento è tutelato a prescindere dalla validità estetica assoluta delle modifiche che si intendono apportare.

La Cassazione ha peraltro chiarito che non incide e non lede il decoro architettonico di un edificio un’opera compiuta da un condomino quando detto decoro sia già stato degradato, in passato, a causa di preesistenti interventi modificativi tollerati dagli altri condomini e di cui non sia stato preteso il ripristino.

Catapano Giuseppe osserva: Il coniuge separato non ha diritto al Tfr maturato dall’altro coniuge

La Legge sul divorzio  riconosce al coniuge divorziato, purché titolare di assegno periodico di mantenimento e non risposatosi, il diritto ad una quota del trattamento di fine rapporto maturato dall’altro coniuge al momento della cessazione del rapporto di lavoro, anche nel caso in cui tale indennità sia maturata prima della sentenza del divorzio . Tale quota è riconosciuta nella misura del 40% riferibili agli anni di matrimonio coincidenti con il rapporto lavorativo. Nella determinazione della durata del matrimonio, si tiene conto anche dell’eventuale periodo di separazione legale, mentre nessuna rilevanza è riconosciuta alla cessazione della convivenza tra i coniugi .

Eguale diritto non è riconosciuto al coniuge separato. Ed invero, le norme sull’istituto della separazione non prevedono in alcun modo la partecipazione di un coniuge all’indennità di fine rapporto percepita dall’altro e la giurisprudenza, intervenuta più volte in materia, ha escluso l’applicazione di un’interpretazione estensiva della norma contenuta nella legge sul divorzio , che possa consentirne l’applicazione anche al coniuge separato.

La giurisprudenza ha infatti precisato che il diritto alla quota del TFR dell’atro coniuge sorge solo quando l’indennità sia maturata al momento o dopo la proposizione della domanda di divorzio, ma non anche quando sia maturata precedentemente ad essa .

Pertanto, se il coniuge separato cessa di lavorare dopo la pronuncia di separazione ma prima dell’instaurazione del giudizio di divorzio, egli di fatto può disporre liberamente delle somme ricevute a titolo di indennità di fine rapporto e l’altro coniuge non può pretendere alcunché, anche se titolare di assegno di mantenimento.

La giurisprudenza ha anche escluso la possibilità per il coniuge di pretendere una quota delle eventuali anticipazioni sul TFR percepite dall’altro coniuge in costanza di separazione, essendo ormai dette somme entrate nell’esclusiva disponibilità dell’avente diritto .

Conseguenza di quanto detto è che il coniuge separato potrà pretendere una quota del TFR dell’altro coniuge soltanto se, al momento della maturazione dell’indennità di fine rapporto, egli abbia già depositato ricorso per divorzio dinanzi la cancelleria del tribunale competente.

Tuttavia, se il coniuge percepisce il TFR in costanza del giudizio di separazione, il giudice dovrà tenerne conto nella determinazione della sua situazione economica e quindi ai fini della quantificazione dell’assegno di mantenimento in favore dell’altro coniuge.

Qualora, invece, il coniuge separato percepisca il TFR dopo la pronuncia della separazione, ma prima della presentazione della domanda di divorzio, l’altro coniuge sarà legittimato a chiedere una revisione dell’assegno di mantenimento, atteso che la riscossione dell’indennità di fine rapporto da parte di un coniuge comporta di fatto una modifica della situazione economica rispetto a quella esistente al momento in cui fu pronunciata la separazione.

Giuseppe Catapano osserva: Notifica di cartella Equitalia a destinatario irreperibile: se la relata è incompleta

Buone notizie per chi ha ricevuto la notifica di cartella di Equitalia con deposito alla Casa Comunale perché, in quel momento, era momentaneamente assente. Una sentenza della Commissione Tributaria di Bari , infatti, pone un’ulteriore garanzia nei confronti del contribuente destinatario di atti dell’amministrazione finanziaria. Vediamo meglio di cosa si tratta.

In generale la legge  stabilisce che, qualora il postino debba consegnare la cartella esattoriale e il destinatario sia momentaneamente assente (in gergo tecnico si parla di “irreperibilità relativa”) o rifiuti la consegna del plico, il notificante svolge alcune attività necessarie per garantire il rispetto del diritto di difesa:

– innanzitutto deposita la copia della cartella nella casa del Comune dove la notificazione deve eseguirsi;

– nello stesso tempo fornisce al destinatario una comunicazione di tale deposito al Comune, affiggendo un avviso alla porta dell’abitazione o dell’ufficio o dell’azienda del destinatario,

– ed, infine, gliene dà notizia per raccomandata a.r.

Ebbene, secondo la sentenza in commento, tutte le volte in cui l’agente che provvede alla notifica si avvale di tale procedura deve indicare le ragioni per le quali ha seguito questa procedura e elencare le infruttuose ricerche del destinatario che ha tentato di effettuare.
Tutto ciò deve essere riportato nella relata di notifica della cartella. Diversamente, la notifica stessa è nulla e il contribuente potrà, in futuro, opporsi all’eventuale esecuzione forzata, al fermo auto o all’ipoteca.
Chiarisce la Commissione di Bari che, nei casi di assenza e/o irreperibilità temporanea del destinatario, la notifica della cartella esattoriale non è valida se, nella relata, l’agente notificatore non ha dato conto delle ricerche infruttuose del destinatario nei luoghi in cui doveva avvenire la notifica.

La Commissione ricorda che, in caso di temporanea irreperibilità del contribuente, la notifica degli atti tributari deve essere eseguita secondo la il procedimento descritto dal codice di procedura civile : affissione dell’avviso alla porta dell’abitazione (o dell’azienda); deposito del plico nella casa comunale dove la notificazione deve eseguirsi; spedizione della raccomandata informativa con avviso di ricevimento. Inoltre, come già chiarito in passato dalla stessa Cassazione , il ricorso a tale procedimento di notificazione richiede che l’organo delle notificazioni indichi specificamente le ragioni per cui non ha potuto procedere secondo le forme ordinarie. In pratica il postino o l’ufficiale giudiziario devono dare conto, nella relata di notifica, di aver effettuato delle ricerche del destinatario nel luogo di residenza, di dimora o di domicilio e che tali ricerche sono state infruttuose.

Attenzione però: secondo un orientamento giurisprudenziale, proporre il ricorso già contro la cartella sana ogni nullità della notifica. E ciò perché sarebbe contraddittorio il comportamento del contribuente che, da un lato, eccepisca di non aver mai avuto notizia della cartella e, dall’altro, la impugni: così facendo, infatti, dimostrerebbe di averne avuto in qualche modo conoscenza, sanandone i relativi vizi. E allora non resta che aspettare la successiva mossa di Equitalia (per es. un pignoramento o un provvedimento cautelare come una ipoteca o un fermo auto) e impugnare quest’ultimo, per difetto di notifica dell’atto presupposto (la cartella).

Ma non è questo il caso. Secondo infatti la CTP di Bari, in ipotesi di lacunosa compilazione della relata di notifica, come qui descritto, non si può parlare di nullità della notifica, bensì di inesistenza. Risultato: la contestazione della cartella non sana mai la nullità della notifica. E pertanto, anche impugnando l’atto si può ottenere la cancellazione della pretesa avanzata da Equitalia.

Catapano Giuseppe comunica: Rifiuti: l’imposta non è dovuta se l’immobile è rimasto inoccupato

Non va pagata l’imposta sui rifiuti (attualmente Tari, in passato Tarsu e prima ancora Tares) se il contribuente dimostra che l’immobile è rimasto inoccupato e ha già corrisposto tale tributo per un’abitazione nella quale risiede.

Lo ha precisato la Commissione Tributaria Regionale di Roma con una recente sentenza  che ha annullato un avviso di accertamento per omessa dichiarazione della Tari e mancato pagamento del relativo tributo. Il contribuente, dal canto suo, invocava la nullità dell’atto sostenendo che, nell’immobile, non aveva mai abitato. I giudici di secondo grado gli hanno dato ragione.

Secondo la sentenza in commento, non si deve pagare l’imposta sui rifiuti relativa a un determinato immobile se quest’ultimo, nel periodo riguardante l’accertamento, è rimasto inoccupato (nel caso di specie, tale circostanza era stata dimostrata a mezzo di dichiarazione spontanea inviata dal ricorrente al Comune di Roma e dal fatto che il contribuente, nello stesso periodo, ha abitato in un altro immobile, dove gli è stata inviata, per gli stessi anni, la Tarsu).

Non si può negare che il Ministero abbia più volte precisato che la presenza di arredo o l’attivazione delle utenze (per esempio, l’acqua o la luce) costituiscono presunzione semplice dell’occupazione dell’immobile. Ma è sempre concesso al contribuente dimostrare il contrario, ossia il fatto che comunque l’abitazione è rimasta del tutto inoccupata. Ovviamente, la mancanza di allacciamenti può essere provata attraverso documentazione scritta, e questo è sufficiente per ottenere la cancellazione della tassa. Per verificare, invece, l’assenza di arredi è necessaria un’ispezione sul luogo, che quasi nessun Comune fa. E allora possono supplire altre prove, come per esempio il fatto che il contribuente abbia sempre abitato un altro immobile e per quest’ultimo abbia corrisposto il relativo tributo sui rifiuti.

Giuseppe Catapano scrive: Equitalia e pignoramenti: domande e risposte

Può Equitalia pignorarmi il conto corrente se è cointestato?
Si, ma potrà farlo con un procedimento più lungo e complicato rispetto a quello ordinario. Se, infatti, nel caso di pignoramento presso terzi (conto in banca, stipendio, pensione, ecc.), l’Agente della riscossione provvede senza bisogno di ricorsi in tribunale, comunicando al terzo pignorato (la banca, il datore di lavoro, l’ente previdenziale, ecc.) di accreditarle direttamente le somme pignorate, nel caso di conto cointestato questo non è più possibile. In tal caso, Equitalia dovrà procedere con le regole ordinarie previste per tutti i privati: ossia con un procedimento in tribunale. E ciò perché è necessario l’intervento del giudice dell’esecuzione che, prima di procedere all’assegnazione del bene, proceda alla divisione del conto tra i due cointestatari.

Può Equitalia pignorarmi i gioielli di famiglia?
Sebbene accada raramente, Equitalia può sempre procedere con il pignoramento mobiliare, ossia dei beni che si trovano presso la residenza del debitore di cui questi sia titolare, ivi compresi, quindi, i gioielli di famiglia. Ciò sarà tanto più facile se i preziosi si trovano in banca, posto che il contenuto delle cassette di sicurezza deve essere comunicato, dagli istituti di credito, all’anagrafe dei rapporti finanziari: una banda dati consultabile dal fisco (e quindi anche da Equitalia) in cui vengono denunciati tutti gli averi del contribuente. E quindi anche il contenuto dei depositi.
Equitalia metterà all’asta gli oggetti pignorati e se dopo il secondo incanto non vengono venduti, ne potrà chiedere l’assegnazione diretta.

Può Equitalia pignorare una casa cointestata?
A condizione che non si tratti dell’abitazione di residenza a uso abitativo, è sempre possibile il pignoramento dei beni cointestati, ma prima si devono verificare le possibilità di divisione in natura del bene. Diversamente, l’immobile viene posto in vendita e il 50% del ricavato va comunque restituito al comproprietario.

Quando Equitalia non può iscrivere ipoteca sulla mia casa?
Per importi inferiori a 20.000 euro.
Il fatto che si tratti dell’unica casa di proprietà del contribuente ove questi vi risiede anagraficamente e sia adibita a uso abitativo non esclude la possibilità dell’ipoteca, ma solo del pignoramento.

Quanto Equitalia non può procedere a pignoramento sulla mia casa?
Per importi inferiori a 120.000 euro e, comunque, nei riguardi di immobili che siano destinati a uso abitativo, ove il debitore vi risiede anagraficamente e a condizione che l’immobile sia l’unico di proprietà del debitore.

Se l’immobile è nel fondo patrimoniale può essere pignorato da Equitalia?
Sì, se il debito per il quale Equitalia agisce è riferito a bisogni essenziali della famiglia (per esempio, il mancato pagamento delle imposte sulla casa; non invece, nel caso di mancato pagamento delle imposte sul reddito d’impresa). In ogni caso, nei primi cinque anni dalla annotazione del fondo patrimoniale nell’atto di matrimonio esso è sempre revocabile.

Come faccio a sapere se ho un debito con Equitalia?
Si può sempre chiedere un estratto di ruolo presso gli sportelli di Equitalia oppure consultare l’estratto conto online.

Cosa devo fare se Equitalia sostiene di avermi notificato una cartella ma io non lo ricordo?
Puoi fare una istanza di accesso agli atti amministrativi, presentarla allo sportello di Equitalia e chiedere che ti vengano mostrati gli originali del procedimento di notifica ossia la relata di notifica (se la consegna è avvenuta a mani) oppure la busta con l’avviso di ricevimento (se la consegna è avvenuta tramite posta).

Cosa devo fare se Equitalia non mi fornisce la prova dell’avvenuta notifica di una cartella, ma minaccia ugualmente il fermo auto o l’ipoteca?
Puoi fare ricorso al giudice chiedendo la sospensione dell’esecuzione forzata o della misura cautelare minacciata, per mancata notifica dell’atto presupposto (la cartella asseritamente non pagata). È bene, comunque, che tu dimostri al giudice di aver prima fatto richiesta ad Equitalia – con l’istanza di accesso agli atti amministrativi – di verifica della notifica e che tale richiesta non ha sortito effetti.

In caso di pignoramento mobiliare, quali sono i beni che l’ufficiale giudiziario non può pignorare?
I letti, i tavoli da pranzo con le relative sedie, gli armadi guardaroba, i cassettoni, il frigorifero, le stufe ed i fornelli di cucina anche se a gas o elettrici, la lavatrice, gli utensili di casa e di cucina insieme ad un mobile idoneo a contenerli, in quanto indispensabili al debitore ed alle persone della sua famiglia con lui conviventi, a condizione che non abbiano un significativo pregio artistico o di antiquariato.

Se non posseggo immobili e sono disoccupato, cosa mi può fare Equitalia?
È verosimile che Equitalia faccia una interrogazione all’Anagrafe tributaria per verificare se il contribuente non abbia altri redditi (per esempio, un conto corrente). Diversamente, pur rimanendo sempre nominativamente presente il debito negli archivi di Equitalia, fino a prescrizione, sarà improbabile che l’Agente della Riscossione provveda a svolgere azioni esecutive.

Se la cartella notificatami da Equitalia contiene pretese che sono prescritte cosa mi conviene fare?
Esiste la possibilità, entro 90 giorni dalla notifica della cartella, di attivare il procedimento “cartelle pazze”. Equitalia fornisce dei modellini presso i propri sportelli con i quali è possibile chiedere lo sgravio degli importi prescritti. Presentata la domanda, l’Agente della riscossione fa le opportune indagini chiedendo chiarimenti all’ente titolare del tributo. Se entro 220 giorni il contribuente non riceve risposta, la sua istanza si considera accolta.
In ogni caso, anche decorsi i 90 giorni dalla notifica della cartella, il contribuente può sempre presentare, prima di adire le vie giudiziarie, una istanza in autotutela per chiedere lo sgravio della cartella.
In entrambi i casi, però, la richiesta del contribuente non sospende il decorso dei termini per impugnare, davanti al giudice, la cartella esattoriale. Pertanto è sempre conveniente, in prossimità dello scadere dei termini, depositare comunque il ricorso giudiziale per cautelarsi da un eventuale rigetto dell’istanza.

Quando è possibile la revoca della rateazione del debito con Equitalia?
Dopo il mancato pagamento di otto rate, anche non consecutive (quindi, per esempio, anche al mancato pagamento di una rata all’anno per otto anni di seguito).

Equitalia mi ha pignorato il conto corrente: come posso sbloccarlo?
Bisogna depositare una istanza di rateazione del debito. Dopo il pagamento della prima rata, Equitalia sblocca il conto corrente. Se il piano di rateazione viene rispettato, Equitalia non procede a ulteriori pignoramenti.

Nel mio conto corrente confluisce il mio stipendio. Equitalia però me lo ha pignorato integralmente. È possibile? Ho sentito dire che il pignoramento dello stipendio può avvenire fino a massimo 1/5…
Le somme, una volta depositate in banca, possono essere pignorate nella loro interezza, anche se provengono da stipendi, pensioni, risarcimenti del danno, polizze vita, ecc.
Esiste però qualche precedente giurisprudenziale che corre in soccorso del contribuente: alcuni giudici, innanzi alla prova che sul conto corrente pignorato non vengono accreditati altri importi se non quelli pensionistici o da lavoro dipendente, e che, pertanto, il rapporto finanziario serve solo di appoggio per detti bonifici (prova che si raggiunge depositando gli estratti conto), sbloccano il conto e autorizzano il pignoramento solo nella misura massima di un quinto.

Ho un debito con Equitalia particolarmente elevato a cui non posso far fronte. Anche la rateazione è eccessivamente onerosa. Posso pagare importi inferiori senza autorizzazione?
Equitalia non può vietare al contribuente di pagare importi inferiori rispetto al debito maturato, anche somme minime, nonostante non sia stata approvata alcuna rateazione o il debitore sia decaduto da precedenti rateazioni. Ovviamente, ferma restando la possibilità (potenziale) per l’Agente di riscossione di avviare comunque le procedure esecutive, i pagamenti determineranno certamente una riduzione degli interessi, andando a diminuire la sorte capitale del debito maturato.

Ho un debito enorme con Equitalia e non potrò mai pagarlo interamente. C’è un modo per un saldo e stralcio?
Qualche giorno fa, il Tribunale di Busto Arsizio ha consentito l’applicazione dell’istituto del cosiddetto “Fallimento del consumatore” (o “Esdebitazione per crisi da sovraindebitamento”) anche se il debito maturato dal privato (non necessariamente una impresa) sia solo con Equitalia. In tal caso, il procedimento (per il cui funzionamento si rinvia all’articolo “Fallimento del consumatore”), gestito dal Tribunale e da un professionista (o un organismo di gestione della crisi) è simile a una sorta di concordato e con esso, a fronte di un pagamento in percentuale del totale debito, si può ottenere la liberazione da ogni pendenza.

Equitalia ha pignorato la mia casa, ma non si riesce a vendere. Cosa può succedere?
In caso di mancata vendita al terzo incanto, nei 10 giorni successivi Equitalia potrebbe chiedere l’assegnazione diretta del bene, che pertanto passerebbe automaticamente (senza neanche l’autorizzazione del giudice) in proprietà dello Stato.
Se ciò non avviene, c’è la possibilità di appellarsi alla recente riforma del processo: dopo molte aste infruttuose, presentando un’istanza al giudice dell’esecuzione e mettendo in rilievo il fatto che non è più possibile “conseguire un ragionevole soddisfacimento delle pretese dei creditori, anche tenuto conto dei costi necessari per la prosecuzione della procedura, delle probabilità di liquidazione del bene e del presumibile valore di realizzo”, si può chiedere al tribunale l’estinzione anticipata del processo di esecuzione forzata.

Ci sono altri modi per salvare la casa dalla vendita forzata?
Una recente sentenza della Cassazione (leggi “Senza notifica dell’ordinanza di vendita, procedura nulla”) ha stabilito un principio che, sebbene non trovi esplicita enunciazione in alcuna norma di legge, deve ritenersi a fondamento dei principi del nostro ordinamento. In pratica, in caso di vendita forzata di un immobile pignorato da Equitalia, dopo che il giudice dispone la data delle aste, l’ordinanza di fissazione della vendita deve essere obbligatoriamente notificata al debitore. Pertanto, se la vendita non viene comunicata al proprietario dell’immobile pignorato, tutta la procedura e il successivo trasferimento del bene all’acquirente aggiudicatario sono nulli.

Equitalia può pignorare i canoni di affitto che percepisco dal conduttore di un mio appartamento?
Si. Equitalia può notificare a quest’ultimo un pignoramento presso terzi e imporgli di pagare le rate mensile direttamente all’Agente della riscossione piuttosto che al proprietario di casa.
Con l’anagrafe condominiale e l’anagrafe tributaria è ormai un gioco da ragazzi, per Equitalia, sapere se il contribuente ha dato in affitto un proprio appartamento e percepisce il relativo canone.